Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275 del

codice di procedura penale, promosso Con ordinanza emessa il 3 febbraio

1974 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di

Pinnelli Giuseppe, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25

giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 3 febbraio 1974, il pretore di Milano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 cod.

proc. pen. "nei limiti in cui non consente la scarcerazione

automatica, (con la sentenza di primo grado), degli imputati condannati

con rito direttissimo per reati che non consentono il mandato di

cattura, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione".

L'ordinanza è stata pronunciata in accoglimento di una istanza

della difesa di un imputato appellante, già condannato dal pretore in

primo grado, con rito direttissimo, alla pena di giorni 20 di arresto

per il reato di contravvenzione alla diffida (art. 2 legge 27 dicembre

1956, n. 1423) punito con l'arresto da 1 a 6 mesi ed al quale la

libertà provvisoria, chiesta sia nell'interrogatorio in carcere che

nel dibattimento, era stata negata. Sulla rilevanza della questione,

il pretore osserva che, in caso di suo accoglimento, l'imputato

dovrebbe beneficiare, con decorrenza dalla data della sentenza di

primo grado, della scarcerazione automatica per decorrenza dei

termini, essendo quello di cui all'art. 502 cod. proc. pen.

preordinato al solo fine della celebrazione del giudizio direttissimo

(né la rilevanza verrebbe meno a seguito della concessione della

libertà provvisoria, che di fatto è stata concessa con successiva

ordinanza). Nel merito viene presupposta l'interpretazione che

dell'art. 275 cod. proc. pen. è data dalla concorde giurisprudenza

della Cassazione: l'operatività del divieto di scarcerazione

dell'imputato, con la sentenza di condanna a pena detentiva, presuppone

che la condanna concerna il reato per cui è in atto la detenzione e

che per esso o sia consentito il mandato di cattura, ovvero si sia

legittimamente proceduto con rito direttissimo, a seguito di arresto in

flagranza. E con riferimento a questa ultima ipotesi, che appunto viene

in considerazione nel caso in esame, che il pretore formula obiezioni

di legittimità costituzionale, per contrasto con il principio di

uguaglianza (art. 3) e con la presunzione di non colpevolezza

dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, comma secondo).

Evidente appare al pretore, in primo luogo, la violazione dell'art.

3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra gli imputati

detenuti per reati per i quali non è consentito il mandato di

cattura, a seconda che siano o meno giudicati con rito direttissimo.

Coloro che per ragioni contingenti non possono essere giudicati ai

sensi degli artt. 502 e ss. cod. proc. pen. beneficiano della

scarcerazione automatica; gli altri, giudicati per direttissima, se

condannati, non vengono automaticamente scarcerati ma possono lucrare

unicamente il beneficio, rimesso alla discrezionalità del magistrato,

della libertà provvisoria. La rilevata disparità di trattamento

appare tanto più iniqua se si considera che la celebrazione del

dibattimento con rito direttissimo dipende da circostanze del tutto

casuali connesse a situazioni soggettive del giudice (possibilità

materiale del magistrato di tenere udienza entro il termine di rito) ed

oggettive attinenti al processo (arrivo tempestivo del rapporto,

necessità di maggiore attività istruttoria, possibilità di avvisare

i difensori, ecc.).

Nella fattispecie non ricorrono poi quelle situazioni

obbiettivamente diverse che giustificano, secondo la costante

giurisprudenza della Corte costituzionale, la relativa disparità di

trattamento. Invero né la pronuncia di una sentenza non definitiva,

né la diversa forma del rito processuale possono giustificare la

disparità di trattamento. Alla luce dei suesposti principi di diritto

processuale, recepiti dalla Suprema Corte, una sentenza di condanna non

definitiva non può costituire un autonomo titolo di detenzione. "La

sentenza di condanna non può legittimare la continuazione di una

carcerazione preventiva che la legge non consente per l'entità del

reato, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o non, a suo

tempo, impugnato il mandato o l'ordine di cattura emesso per tale

reato" (Cass. Sez. I, 12 gennaio 1970 cit.). Non si vede in qual modo

poi la particolare struttura del giudizio direttissimo, che si

differenzia dal giudizio ordinario unicamente per la soppressione di

una fase processuale, possa giustificare un diverso sistema della

custodia preventiva che rivoluzioni tutti i principi stabiliti in

materia dal codice di rito.

Quanto al contrasto con l'art. 27 Cost., starebbe nel fatto che, in

caso di condanna con rito direttissimo per reato che non consentirebbe

il mandato di cattura, l'imputato viene mantenuto in stato di

detenzione, in forza dell'art. 275 cod. proc. pen., sulla base di una

sentenza di condanna non definitiva, mentre una tale sentenza, per la

presunzione di non colpevolezza dell'imputato, non può costituire un

nuovo ed autonomo titolo di custodia preventiva nei suoi confronti.

2. - È intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, mettendo

in dubbio la rilevanza delle questioni sollevate, in un procedimento

la cui natura non risulta dall'ordinanza di rinvio, e dopo che ogni

questione relativa alla libertà personale dell'imputato ha ormai

perduto ogni attualità.

Nel merito si sostiene l'infondatezza delle questioni, ricordando

innanzi tutto che, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 173

del 1971 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale

dell'art. 246 cod. proc. pen., l'arresto in flagranza dell'imputato

deve essere in ogni caso, e cioè anche quando il Procuratore della

Repubblica o il pretore ritenga di procedere a giudizio direttissimo,

convalidato a norma dell'art. 13 della Costituzione con provvedimento

motivato dell'autorità giudiziaria.

L'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. presuppone perciò in

ogni caso, cioè anche nell'ipotesi di giudizio direttissimo di un

imputato arrestato in flagranza, che lo stato di custodia preventiva

sia stato, se non disposto, quanto meno sanzionato dall'autorità

giudiziaria a norma dell'art. 13 della Costituzione.

Quanto alla pretesa violazione del principio d'uguaglianza si

ricorda che già con la sentenza n. 64 del 1970 fu rilevato che i

principi costituzionali in materia di carcerazione preventiva non

precludono al legislatore una disciplina della materia differenziata in

relazione alle varie fasi del procedimento.

In particolare, non è contrario al principio di eguaglianza che le

vicende processuali, anche se indipendenti dalla volontà

dell'imputato, incidano sulla durata della carcerazione preventiva: se

"diversa è la posizione processuale dell'imputato che sia stato

scarcerato per decorrenza dei termini primari (per la carcerazione

nella fase istruttoria) e dell'imputato che entro questi termini sia

stato rinviato a giudizio", ancora più evidentemente è diversa la

posizione processuale dell'imputato che sia stato scarcerato per

decorrenza dei termini entro i quali deve celebrarsi il giudizio

direttissimo e quella dell'imputato che entro questi termini sia stato

condannato. Si tratta di una diversità che logicamente ha rilievo

sulla assoggettabilità dell'imputato alla custodia preventiva.

Nemmeno sussiste contrasto con la presunzione di non colpevolezza.

Invero l'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. in caso di

giudizio direttissimo presuppone uno stato di privazione della

libertà personale rispondente a legittimità, sicché l'arresto in

flagranza deve essere convalidato con le forme e nei termini stabiliti

dall'art. 13, secondo comma, Cost.: non si vede allora come uno stato

di detenzione, legittimo di fronte alla Costituzione, possa risultare

in contrasto con i precetti costituzionali solo perché al decreto

motivato di convalida dell'arresto emesso dall'autorità si aggiunge e

si sovrappone una sentenza di condanna, ancorché non definitiva.

Nel caso di giudizio direttissimo deve anzi dirsi che il divieto di

scarcerazione, posto in via generale dall'art. 275 cod. proc. pen.,

trova una sua particolare ragione nel fine proprio del rito

processuale abbreviato: questo trova la sua giustificazione non

soltanto nella evidenza della prova in caso di arresto di flagranza,

ma anche nella esigenza di dare applicazione al principio per cui la

persecuzione e la repressione riescono tanto più efficaci ed esemplari

quanto più sono spedite e pronte. Deve perciò dirsi, come fu detto in

sede di commento al codice di procedura penale del 1913, che "la

liberazione dell'imputato (condannato) toglierebbe al giudizio

istantaneo quell'efficacia di esemplarità e quel vigore di repressione

che debbono essere nella indole di tale specie di procedimento"; che

perciò, nella ipotesi in esame, "la libertà individuale è garantita

dalla prontezza del giudizio". Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 275 c.p.p. "nei limiti in cui non consente la scarcerazione

automatica degli imputati condannati con rito direttissimo per reati

che non consentono il mandato di cattura in relazione agli artt. 3 e 27

della Costituzione".

Il giudice a quo non solleva questione alcuna in ordine né alla

legittimità dell'arresto in flagranza per reati che non consentono

l'emissione del mandato di cattura né alla facoltà del pretore, di

cui all'art. 505 in relazione all'art. 502 c.p.p. di procedere, in tali

ipotesi, a giudizio direttissimo.

Nei termini proposti la questione non è fondata.

2. - L'art. 275 c.p.p. fa divieto al giudice, che abbia pronunciato

sentenza di condanna a pena detentiva, anche se soggetta ad

impugnazione, di ordinare la scarcerazione dell'imputato, salvo che non

siano decorsi i termini massimi di carcerazione preventiva, che

all'epoca dell'ordinanza di rimessione erano determinati dal terzo

comma dell'art. 272 c.p.p. nel testo modificato dalla legge 1 luglio

1970, n. 406.

L'art. 272 c.p.p. è stato in seguito ulteriormente modificato (in

conseguenza della sentenza n. 42 del 1974 di questa Corte) dall'art. 1

d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, senza modificazioni sul punto,

nella legge 7 giugno 1974, n. 220, ma le innovazioni introdotte dal

legislatore, che pure si è espressamente occupato, nei procedimenti di

competenza del pretore, anche dei reati per i quali la legge non

autorizza il mandato di cattura, non appaiono decisive per la soluzione

della questione proposta.

3. - Infatti, il divieto di scarcerazione dell'imputato condannato

a pena detentiva non completamente scontata, sempre che non sia decorso

il termine massimo di carcerazione preventiva, si fonda non sulla

sentenza di condanna, soggetta a gravame, e quindi su una presunzione

di colpevolezza dell'imputato, ma sulla legittimità del titolo in

forza del quale l'imputato medesimo è stato privato, in via cautelare,

della libertà personale.

Quel titolo legittimo, l'unico che venga in considerazione ai fini

di cui all'art. 275 c.p.p., non può essere caducato, per la

contraddizione che non lo consente, dal giudice che pronunzia la

sentenza di condanna a pena detentiva, ancorché non definitiva, a meno

che la condanna sia stata interamente scontata ovvero si sia consumato

il termine massimo della carcerazione preventiva, salva rimanendo la

facoltà del giudice medesimo di concedere all'imputato, ricorrendone

le condizioni, la libertà provvisoria.

Ogni altra lettura, sotto il profilo qui considerato, dell'art. 275

c.p.p., conterrebbe in sé una implicita denuncia della sua

incostituzionalità, nonché una forzatura del testo tale da

trasformare il divieto di scarcerazione in un obbligo di emissione di

un provvedimento limitativo della libertà personale dell'imputato

anche nei casi in cui non è di regola consentito.

Nel caso di specie, il giudice a quo non dubita della legittimità

dell'arresto in flagranza disposto per il reato medesimo per il quale

ha irrogato la condanna a pena detentiva; arresto da ritenersi

convalidato dal giudice, con decreto motivato, in adempimento

dell'obbligo disposto dall'art. 13, terzo comma, Cost. (sentenza n. 173

del 1971 di questa Corte). Neppure il pretore di Milano contesta che la

sentenza di condanna a pena detentiva sia stata pronunciata prima della

scadenza del termine massimo di carcerazione preventiva (fosse tale

termine quello previsto dall'art. 272 c.p.p. ovvero quello indicato

dall'art. 502 stesso codice).

La sentenza non definitiva di condanna non costituisce, dunque,

titolo autonomo per la persistente detenzione dell'imputato, così che

viene a mancare di fondamento la questione di costituzionalità

promossa con riferimento all'art. 27, secondo comma, Costituzione. La

diversa questione, se la disciplina normativa dei termini massimi di

carcerazione preventiva per i reati di competenza pretorile (art. 272

c.p.p.) vigente al momento in cui fu stesa l'ordinanza di rimessione,

fosse o meno costituzionalmente censurabile in quanto limitata alla

sola fase istruttoria, esula dal presente giudizio e comunque, come si

è ricordato, è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n.

42 del 1974 cui ha fatto seguito il d.l. 11 aprile 1974, n. 99,

convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220.

4. - Neppure è fondata la questione con riferimento all'art. 3

Cost. poiché il diverso trattamento riservato, alla stregua della

normativa vigente nel momento in cui fu stesa l'ordinanza di

rimessione, agli imputati arrestati nella flagranza di un reato che non

consente l'emissione del mandato di cattura, in conseguenza del rito

con cui il pretore ritiene di poter procedere al giudizio, non è

certo riferibile all'art. 275 c.p.p. D'altronde la questione, sollevata

in relazione all'art. 502 c.p.p., cui l'art. 505 dello stesso codice

rimanda, è già stata decisa da questa Corte, che l'ha ritenuta non

fondata con la sentenza n. 209 del 1971.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 275 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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