Corte costituzionale

Sentenza n. 586/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 338/1989
  • art. 2legge 389/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

quindicesimo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione del

decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 ("Disposizioni urgenti in

materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri

sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento

dei patronati"), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e

Ricotti Giuseppe, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Ricotti Giuseppe e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Alberto Predieri per Ricotti Giuseppe e

l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso del giudizio di appello promosso dall'INPS avverso la

sentenza del Pretore di Torino che ha accolto la pretesa dell'agente

di assicurazione Giuseppe Ricotti di essere ammesso al beneficio

della riduzione di aliquota dei contributi alla Cassa unica per gli

assegni familiari, disposta dall'art. 20, primo comma, n. 1, del

d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n.

114 (modificato dalle leggi 3 giugno 1975, n. 160, art. 11, e 21

dicembre 1978, n. 845, art. 25), in favore dei datori di lavoro

artigiani e commercianti iscritti negli elenchi nominativi per

l'assicurazione di malattia, il Tribunale di Torino, con ordinanza

del 30 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

sedicesimo comma (indicato come "quindicesimo" stante la soppressione

del nono comma operata in sede di conversione), del d.-l. 9 ottobre

1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In contrasto con la giurisprudenza consolidata dalla Corte di

cassazione, la norma denunciata dispone che dal detto beneficio

devono intendersi esclusi gli agenti di assicurazione. Considerato:

che la riduzione dell'aliquota è coordinata con la condizione

dell'iscrizione negli elenchi degli esercenti piccole imprese

commerciali ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le

malattie; che a tali fini la legge 25 novembre 1971, n. 1088,

annovera tra gli ausiliari del commercio, insieme con gli agenti di

commercio, anche gli agenti di assicurazione; che, secondo la

rammentata giurisprudenza, pure gli agenti di assicurazione sono

connotati da una "minore capacità contributiva"; il giudice

remittente ravvisa nella norma impugnata una ingiustificata e

irrazionale disparità di trattamento, aggravata dall'efficacia

retroattiva comportata dalla natura di norma di interpretazione

autentica.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'appellato

chiedendo l'accoglimento della questione.

Pur condividendo le argomentazioni e le conclusioni del Tribunale,

la parte privata nega che la disposizione denunciata abbia natura di

norma di interpretazione autentica, mancando nel caso di specie il

presupposto di gravi anfibologie o interpretazioni contrastanti che

possano giustificare un intervento legislativo di questo tipo. Il

difetto di tale carattere priva di ogni giustificazione la

retroattività della norma, e rende ancora più evidente la

violazione del principio di eguaglianza a danno degli agenti di

assicurazione nei confronti degli altri ausiliari del commercio. Ne

risulta violato inoltre il principio dell'affidamento del cittadino,

principio-cardine dello Stato di diritto.

Queste considerazioni sono ribadite e sviluppate in una memoria

depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione. In essa si

osserva ulteriormente che l'innovazione introdotta dalla norma

denunciata costituisce un privilegium odiosum, il quale, essendo

contenuto in un decreto-legge, avrebbe dovuto essere corredato di

adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti

costituzionali e la ragione delle scelte.

Si è costituito anche l'INPS con atto depositato il 29 ottobre

1990, e quindi fuori termine.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di infondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva che, di fronte alla giurisprudenza della

Corte di cassazione, che estendeva il beneficio agli agenti di

assicurazione sul riflesso di una loro minore capacità contributiva

al pari delle altre categorie agevolate, il legislatore è

intervenuto con una interpretazione restrittiva dell'art. 20, n. 1,

del d.-l. n. 30 del 1974, escludendo dal suo ambito applicativo la

categoria degli agenti di assicurazione, "ritenuta evidentemente non

abbisognevole del trattamento di favore". La scelta non sarebbe

suscettibile di rilievi di irragionevolezza e di ingiustificata

disparità di trattamento di situazioni omogenee. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino impugna, per violazione dell'art. 3

della Costituzione, l'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo

in seguito alla soppressione del nono comma operata in sede di

conversione) del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge

7 dicembre 1989, n. 389, il quale dispone che la riduzione

dell'aliquota dei contributi alla Cassa unica per gli assegni

familiari, prevista dall'art. 20, primo comma, n. 1 del d.-l. 2 marzo

1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, in favore

dei datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli

esercenti attività commerciale per l'assicurazione di malattia deve

intendersi non applicabile agli agenti di assicurazione.

2. - La questione non è fondata.

Il collegamento del beneficio accordato dall'art. 20, n. 1, del

d.-l. n. 30 del 1974 con l'iscrizione negli elenchi nominativi per

l'assicurazione di malattia dei commercianti conduce il giudice

remittente a individuare il tertium comparationis occorrente per

fondare la denunciata violazione del principio di eguaglianza

nell'art. 1, terzo comma, lett. c) della legge 25 novembre 1971, n.

1088, il quale equipara gli agenti di assicurazione agli agenti di

commercio ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

In base a questa norma la giurisprudenza più recente - in contrasto

con l'interpretazione restrittiva accolta da pronunce anteriori (cfr.

Cass. n. 1266 del 1984) e sostenuta dall'INPS nella deliberazione n.

61 del 1982 e nella successiva circolare n. 708 - estendeva il

beneficio in questione agli agenti di assicurazione (cfr. Cass. nn.

2512 e 3627 del 1987, 813 del 1988, 5732 del 1990).

Va però rilevato che l'equiparazione disposta dalla legge n. 1088

del 1971 non è fondata su una omogeneità di contenuti (e quindi di

funzioni di mercato) delle attività di agente di commercio e di

agente di assicurazione, ma soltanto su una valutazione di

opportunità circoscritta alla materia della previdenza sociale per i

lavoratori autonomi, nell'ambito della quale all'identità di natura

del rapporto contrattuale tra gli agenti dell'una e dell'altra

categoria e i loro preponenti deve corrispondere, indipendentemente

dalla diversità delle rispettive attività, uniformità di

disciplina. Fuori dal campo della tutela previdenziale del rapporto

di agenzia non opera un criterio di equiparazione, ma il criterio

opposto risultante dalla norma generale dell'art. 2195 cod. civ., il

quale tiene distinta l'attività assicurativa dall'attività

commerciale in senso stretto (ossia intermediaria nella circolazione

dei beni), e conseguentemente separa anche le corrispondenti

attività ausiliarie. Perciò il riferimento dell'art. 20, n. 1, del

d.-l. n. 30 del 1974 all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui

alla legge n. 1397 del 1960 non è un dato utilizzabile per una

interpretazione estensiva eccedente la lettera legislativa, la quale

limita ai "datori di lavoro artigiani e commercianti" il beneficio

della riduzione dell'aliquota dei contributi previdenziali per gli

assegni familiari ai dipendenti: tale interpretazione non ha qui il

supporto dell'identità di ratio sottesa all'equiparazione degli

agenti di assicurazione agli agenti di commercio agli effetti

dell'assicurazione obbligatoria, nel loro interesse, contro le

malattie.

Si giustifica così l'intervento del legislatore con una norma di

interpretazione autentica volta a chiarire - a fronte della

giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione - che la detta

equiparazione non vale ai fini della determinazione dei contributi

dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari spettanti agli

ausiliari subordinati delle agenzie di assicurazione.

3. - Sul riflesso che l'interpretazione sancita dalla citata

giurisprudenza della Corte di cassazione costituiva, comunque,

"diritto vivente", la parte privata ha contestato la natura di

interpretazione autentica della disposizione impugnata, affermandone,

invece, la natura di norma innovativa munita di retroattività. Tale

questione (risolta nel primo senso dalla medesima Corte con la

sentenza n. 9899 del 1990) non può essere qui presa in esame perché

l'art. 2, sedicesimo comma, del d.-l. n. 338 del 1989 non è stato

impugnato, nemmeno in subordine, nella parte in cui incide

retroattivamente sugli obblighi contributivi già scaduti prima

dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo in seguito alla

soppressione del nono comma del medesimo articolo operata in sede di

conversione), del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 ("Disposizioni urgenti

in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri

sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento

dei patronati"), convertito, con modificazioni, nella legge 7

dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:586 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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