Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma

terzo, secondo capoverso e 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)" promosso con

ricorso della Regione Sicilia, notificato il 28 marzo 1986,

depositato in cancelleria il 4 aprile 1986 ed iscritto al n. 7 del

registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli Avvocati Giuseppe Guarino e Giuseppe La Loggia per la

Regione Sicilia, e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 28 marzo 1986, la Regione Sicilia ha impugnato

gli artt. 3, terzo comma, secondo capoverso, e 35 della legge 28

febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), in riferimento agli

artt. 20, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto speciale siciliano e agli

artt. 1, 2, 3, 8 e 9 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

L'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, della l. n. 41 del 1986

dispone che la misura della tassa di circolazione sui veicoli e

autoscafi, a decorrere dall'1 gennaio 1986, è pari a quella

stabilita per il 1985 e "i proventi derivanti dagli aumenti disposti

con l'art. 2 D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, conv. nella l. 26

febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'erario dello

Stato". Secondo la Regione, tale disposizione sarebbe illegittima e

lesiva della propria autonomia, ponendosi in contrasto con gli artt.

36 e 43 dello statuto speciale e con l'art. 2 del d.P.R. n.

1074/1965.

Quest'ultimo articolo dispone infatti che spettano alla Regione

siciliana "tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito

del suo territorio, dirette e indirette, comunque denominate, ad

eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato

con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare

particolari finalità contingenti o continuative dello Stato

specificate nelle leggi medesime". Viceversa la disposizione

impugnata si limita a disporre la riserva degli aumenti della tassa

all'erario, senza indicare in alcun modo le finalità particolari che

dovrebbero essere soddisfatte con tali entrate.

Dopo aver precisato il quadro degli interventi normativi in

materia, si rileva, con particolare riferimento all'art. 1 del D.L.

21 dicembre 1982, n. 923, convertito in legge con modificazioni dalla

legge 9 febbraio 1983, n. 29, che esso dispose fra l'altro che

fossero prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa

erariale di circolazione e che l'intero gettito derivante da tale

proroga fosse "di esclusiva spettanza dell'erario", senza peraltro

indicarne la destinazione, la "particolarità dello scopo", richiesta

dalla legge. Altrettanto hanno poi fatto l'art. 5, secondo comma,

della legge finanziaria 1984 e l'art. 3, ora impugnato, della legge

finanziaria del 1986.

Detta riserva, poi, in virtù dell'ultima legge finanziaria, non

è più a tempo determinato, ma definitiva. Ne deriverebbe che il

carattere generico ed indistinto della destinazione del gettito

considerato renderebbe illegittima la norma.

2. - La Regione Sicilia ha impugnato anche l'art. 35 della l. n.

41 del 1986. Delineato lo svolgimento della normazione in materia di

deposito delle disponibilità liquide regionali, la Regione lamenta

che l'esenzione da tale deposito, prevista dall'art. 38 della l. n.

526 del 1982 e della l. n. 720 del 1984, per le sue entrate ex artt.

36 e 38 dello Statuto, sia stata sospesa dall'art. 35 della l. n. 41

del 1984, il quale ha stabilito che, a decorrere dalla data della

entrata in vigore della stessa legge, sino al 31 dicembre 1987, tali

norme non sono più applicabili con il conseguente obbligo per le

aziende di credito che detengono disponibilità della Regione di

versare l'eccedenza, rispetto ai limiti stabiliti, in quattro rate;

in caso di mancata comunicazione alle aziende di credito

dell'ammontare massimo delle giacenze disponibili, le aziende stesse

debbono far riferimento, ai fini del versamento, all'intera

disponibilità.

Tale disposizione - secondo la Regione - sarebbe illegittima e

lesiva della sua autonomia e delle sue competenze, in riferimento

agli artt. 20, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto e al d.P.R. n. 1074 del

1965, come si evincerebbe dagli stessi princi'pi stabiliti dalla

Corte costituzionale.

In particolare - si espone nel ricorso - l'art. 35 impugnato

comporta una sostanziale deroga alle norme di attuazione dello

Stauto, senza il rispetto delle procedure di cui all'art. 43 dello

Statuto stesso.

L'esigenza di "limitare l'onere derivante dalla provvista

anticipata dei fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli

enti" sussisterebbe esclusivamente per le entrate provenienti dal

bilancio dello Stato, mentre non sussiste per le entrate proprie che

la Regione siciliana direttamente riscuote, pur avvalendosi di uffici

statali, sostenendo le spese di uffici e servizi (artt. 20 e 37,

secondo comma dello Statuto; artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 1074 del

1965).

Riguardo al contributo di solidarietà nazionale previsto

dall'art. 38 dello Statuto, la Regione siciliana osserva che, secondo

quanto stabilito nella sentenza n. 95 del 1981, l'adempimento del

debito da parte dello Stato deve aversi mediante il versamento alla

Regione dell'importo dovuto "nel corso dell'anno successivo a quello

cui il contributo si riferisce", come prevede l'art. 3 della legge n.

182 del 1978, così che la norma impugnata contrasterebbe, al

riguardo, nettamente con tale principio nonché col sistema

finanziario della Regione, quale emerge dallo Statuto, non fondato su

trasferimenti da parte dello Stato, sia pure di quote di tributi

erariali regionalmente riscosse, ma sulla devoluzione totale e piena

dei tributi medesimi, che pertanto assumono le caratteristiche di

veri e propri tributi propri della Regione.

3. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate

non fondate.

Ricostruito il sistema normativo concernente la tassa sulla

circolazione dei veicoli e autoscafi e facendo riferimento alla tassa

come configurata dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, l'art. 3 della

legge finanziaria del 1984 (L. 27 dicembre 1983, n. 730) ne ha

mantenuto per il 1984 ed il 1985 la misura prevista per il 1983 e

altrettanto ha fatto l'art. 3 della legge finanziaria 1986 (L. 28

febbraio 1986, n. 41), il quale ha statuito che continua ad essere

riservato all'erario dello Stato il provento degli aumenti disposti

con l'art. 2 del D.L. n. 787 del 1981 (conv. nella L. n. 52 del

1982).

Secondo il Presidente del Consiglio, dalla ricostruzione della

successione delle leggi, si desume che il gettito derivante dagli

aumenti preveduti con il D.L. n. 787 del 1981 è rientrato dal 1983

nella riserva allo Stato perché destinato a coprire i maggiori oneri

derivanti allo Stato medesimo dalla legislazione in materia di

finanza locale ed è conforme al precetto contenuto nell'art. 2 del

d.P.R. n. 1074 del 1965, anche in mancanza di un'espressa menzione

della particolare esigenza al cui soddisfacimento è rivolta

l'entrata.

La sola reiterazione della riserva è sufficiente ad assicurare il

permanente collegamento tra l'esigenza sopra specificata e

l'attribuzione del provento allo Stato.

Quanto all'abrogazione delle disposizioni particolari concernenti

le entrate proprie della Regione Sicilia, il Presidente del Consiglio

rileva che la questione coincide con quella proposta dalla Regione

Trentino-Alto Adige con ricorso 27 marzo 1986 (n. 8/86 R.O.). Rinvia

quindi alle considerazioni svolte in riferimento a quel ricorso,

aggiungendo solo che la Corte costituzionale ha più volte distinto

tra norme che disciplinano i procedimenti di acquisizione delle

entrate e norme che regolano la utilizzazione delle giacenze di

tesoreria, ritenendo l'illegittimità delle prime se modificano

unilateralmente i procedimenti disciplinati dalle norme di attuazione

per regolare l'afflusso delle entrate, e invece la legittimità delle

seconde, anche quando incidono su entrate proprie delle regioni a

statuto differenziato, giacché costituiscono manifestazione del

potere statale di regolazione del credito.

Con memoria del 12 novembre 1986 la Regione Sicilia ha

ulteriormente illustrato le proprie richieste.

In particolare, quanto alla questione relativa all'art. 35 della

l. n. 41 del 1986, nelle note depositate si sostiene che la normativa

impugnata sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria della Regione,

secondo i princi'pi stabiliti nelle sentenze n. 242 e 243 del 1985 di

questa Corte, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale

della differente regolamentazione in materia finanziaria delle varie

Regioni, giacché "gli stessi Statuti stanno a dimostrare che in tal

campo le ragioni di specialità prevalgono spesso sulle ragioni

d'uniformità di trattamento". Considerato in diritto

4. - È fondata la censura dell'art. 3, terzo comma, secondo

capoverso, seconda parte della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge

finanziaria per il 1986), in relazione all'art. 2, primo comma,

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, norme di attuazione dello Statuto

della Regione siciliana in materia finanziaria e in riferimento

all'art. 36 di detto Statuto, approvato con d.legisl. 15 maggio 1946,

n. 455.

Si è già esposto (cfr. n. 1) che la norma impugnata concernente

la tassa di circolazione sugli autoveicoli e gli autoscafi - dispone

che tale tassa (dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1983, in base alla

sola iscrizione nei pubblici registri: art. 5, comma 31 d.l. 30

dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53), è pari

a quella stabilita per l'anno 1985 e che i proventi derivanti dagli

aumenti disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787,

convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 52,

"continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare

di tali aumenti continua a non influire su quello della

corrispondente tassa regionale".

In precedenza, l'art. 4 d.l. 28 febbraio 1981, n. 38 (conv. nella

l. 23 aprile 1981, n. 153) aveva aumentato del 50%, dal 1° gennaio

1981 gl'importi della tassa erariale di circolazione, destinando allo

Stato i proventi di tale aumento al fine di coprire gli oneri

derivanti dallo stesso decreto n. 38 del 1981 per il finanziamento

dei comuni e delle province. Il sopra menzionato d.l. n. 787 del 1981

(conv. nella l. 26 febbraio 1982, n. 52) aveva aumentato

ulteriormente detta tassa, conservandone la destinazione all'erario

dello Stato per la copertura degli oneri inerenti al finanziamento

dei comuni e delle province (art. 2 penultimo comma del d.l. n. 787

del 1981, soppresso dalla legge di conversione, che ha però inserito

analoga disposizione nell'art. 9 del d.l.).

Gli aumenti furono prorogati per il 1983 dall'art. 1 d.l. 21

dicembre 1982, n. 923 (conv. nella l. 9 febbraio 1983, n. 29), e il

relativo gettito continuò ad essere devoluto allo Stato, senza -

peraltro - specifica ed espressa destinazione; devoluzione reiterata

dalla legge finanziaria per il 1984 (l. 27 dicembre 1983, n. 730), la

quale dispose che per il 1984 e il 1985 la tassa di cui all'art. 5,

trentunesimo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 fosse pari a

quella stabilita per il 1983, prescrivendo che il relativo gettito

spettasse allo Stato (senza indicazione della specifica destinazione

di esso). In connessione con la proroga per il 1983 degli aumenti su

detti, l'art. 36, comma secondo, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55

(conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131, contenente provvedimenti

urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) dispose

che agli oneri da esso derivanti si sarebbe provveduto anche con

un'aliquota delle maggiori entrate previste dal d.l. n. 923 del 1982.

5. - L'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, norme di attuazione

dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria, sancisce

che, ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, spettano

alla Regione siciliana, oltre le entrate da essa direttamente

deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito

del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, "ad

eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia

destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a

soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello

Stato specificate nelle leggi medesime".

Questa norma ha carattere derogatorio, in quanto sottrae alla

"spettanza" della Regione siciliana le nuove entrate tributarie

erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, che abbiano

destinazione legislativamente prevista e determinata, che ne

giustifichi la sottrazione alla finanza regionale. Questa circostanza

spiega l'apposizione delle "cautele", alle quali l'art. 2 delle norme

attuative dello Statuto condiziona la destinazione "esterna" degli

anzidetti tributi, cautele dirette anche a rendere possibile il

controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga.

L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che l'adempimento

delle rigorose prescrizioni finalistiche si deve considerare

soddisfatto dall'originaria destinazione degli aumenti in questione

all'erario dello Stato, per far fronte agli oneri inerenti al

finanziamento dei Comuni e delle Province, secondo la disposizione

del d.l. n. 38 del 1981 e da ultimo del d.l. n. 55 del 1983, ai quali

l'impugnato art. 3, terzo comma, si ricollega.

6. - Tale tesi non appare fondata.

Infatti già nel d.l. n. 923 del 1982 manca l'espressa indicazione

della destinazione del provento al soddisfacimento di specifiche

finalità. Né a ciò può ritenersi che fosse sufficiente il

disposto dell'art. 3 del D.L. n. 55 del 1983, nel quale fu statuito

che agli oneri previsti da tale D.L., relativi alla finanza locale,

si sarebbe fatto fronte anche con un'aliquota delle maggiori entrate

previste dal D.L. n. 923 del 1982. Trattasi, infatti, di una norma

che funziona da clausola di copertura di spesa e la indicazione delle

disposizioni relative alle diverse fonti di copertura della spesa

difficilmente può considerarsi per se stessa idonea a rappresentare

le "particolari finalità" perseguite dai connessi proventi, alla

stregua dell'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano

in materia finanziaria, che richiede una specifica clausola di

destinazione.

Comunque, sicuramente il collegamento con l'originaria

destinazione finalistica dei proventi fu interrotto già dalla legge

n. 730 del 1983 (legge finanziaria per il 1984), che prorogò gli

aumenti in discorso per il 1984 e per il 1985 senza alcuna

indicazione della loro specifica destinazione così come ha fatto per

il 1986, l'impugnato art. 3, terzo comma, della l. n. 41 del 1986.

D'altronde, la mera previsione della devoluzione statale del tributo,

contenuta nella legge finanziaria, non appare idonea ad identificare

la specificità dell'impiego. Compito di quella legge è infatti il

perseguimento di equilibri complessivi e delle strategie per

realizzarli (cfr. art. 11 l. 5 agosto 1978, n. 468: adeguamento delle

entrate e delle uscite del bilancio dello Stato, delle aziende

autonome e degli enti che si ricollegano alla finanza statale, agli

obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio

pluriennale e quello annuale). Inoltre la precisa e diretta

indicazione delle finalità, alle quali è destinato il tributo, è

particolarmente necessaria nella specie, in quanto si intende

devolvere il relativo gettito al finanziamento degli enti locali, la

cui cura lo Statuto della Regione Sicilia attribuisce in via

esclusiva alla competenza normativa ed amministrativa della Regione.

7. - Giova ricordare, infine, che la Corte (sent. 16 maggio 1968,

n. 47), a proposito della reiterazione dell'addizionale pro Calabria

(legge, quindi, di contenuto diverso da quella finanziaria e con

intenti dichiaratamente finalistici), affermò che la peculiarità

dello scopo era immanente nella legge, dato che quell'addizionale

costituiva "un tipo di tributo" a cui l'Erario era ricorso per

"soddisfare particolari finalità". Particolari finalità, la cui

indicazione fu riscontrata (con riferimento specifico, anche se

implicito: sent. 15 giugno 1967, n. 75) nelle norme di due decreti

legge, relativi ad eventi calamitosi (terremoto), in connessione con

la loro origine e con il loro contenuto. Si trattava dell'aumento

temporaneo dell'imposta sui prodotti petroliferi, deliberato in

concomitanza con gli indicati eventi, alle conseguenze dei quali si

doveva provvedere urgentemente. La comunanza di origine e di

finalità degli interventi era idonea a stabilirne la sincronica

identità di destinazione.

Situazione, questa, del tutto diversa dalla fattispecie in esame,

la quale non corrisponde a legge che istituisce imposta di scopo. La

norma sospettata si limita a disporre il mantenimento alla riserva

statale dei proventi dell'aumento del tributo: circostanza che, in

materia di aumento di addizionale riservata all'Erario e destinata ad

istituire un'entrata sostitutiva di agevolazioni fiscali concesse a

determinate categorie di lavoratori, indusse la Corte a risolvere il

relativo conflitto promosso dalla Regione Sicilia, dichiarando

spettare a questa regione il provento dell'addizionale stessa (sent.

15 marzo 1972, n. 49).

8. - La seconda norma impugnata nel ricorso è l'art. 35 della l.

28 febbraio 1986, n. 41, che ha stabilito, a decorrere dalla sua

entrata in vigore e sino al 31 dicembre 1987, la non applicabilità

delle disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 38 della l. 7

agosto 1982, n. 526 e dell'art. 2 della l. 29 ottobre 1984, n. 720.

Tracciando l'evoluzione della normativa, è da rilevare che l'art.

31 della legge n. 468 del 1978 previde l'obbligo delle Regioni, anche

a statuto speciale, di tenere in conti correnti non vincolati presso

il Tesoro le disponibilità liquide, "limitatamente alle

assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio

dello Stato". A sua volta, l'art. 40 della legge n. 119 del 1981

(modificato successivamente dall'art. 21 del d.l. n. 463 del 1983,

dall'art. 35 della legge n. 730 del 1983 e dall'art. 3 della l. n.

720 del 1984) sancì, da un lato, il divieto del deposito a qualsiasi

titolo presso le aziende di credito, per un importo superiore al 12%

(ridotto al 4% dalla l. n. 720 del 1984) dell'ammontare delle entrate

previste dal bilancio di competenza, con obbligo di versare le somme

in eccedenza nei conti correnti presso il Tesoro; dall'altro lato,

dispose che le somme dei trasferimenti statali affluissero nei conti

presso il Tesoro, con esclusione però del contributo di cui all'art.

38 dello statuto della Regione Sicilia. Al riguardo, l'art. 38,

secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, statuì poi

che, agli effetti delle disposizioni contenute nei predetti artt. 31

della legge

n. 468 del 1978 e 40 della legge n. 119 del 1981 (oltre che dell'art.

10 della legge n. 181 del 1982), non fossero "computabili le somme

costituenti entrate della Regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello

statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o

versate a norma dell'art. 38 di detto statuto". Alle somme anzidette

non erano, così, dichiarate applicabili le disposizioni dei più

volte citati artt. 31 legge n. 468 del 1978 e 40 legge n. 119 del

1981.

Tale particolare disciplina, che esonerava la Regione Sicilia dal

"regime di tesoreria", confermata dalla l. 29 ottobre 1984, n. 720,

è divenuta inoperante sino al 31 dicembre 1987, come si è detto, in

base all'art. 35 della l. n. 41 del 1986.

9. - Le censure, contenute nel ricorso, di violazione degli

articoli 20, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto siciliano e del d.P.R. n.

1074 del 1965 (in varie disposizioni e, segnatamente, in quella

dell'art. 2), che contiene le norme di attuazione dello Statuto in

materia finanziaria, sono collocate sullo sfondo della "specialità"

della normativa finanziaria della Regione siciliana.

Questa normativa si fonda sul principio enunciato dall'art. 36

St., secondo il quale "al fabbisogno finanziario della Regione si

provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi

deliberati dalla medesima". A questa norma si collega l'art. 2 delle

già ricordate norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n.

1074 del 1965), che afferma la "spettanza" alla Regione delle entrate

tributarie "da essa direttamente deliberate, e di tutte le entrate

tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette ed

indirette, comunque denominate", con l'eccezione, che è stata

considerata diffusamente nella prima parte della presente decisione e

che qui non interessa (cfr. nn. 4-5-6-7).

In sostanza, la Regione censura la disposizione dell'art. 35 della

l. n. 41 del 1986, in quanto sottopone al regime di tesoreria - già

introdotto per tutte le Regioni a statuto speciale (eccettuate le

Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige) - le entrate ad essa spettanti

ex artt. 36 Statuto e 2 delle norme di attuazione, vale a dire il

complesso delle entrate tributarie di sua pertinenza.

La Corte non può condividere l'ampiezza della contestazione

regionale; innanzi tutto perché ad essa si oppone (con la eccezione,

che qui si intende formulare) la sua diffusa, univoca giurisprudenza.

10. - L'esigenza di istituire un sistema restrittivo "di giacenza"

delle disponibilità liquide delle Regioni è stata collegata dalla

Corte all'inevitabile gradualità della spesa, che produce un

ristagno delle somme non erogate, con conseguenze gravemente negative

sulle pubbliche finanze. Sicché "diventa un'esigenza fondamentale

per lo Stato limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata

dei fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti". La

normativa impugnata "non preclude alle Regioni la facoltà di

disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne

discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e

di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità

istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso

delle disponibilità di cassa, coordinandolo con le esigenze generali

dell'economia nazionale, nel quadro della regolamentazione del

credito, che è dovere peculiare dello Stato". Anche se questa

separazione comporta "una minore redditività delle somme depositate

nelle tesorerie dello Stato rispetto a quella che si avrebbe presso

le aziende di credito", si tratta di "una conseguenza di fatto che

non investe aspetti costituzionalmente tutelati, non incidendo

sull'autonomia finanziaria delle Regioni" (sentenze 29 ottobre 1985,

n. 243; 22 ottobre 1982, n. 162).

Una volta accertata "la validità d'un limite delle complessive

disponibilità regionali suscettibili di rimanere depositate presso

aziende di credito", la determinazione della corrispondente

percentuale si risolve (sent. 5 novembre 1984, n. 245) in una

puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica" che non

si presta ad essere sindacata dalla Corte (sent. n. 243 del 1985

cit.). Quest'ultima decisione, richiamando ancora i princìpi

affermati nella sentenza n. 162 del 1982, ha escluso che il divieto

posto alle Regioni di fruire, al di là del tetto legislativamente

prefissato, delle disponibilità depositate a qualunque titolo presso

aziende di credito, determini "invasione o lesione dell'autonomia

costituzionalmente tutelata", sia delle Regioni a statuto speciale

che di quelle a statuto ordinario.

La Corte non ha motivo di allontanarsi da tale consolidato

indirizzo, anche perché esso è stato costantemente accompagnato

dalla raccomandazione, tratta dalle finalità e dal meccanismo di

funzionamento del "sistema di tesoreria", intesi ad evitare che tale

sistema si trasformi in "un anomalo strumento di controllo sulla

gestione finanziaria regionale, che si presti a venire manovrato in

modo da precludere o da ostacolare la disponibilità delle somme

occorrenti alle Regioni per l'adempimento dei loro compiti

istituzionali. Se si verificasse in tal senso una reale menomazione

dell'autonomia finanziaria, alle Regioni non mancherebbero i mezzi

per invocarne ed ottenerne la tutela" (sentenze 22 dicembre 1977, n.

155 e 8 giugno 1981, n. 94).

11. - Questo premesso, la Corte ritiene che la possibilità di

deroga al sistema, descritto nella sua genesi e nelle sue finalità,

debba valutarsi alla stregua di un motivo, ricorrente sotto vari

profili nell'impugnativa, la quale ha dedotto l'illegittimità della

norma sospettata, in quanto comprensiva delle c.d. "entrate proprie"

(o "tributi propri") della Regione Sicilia.

In verità, non è dato riscontrare nella censura una chiara

individuazione delle fattispecie che si vorrebbero eccettuate,

facendosi riferimento talora alle "entrate che la Regione

direttamente riscuote" e "che non importano trasferimenti di fondi",

talaltra alla peculiarità del modo e del tempo di adempimento

dell'obbligo di "solidarietà" e del versamento del relativo

contributo; talaltra, infine, anche se genericamente, alla

"particolare specialità" del regime della Regione Sicilia, che

"presuppone una totale autonomia della Regione stessa nella provvista

dei mezzi finanziari", fondata "sulla devoluzione totale e piena dei

tributi", ad essa attribuiti, che "pertanto assumono le

caratteristiche di tributi propri".

12. - Per collocare a fuoco la censura, la Corte ritiene

preliminarmente di dover precisare, in base al sistema normativo, il

concetto di "tributi propri" (o di "entrate proprie") della Regione

Sicilia (i termini sono usati come equivalenti), in relazione

all'oggetto, all'evoluzione e ai limiti di operatività sul c.d.

"sistema di tesoreria".

Si è rilevato già che l'art. 31 della legge n. 468 del 1978, nel

primo comma, sancì l'obbligo delle Regioni a statuto ordinario e

speciale di depositare "le disponibilità liquide" in conti correnti

non vincolati con il Tesoro "limitatamente alle assegnazioni,

contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato".

Questo principio e il complesso della disciplina sono fondati

sulla esigenza di non consentire la giacenza in sede regionale di

proventi del bilancio dello Stato che non siano di tempestivo e

sollecito impiego.

Si è del pari descritta la evoluzione della disciplina della l.

n. 468 del 1978, nella quale si inseriva la eccezione al principio

dell'affidamento alla Tesoreria statale, posta nei confronti della

Regione Sicilia dall'art. 38, secondo comma, della l. 7 agosto 1982,

n. 526 e dall'art. 2, terzo comma, della l. 29 ottobre 1984, n. 720.

Tali norme stabilivano - per quello che interessa il presente

giudizio - che, ai fini di determinare il limite delle somme da

depositare presso la tesoreria statale, non fossero computabili le

entrate della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e

delle relative disposizioni di attuazione in materia finanziaria

(d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) e quelle alla medesima dovute o

versate secondo l'art. 38 di detto statuto.

13. - Nell'impugnazione si rileva che la ratio ispiratrice della

norma restrittiva, vo'lta a limitare l'onere derivante dalla

provvista alla regione di fondi statali rispetto alla effettiva

capacità di spesa, mentre può ricorrere per le entrate provenienti

dal bilancio dello Stato, non è riferibile alle "entrate proprie che

la regione direttamente riscuote e per le quali lo Stato non effettua

alcun versamento alla Regione".

La configurazione (così operata dalla difesa regionale) delle

"entrate (o tributi) proprie" - desunta dall'elemento della

riscossione diretta da parte della regione e dalla mancanza di

trasferimenti finanziari - si discosta dal criterio indicato

dall'art. 119, secondo comma, Cost. In base a quest'ultimo, infatti,

i "tributi propri" regionali sembrano distinguersi da quelli erariali

alla stregua dell'entità dell'attribuzione dei proventi alle

regioni: totale per i primi; parziale per gli altri.

Entrambe le concezioni - quella prospettata dalla ricorrente e

l'altra, di largo impiego dottrinale, fondata sull'interpretazione

letterale della norma dell'art. 119, secondo comma, Cost. - non

coincidono con i criteri espressi in sede costituente (Atti Ass.

cost. pag. 4416-17). Alla stregua dei lavori preparatori la categoria

dei tributi (o entrate) propri appare, invero, riconducibile alla

speciale potestà normativa tributaria della Regione, che si concreta

in tipi di tributi da essa configurati.

Per penetrare l'essenza della categoria di tributi occorre far

riferimento al primo comma dell'art. 119 Cost. - ove è sancito il

principio dell'autonomia finanziaria regionale - piuttosto che al

secondo comma, che è normalmente proposto come norma specifica della

materia.

Il concetto di autonomia (in essa compresa la potestà normativa:

cfr. sent. 19 dicembre 1986, n. 271) dà base unitaria ai tributi

"propri", riferiti sia alle regioni a statuto ordinario che a quelle

a regime speciale, pur nei diversi limiti entro i quali l'autonomia

stessa è capace di operare. Tali limiti sono segnati, per le regioni

a statuto ordinario, dalle leggi della Repubblica (art. 119, primo

comma; sent. 19 dicembre 1986, n. 271 cit.); per le regioni a regime

differenziato, dagli statuti speciali (con le relative norme di

attuazione), nel quadro della Carta costituzionale nonché dei

princìpi e degli interessi generali, cui si informano le leggi dello

Stato (cfr. art. 17 St. Reg. Sicilia).

14. - Nel disegno di questa categoria di tributi (o entrate)

"propri" - quale che ne possa essere la sua concreta consistenza -

ricorrono i motivi che indussero all'adozione per la regione Sicilia

di un sistema di autonomia particolarmente differenziato, anche in

materia tributaria. E, pertanto, la configurazione della categoria va

verificata alla stregua dello statuto speciale e delle relative norme

di attuazione in materia finanziaria.

L'elemento deliberativo diretto da parte della regione, prescritto

dall'art. 36 St. - nel quale si esprimono in modo pregnante

l'affermazione dell'autonomia e il miraggio dell'autosufficienza

finanziaria - è ribadito nell'art. 2, primo comma, delle norme di

attuazione in materia finanziaria.

Questa disposizione amplia il novero dei tributi spettanti alla

regione, comprendendovi tutte le entrate tributarie riscosse

nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate

tributarie, delle quali ci si è già occupati (cfr. nn. 4 e 5).

Accanto all'elemento della "deliberazione diretta" prescritto - in

corrispondenza con l'art. 36 St. - dall'art. 2 cit., l'art. 6 delle

norme di attuazione, dopo averla circoscritta nei "limiti dei

principii del sistema tributario dello Stato", finalizza la potestà

normativa della Regione, prevedendo la facoltà di "istituzione" di

"nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della

comunità regionale".

Entrambi gli elementi concorrono a precisare l'oggetto e i fini

della potestà della Regione Sicilia: questa consente alla Regione di

deliberare "tipi" specifici di tributi, nell'ambito, certamente

residuale, ma non meno qualificante, ad essa assegnato dalla vigenza

delle disposizioni delle leggi tributarie dello Stato, le quali sono

applicabili nel territorio della Regione stessa (art. 6, primo comma,

delle norme di attuazione cit.).

La delimitazione della figura del tributo (o entrata) proprio,

desunta dai lavori preparatori, dalla normativa della Carta

costituzionale e dallo Statuto speciale, nonché dai princìpi delle

leggi dello Stato, viene, dunque, a coincidere puntualmente con a)

l'elemento della "deliberazione diretta" del tributo da parte della

Regione (artt. 36, primo comma, St., 2, primo comma, prima parte,

delle norme di attuazione in materia finanziaria: cfr. sent. 6 giugno

1973, n. 71 di questa Corte), deliberazione che costituisce la più

piena espressione dell'autonomia normativa; con b) la finalità di

provvedere alle esigenze della comunità regionale, alle quali

l'autonomia stessa deve corrispondere (art. 6, secondo comma, norme

di attuazione cit.). Questo elemento caratterizza la finalità

dell'autodeterminazione siccome intesa a provvedere a bisogni

particolari della struttura comunitaria locale; esso si segnalò

(Atti Ass. Cost., loc. cit.) come uno dei momenti qualificanti dello

Statuto speciale e si è riproposto con particolare vigore in sede

parlamentare, in occasione della revisione del "sistema di tesoreria"

per la Regione siciliana - operata dall'impugnato art. 35 l. n. 41

del 1986 -, dando impulso ad appassionati interventi ed a ripetuti

tentativi di soluzioni mediatrici tra le opposte tendenze statali e

regionali.

Non sfugge alla Corte l'attuale non rilevante, consistenza dei

"tributi propri" ("direttamente deliberati": artt. 36 St.; 2, primo

comma, disp. attuaz., cit.) della Regione Sicilia, categoria alla

quale si affidarono molte speranze dei fondatori dello Statuto

speciale; ma alla richiesta della Regione deve riconoscersi anche

valore di principio, intesa com'è ad individuare l'ambito

dell'autonomia regionale in materia tributaria.

L'autonomia anzidetta e la connessa configurazione di %tributi

propri%, oltre ad esplicarsi nella fase costitutiva dei tributi, si

riflette, infatti, sulle operazioni successive (che sono di specifica

titolarità regionale), quali l'impiego e il regime dei relativi

proventi.

15. - Non rientrano, invece, nella categoria dei tributi propri

della Regione Sicilia "le entrate tributarie erariali riscosse

nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque

denominate" (art. 2, primo comma, seconda parte, delle norme di

attuazione) e ogni altro tributo previsto dall'art. 36 St. e dagli

artt. 2 e 4 delle norme di attuazione cit.

Né appartengono a tale categoria le entrate (previste dall'art. 4

delle norme di attuazione) spettanti alla Regione, "relative a

fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, che

affluiscono ad uffici finanziari situati fuori del territorio della

Regione".

In entrambe le ipotesi non ricorre né l'esercizio diretto di

potestà normativa regionale, né la destinazione peculiare alle

esigenze della comunità regionale, elementi costitutivi, entrambi -

come si è visto - del tipo di tributo (o entrata) proprio regionale.

16. - È infine da escludere dal novero delle "entrate proprie" il

contributo statale devoluto alla Regione siciliana "a titolo di

solidarietà nazionale" (art. 38 St.).

Tale erogazione si colloca tra i "contributi" "provenienti dal

bilancio dello Stato", ai quali si riferisce la ratio e si applica il

precetto dell'art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 468.

Non giova al riguardo far leva sull'espressione "lo Stato verserà

annualmente", contenuta nell'art. 38 St. ora ricordato. La norma

"obbliga" lo Stato al versamento che deve essere effettuato nell'arco

cronologico definito (cfr. art. 3 l. 27 aprile 1978, n. 182);

l'assoggettabilità del contributo a revisione (secondo e terzo comma

dell'art. 38 cit.) non tocca, poi, il modo e il tempo

dell'adempimento.

Non ricorre, quindi, nella figura del contributo di solidarietà

alcuno degli elementi che, come si è visto, valgono a caratterizzare

l'entrata "propria" della Regione Sicilia.

17. - Né giova ad estendere la delimitazione, così operata,

della esenzione dal "sistema di tesoreria", il richiamo agli artt. 17

e 20 dello Statuto che attribuiscono alla Regione funzioni normative

"esecutive ed amministrative", in materia di credito e di risparmio.

Per quanto riguarda tale potestà è da riconoscerle carattere

concorrente con quella statale, dato che essa trova limite nei

princìpi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello

Stato, pur essendo diretta a soddisfare condizioni particolari ed

interessi propri della Regione (art. 17 St. cit.). Non può, dunque,

dubitarsi che la normativa impugnata, adeguando la situazione

regionale siciliana a quella nazionale in materia di "giacenze",

abbia introdotto nell'ambito locale l'osservanza di princìpi e il

rispetto di interessi generali, che si impongono alla Regione nella

sua sfera normativa e amministrativa, fatta eccezione delle "entrate

(o tributi) proprie", alla stregua della presente decisione.

18. - Né può considerarsi rilevante in materia la normativa

della riscossione dei tributi, alla quale si è fatto ampio

riferimento nel ricorso: essa trova puntuali limiti operativi

nell'art. 8 e nell'art. 9 delle stesse norme di attuazione dello

Statuto, le quali prevedono soluzioni aperte sia alla gestione

diretta regionale che a quella statale ovvero alla concessione.

Non appare opportuno approfondire tale tema, poiché esso, in

conformità della giurisprudenza di questa Corte, non si riflette

sull'applicabilità della normativa sul "sistema di tesoreria".

Pertanto non rileva al riguardo il principio, esattamente

affermato, alla stregua della legislazione allora vigente, dall'Alta

Corte per la Regione siciliana (sent. 18 ottobre 1950, n. 7), secondo

il quale la Regione è titolare della potestà di riscossione delle

imposte dirette come necessario riflesso della potestà deliberativa

in materia di tributi.

19. - L'art. 35 della l. n. 41 del 1986 vi'ola gli artt. 36, 37 e

38 dello Statuto della Regione siciliana e l'art. 2, primo comma,

prima parte, delle relative norme di attuazione e, di conseguenza,

l'art. 43 dello Statuto stesso, unicamente nei limiti del riferimento

ai "tributi propri" nei sensi innanzi esposti.

Sotto questo esclusivo aspetto, anche la seconda parte del ricorso

della Regione è da accogliere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo

comma, secondo capoverso, seconda parte, della l. 28 febbraio 1986,

n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", nella parte in cui

dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2

del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti),

convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22

dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti)

continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. 28

febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"

limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi

deliberati" dalla Regione Sicilia (ex art. 36 R.d.legisl. 15 maggio

1946, n. 455).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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