Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/03/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 28/1976
  • art. 2d.P.R. 28/1976
  • art. 3d.P.R. 28/1976
  • art. 4d.P.R. 28/1976
  • art. 5d.P.R. 28/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4

e 5 d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28 (Disposizioni integrative e correttive

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, concernente riordinamento dei fondi

di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali),

promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1977 dal TAR per il Lazio

sul ricorso proposto da Capobianchi Pietro ed altri contro Cassa

sovvenzioni per il personale dell'amministrazione finanziaria ed altri,

iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione dei Ministeri delle Finanze, Tesoro e

Bilancio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1977 (pervenuta alla Corte

costituzionale l'11 ottobre 1979; comunicata il 3 agosto 1979 e

notificata il 25 settembre 1979; pubblicata nella G. U. n. 8 del 9

gennaio 1980 e iscritta al n. 794 R.O. 1979) sul ricorso, notificato il

26 maggio 1977, di Capobianchi Pietro e di altri otto soci della Cassa

Sovvenzioni avverso i provvedimenti con i quali il Presidente della

Cassa Sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria per

un verso aveva loro negato un piccolo prestito e per altro verso aveva

ai medesimi comunicato che erano cessati dalla qualità di soci della

Cassa stessa ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28

(Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

648, concernente riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione

delle tabelle dei tributi speciali) il TAR Lazio - Sezione seconda

giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 77, 3 e 53 Cost., non

manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità degli artt.

1, 2, 3, 4, e 5 (per la parte relativa alla incompatibilità tra

iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle

Finanze e della Intendenza di Finanza e iscrizione alla Cassa

Sovvenzioni) d.P.R. 28/1976.

Argomentata la rilevanza della questione dalle diverse conseguenze,

derivanti nel caso concreto ai ricorrenti dalla sussistenza della

qualità di soci della Cassa, basava il TAR il sospetto di violazione

dell'art. 77 per eccesso di delega su ciò che la volontarietà della

iscrizione alla Cassa induceva a dubitare della natura di ente

mutualistico della stessa e, comunque, che, essendo la Cassa a motivo

della sua personalità giuridica ente distinto dai soci, l'art. 2

d.P.R. 28/1976, con privare della qualità di soci il personale

iscritto di diritto al Fondo di Previdenza, non le si poteva riferire,

di guisa che esorbitava la menzionata disposizione dall'ambito della

delega legislativa che era da ritenersi circoscritto alle norme

riguardanti gli enti mutualistici. Sulla sospettata violazione del

principio di eguaglianza, e quindi dell'art. 3, osservava il TAR che la

disparità di trattamento tra il personale dei ruoli centrali e delle

Intendenze di Finanza iscritto alla Cassa Sovvenzioni e cessato dalla

qualità di socio della Cassa stessa a seguito del d.P.R. 28/1976 ed il

personale dell'amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e

imposte indirette sugli affari, che aveva potuto conservare

l'iscrizione alle preesistenti casse di previdenza in una con l'altra

di diritto ai fondi di previdenza di nuova istituzione, non veniva meno

a motivo della diversità delle fonti di finanziamento delle varie

Casse vuoi perché tali fonti erano in sostanza omogenee, vuoi perché

la Cassa Sovvenzioni a differenza delle altre fruirebbe non solo dei

proventi di cui all'art. 21 del Regolamento generale delle Lotterie

Nazionali ma anche dei proventi di cui all'art. 16, comma secondo, l.

26 maggio 1966, n. 344, vuoi, infine, perché - quale che sia la natura

giuridica della Cassa - la conservazione, nei dipendenti del Ministero

delle Finanze e del Bilancio, della qualità di soci non eliminava la

denunciata inesistenza di un razionale criterio discretivo tra

dipendenti dei diversi Ministeri. Sempre ad avviso del giudice a quo,

la svalutazione monetaria faceva sì che, avendo ciascuno degli

impiegati, che cessava dalla qualità di socio, diritto di percepire

una indennità di liquidazione determinata dal Comitato liquidatore

sulla base della consistenza patrimoniale della Cassa al 31 dicembre

1972, e, pertanto, costoro erano assoggettati ad una sorta di prelievo

di carattere tributario, privo dei requisiti previsti nell'art. 53

Cost..

2.1. - Avanti la Corte l'Avvocatura generale dello Stato ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri e si

è costituita nell'interesse dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze e

per il Bilancio e la Programmazione Economica mediante unico atto

depositato il 28 gennaio 1980, con il quale ha concluso per la

infondatezza della proposta questione sul riflesso I) in merito

all'art. 77 Cost. che, sebbene il criterio ispiratore del d.P.R.

648/1972 fosse indirizzato alla soppressione degli enti mutualistici

alimentati sia dalle contribuzioni degli iscritti sia da proventi

pubblici mediante la loro sostituzione con fondi a carattere

obbligatorio e gratuito alimentati esclusivamente con proventi

pubblici, non fu tale soppressione possibile per la Cassa Sovvenzioni

per essere questa destinata anche a personale di altri Ministeri

(Tesoro e Bilancio) non considerati nella delega, e, pertanto, il

decreto delegato si limitò a prevedere che la iscrizione di diritto al

nuovo fondo di previdenza non poteva coesistere con la iscrizione in

altri fondi consimili (art. 6, comma secondo, d.P.R. 648/1972) e cioè

a dichiarare l'incompatibilità tra le iscrizioni, ma, poiché la norma

non regolava gli effetti della astratta previsione di incompatibilità,

si rese necessaria la emanazione - ai sensi dell'art. 17, comma secondo

della legge di delega 825/1971 - del decreto 3 gennaio 1976, n. 28,

concernente lo stesso oggetto del d.P.R. 648/1972, che era compreso

nell'area della delega legislativa, per essere la soluzione normativa

adottata ai fini del riordinamento (incidenze sulle posizioni dei

singoli soci anziché soppressione dell'ente) necessitata in cospetto

della peculiare destinazione dei servizi della Cassa Sovvenzioni

(concernente anche il personale del Ministero del Tesoro e del

Bilancio), II) in merito all'art. 3 Cost. IIa) che la diversità di

trattamento delle due categorie di personale, denunciata dal TAR Lazio,

sarebbe giustificata dalla sostanziale diversità delle situazioni, in

cui versano Casse e singoli soci, per essere la Cassa Sovvenzioni

alimentata non solo dalle contribuzioni degli iscritti ma anche dai

proventi pubblici e la Cassa di mutualità tra il personale delle

imposte dirette e la Cassa di Previdenza mutualità ed assistenza fra

il personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari

in atto alimentate esclusivamente dalle contribuzioni degli iscritti in

quanto i tributi speciali - per l'innanzi devoluti alla Cassa per le

imposte dirette - sono destinati dal d.P.R. 648/1972 ai fondi di nuova

istituzione e IIb) la permanenza (sia pure accanto ai contributi

associativi) di fonti pubblicistiche di finanziamento della Cassa

Sovvenzioni (da qualificarsi, secondo il parere 519/1974 del 23 ottobre

1974, espresso dal Consiglio di Stato, ente pubblico), e l'estrema

difficoltà di modificarne la struttura finanziaria o l'ambito

soggettivo di destinazione della relativa attività impedirebbero di

ipotizzare contrasto con il principio di eguaglianza, III) in ordine

all'art. 53 che, IIIa) una volta stabilita l'incompatibilità

dell'iscrizione alla Cassa Sovvenzioni con l'iscrizione al Fondo di

previdenza, istituito a decorrere dal 1 gennaio 1973 (art. 6 d.P.R.

648/1972), il venir meno delle qualità di socio doveva essere con

efficacia retroattiva fissato alla data del 31 dicembre 1972, alla

quale non poteva non essere valutata anche la consistenza patrimoniale

dell'ente ai fini della liquidazione dell'indennità spettante ai soci

cessati, e IIIb), pertanto, non era dato ipotizzare una sorta di

prelievo fiscale, privo dei requisiti richiesti dall'art. 53, perché

per il periodo successivo al 31 dicembre 1972, sotto la qual data

doveva essere valutata la consistenza patrimoniale della Cassa, operava

la ripetuta incompatibilità, cui seguiva la cessazione della qualità

di socio.

2.2. - Nell'adunanza del 20 febbraio 1985 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3. - Il TAR Lazio - Sezione seconda sottopone a questa Corte la

questione sul se siano costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2,

3, 4 e 5 d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28 (Disposizioni integrative e

correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 648, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e

armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) per la parte

relativa alla incompatibilità tra iscrizione al fondo di previdenza

per il personale del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di

Finanze e iscrizione alla Cassa Sovvenzioni, a) in riferimento all'art.

77 Cost. in quanto le norme denunciate incidono direttamente sulle

posizioni giuridiche dei singoli appartenenti alla Cassa e,

conseguentemente, esorbitano dai limiti della legge di delega 9 ottobre

1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la

riforma tributaria), b) in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto

introducono irragionevole disparità di trattamento tra il personale

dei ruoli centrali dell'amministrazione finanziaria e delle Intendenze

di Finanze ed il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette e

delle tasse e imposte indirette sugli affari e violano, di conseguenza,

il principio costituzionale di eguaglianza, c) in riferimento all'art.

53 Cost. in quanto stabiliscono che l'indennità di liquidazione

spettante agli impiegati che cessano dalla qualità di soci della Cassa

Sovvenzioni sia determinata tenendo conto della consistenza

patrimoniale e del valore degli immobili della Cassa stessa al 31

dicembre 1972 e istituiscono perciò, in presenza del fenomeno della

svalutazione monetaria, un prelievo fiscale privo dei requisiti

prescritti dalla disposizione costituzionale per ultima assunta a

parametro.

4. - La pur complessa questione è manifestamente infondata.

Premesso che il d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28, avente per oggetto

disposizioni correttive e integrative del d.P.R. 648/1972, è stato

adottato dal Governo sulla base di quegli artt. 11, comma secondo e 17,

comma secondo, l. 825/1971 che ha conferito al Governo medesimo la

legittimazione ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, il

decreto legislativo di più fresca data si appalesa come la necessaria

integrazione del meno recente a chi consideri che quello altro non fece

che puntualizzare gli effetti della astratta previsione di

incompatibilità tra la iscrizione di diritto al nuovo fondo di

previdenza e l'iscrizione in altri fondi similari con la caducazione

della iscrizione e non con la soppressione degli altri fondi (soluzione

che esondava dalla premessa fermata nel d.P.R. 648/ 1972) .

Non meno manifestamente infondata è l'assunzione a parametro

dell'art. 3: la differente disciplina positiva rinviene razionale

spiegazione nella differenza di situazioni giuridiche in cui versano

gli enti de quibus e, quindi, i singoli soci perché mentre le altre

Casse, chiamate a raffronto, percepiscono le sole contribuzioni degli

iscritti, la Cassa Sovvenzioni fruisce anche di proventi pubblici (la

quale fruizione si giustifica anche per la natura pubblica riconosciuta

alla Cassa dal Consiglio di Stato con parere n. 519/1974 del 23

ottobre 1974).

Del pari manifestamente inidoneo a fondare il proposto incidente è

il richiamo dell'art. 53 Cost. non solo perché questa norma non

sembra sussumere la specie in esame per non riferirsi alle spese

pubbliche e alle capacità contributive di coloro che sono tenuti a

concorrere alle spese medesime ma anche perché stante

l'incompatibilità tra l'appartenenza alla Cassa Sovvenzioni e

l'iscrizione al Fondo di previdenza, istituito a far tempo dal 1

gennaio 1973 (art. 6 d.P.R. 648/1972), la cessazione della qualità di

socio doveva essere fissata al 31 dicembre 1972, sotto la quale data

era da valutare la consistenza patrimoniale dell'ente ai fini della

liquidazione delle indennità spettanti a coloro che erano spogliati

della veste di socio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 (per la parte relativa

all'incompatibilità tra iscrizione al Fondo di previdenza per il

personale del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di Finanze e

iscrizione alla Cassa Sovvenzioni) d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28

sollevata in riferimento agli artt. 77, 3 e 53 Cost. dal TAR Lazio -

Sezione seconda con ordinanza 7 dicembre 1977 (n. 794 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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