Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal

tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Manzato

Silvio, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Manzato Silvio

imputato del delitto di ratto, e, per lo stesso fatto, già giudicato e

condannato in primo e secondo grado per i reati di atti di libidine

violenta e di atti osceni, il tribunale di Venezia ha proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice di

procedura penale (che sancisce il principio, in ordine al medesimo

fatto, della inammissibilità di un secondo giudizio), sotto due

distinti profili, deducendo rispettivamente la violazione dell'art. 24,

secondo comma, e 3 della Costituzione.

Osserva, innanzi tutto, il giudice a quo che la interpretazione

della giurisprudenza e della dottrina assolutamente prevalenti, secondo

cui la preclusione dell'art. 90 non opera nella ipotesi di concorso

formale di reati, viola il diritto di difesa dell'imputato in quanto

incide sul suo interesse a non essere vessato più volte in relazione

al medesimo fatto con distinte procedure giudiziarie, rimesse alla

libera determinazione del pubblico ministero, che avrebbe così il

potere di frazionare nel tempo la contestazione dei diversi reati, in

contrasto con i principi dell'unità dell'azione penale e della

eccezionalità dell'accusa suppletiva.

In secondo luogo, secondo il tribunale di Venezia, il requisito

della irrevocabilità della sentenza precedente, espressamente

richiesto dall'art. 90, vanificherebbe l'esigenza a cui tende il

principio del ne bis in idem ponendosi in contrasto col principio di

eguaglianza, perché non ci sarebbe ragione di regolare diversamente il

caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile e quello in cui la

sentenza emessa irrevocabile non sia ancora divenuta.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è

costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri: pertanto la causa viene discussa e decisa in camera di

consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Dispone l'art. 90 del codice di procedura penale che

l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile

non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto.

Secondo la interpretazione comunemente accolta, la norma in esame

non si applica nel caso di concorso formale di reati, che si verifica

quando (art. 81 c.p.), con una sola azione od omissione, vengono

violate diverse disposizioni di legge. In tal caso, anche se l'azione

è unica, gli eventi, che sono plurimi e diversi, danno ontologicamente

luogo a più fatti, che possono anche essere separatamente perseguiti.

Chiamato a decidere se un imputato, che era stato condannato per

atti di libidine violenti in persona di una minore degli anni

quattordici, potesse in successivo giudizio essere chiamato a

rispondere, in base allo stesso episodio, anche di ratto a fine di

libidine, il tribunale di Venezia ha ritenuto che, nella specie, alla

stregua dell'orientamento interpretativo dominante, dovesse ammettersi

la possibilità di un separato e nuovo giudizio "per lo stesso fatto".

Non condividendo, però, tale soluzione, il tribunale ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del citato art. 90, in

riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la violazione dell'art. 24 sarebbe

determinata dal disagio materiale e morale che subisce l'imputato,

allorché è costretto a difendersi più volte per uno stesso fatto;

l'art. 3, poi, sarebbe violato perché la norma denunciata, prevedendo

la non reiterabilità del procedimento per uno stesso fatto solo per

l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile,

non la esclude anche quando la sentenza non sia ancora passata in

giudicato.

2. - Entrambe le questioni non sono fondate.

Benché sia certamente opportuno che, per uno stesso fatto

determinante più eventi criminosi, come per più fatti tra loro

connessi, si celebri un unico processo - il che, del resto, dispongono

precise norme processuali (artt. 45 e seguenti del c.p.p.) - non per

questo può dirsi che, ove ciò non si verifichi, possa restarne

violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. È evidente,

infatti, che se i giudizi, invece di essere riuniti, sono separati, il

diritto di difesa è sempre rispettato, purché in ciascuno di essi si

faccia applicazione di quelle norme che sono preordinate alla sua

tutela.

In altri termini, la semplice reiterazione del processo in ordine a

uno stesso episodio, ma con riferimento a più "fatti" in cui esso si

scinda, non può influire sul diritto di difesa dell'imputato, perché,

nel caso, la tutela che a quel diritto è riservata, non viene limitata

od esclusa in alcun modo.

Né può dirsi che sia violato il principio di eguaglianza perché,

nella sua funzione preclusiva alla reiterazione di un procedimento

penale, la norma denunciata non equipara le due situazioni giuridiche,

della sentenza divenuta irrevocabile rispetto a quella che tale ancora

non sia. Dette situazioni sono profondamente differenziate sul piano

giuridico e perciò il diverso trattamento è di per sé giustificato.

Tanto più, deve aggiungersi, che l'ordinamento processuale penale

appresta, a tutela dell'unità del processo, altri istituti, dalla cui

applicazione risulta oltremodo difficile che ad un procedimento

terminato con sentenza, benché non ancora irrevocabile, altro ne possa

seguire per lo stesso fatto, (artt. 45 c.p.p. citato, sulla

connessione; 445 c.p.p. sulla contestazione di reati concorrenti; 447

sulla rimessione al P.M. ove il fatto risulti diverso da quello

contestato ecc.). Nel caso poi di una difettosa applicazione della

normativa connessa ai richiamati istituti, va ricordato che sussiste

pur sempre il rimedio fornito dalla norma di chiusura dell'art. 579

c.p.p., il quale dispone che, quando più sentenze su un medesimo fatto

e contro la stessa persona siano divenute irrevocabili, la Corte di

cassazione deve provvedere a decidere quale tra esse debba essere

eseguita, e ad annullare le altre.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 90 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

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ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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