Corte costituzionale

Sentenza n. 579/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 del

decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza Locale),

convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144,

nonché della tabella allegata alla stessa legge, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Berselli Filippo e Rubini Claudia,

iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto

dal Schiuma Giuseppe ed altri contro il Comune di Bologna ed altri,

iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Berselli Filippo,

dell'Associazione Sindacale Avvocati e Procuratori di Bologna, della

C.O.N.S.I.L.P. e del Sindacato Ragionieri Professionisti di Bologna

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Filippo Berselli, Giuseppe Ramadori e Valerio

Onida per Berselli Filippo, Gilberto Gualandi e Giovanni Motzo per

l'Associazione Sindacale Avvocati e Procuratori di Bologna e per il

Sindacato Ragionieri Professionisti di Bologna, Benedetto Graziosi e

Giovanni Motzo per la C.O.N.S.I.L.P. e l'Avvocato dello Stato Franco

Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un giudizio promosso per la richiesta di un

decreto ingiuntivo di condanna di un commercialista alla restituzione

della somma di danaro inviatagli da un cliente - soggetto all'imposta

comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - e

destinata al pagamento del tributo, il Pretore di Bologna, con

ordinanza del 26 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli articoli da 1 a 6 del decreto legge 2 marzo

1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva

degli enti locali e di finanza locale), come convertito nella legge

24 aprile 1989, n. 144, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Ravvisata in generale la proponibilità degli incidenti di

legittimità costituzionale nel corso di un giudizio monitorio e la

rilevanza della questione in concreto sollevata ai fini della

decisione del ricorso, promosso sull'esclusivo presupposto della non

debenza dell'obbligazione tributaria per illegittimità

costituzionale della legge istitutiva dalla nuova imposta, il giudice

a quo denuncia il contrasto delle norme impugnate con i parametri

costituzionali invocati sotto il profilo che le prime, commisurando

la capacità contributiva del soggetto inciso alla disponibilità di

una certa superficie, con una mera operazione presuntiva non

suffragata da alcuna certezza, determinerebbero situazioni di palese

iniquità.

1.2. - Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente con

una memoria nella quale ha diffusamente illustrato ragioni identiche,

analoghe o ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'ordinanza di

rimessione, ribadendo la irrazionalità della scelta effettuata dal

legislatore in ordine ai presupposti di fatto della nuova imposta e

la non conformità di essa con i principi costituzionali della

capacità contributiva e dell'eguaglianza in materia tributaria.

1.3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, eccependo in via preliminare la inammissibilità della

questione sotto il triplice profilo del difetto temporaneo di

giurisdizione del giudice a quo (art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 638, richiamato dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 2 marzo 1989,

n. 66, come convertito in legge), dell'incompetenza per materia del

Pretore adito (art. 9, comma secondo, c.p.c.) e del difetto delle

condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione (artt.

633 e segg. c.p.c.), sottolineando in particolare l'ininfluenza della

questione e facendo riferimento all'ipotesi di una lite fittiziamente

creata.

Nel merito ha contestato il denunciato contrasto con i parametri

costituzionali invocati, concludendo per la manifesta infondatezza

della questione, posto che le norme impugnate non commisurano

l'imposta alla superficie utilizzata, così come sostenuto dal

giudice della rimessione, ma pongono come presupposto

dell'imposizione l'"esercizio" di un'attività economica e indicano

l'elemento della superficie come parametro correttivo ed ulteriore

rispetto al presupposto principale del tributo.

1.4. - In prossimità dell'udienza di discussione la parte privata

e l'Avvocatura generale dello Stato hanno depositato memorie nelle

quali controdeducono alle tesi avversarie.

2.1. - Il TAR per l'Emilia Romagna, nel corso della fase cautelare

di un giudizio diretto all'annullamento delle delibere con le quali

il Comune di Bologna ha determinato, per l'anno 1989 la misura

dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni

(ICIAP), con ordinanza del 26 luglio 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, sempre in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, degli articoli da 1 a 6 della legge 24 aprile

1989, n. 144, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L.

2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale) nonché della

tabella allegata, ritenendo la rilevanza della questione medesima, ai

fini del merito del ricorso, in quanto riferita a norme di legge

istitutive del tributo, applicabili nella fattispecie poiché su di

esse si fondano i provvedimenti amministrativi impugnati.

Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale

delle norme denunciate, che assumono quale indice di rivelazione

dell'esercizio di una professione, arte o impresa, e quindi del

reddito da esso derivante, la superficie dei locali utilizzati ovvero

la loro ubicazione, giacché tali indici sarebbero di per sé

inidonei sia alla individuazione di una effettiva capacità

contributiva del soggetto obbligato all'imposta, sia all'osservanza

del principio costituzionale di pari trattamento.

2.2. - Si sono costituite in giudizio le parti private, ribadendo

la irragionevolezza della normativa impugnata che al presupposto

impositivo (l'esercizio appunto di impresa, arte o professione)

attribuirebbe, con presunzione assoluta, la qualità di indice

rivelatore di una capacità contributiva commisurabile in ragione del

settore di attività e dell'entità e della localizzazione degli

immobili utilizzati, così determinando una disparità di trattamento

tra contribuenti non collegata ad una effettiva e specifica idoneità

del soggetto all'obbligazione tributaria.

2.3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, il quale ha innanzi tutto eccepito la inammissibilità

della questione per nullità assoluta della ordinanza di rimessione,

emessa nel corso della fase cautelare in violazione delle norme

processuali a tutela della regolarità del contradditorio ed anche

per temporaneo difetto della competenza funzionale del Collegio.

Sotto altro profilo la difesa dello Stato ha, poi, eccepito la

irrilevanza della proposta questione, in quanto estranea alla materia

del contendere, quale delineata dall'oggetto del giudizio; poiché,

infatti, questo è costituito esclusivamente dalle delibere comunali

impugnate, che hanno in concreto determinato la "misura"

dell'imposta, dall'eventuale accoglimento del ricorso può derivare

soltanto l'annullamento di quegli atti, con conseguente applicazione

- in assenza di rinnovazione dei provvedimenti - dell'imposta nella

misura minima legale, ma non può invece discendere la soppressione

del tributo in sede locale. La questione pertanto, coinvolgendo, non

il quantum debeatur, ma l'an debeatur, non si pone come pregiudiziale

rispetto alla decisione del ricorso principale.

Nel merito la difesa erariale sostiene la inconsistenza di tutte

le doglianze. Considerato in diritto

1. - Sono state sollevate dal Pretore di Bologna e dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia Romagna questioni di

legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 del decreto legge 2

marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,

nonché della tabella allegata, con i quali è stata istituita e

disciplinata l'imposta comunale per l'esercizio delle imprese, arti e

professioni.

Ad avviso dei giudici rimettenti le norme impugnate sarebbero in

contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto

commisurano la capacità contributiva del soggetto inciso alla

disponibilità di una certa superficie e in quanto sarebbe colpita

dall'imposta solo una categoria di cittadini rispetto alla

generalità; inoltre, nello stesso contesto di coloro che sono

assoggettati al tributo, si opererebbero ingiustificate

differenziazioni e ciò anche in considerazione della facoltà

riconosciuta ai comuni di applicare "l'aliquota con un alto tasso di

discrezionalità". In particolare il Tribunale amministrativo

regionale dell'Emilia Romagna si duole che la legge affidi al comune

di determinare la misura dell'imposta entro i livelli minimi e

massimi della tabella, con criteri sempre riferiti alla superficie

pretendendo di ravvisarvi un riferimento al reddito ricavabile, così

creandosi disparità di trattamento nell'ambito del territorio

nazionale fra contribuenti appartenenti a diversi comuni e,

nell'ambito di ciascuno di questi, tra coloro la cui attività

produttiva è localizzata nelle c.d. zone speciali.

2. - Poiché le ordinanze prospettano medesime questioni, i

giudizi possono essere riuniti.

3.1 - Entrambe le questioni sono inammissibili.

Come risulta dalla narrativa in fatto, il Pretore di Bologna ha

sollevato la questione nel corso di un giudizio monitorio promosso da

un soggetto tenuto all'imposta, nei confronti di un commercialista,

per ottenere la restituzione di una somma, che il primo aveva inviato

al secondo allo scopo di fargli effettuare il versamento del tributo,

se questo fosse risultato dovuto.

L'incarico era stato però successivamente revocato in relazione

ad una asserita "incostituzionalità" dell'imposta, ma la persona

incaricata aveva dichiarato che avrebbe ugualmente effettuato il

versamento ritenendo, invece, costituzionalmente legittimo il

tributo.

Ciò premesso, deve essere condivisa l'eccezione di

inammissibilità formulata dalla Avvocatura generale dello Stato,

perché - ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo richiesto

sulla base dei documenti scritti, costituiti dalla corrispondenza

intercorsa fra le parti in ordine alla vicenda predetta - risulta che

il giudice adito non debba fare applicazione delle norme denunciate.

Difatti viene in discussione la disciplina del mandato e, in

particolare, si tratta di una causa da decidersi esclusivamente sulla

base degli artt. 1711 (obbligo del mandatario di osservare le

istruzioni del mandante) e 1723 (potere del mandante di revocare il

mandato): quindi chiaramente di una controversia che intercorre tra

due privati e che va risolta in base alle disposizioni del codice

civile.

In realtà non sussiste affatto la questione proposta, la quale è

artificiosamente formulata, sicché si impone la pronuncia di

inammissibilità.

3.2. - Per quel che concerne la questione sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, essa non può

naturalmente riguardare gli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 2

marzo 1989, n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n.

144, di cui il Tribunale amministrativo regionale non deve fare

applicazione, in quanto attengono alla istituzione dell'imposta ed

alle modalità di liquidazione e riscossione e cioè agli aspetti

propri della pretesa tributaria. Il giudizio a quo concerne invece la

impugnativa delle deliberazioni - peraltro non necessarie ai fini

della applicazione del tributo (art. 2, comma quarto, del citato

decreto legge) - adottate dal Comune in base alla norma a questo

attributiva del potere di determinazione della misura dell'imposta,

nell'ambito dei livelli minimi e massimi indicati nella tabella

allegata al provvedimento legislativo, cioè in base all'art. 2 del

decreto legge stesso che, costituendo l'antecedente logico necessario

rispetto agli atti impugnati, è quello che riguarda il giudizio a

quo.

Ma, pur così precisato l'ambito della questione, questa è in

ogni caso inammissibile perché il Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia Romagna l'ha sollevata nella Camera di consiglio fissata

per la sospensiva delle deliberazioni impugnate, ma dopo aver accolto

l'istanza cautelare. La questione perciò non era più rilevante ai

fini del giudizio cautelare perché il giudice, ormai, secondo il

principio avente portata generale affermato da questa Corte nella

sentenza n. 186 del 1976, "aveva esaurito ogni sua potestà in quella

sede" e non aveva ancora, come invece asserito, potestà di

provvedere in ordine alla successiva fase di merito del giudizio

pendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e della tabella

allegata al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti

in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza

locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n.

144, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

dal Pretore di Bologna e dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13

dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:579 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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