Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1958 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con

leggi successive, promossi con le ordinanze 18 dicembre 1956 del

Tribunale di Catania emesse nei procedimenti civili vertenti tra

Santonocito Giuseppe contro Russo Velis Salvatore e tra La Rosa

Carmelo, Caruso Antonino e D'Urso Rosario contro Russo Velis Salvatore,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20

aprile 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21

del 4 maggio 1957 ed iscritte ai numeri 43 e 44 del Registro ordinanze

1957.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente della Regione

siciliana;

udita nella pubblica udienza del 27 novembre 1957 la relazione del

Giudice Giuseppe Cappi;

udito l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione 2 aprile 1955, i signori La Rosa Carmelo,

Caruso Antonino e D'Urso Rosario, mezzadri di un fondo sito in Catania

contrada S. Teodoro, coltivato a vigneto, convennero avanti al

Tribunale di Catania il signor Russo Velis Salvatore proprietario del

fondo.

Gli attori esponevano che la ripartizione del prodotto di detto

vigneto per gli anni dal 1948 al 1954 era stata effettuata in ragione

del 50% tra mezzadri e concedente; mentre, a norma degli art. 1 legge

regionale 22 settembre 1947, n. 11; art. 1 legge regionale lo agosto

1949, n. 44; art. 1 legge regionale 17 giugno 1950 (rectius legge 26

giugno 1950, n. 44), la quota del mezzadro avrebbe dovuto essere

maggiorata del 5% da prelevarsi da quella del concedente. Pertanto gli

attori chiedevano la condanna del Russo Velis al pagamento in loro

favore della complessiva somma di L. 102.498, rappresentata dal valore

della suddetta maggiorazione del 5% che non era stata loro corrisposta.

Con citazione nella stessa data 2 aprile 1955, il signor Santo

Nocito Giuseppe, altro mezzadro dello stesso podere, citava il Russo

Velis avanti lo stesso Tribunale, chiedendo per gli stessi motivi il

pagamento di L. 135.102.

Costituitosi, il Russo Velis deduceva preliminarmente il difetto di

giurisdizione del Tribunale adito, ma tale eccezione, con sentenza non

definitiva di pari data, veniva respinta. Prospettava poi la

illegittimità costituzionale della invocata legge regionale 22

settembre 1947, n. 11, e successive conferme, sotto duplice profilo:

a) perché essa esorbita dai poteri legislativi consentiti

all'Assemblea regionale, incidendo direttamente su rapporti tra

privati;

b) perché contrasta nettamente sia con la legge fondamentale dello

Stato (Codice civile) che prevede e disciplina la ripartizione dei

prodotti nella mezzadria e nella colonia, sia con la legge eccezionale

(19 ottobre 1944, n. 311) che regola la materia della ripartizione dei

prodotti.

In ordine all'eccezione di incostituzionalità, il Tribunale, con

due distinte ma identiche ordinanze, rilevato che gli stessi attori non

si opponevano al rinvio della questione alla Corte costituzionale e

ritenuto che tale questione era indubbiamente rilevante per la

definizione del giudizio e non appariva manifestamente infondata, in

data 18 dicembre 1956 ordinò la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale perché decidesse la seguente precisa questione: "se la

disposizione dell'art. 1 legge della Regione siciliana 22 settembre

1947, n. 11, prorogata con le leggi regionali 10 agosto 1949, n. 44,

26 giugno 1950, n. 44, 12 agosto 1951, n. 43, e 26 giugno 1952, n. 16,

(art. 3) fino alla entrata in vigore della legge statale di riforma dei

contratti agrari, sia stata emanata oltre i limiti della potestà

legislativa esclusiva in materia di agricoltura conferita all'Assemblea

dall'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, facente parte, in

base alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, delle leggi

costituzionali della Repubblica e sia quindi costituzionalmente

illegittima".

Venivano seguite le rituali e tempestive notifiche e pubblicazioni

delle surriferite ordinanze.

Avanti alla Corte si costituiva il Russo Velis col patrocinio

dell'avv. Paolo Torrisi, sostenendo la fondatezza della suindicata

eccezione di incostituzionalità, concludendo però con il rimettersi

al giudizio della Corte.

Con atti 27 marzo 1957, depositati lo stesso giorno nella

cancelleria della Corte, interveniva nei giudizi il Presidente della

Giunta regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. prof.

Francesco Santoro Passarelli, concludendo perché venisse respinta

l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Per la discussione delle cause veniva fissata l'udienza del 27

novembre 1957.

Non venivano presentate memorie.

Nelle sue deduzioni il signor Salvatore Russo Velis si dava carico

che la Corte costituzionale, con varie sentenze, fra cui quella n. 35

del 24 gennaio 1957, aveva risolto in senso positivo la questione della

competenza regionale siciliana a disciplinare in certi casi, nella

materia dell'agricoltura anche i rapporti privati; aggiungeva però

esso deducente di ritenere che "la sensibile materia dei poteri

legislativi regionali potrà subire ancora assestamenti al fine di

trovare un indirizzo che se da un lato non tolga alla Regione di

realizzare più concretamente le aspirazioni autonomistiche, non crei

dall'altro, come sembra possa avvenire in Sicilia, un turbamento di

fondamentali principi di diritto positivo privatistico, con una

graduale sostituzione delle norme del Codice civile".

Dal canto suo il patrocinio della Regione nel suo atto di

intervento si riferiva esso pure alle sentenze pronunciate in materia

dalla Corte costituzionale, e concludeva pertanto che venissero

ritenute costituzionalmente legittime le leggi siciliane impugnate e

venisse quindi dichiarata non fondata la questione di legittimità

costituzionale. A sostegno adduceva il testo dell'art. 14, lett. a,

dello Statuto siciliano e il rilievo che in tale lettera a non era

cenno della riserva circa la disciplina dei rapporti privati, riserva

che figurava invece nella lett. d dello stesso articolo, in riguardo

alla materia dell'industria e commercio.

Aggiungeva poi che non si comprenderebbe come la Regione potesse

legiferare in materia di agricoltura senza incidere sui rapporti

privati di cui l'economia agraria è intessuta.

Infine lo stesso patrocinio osservava che in Sicilia il rapporto di

mezzadria ha una particolare configurazione e che, ad ogni modo, si

tratta di una disciplina essenzialmente pubblicistica diretta a

promuovere lo sviluppo dell'economia agraria siciliana e al fine di

conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi

rapporti sociali, a tenore dell'art. 44 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - La Corte, essendo unica la questione proposta, decide con

un'unica sentenza le due cause indicate in epigrafe, che già sono

state riunite in udienza dal Presidente per essere congiuntamente

discusse.

2. - Le cause riguardano alcune leggi della Regione siciliana, le

quali regolano la ripartizione dei prodotti fra concedente e coloni in

casi di colonia parziaria. Il Tribunale ha chiesto alla Corte di

decidere se tali leggi siano costituzionalmente legittime; si ripropone

cioè il quesito della facoltà della Regione siciliana di legiferare

sui rapporti privati, specie in materia di agricoltura.

La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi ripetutamente in

proposito e basterà qui ricordare la più recente sentenza n. 109 del

1957. Dalle direttive già tracciate non vi sono ragioni per

discostarsi.

3. - La Corte deve perciò riaffermare anzitutto il principio che,

in via normale, la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale,

delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione

statale. Soltanto lo Stato può, con sue leggi, derogare al principio

fondamentale dell'autonomia contrattuale e della libertà negoziale

(artt. 1322 e 1372 Cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione,

che proclama l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, si

riferisce precipuamente all'unità politica, non può negarsi che tale

unità postuli o renda opportuna l'unicità di regime giuridico,

giacché l'unità politica potrebbe venire turbata quando l'attività

privata dei cittadini ed i rapporti fra di loro fossero regolati da

norme giuridiche differenti da luogo a luogo.

4. - A questo principio generale la Corte peraltro non ha escluso

che talune deroghe siano eccezionalmente ammissibili - e proprio nella

materia di "agricoltura e foreste" alla quale si riferisce la facoltà

legislativa esclusiva che è attribuita alla Regione siciliana dalla

lettera a dell'art. 14 dello Statuto regionale -, indicando pure limiti

e condizioni i quali siffatte deroghe possono consentire.

Questi sono:

a) Eccezionalità di situazioni locali. La semplice temporaneità

delle leggi non basta; la temporaneità può valere soltanto come

indice della situazione eccezionale che abbia dato causa alle leggi,

situazione la quale, appunto se e perché eccezionale, non può essere

che temporanea.

b) Lo scopo delle leggi deve avere di mira il soddisfacimento di

interessi pubblici.

c) Le leggi non devono, d'altra parte, essere in contrasto con i

criteri informatori della legislazione statale in materia, della quale

devono anzi rappresentare un adattamento alle particolari situazioni

ambientali.

La Corte ritiene che nella specie ricorrano le circostanze che, in

base ai suindicati criteri, fanno giudicare legittime le leggi in

discussione.

5. - Prima di scendere alla relativa dimostrazione concreta, è

opportuno dare cenno di due rilievi prospettati durante la disputa sul

tema oggetto della causa; sebbene tali rilievi siano stati presi in

esame anche da precedenti sentenze di questa Corte.

Da un canto fu osservato che la potestà legislativa attribuita

alle Regioni in materia agraria riguarda soltanto il settore tecnico,

non mai la regolamentazione dei contratti, che non ha influenza sulla

produzione. La tesi non è fondata. Infatti, se anche si ritenga, come

già in precedenti sentenze la Corte ha ritenuto, che, in via di

massima, devesi aver riguardo alle finalità per cui l'ente regione è

stato creato, e che il decentramento regionale è in funzione del

soddisfacimento di interessi pubblici, cosicché la competenza

legislativa della Regione deve limitarsi alla disciplina della materia

dell'agricoltura solo per quanto attiene a detti interessi;

quand'anche, ripetesi, si debba ritenere tutto ciò, non si può

escludere che anche il regolamento di rapporti privati in materia

agraria possa in certi casi avere influenza sulla situazione generale

economica, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace

sociale nelle campagne, cose tutte delle quali non si può contestare

che rappresentino un interesse pubblico.

Dall'altro canto, la Regione ha addotto invece, quale argomento

principale e decisivo della sua illimitata facoltà legislativa in

materia, il fatto che, mentre l'art. 14 dello Statuto siciliano alla

lett. d, relativa all'industria e commercio, fa esplicitamente "salva

la disciplina dei rapporti privati", la lettera a, relativa

all'agricoltura e foreste, non contiene nessuna esclusione.

L'argomentazione non è accettabile, perché la diversità può

significare soltanto che mentre per l'industria e commercio la

disciplina dei rapporti privati è esclusa in via assoluta, in materia

di agricoltura invece la Regione può in via eccezionale disciplinare

anche quei rapporti; beninteso nei limiti sopra indicati.

6. - Tornando alla specie, la Corte osserva che dal testo delle

leggi di cui è causa, dall'esame della legislazione statale in materia

di contratti agrari e, soprattutto, dai verbali dell'ampia discussione

avvenuta in seno all'Assemblea regionale siciliana, risultano

chiaramente le seguenti circostanze. Le leggi del 1947 e successive

furono motivate dall'accertamento che in materia di colonia parziaria

si verificavano degli squilibri, delle sfasature nella ripartizione dei

prodotti fra concedenti e coloni, inconvenienti ai quali si volle porre

rimedio nell'interesse dell'economia agraria. La legislazione statale

aveva già promulgato varie leggi precisamente sul punto della

ripartizione dei prodotti, e la Regione aveva anche per vario tempo

applicato il basilare D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311 (cosiddetto

decreto Gullo); il quale però aveva dato luogo in Sicilia a varie

difficoltà. La Regione si propose di interpretare tale decreto e di

adattarlo alle particolari situazioni ambientali. Le differenze con le

analoghe leggi dello Stato hanno del resto un carattere più che altro

strumentale, come risulta dal loro testo e dalle discussioni svoltesi

nell'Assemblea regionale. Ad es., essendosi constatato che il deferire

alle Commissioni la misura del riparto dei prodotti dava luogo a

numerosissime controversie, si stabilì un criterio materiale di

ripartizione uniforme, a percentuali fisse; inoltre, anziché della

circostanza, non facile da accertare, della produttività dei singoli

terreni, si tenne conto della quantità dei prodotti ricavati.

Indice della natura contingente della situazione che ha dato causa

alle leggi di cui trattasi è anche la loro temporaneità. Infatti la

prima legge del 22 settembre 1947, n. 11, ha l'esplicita durata di un

solo anno; le successive ricorrenti proroghe non fanno che dimostrare

il permanere delle particolari situazioni. La proroga contenuta nella

legge 26 giugno 1952, n. 16, "fino alla entrata in vigore della legge

sulla riforma dei contratti agrari", mostrerebbe inoltre la volontà

della Regione di uniformarsi alla futura, e sembra imminente. legge

statale sui contratti agrari.

7. - Concludendo, le leggi di cui è causa rientrano nei limiti

entro i quali la Corte ritiene che Ia Regione possa, in materia agraria

legiferare anche in tema di rapporti privati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nelle cause riunite di cui in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Catania

con le ordinanze del 18 dicembre 1956, relativa alla legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 settembre

1947, n. 11, prorogata con leggi successive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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