Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7r.d.l. 436/1927

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7,

quarto comma, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (disciplina dei

contratti di compravendita degli autoveicoli), promossi con due

ordinanze emesse il 24 ed il 25 gennaio 1966 dal Pretore di Catania nei

procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la società Sicula

Rapida e la società Servilio Zarattini e tra Pepi Marianna e Pantano

Gaetano, iscritte ai nn. 26 e 27 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo

1966 e n. 76 del 26 marzo 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione della società Zarattini;

udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Giuseppe Cusimano, per la società Zarattini, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La società Sicula Rapida su ricorso della società Servilio

Zarattini, che le aveva venduto un autocarro, si vedeva sequestrare,

per mancato pagamento di alcune rate del prezzo d'acquisto, l'automezzo

a norma dell'art. 7 del R.D. L. 15 marzo 1927, n. 436. Perciò faceva

opposizione presso il Pretore di Catania e denunciava

l'incostituzionalità di tale norma che vieta al giudice di sospendere

l'esecuzione del decreto di vendita forzata se l'opponente non provveda

al pagamento delle somme dovute. Il Pretore accoglieva la denuncia ed

il 24 gennaio 1966 emanava un'ordinanza di rinvio a questa Corte,

ordinanza ritualmente pubblicata e notificata.

Secondo il Pretore, l'art. 7, quarto comma, della legge ricordata

ha introdotto nei rapporti fra alienante ed acquirente d'automezzi il

c.d. principio del solve et repete: ciò urterebbe con l'art. 3 della

Costituzione poiché la norma impugnata si traduce in una situazione di

favore di chi ha mezzi per versare la somma dovuta in confronto a chi

non li possiede pur avendo ragioni da opporre al creditore (il decreto

di sequestro tra l'altro produce decadenza del beneficio delle rate);

compromesso è inoltre il diritto di difesa dell'acquirente sia perché

questi sarebbe scoraggiato, dopo il versamento del prezzo, ad

affrontare le spese del giudizio, sia perché, se le affronta, il

creditore potrebbe frattanto divenire insolvente: perfino la legge

cambiaria consente al giudice di sospendere l'esecuzione anche se

talvolta dietro cauzione.

2. - La società venditrice si è costituita con atto depositato il

14 aprile 1966 nel quale respinge tanto l'una che l'altra censura: non

c'è violazione dell'art. 3 poiché la legge - dinanzi alla

illiquidità del debitore che, per giunta, acquistando il veicolo,

aveva accettato o voluto l'iscrizione del privilegio su di esso - non

poteva distinguere fra ricco e povero: la differenza di situazione fra

chi può e chi non può pagare le rate scadute deriva, non dalla norma

impugnata, ma dallo stato di fatto; né si potrebbe dire violato l'art.

24: la norma denunciata non pone ostacoli all'esercizio del diritto di

difesa ma assoggetta il compratore, divenuto proprietario d'un bene non

ancora pagato, alle conseguenze d'un impegno che ha assunto

liberamente; né vi è analogia col solve et repete, dato che

l'acquirente, se non versa quelle rate, perderà l'autoveicolo ma non

si vedrà preclusa l'azione diretta a far valere i propri diritti.

3. - Il Presidente del Consiglio è intervenuto con atto della

Avvocatura dello Stato depositato il 31 marzo 1966. In esso, oltreché

prospettare e sviluppare gli argomenti della società venditrice, si

precisa che la norma impugnata sancisce la decadenza dal beneficio

della rateizzazione, solo se l'acquirente diminuisce le garanzie poste

a favore della controparte (non perciò in ogni caso, come afferma

invece il Pretore di Catania); che la possibilità d'un'insolvenza del

venditore dinanzi alla ripetizione di indebito eventualmente proposta

dall'acquirente non compromette il diritto di difesa (di fatto ogni

azione giudiziaria è soggetta al rischio di insolvenza del convenuto);

che altrettanto deve dirsi dello scoraggiamento, a cui andrebbe

incontro il compratore per aver dovuto pagare le rate scadute:

questione psicologica, non giuridica; che comunque l'acquirente non

può lamentarsi se il pagamento lo mette in condizione identica a

quella di chi abbia acquistato per contanti ed agisca per i vizi della

cosa acquistata.

4. - Nel corso di analogo giudizio, promosso dalla signora Marianna

Pepi contro il sig. Gaetano Pantano, il Pretore di Catania emetteva il

25 gennaio 1966 una analoga ordinanza proponendo la stessa questione di

legittimità costituzionale. Il Presidente del Consiglio interveniva

con atto depositato il 31 marzo 1966, il cui contenuto è eguale a

quello dell'atto d'intervento relativo all'altra causa. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione, possono

essere decise con un unico giudizio.

2. - L'ordinanza di rinvio avanza sospetti di incostituzionalità

sull'art. 7 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, per il quale il

compratore di un autoveicolo, che si oppone al sequestro

dell'automezzo, non evita la vendita forzata se prima non paga al

venditore precedente le somme dovute per l'acquisto: la norma

favorirebbe quei debitori che sono in grado di pagare immediatamente

l'intero prezzo e perciò violerebbe l'art. 3 della Costituzione;

inoltre, a somiglianza di quanto accadeva per il c.d. solve et repete,

renderebbe illusorio il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).

Né l'una né l'altra censura appare fondata.

Non la prima poiché trascura il fatto che l'opponente ha

acquistato la macchina, normalmente ne ha usato, è debitore del prezzo

ed è sottoposto a privilegio su di essa in virtù d'un atto scritto e

registrato (artt. 2, 6, 12, lett. g, 14 R.D.L. citato): tutto ciò,

quale che sia la natura del procedimento aperto dal venditore

insoddisfatto, legittima la singolare rapidità degli atti processuali

di sequestro e vendita forzata dell'autoveicolo; e l'onere del

pagamento preventivo tende proprio ad escludere che l'opposizione sia

un pretesto per ritardare il versamento del prezzo del bene acquistato:

somma che, del resto, quando il compratore non abbia a sua volta

alienato l'autoveicolo, si riduce all'ammontare delle rate scadute:

art. 7, primo comma. E se chi ha indipendenza economica può adempiere

con minori sacrifici, questo non è segno di una legislazione di

favore, ma, piuttosto che effetto del particolare comando legislativo,

è una conseguenza fatale della situazione di debito. Benché dopo il

decreto di sequestro non vi sia ancora l'accertamento definitivo

dell'obbligo o meglio delle sue dimensioni, tuttavia l'atto scritto, la

registrazione del privilegio e la presenza del veicolo sono indici di

fondatezza della pretesa avanzata dal venditore procedente; perciò,

pur non potendosi escludere una responsabilità del venditore per vizi

occulti o altra simile, non è irragionevole né ingiusta una legge

che, esigendo il pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non

abbienti (v. sentenza 1963 n. 56 della Corte costituzionale): a

costoro, del resto, non si chiede altro che una prestazione a cui si

erano visibilmente impegnati.

3. - Infondata è anche la seconda censura poiché non distingue

gli effetti tipici dell'opposizione dalla sospensione del procedimento

esecutivo: questa di regola non è conseguenza necessaria di quella

(artt. 623 e segg. e 648 del Codice di procedura civile, art. 64 della

legge cambiaria). Anche nel procedimento speciale introdotto dalla

legge impugnata l'opposizione compie il suo corso, nel quale

l'opponente può far valere le proprie ragioni, indipendentemente dalla

sospensione degli atti esecutivi: come dire che all'accertamento di

quelle ragioni si procede benché l'opponente non abbia pagato le somme

dovute e perfino se si è opposto dopo la scadenza del termine previsto

nel terzo comma dell'art. 7. Sotto questo aspetto dunque, non

occorrendo il pagamento preventivo, non vi è alcun ostacolo

all'esercizio del diritto di difesa (v. anche sentenza 1962 n. 40 della

Corte costituzionale).

Il mancato pagamento impedisce solo la sospensione del processo

esecutivo; ma anche nell'esecuzione ordinaria o nel processo cambiario

il mancato versamento della cauzione, frequentemente imposta dal

giudice, impedisce la sospensione del processo: il che prova come

subordinarla alla prestazione di garanzie pecuniarie risponda a

un'esigenza diffusa nel nostro ordinamento. Innegabilmente il diritto

di difesa deve potersi esercitare anche nella fase esecutiva ("in ogni

stato e grado del giudizio"); ma ciò non significa che il procedimento

esecutivo debba arrestarsi dinanzi a una qualunque opposizione: se esso

è giunto ai suoi ultimi episodi, attribuire alla nuda richiesta del

debitore la virtù di impedirne la conclusione più rapida

contrasterebbe ai fini di giustizia. Quando il procedente è forte di

titoli o di documenti d'immediata efficacia probatoria anche a lui può

essere dovuta una qualche garanzia, se si vogliono sospendere gli atti

esecutivi: nel procedimento su autoveicoli funge da garanzia il

preventivo pagamento delle rate pregresse, che è anche un freno ad

opposizioni avventate di chi ha una posizione processuale decisamente

compromessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del quarto comma dell'articolo 7 del R. D. L. 15 marzo 1927, n. 436

(recante norme sulla "disciplina dei contratti di compravendita degli

autoveicoli"), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Catania citate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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