Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 792, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1963 dal

Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Bordoni

Nazzareno, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre

1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio penale avanti il Pretore di Foligno a

carico di Bordoni Nazzareno, imputato della contravvenzione prevista

dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere

provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di

Perugia, costituita con il contratto integrativo provinciale del 2

novembre 1959, le somme relative al trattamento economico dovute al

personale da lui dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e

festività, al contributo paritetico per il funzionamento della Cassa

stessa, nonché ad altro contributo per la scuola di addestramento

professionale, previsto dagli artt. 8 e 9 del contratto stesso, è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n.

792, per la parte che rende obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9,

prima citati, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Il Pretore, constatata la rilevanza della questione stessa, la

riteneva non manifestamente infondata, nella considerazione che gli

obblighi imposti dagli articoli predetti sorpassano i limiti della

delega conferita al Governo dalla legge n. 741, in quanto i medesimi

non possono farsi rientrare nel compito ad esso assegnato di fissare i

limiti salariali e normativi, e quindi non erano suscettibili di venire

imposti ai non iscritti alle associazioni che ebbero a stipulare il

contratto integrativo. In conseguenza ha, in data 28 novembre 1963,

emesso ordinanza di rinvio a questa Corte.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1963, n. 336.

Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il

giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956,

si è svolto in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963 n. 129, ha statuito che

gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al

Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso

conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei

contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non ha

inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i

non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo

dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi

dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e

festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed

ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo

unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende

obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il

riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina

l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e

conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865,

per la parte in cui rende obbligatoria la iscrizione alla Cassa edile

costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la

Provincia di Salerno.

Che nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 792, denunciato

dall'ordinanza in esame, rende obbligatorio l'accordo collettivo

stipulato per la Provincia di Perugia il 2 novembre 1959 fra le

associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte,

e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile,

consacrata nella clausola 8, in riferimento all'art. 62 del citato

contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve

dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni

svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.

Ad uguale conclusione deve giungersi per quanto riguarda la

clausola dello stesso decreto presidenziale che impone a tutti gli

appartenenti alla categoria il versamento dei contributi previsti

dall'art. 9 del contratto integrativo pel finanziamento dell'Ente

Scuola di addestramento professionale.

Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n.

129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai

lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto

contratto nazionale, abbia fatto, di per sé , cadere anche le clausole

di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base

dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere

di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni

contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa

propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria

autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a

Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto

in tutto o in parte identico), si rende necessaria un'apposita

pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno la

efficacia erga omnes delle norme stesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la

parte con la quale rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9

dell'accordo di lavoro del 2 novembre 1959 per la Provincia di Perugia,

in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per

violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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