Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4r.d.l. 737/1943

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia

di imposte di registro, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 giugno 1968 dal tribunale di Caltanissetta

nel procedimento civile vertente tra Mangano Cataldo e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 167 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1969 dal tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra l'Istituto regionale di credito

agrario per l'Emilia-Romagna e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra l'Amministrazione

finanziaria dello Stato e Mangano Cataldo, avente per oggetto

opposizione a valutazione del valore di un immobile acquistato al

pubblico incanto in una esecuzione promossa dalla Cassa Vittorio

Emanuele di Palermo contro Spallina Giovanni in forza di cambiale

agraria, il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 4 giugno 1968, ha

proposto d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente

infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (in relazione all'art. 50, comma secondo,

del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

È sembrato al tribunale che non sia giustificabile, di fronte ad

una stessa fattispecie, costituita dal trasferimento di immobile in

sede di aggiudicazione al pubblico incanto, la differenza tra l'art. 4

citato, che per le aggiudicazioni seguite a vendite coatte promosse in

dipendenza di mutui in danaro, dispone che il valore tassabile debba

determinarsi in base al comune procedimento di valutazione fiscale, e

l'art. 50, comma secondo, pure citato, che, per le vendite coatte in

genere prescrive invece che per quel valore debba assumersi il prezzo

stesso di aggiudicazione, e quindi omettendosi ogni procedimento di

accertamento di valore.

A tale differenza di trattamento, in fattispecie ritenute

sostanzialmente non differenziabili fra loro, è stata dal tribunale

ritenuta contrastante con il principio di eguaglianza tutelato

dall'art. 3 della Costituzione.

La stessa questione di legittimità costituzionale è stata poi

proposta dal tribunale di Bologna, con ordinanza 25 marzo 1969, emessa

nel procedimento civile vertente tra l'Istituto regionale di credito

agrario per l'Emilia- Romagna e l'Amministrazione finanziaria dello

Stato.

Anche per il tribunale di Bologna il diverso trattamento, previsto

dall'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, in deroga all'art. 50,

comma secondo, della legge di registro, sembra dar luogo ad una

ingiustificata sperequazione fra situazioni sostanzialmente eguali, con

conseguente violazione non solo del principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3, ma anche di quello dell'art. 53 della Costituzione, per il

quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione

della propria capacità contributiva.

Mentre nel primo dei due giudizi avanti questa Corte nessuno è

comparso, nel secondo si è costituita l'Amministrazione delle finanze,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale,

con deduzioni del 19 maggio 1969, ha chiesto che venga dichiarata

infondata la questione di costituzionalità proposta dal tribunale di

Bologna.

Secondo l'Avvocatura non vi sarebbe nel caso violazione né

dell'art. 3 né dell'art. 53 della Costituzione, in quanto le

aggiudicazioni in vendite coatte in genere e in quelle promosse su

mutui in danaro, sono fra loro differenziate dai titoli per cui si

procede e che non manca peraltro una specifica ragione che legittima la

disposizione dell'art. 4 del decreto del 1943; ragione da ravvisarsi

nella temuta frode al fisco, che può più facilmente consumarsi nelle

vendite su mutui in danaro perché queste possono essere anche

simulatamente promosse. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, riguardando la stessa questione, possono essere

riunite e decise con unica sentenza.

Viene proposto il dubbio che l'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n.

737, allorché prescrive che, nelle vendite coatte promosse in base a

mutui in danaro, il valore del bene trasferito debba determinarsi

mediante il comune procedimento fiscale di accertamento di valore,

violi, secondo il tribunale di Caltanissetta, l'art. 3 e, secondo il

tribunale di Bologna, anche l'art. 53 della Costituzione: e ciò per il

motivo che quell'articolo si discosta, senza apprezzabili ragioni, dal

principio accolto nell'art. 50, comma secondo, del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3269, il quale dispone invece che, nelle vendite coatte in

genere, si debba assumere come valore tassabile lo stesso prezzo di

vendita risultante dal verbale di aggiudicazione, e quindi non si debba

procedere ad alcun accertamento.

2. - Il dubbio, così formulato, è fondato.

Principio generale in materia di imposte sul trasferimento della

ricchezza è quello enunciato nell'art. 30 della legge del registro

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), secondo il quale è assunto come

tassabile il valore venale dei beni in comune commercio da determinarsi

in base al procedimento di valutazione previsto dalla stessa legge.

Questa però, nell'art. 50, comma secondo, ha ritenuto di derogare

a tale principio generale per quanto concerne i trasferimenti

effettuati mediante aggiudicazione ai pubblici incanti, che vengono

invece tassati sulla base del prezzo della vendita risultante dal

verbale di aggiudicazione.

Avendo pertanto il legislatore, con valutazione discrezionale che

è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte

(sentenza n. 62 del 1965), operato una differenziazione fra le vendite

all'incanto e quelle consensuali, per esonerare le prime dal

procedimento di accertamento, non può considerarsi legittima la norma

dell'art. 4 del decreto legge n. 737 del 1943, che, in deroga alla

deroga, ripristina, solo per le vendite all'incanto promosse su mutui

in danaro, la regola generale relativa all'accertamento di valore. Tale

disposizione, sancita per la prima volta nel nostro ordinamento col

D.L. 18 agosto 1942, n. 946, si inquadrava nel sistema della imposta

sul plusvalore introdotta durante la guerra al fine di ostacolare i

trasferimenti immobiliari. Conservata nel complesso delle norme che

hanno sostanzialmente ripristinato la legislazione anteriore, la norma

dell'art. 4 citato è rimasta priva di ogni valida giustificazione e

non si regge al confronto con quella dell'art. 50 che, nel sistema,

contiene una regola valida per tutti i trasferimenti avvenuti mediante

aggiudicazione ai pubblici incanti. Una sottodistinzione che, per le

vendite coatte promosse in dipendenza di mutui, ripristini il più

generale sistema dell'accertamento del valore venale del bene

trasferito, non trovando alcuna ragione che la giustifichi, lede il

principio costituzionale di eguaglianza, in forza del quale situazioni

eguali debbono essere regolate nello stesso modo. Tale principio,

espresso in via generale dall'art. 3, ispira anche, in materia

attinente ai tributi, l'art. 53 della Costituzione che a buon titolo è

stato pertanto anch'esso invocato.

3. - Non può infatti dubitarsi che le vendite coatte in genere e

quelle promosse in dipendenza di mutui, per essere assistite dalle

stesse garanzie formali e sostanziali, non presentano fra loro alcuna

differenza che possa giustificare una diversità di trattamento

legislativo relativa all'accertamento dell'imposta sul valore del bene

trasferito, con effetti, per altro, nei confronti di un terzo, qual è

l'aggiudicatario, il quale non è nemmeno tenuto a conoscere il titolo

e la causa per cui l'espropriazione avviene.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19

agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di imposte

di registro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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