Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12

luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di

lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il

triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed

altre misure), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Cassone Rocco e l'Azienda Trasporti

Municipalizzati di Milano, iscritta al n. 437 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1990 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Paderno Luciano e l'Azienda Servizi

Municipalizzati di Brescia, iscritta al n. 446 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Trasporti

Municipalizzati di Milano, Cassone Rocco e Paderno Luciano, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Giacinto Favalli e Carlo Mezzanotte per l'Azienda

Trasporti Municipalizzati di Milano, Sergio Vacirca per Paderno

Luciano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato da Cassone

Rocco nei confronti dell'Azienda Trasporti Municipalizzati di Milano,

per sentire dichiarare illegittimo il licenziamento subìto, in

quanto avvenuto senza il consenso dell'interessato alla risoluzione

del rapporto, il Pretore di Milano, con ordinanza del 23 marzo 1990

(r.o. n. 437/1990), ha sollevato una questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dell'art. 3,

primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale

autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987,

agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure),

"nella parte in cui prevede l'esodo obbligatorio esclusivamente nei

confronti dei lavoratori dichiarati inidonei rispetto alle mansioni

proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986".

Il Pretore - premesso in fatto che l'attore, in applicazione

dell'art. 27, lettera b), regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,

allegato A, era stato dichiarato inidoneo alle mansioni di agente in

vettura e destinato a compiti di pulitore di uffici nel lontano 1973

- lamenta innanzi tutto che la norma impugnata, in violazione delle

regole, a suo avviso, comuni ai casi di prepensionamento, prescinda

del tutto dalla domanda dell'interessato e detti un criterio di

individuazione dei lavoratori da sottoporre ad esodo eminentemente

soggettivo, valorizzando inoltre un fatto storico - l'accertata

idoneità alle mansioni proprie della qualifica di provenienza - che

avrebbe già esaurito la propria efficacia sul mutamento di mansioni

operato in applicazione del suddetto art. 27 del regio decreto n. 148

del 1931.

La disposizione censurata, in conclusione, urterebbe in primo

luogo contro l'art. 3 Cost. per discriminare irragionevolmente tra

soggetti che svolgono le stesse mansioni ed hanno analoga situazione

contributiva, assoggettandoli ad esodo soltanto in conseguenza del

modo in cui sono stati assegnati alle mansioni medesime (e cioè a

seconda che vi pervengano a seguito di dichiarazione di inidoneità

alle mansioni originarie oppure per altro motivo). In secondo

luogo, violerebbe l'art. 4 Cost., il quale impegnerebbe il

legislatore a promuovere le condizioni che rendano effettivo il

diritto al lavoro, piuttosto che a spianare le strade a pensionamenti

anticipati, obbligatori e discriminatori.

1.2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita

l'Azienda Trasporti Municipalizzati di Milano, chiedendo che la

questione sia riconosciuta inammissibile o infondata. Innanzi

tutto, infatti, non sarebbe chiaro se il giudice a quo abbia ritenuto

di dubbia costituzionalità l'esodo obbligatorio in sé e per sé

considerato, ovvero l'asserita disparità di trattamento tra idonei e

inidonei alle mansioni di provenienza.

Nel merito, non sussisterebbe alcun contrasto né con l'art. 3

Cost. - profondamente diverse essendo le posizioni delle due

categorie poste a raffronto - né con l'art. 4 Cost., non contenendo

quest'ultimo, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte,

alcuna garanzia del mantenimento del posto di lavoro.

1.3. - Nel medesimo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto alla censura relativa all'art. 3 Cost., l'Avvocatura,

rammenta innanzi tutto come - secondo la Relazione alla legge n. 270

del 1988 - la disciplina dell'inidoneità alle funzioni proprie della

qualifica, dettata dall'art. 27, lettera b), regio decreto 8 gennaio

1931, n. 148, allegato A, avesse dato luogo nella prassi applicativa

a gravi disfunzioni, poiché "il lavoratore inidoneo alle mansioni

proprie della qualifica, non soltanto conservava il posto di lavoro e

la retribuzione raggiunta, ma manteneva, pure impiegato in semplici

mansioni ausiliari o di attesa, la dinamica salariale e le competenze

accessorie proprie della qualifica di provenienza". Osserva dunque

che il legislatore, nel prevedere una nuova disciplina degli inidonei

alle mansioni originarie, peraltro in larga parte rimessa alla

contrattazione collettiva nazionale, non irragionevolmente avrebbe

disposto l'esodo per gli inidonei dichiarati tali anteriormente al 20

giugno 1986, trattandosi inoltre di una misura di maggior favore,

motivata dalla necessità di tener conto delle legittime aspettative

di questi ultimi.

Non esisterebbe infine l'asserita violazione dell'art. 4 Cost.,

poiché la disposizione impugnata sarebbe una deroga del tutto

temporanea alla pregressa regolamentazione del settore, per sopperire

ad esigenze indifferibili.

2.1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Paderno

Luciano e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia, il Pretore di

Brescia, con ordinanza del 9 maggio 1990 (r.o. n. 446/1990), ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge del 12 luglio

1988, n. 270, nella parte in cui consente il licenziamento dei

prestatori di lavoro inidonei a mansioni pregresse e non già a

quelle attualmente disimpegnate.

Tale disposto introdurrebbe una ulteriore fattispecie di

recedibilità dal rapporto di lavoro che, per essere collegata al

presupposto di fatto della pregressa inidoneità a mansioni del tutto

diverse da quelle presenti, sarebbe assolutamente difforme dai

principi generali della legislazione vigente, consistenti nel

necessario collegamento della inidoneità con le mansioni svolte

attualmente. Tale deroga sarebbe priva di qualunque giustificazione:

di qui la lamentata violazione dell'art. 3 Cost.

2.2. - Si è costituito in giudizio davanti a questa Corte Paderno

Luciano, osservando che la normativa impugnata sarebbe in contrasto

con la normativa generale e con quella speciale, poiché disporrebbe

la cessazione del rapporto di lavoro per un motivo che nulla avrebbe

a che vedere con il comportamento del lavoratore, né con le esigenze

organizzative dell'azienda: discostandosi dal sistema senza

ragionevole motivo, la disposizione censurata sarebbe illegittima per

contrasto con il principio di eguaglianza.

2.3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni

sostanzialmente identiche a quelle formulate in relazione alla

questione sollevata con l'ordinanza del Pretore di Milano (v. supra,

par. 1.3).

3.1. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno prodotto

memorie illustrative. La difesa dell'Azienda Trasporti

Municipalizzati di Milano (r.o. n. 437/1990), eccepisce innanzi

tutto l'inammissibilità della questione per numerosi motivi.

La censura - si sostiene - se volta a lamentare che l'esodo sia

applicabile ai soli soggetti dichiarati inidonei prima del 20 giugno

1986, e non a tutti gli inidonei, sarebbe irrilevante poiché il

ricorrente nel giudizio principale, essendo compreso nella prima

categoria di soggetti, resterebbe comunque assoggettabile all'esodo.

Ulteriore profilo di inammissibilità della questione starebbe

nell'essere essa volta ad ottenere che la Corte intervenga in una

disciplina estremamente complessa, nata da un accordo tra le parti

sociali e contenente un difficile bilanciamento di istanze

molteplici, e sostituisca le sue valutazioni a quelle del

legislatore, disegnando, per di più con effetto retroattivo, una

nuova regolamentazione del prepensionamento ispirata a criteri del

tutto diversi, come quelli utilizzati per i lavoratori portuali dalla

legge n. 230 del 1983.

Infine, l'inammissibilità della questione dovrebbe trarsi dal

fatto che l'asserita disparità di trattamento, rispetto all'esodo,

tra soggetti idonei e soggetti inidonei alle mansioni d'origine, non

deriverebbe dal solo comma primo dell'art. 3 impugnato, ma

dall'intero provvedimento.

Nel merito delle censure, in riferimento all'asserito contrasto

con il principio di eguaglianza, la difesa osserva che la legge

impugnata, recependo l'accordo sindacale, avrebbe inteso risolvere un

problema peculiare del settore dei trasporti, e cioè quello

determinato dal grande carico di lavoratori divenuti inidonei alle

qualifiche originarie (specie a quelle c.d. di movimento) e mantenuti

in servizio con la medesima qualifica o retribuzione in altre

mansioni, e, contemporaneamente, dall'impossibilità di sostituire

tali lavoratori procedendo a nuove assunzioni, dati i divieti di

assunzione imposti alle aziende a tutela della finanza pubblica: ciò

con la conseguenza di costi elevatissimi e di gravi disservizi. Il

legislatore avrebbe risolto tale problema realizzando un assetto di

interessi equilibrato e ragionevole, secondo scelte di carattere

politico insindacabili in sede di giudizio di legittimità

costituzionale, considerato anche che la invocata decisione di questa

Corte inciderebbe su procedure di esodo e riassetto organizzativo che

avrebbero già coinvolto migliaia di lavoratori. Altra ragione di

infondatezza della questione risiederebbe poi nella disomogeneità

delle situazioni poste a raffronto.

Diversa sarebbe innanzi tutto la situazione delle aziende di

trasporto rispetto ad aziende di altri settori, data la peculiarità

del rapporto di lavoro dei dipendenti delle prime, caratterizzato

dalla commistione di tratti privatistici e tratti pubblicistici,

peculiarità che ben potrebbe giustificare la previsione del

prepensionamentoobbligatorio.

Evidentemente diversa sarebbe poi la posizione di chi è divenuto

inidoneo alle mansioni originarie rispetto a chi invece tali mansioni

ha costantemente svolto, ciò che, di per sé sarebbe sufficiente a

giustificare l'assoggettamento ad esodo soltanto dei primi. Ma,

anche infine ad ammettere l'astratta comparabilità di tali

situazioni, non potrebbe comunque negarsi la ragionevolezza del

criterio che ha guidato il legislatore in relazione alla peculiarità

del fenomeno della smisurata dilatazione degli inidonei mantenuti in

servizio, tipico del solo settore dei trasporti.

Del resto, argomenta infine sul punto la difesa dell'Azienda

Trasporti Municipalizzati, il previsto prepensionamento non

contrastrerebbe con i principi generali dell'ordinamento e con i

principi costituzionali, dal momento che, al contrario, esisterebbe

un principio generale, affermato dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione (sez. lav. nn. 474 del 1988 e 140 del 1983), per il quale

l'inidoneità sopravvenuta del lavoratore alle mansioni originarie

non comporterebbe - tranne diversa disposizione di legge - il diritto

di quest'ultimo di ottenere l'assegnazione a mansioni diverse, ma

potrebbe giustificare il recesso dell'imprenditore senza che questi,

di conseguenza, abbia l'onere di provare l'inesistenza in azienda di

posti per mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore.

Infine, la questione sarebbe infondata anche in riferimento

all'art. 4 Cost., poiché questo, secondo la giurisprudenza

costituzionale (sentenze nn. 45 del 1965, 81 del 1969, 9 del 1973),

non garantirebbe il diritto alla conservazione del posto di lavoro,

ciò tanto più - trattandosi di un caso di prepensionamento - ove si

consideri che il diritto alla pensione sarebbe per il lavoratore una

ragione sufficiente ed obbiettiva di esclusione della garanzia della

stabilità dell'impiego (Corte cost. nn. 174 del 1971 e 15 del 1983).

3.2. - Nello stesso giudizio si è costituito tardivamente il

signor Rocco Cassone, il quale sostiene invece la fondatezza della

questione, sottolineando il carattere discriminatorio della norma

impugnata e osservando, in sostanza, come essa, introducendo una

forma di prepensionamento forzato, vanifichi la garanzia del diritto

al mantenimento del posto di lavoro.

3.3. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del Pretore di

Brescia (r.o. n. 446/1990), il signor Luciano Paderno ha depositato

una memoria aggiunta nella quale ribadisce il carattere di monstrum

giuridico della norma impugnata perché, in aperto contrasto con i

principi dell'attuale sistema, attribuirebbe al datore di lavoro un

potere discrezionale di recesso nei confronti di una categoria

determinata di dipendenti, senza assoggettarlo né a controlli né a

limiti.

Il riconoscimento di un simile illimitato potere di licenziamento

ad nutum, non avverrebbe, peraltro, per esempio, neppure nella legge

n. 856 del 1986 sulla ristrutturazione della flotta pubblica, in cui,

pur essendo previsto, nella fase finale, un prepensionamento

d'ufficio, esso è subordinato al previo accertamento delle eccedenze

di personale, mentre il piano di esodo è sottoposto all'approvazione

della pubblica amministrazione e la procedura per la presentazione

delle domande è attentamente regolata. Il meccanismo disposto

dalla legge impugnata invece tenderebbe solo ad eliminare alcuni

costi aggiuntivi, licenziando personale inidoneo alle mansioni di

provenienza che, anche se idoneo e utile alle mansioni in cui di

fatto è addetto, costerebbe di più per avere mantenuto la

precedente posizione retributiva.

Tale meccanismo dunque, proprio perché legittimerebbe la

risoluzione del rapporto di lavoro a causa soltanto di un (presunto)

eccessivo costo delle retribuzioni dei lavoratori da licenziare,

sarebbe del tutto estraneo al sistema delle leggi vigenti, che non

conosce una simile causa di licenziamento. L'unica possibilità di

disporre legittimamente prepensionamenti come quello contestato

starebbe nella contestuale previsione del necessario consenso dei

lavoratori interessati. Considerato in diritto

1. - I procedimenti originati dalle ordinanze di cui in epigrafe

possono essere riuniti avendo per oggetto questioni concernenti la

medesima disposizione.

2. - L'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, impugnato da

entrambe le ordinanze - stabilisce che le aziende esercenti pubblici

servizi di trasporto predispongono, sulla base dell'anzianità di

servizio dei dipendenti interessati, un programma quinquennale di

esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza, dichiarati

inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di

provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato o maturino

nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva

contribuzione al detto Fondo (comma primo). Ai dipendenti così

collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al

periodo di contribuzione maturato, maggiorato del periodo mancante al

raggiungimento di trentasei anni di contribuzione ovvero del periodo

che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del

sessantesimo anno di età; l'attribuzione di anzianità e il

versamento dei contributi relativi a tale periodo non possono in ogni

caso essere superiori ai dieci anni (comma terzo). Inoltre le aziende

e i dipendenti collocati in quiescenza versano - questi ultimi

mediante trattenuta diretta sulla pensione - la quota di contributi

previdenziali di loro pertinenza per il periodo di anzianità

convenzionale attribuita (comma quarto). Il provvedimento così

delineato è assunto - come afferma il primo comma del citato art. 3

- "in temporanea deroga a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della

legge 28 luglio 1961, n. 830 nonché dall'art. 27 del regolamento

allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148".

Quest'ultima norma consente al lavoratore divenuto inabile alle

funzioni proprie della qualifica rivestita di mantenere il posto di

lavoro, accettando altre mansioni compatibili con la sua attitudine o

con le sue condizioni, in posti disponibili. Le disposizioni citate

della legge n. 830 del 1961 consentono il collocamento anticipato in

quiescenza degli agenti solo se raggiungano l'età di cinquantacinque

anni con un determinato livello di contributi versati (art. 11),

ovvero ne ammettono il pensionamento per invalidità se siano

riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni

proprie della qualifica rivestita, abbiano almeno dieci anni di

servizio e per incapacità fisica o mancanza di posti non possano

essere adibiti ad altri servizi dell'azienda (art. 12).

3. - Il Pretore di Milano ritiene che il primo comma del citato

art. 3 della legge n. 270 del 1988, estromettendo i lavoratori

dall'azienda sulla base del mero fatto storico della condizione di

inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica

di provenienza, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per le

irrazionali discriminazioni che si determinerebbero tra lavoratori

che attualmente svolgono le stesse mansioni, e ciò a seconda che a

queste siano pervenuti per effetto di precedenti dichiarazioni di

inabilità rispetto alle mansioni originarie o per altri motivi.

Inoltre, il prepensionamento previsto, in quanto obbligatorio e

discriminatorio, violerebbe l'art. 4 della Costituzione, che invece

impegna il legislatore a promuovere le condizioni che rendano

effettivo il diritto al lavoro.

Il Pretore di Brescia ritiene a sua volta che la norma impugnata

contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto, ponendo a

presupposto del provvedimento di esodo la sopravvenuta inidoneità

rispetto alle mansioni pregresse e non già alle mansioni attualmente

disimpegnate, introdurrebbe senza ragionevole giustificazione, per le

sole aziende di trasporto pubblico, una ulteriore fattispecie di

recedibilità dal rapporto di lavoro del tutto difforme dai principi

generali della legislazione vigente in materia.

4. - Alle questioni di costituzionalità sollevate dal Pretore di

Milano sono state opposte - da parte della difesa dell'Azienda

Trasporti Municipalizzati di Milano - alcune eccezioni di

inammissibilità, che la Corte non ritiene meritevoli di essere

accolte.

L'assunto secondo cui il petitum dell'ordinanza mirerebbe ad

estendere l'esodo obbligatorio a tutti gli inidonei, e cioè anche ai

lavoratori dichiarati tali dopo il 20 giugno 1986 - con conseguente

irrilevanza della questione nel giudizio a quo - non trova

rispondenza nel contenuto effettivo della ordinanza, dalla quale

appare invece con chiarezza che la norma è impugnata non perché non

estende ad altri l'estromissione dall'azienda ma per averla

illegittimamente disposta a danno della specifica categoria

destinataria del provvedimento.

Neppure convince a ritenere inammissibili le questioni il rilievo

secondo il quale l'ordinanza porrebbe alla Corte un petitum di natura

legislativa, chiedendo ad essa di realizzare una nuova ponderazione

degli interessi in gioco e di riscrivere un intero sistema normativo,

mentre tale operazione sarebbe riservata al legislatore e avrebbe

comunque richiesto l'impugnazione di altre norme. Invero l'ordinanza

auspica il puro e semplice annullamento della disciplina censurata e

non chiede alla Corte una pronunzia diretta a sostituire una diversa

scelta di politica legislativa a quella operata dal Parlamento. Né

d'altra parte si può ritenere inammissibile una questione di

costituzionalità solo perché l'eventuale caducazione della norma

impugnata può determinare la necessità di interventi legislativi di

coordinamento per superare vuoti e contraddizioni. Questi problemi

infatti debbono essere risolti dal legislatore, ristabilendo la

necessaria coerenza costituzionale di tutte le disposizioni, alla

luce dello scrutinio effettuato dalla Corte.

5. - Prima di affrontare il merito delle censure, occorre

soffermarsi brevemente sull'istituto del prepensionamento così come

si è venuto affermando nella legislazione dell'ultimo decennio.

L'istituto definito come prepensionamento è caratterizzato dalla

attribuzione al lavoratore della pensione prima del raggiungimento

dell'età pensionabile, sulla base dell'aumento figurativo della

anzianità contributiva già raggiunta, sì da poter conseguire,

prima del tempo, la pensione di vecchiaia. Per poter avvalersi del

prepensionamento occorre ovviamente che siano stati già raggiunti

limiti minimi di contribuzione e/o di età, per cui in genere

all'istituto possono accedere i lavoratori di una certa anzianità.

A questo istituto il legislatore ha fatto ricorso con numerosi

provvedimenti diretti ad affrontare e risolvere i complessi problemi

di settori produttivi in crisi, approntando uno specifico strumento

(in sostituzione del vecchio assegno per i lavoratori anziani

licenziati da aziende in crisi di cui alla legge 5 novembre 1968, n.

1115, successivamente prorogata) diretto ad alleggerire le qualifiche

e le lavorazioni nelle quali si è venuta a creare esuberanza di

personale mediante l'offerta - diretta ai lavoratori più anziani di

uscire dalla produzione ottenendo, con alcuni anni di anticipo, il

diritto alla pensione, il cui onere è posto a carico dello Stato.

Dal 1981 e sino alla legge n. 270 del 1988 si sono succeduti una

serie di provvedimenti che contengono misure di prepensionamento per

i dipendenti dei settori produttivi più vari (tra cui la legge 23

aprile 1981, n. 155, più volte prorogata, per i dipendenti delle

aziende industriali dichiarate in crisi; la legge 5 agosto 1981, n.

416, per i giornalisti professionisti e i lavoratori poligrafici

dipendenti da imprese editoriali e stampatrici di giornali quotidiani

ed agenzie di stampa; la legge 23 maggio 1983, n. 230, per i

lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali; la legge 31 maggio

1984, n. 193, per i dipendenti del settore siderurgico, ed ancora la

legge 5 dicembre 1986, n. 856, per i dipendenti della società di

navigazione del gruppo Finmare).

Al prepensionamento previsto e regolato dalle disposizioni

contenute in detti provvedimenti si accede su domanda del lavoratore

che ne abbia i requisiti, ed è quindi rimessa esclusivamente al

giudizio di convenienza di quest'ultimo la scelta di richiedere

l'esodo anticipato. Una parziale eccezione a tale schema è

costituita dal prepensionamento disposto nelle leggi riguardanti i

lavoratori delle compagnie portuali nonché i dipendenti delle

società di navigazione del gruppo Finmare: in entrambi i casi il

pensionamento è a domanda, ma nel caso in cui le richieste non

raggiungano il contingente stabilito, esso diviene obbligatorio per

la parte non coperta - sulla base di criteri prestabiliti - sino al

raggiungimento del limite prefissato (così, rispettivamente, l'art.

2, secondo comma, legge n. 230 del 1983 e l'art. 3, quarto comma,

legge n. 856 del 1986).

6. - Dal tipo di prepensionamento disciplinato dalle leggi

ricordate si distacca sensibilmente quello regolato dall'art. 3 della

legge n. 270 del 1988 ora impugnato.

Qui, infatti, l'esodo non è disposto per far fronte ad una

situazione di crisi aziendale che richiede un vasto ridimensionamento

del carico di mano d'opera, ma per realizzare economie e

semplificazioni nell'organizzazione aziendale; non si rivolge ai

dipendenti appartenenti a singole qualifiche con personale

esuberante, ma a lavoratori che appartengono a tutte le qualifiche e

che sono contraddistinti dal fatto di essere stati dichiarati

inidonei a precedenti mansioni rivestite; non viene contenuto nella

fascia dei lavoratori anziani, potendo riguardare dipendenti con solo

quindici anni di contribuzione e senza limiti minimi di età; e,

soprattutto, esso non è subordinato alla domanda dei lavoratori

interessati, ma si impone ad essi indipendentemente dalla loro

volontà.

Si tratta dunque in sostanza di un prepensionamento esclusivamente

obbligatorio (l'unico sinora intervenuto), di un provvedimento,

cioè, che comporta per tutti una forzata risoluzione del rapporto di

lavoro, pur attenuandone le conseguenze mediante la immediata

corresponsione del trattamento pensionistico. Il che già porta ad

escludere che esso si risolva sempre e necessariamente, come invece

vorrebbe l'Avvocatura dello Stato, in una misura di "maggior favore"

per i lavoratori così esodati.

Infatti - a parte il caso di coloro che in concreto, anche per il

prolungamento dell'obbligo contributivo, potrebbero vedere peggiorata

la loro situazione economica - va pur sempre considerato che

l'anticipazione obbligatoria del pensionamento rischia per molti

versi - e soprattutto per i meno anziani - di imporre una condizione

di emarginazione, di disperdere capacità professionali acquisite, o

di avviarle al mercato del lavoro nero. Senza dimenticare che il

cittadino, nel luogo di lavoro, dove si svolge tanta parte della sua

vita di quasi tutti i giorni, non percepisce solo retribuzione contro

prestazione, ma afferma e sviluppa la sua personalità nel complesso

dei rapporti e dei valori che il mondo del lavoro sa esprimere.

Di conseguenza, ben si comprende la scelta in generale seguita dal

legislatore (anche in altri settori del trasporto come quello delle

Ferrovie dello Stato) di ricorrere al pensionamento volontario e non

a quello coatto.

Per quanto poi specificamente concerne il particolare

prepensionamento qui contestato, deve altresì essere tenuto presente

che destinatari esclusivi del provvedimento sono lavoratori divenuti

inidonei per avere svolto mansioni che comportavano un impegno

faticoso e di grande responsabilità, pregiudicando spesso per questo

la stessa propria salute; che proprio per la peculiarità di tale

attività lavorativa, sin dal regio decreto n. 148 del 1931 è stato

loro garantito il diritto al mantenimento del posto di lavoro e la

precedente retribuzione, sia pure con mutamento di mansioni, spesso

accompagnato da una rilevante dequalificazione. La natura e gli

effetti del pensionamento obbligatorio disposto dalla norma impugnata

richiedono perciò che la scelta effettuata dal legislatore

nell'ambito di una discrezionalità che certamente gli appartiene,

venga considerata attentamente onde valutarne la razionalità, e la

non arbitrarietà: e ciò ai fini di esprimere il dovuto giudizio sui

dubbi di costituzionalità avanzati dai giudici rimettenti.

7. - La legge impugnata recepisce presso che integralmente un

accordo collettivo stipulato tra le parti sociali interessate ed è

stata approvata dal Parlamento senza contrasti significativi.

Tali circostanze tuttavia non sono idonee a determinare una sorta

di presunzione di legittimità costituzionale della normativa

contestata, che esima questa Corte dal compiere autonomamente le

proprie valutazioni.

A tale scopo è indispensabile innanzi tutto individuare la ratio

della legge quale emerge dai lavori preparatori e dal suo contenuto

oggettivo.

Dalla Relazione governativa al disegno di legge risulta che essa

(e già prima l'accordo recepito) ha inteso perseguire obbiettivi di

razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione delle aziende

di pubblico trasporto, e ciò, da un lato, disponendo una

unificazione a livello nazionale della disciplina contrattuale dei

rapporti di lavoro; dall'altro avviando a soluzione il grave problema

degli inidonei, e cioè dei lavoratori riconosciuti non atti alle

mansioni proprie della qualifica di origine, mantenuti nel posto di

lavoro con mansioni diverse e titolari di un trattamento retributivo

non conforme alle prestazioni rese.

Tale ultimo problema si presentava per le aziende in questione in

modo anomalo e peculiare ed era determinato da diffuse prassi

applicative del ricordato art. 27 del regolamento del 1931, per le

quali un notevole numero di lavoratori, in gran parte addetti al c.d.

movimento (autisti, conduttori, ecc.) divenuti inidonei, "non

soltanto conservava il posto di lavoro e la retribuzione raggiunta,

ma manteneva, pur impiegato in semplici mansioni ausiliari o di

attesa, la dinamica salariale e le competenze accessorie proprie

della qualifica di provenienza, con gravi disfunzioni, non solo nella

gestione degli organici aziendali, ma anche nello stesso sistema

previdenziale" (Relazione, cit.).

A questi inconvenienti l'accordo collettivo e la legge di

recezione hanno inteso ovviare, in primo luogo, disponendo un

programma quinquennale di esodo obbligatorio dei suddetti lavoratori;

in secondo luogo, consentendo, in deroga alla normativa vigente,

l'assunzione di nuovi lavoratori per rimpiazzare quelli esodati nella

qualifica originaria "nei limiti di comprovate esigenze

tecnico-operative connesse al movimento" (art. 3, comma nono).

8. - Dai lavori parlamentari si desume dunque che nel caso di

specie l'eliminazione delle gravi disfunzioni suindicate sarebbe

stato in concreto perseguibile soltanto con le misure obbligatorie

adottate; e di ciò l'adesione delle rappresentanze sindacali

costituisce significativa conferma.

Ciò posto, si deve riconoscere che l'efficienza e il contenimento

dei costi dei servizi pubblici - che sono a carico della

collettività - attengono al concetto di buon andamento della

pubblica amministrazione e come tali assumono rilevanza sotto il

profilo costituzionale. Certamente il riordino della situazione degli

organici costituisce un dato di rilievo essenziale ai fini di

razionalizzare la gestione di aziende che debbono rendere un servizio

pubblico di grande e vitale importanza quale quello del trasporto

autoferrotranviario, soprattutto nei grandi centri urbani.

Di conseguenza, non può ritenersi in principio costituzionalmente

illegittima, come priva di ragionevolezza, la legge impugnata che,

nell'anomala situazione del caso di specie, ha introdotto uno

strumento capace di contemperare l'esigenza di ottenere un efficiente

svolgimento del servizio pubblico - mediante il riassestamento degli

organici, l'alleggerimento dei costi eccessivi, la riapertura delle

assunzioni per il personale addetto al movimento - con la necessità

di assicurare in ogni caso una forma adeguata di sostegno

economico-previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende.

Occorre comunque sottolineare che il ricorso alla forma

esclusivamente obbligatoria del prepensionamento richiede, per potere

incidere legittimamente su interessi costituzionalmente rilevanti e

non apparire discriminatorio ed arbitrario, che la misura si

prospetti come obbiettivamente non sostituibile con soluzioni fondate

sul consenso dei singoli interessati e sia determinata da situazioni

tali da renderla indispensabile.

9. - La rilevata non arbitrarietà della scelta del legislatore

induce a non condividere i dubbi di costituzionalità prospettati dal

giudice milanese.

Non può dirsi violato infatti l'art. 3 Cost. poiché non appare

priva di fondamento giustificativo la disparità di trattamento tra

lavoratori addetti alle medesime mansioni e consistente nel fatto che

sono assoggettati all'esodo soltanto quelli già dichiarati inidonei

alle mansioni della qualifica di provenienza.

Né per le stesse ragioni può dirsi violata la garanzia del

diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., inteso come diritto a non

essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente (v.

pure sentenza n. 331 del 1988).

Diversa deve invece essere la conclusione in ordine alle censure

formulate dal Pretore di Brescia, nel corso di un giudizio nel quale,

come è stato precisato nella trattazione orale in pubblica udienza,

il lavoratore esodato, già divenuto inidoneo alle mansioni

originarie di autista era attualmente addetto alle mansioni di

operaio tecnico di manutenzione, classificato al sesto livello, ad un

livello, cioè, superiore a quello di guidatore secondo le tabelle di

cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30.

Appare invero irrazionale nel quadro stesso della logica che

presiede al provvedimento censurato, che questo si riferisca

indiscriminatamente a tutti i lavoratori solo in quanto siano stati

dichiarati inidonei prima del 1986, senza alcuna considerazione della

loro attuale utilizzazione.

Se infatti il criterio ispiratore della norma è anche quello di

evitare che le aziende siano gravate da costi ingiustificati perché

non corrispondenti alle prestazioni attualmente rese dal lavoratore,

è anche a queste ultime che occorre guardare per valutare se il

prepensionamento obbligatorio sia giustificato o arbitrario.

Non si può allora non ritenere illegittima la norma impugnata

nella parte in cui non esclude dal pensionamento obbligatorio i

lavoratori che svolgono mansioni equivalenti o superiori a quelle

precedentemente rivestite e in relazione alle quali sono stati

dichiarati inidonei. L'espletamento attuale di tali mansioni sta

infatti a significare che i lavoratori ex inidonei, sono pienamente

utilizzati e ritenuti del tutto capaci di svolgere mansioni quanto

meno dello stesso livello delle precedenti: sì che il costo del loro

lavoro non è più sperequato o non è più sperequato al punto di

legittimare la loro estromissione dall'azienda per compiere un

alleggerimento di costi eccessivi. Se il problema sottostante alla

norma è la espulsione di lavoratori inutili o inutilizzati addetti a

mansioni di scarso rilievo, a funzioni ausiliarie o di attesa, è

irragionevolmente discriminatorio licenziare personale che, reagendo

alla sopravvenuta perdita d'idoneità, si è riqualificato,

reinserendosi pienamente ed in modo attivo nella vita dell'azienda a

livelli equivalenti o superiori rispetto alle mansioni prima

espletate.

Pertanto, la questione è, in questi limiti, fondata. Di

conseguenza, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata nella parte in cui non esclude dal programma

quinquennale di esodo ivi previsto i lavoratori che, dichiarati

inidonei alle mansioni proprie della qualifica di provenienza,

abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni a queste

equivalenti o superiori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo

comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto

collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed

internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo

del personale inidoneo ed altre misure), nella parte in cui non

esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati

inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di

provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni

equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati

inidonei.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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