Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo e

quarto comma, del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, promosso con

ordinanza emessa il 29 novembre 1963 dal Pretore di Palermo nel

procedimento penale a carico di Pace Carmelo, iscritta al n. 12 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento a carico di Pace Carmelo, imputato dei

reati previsti dagli artt. 516 del Codice penale e 10 del D. P. R. 19

maggio 1958, n. 719, per avere prodotto e posto in commercio polveri

per bibite non genuine, il Pretore di Palermo, con ordinanza 29

novembre 1963, accogliendo la istanza della difesa, sollevava questione

di legittimità costituzionale degli ultimi due commi dell'art. 44 del

R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive disposizioni concernenti

l'aumento delle somme che debbono essere depositate per poter impugnare

il risultato dell'analisi che ha dato luogo alla denuncia all'autorità

giudiziaria.

Nella ordinanza il Pretore si limitava ad osservare che le

disposizioni impugnate appaiono in contrasto con i principi di

eguaglianza e di parità di diritti di tutti i cittadini di fronte alla

legge e quindi in contrasto cogli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 del 29

febbraio 1964.

Nel giudizio davanti a questa Corte il Pace non si è costituito.

È intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento e in una successiva memoria, depositati

rispettivamente in cancelleria il 13 febbraio e il 20 ottobre 1964,

l'Avvocatura osserva che il preteso contrasto con l'art. 3 della

Costituzione non sussiste perché le norme impugnate, pur ponendo, in

funzione di un particolare interesse pubblico, un onere a carico di

coloro che intendono chiedere la revisione delle analisi, si

riferiscono a una categoria di persone determinate genericamente e

oggettivamente senza toccare quelle condizioni soggettive che l'art. 3

della Costituzione impone di considerare non influenti ai fini della

tutela e dell'eguaglianza giuridica.

In ordine poi al preteso contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, l'Avvocatura rileva che il deposito previsto dall'art. 44

sopra ricordato non limita l'esercizio del diritto alla tutela

giurisdizionale poiché la revisione dell'analisi, che ha luogo su

istanza da presentarsi tramite l'autorità giudiziaria, pur

inquadrandosi nel procedimento giurisdizionale diretto all'accertamento

della eventuale responsabilità penale, si svolge su di un piano

distinto da questo essendo di carattere preliminare alla celebrazione

del processo.

L'onere che fa carico all'interessato, oltre a presupporre un

accertamento sfavorevole nei suoi confronti, che può essere

considerato titolo sufficiente a giustificare l'imposizione, risponde

all'esigenza di pubblico interesse di evitare che si impugnino per fini

dilatori i risultati delle analisi esponendo l'Amministrazione a

ulteriori e dispendiose attività di accertamento.

Il diritto di agire e di difendersi in giudizio non è violato

poiché l'imputato che ha lasciato trascorrere il termine per chiedere

la revisione in limine del processo penale, può sempre chiedere nel

corso del giudizio una perizia. E questa perizia può essere disposta

senza che l'imputato debba effettuare alcun deposito preventivo.

Per quanto, infine, riguarda l'art. 113 l'Avvocatura sostiene che

esso sarebbe stato invocato fuori proposito poiché le analisi compiute

dalla pubblica Amministrazione non costituiscono atti amministrativi in

senso proprio e nel significato nel quale l'espressione è usata in

detto articolo.

L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza, sebbene succintamente motivata, viene

chiaramente sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, la questione relativa alla legittimità costituzionale

delle norme vigenti che, in tema di repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti

agrari, stabiliscono l'onere, per coloro che chiedono la revisione

dell'analisi, in base alla quale erano stati denunciati, di effettuare

un preventivo deposito di somme per ogni campione.

Nonostante che nell'ordinanza risultino richiamati soltanto i commi

terzo e quarto dell'art. 44 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e si

faccia generico riferimento a "successive disposizioni concernenti

l'aumento del deposito di somme", è evidente che le disposizioni

realmente denunciate come incostituzionali - e sulle quali, per

conseguenza, la Corte deve portare il suo esame - sono quelle contenute

nell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1958, n.

190, le quali nel modificare e sostituire il vecchio testo degli

indicati commi dell'art. 44 del R.D.L. n. 2033 del 1925, hanno elevato

a lire 10.000 per ogni campione il deposito da effettuare dagli

interessati che, intendendo impugnare i risultati delle analisi, ne

chiedano la revisione.

2. - Le disposizioni impugnate, in tema di repressione delle frodi

agrarie, stabiliscono che, in seguito alla denuncia presentata

all'autorità giudiziaria dal capo del laboratorio analizzatore e alla

contemporanea comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato,

questi può impugnarla, mediante richiesta di revisione da inoltrare

alla competente autorità giudiziaria, nel termine perentorio di

quindici giorni dalla comunicazione. Alla richiesta va unita la

ricevuta comprovante l'avvenuto deposito nella cassa erariale della

somma di lire 10.000 per ogni campione.

Per meglio intendere la portata e lo scopo del preventivo deposito

è d'uopo richiamare l'art. 117 del R.D. 1 luglio 1926, n. 1361,

contenente il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925,

n. 2033, sulle repressioni delle frodi agrarie, il quale stabilisce che

quando la revisione riesce favorevole al richiedente, il giudice, nel

pronunciare sentenza di assoluzione, deve ordinare la restituzione del

deposito, e nel caso, invece, che la revisione riesca sfavorevole,

l'Istituto che eseguì la revisione comunica all'ufficio demaniale il

dispositivo della sentenza, perché metà del deposito sia incamerato a

favore dell'erario e l'altra metà sia corrisposta all'Istituto.

L'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, che ha sostituito il

testo dell'art. 45 del R.D.L. 2033 del 1925, stabilisce, infine, che

"in ogni caso in cui agli effetti giudiziari o amministrativi" occorra

"una perizia o una revisione dell'analisi" queste saranno eseguite da

determinati istituti e che "tutte le spese relative alle analisi, alle

loro revisioni e alle perizie sono a carico del richiedente ove la

prima analisi venga confermata".

Dal contesto delle indicate disposizioni e dal loro collegamento

emerge evidente che il procedimento di revisione, pur tendendo

all'accertamento della responsabilità del denunciato, opera in un

momento preliminare al processo penale, consiste in un accertamento

tecnico eseguito in sede amministrativa da determinati laboratori ed

enti cui spetta il compito di controllare la rispondenza dei prodotti

analizzati alle prescrizioni di legge, tende, in definitiva, al fine di

confermare o meno l'originaria denuncia a seconda che il risultato

dell'analisi di revisione sia sfavorevole o non all'interessato.

L'onere del preventivo deposito, fondato su presupposti oggettivi e

determinato in misura tale da renderne possibile l'adempimento, trova

adeguata giustificazione in ragioni di pubblico interesse quali quelle

di evitare che con domande di revisione prive di fondamento, meramente

avventate o defatigatorie, vengano chiesti riesami di accertamenti

tecnici, spesso complessi e costosi, che comportano impiego di lavoro

ed attrezzature specializzate da parte di quegli Istituti che per legge

sono tenuti ad eseguirli.

Nelle disposizioni impugnate non si ravvisa alcuna violazione dei

principi costituzionali che garentiscono l'eguaglianza di tutti i

cittadini davanti alla legge, il loro diritto di agire e difendersi in

giudizio e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica

Amministrazione.

Per quanto riguarda in particolare i diritti garantiti dagli artt.

24 e 113 della Costituzione giova rilevare che i risultati delle

analisi che hanno dato luogo alla denuncia non sono impugnabili solo in

via amministrativa mediante il procedimento della revisione. L'art. 2

della legge n. 190 del 1958 consente infatti al giudice di disporre, in

quanto occorra agli effetti giudiziari, una perizia per l'espletamento

della quale nessuna somma dovrà essere anticipata dall'imputato,

essendo la relativa spesa posta a suo carico solo nel caso in cui la

prima analisi sia confermata.

La possibilità di impugnare i risultati dell'analisi con tale

mezzo di difesa, riconosciuta dalla legge proprio a coloro che, per

qualsiasi motivo, non si siano potuti giovare del rimedio della

revisione, sta a dimostrare come la tutela giurisdizionale sia ad essi

pienamente assicurata.

La questione di legittimità costituzionale è, pertanto,

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n.

2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo

sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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