Corte costituzionale

Sentenza n. 575/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26legge 429/1982
  • art. 26d.l. 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 10

luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria"), come

modificato dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 promossi con le seguenti

ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto dalla s.p.a.

Simcarni contro l'Ufficio I.V.A. di Napoli, iscritta al n. 261 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28/ prima serie speciale dell'anno 1987; 2) ordinanza

emessa il 4 febbraio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Alessandria sul ricorso proposto dalla s.p.a. D.E.P.S. contro

l'Ufficio I.V.A. di Alessandria, iscritta al n. 520 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43/prima serie speciale dell'anno 1987; 3) ordinanza emessa il 21

ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna

sul ricorso proposto dalla s.r.l. Fiumicelli, iscritta al n. 801 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Le Commissioni tributarie di primo grado di Napoli, con

ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 sul ricorso proposto dalla s.p.a.

Simcarni contro l'Ufficio IVA della stessa città, di primo grado di

Alessandria, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 sul ricorso

proposto dalla s.p.a. D.E.P.S. contro l'Ufficio IVA della stessa

città, e di secondo grado di Bologna, con ordinanza emessa il 21

ottobre 1986 sul ricorso proposto dalla s.r.l. Fiumicelli contro

l'Ufficio IVA della stessa città, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, recante "Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria", come modificato

dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516; precisamente nella

parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di

rettifica da parte dell'ufficio finanziario sino alla data di

presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino a quella

di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 429/82.

I giudici a quibus premettono che la normativa impugnata rimette

alla discrezionalità dell'ufficio finanziario la facoltà,

introdotta dalla legge di conversione, di notificare l'accertamento

oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge citato, purché

anteriormente alla dichiarazione integrativa, che poteva essere

presentata fino al 30 novembre 1982: ciò, a loro avviso,

contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto sarebbero

discriminati ingiustificatamente i contribuenti, che, pur trovandosi

nella stessa situazione, sarebbero - secondo criteri rimessi al mero

arbitrio della p.a. assoggettati ad una differente attività

accertatrice dell'ufficio, sotto l'aspetto temporale, potendo così

subire un trattamento illegittimamente diverso in ordine alla

determinazione del quantum dovuto a titolo del c.d. condono

tributario.

Secondo la Commissione di primo grado di Alessandria, tale

discriminazione si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 23 e 53

Cost.

2. - Interveniva - tranne che nella controversia iniziata a

seguito della ordinanza della Commissione tributaria di primo grado

di Napoli - la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale

chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata. Considerato in diritto

1. - I giudizi promossi con le tre ordinanze in epigrafe hanno

identico contenuto e, pertanto, devono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - Il d.l. n. 429/8/2, al fine di agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria, prevedeva che il contribuente potesse

presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o

rettificare in aumento quelle già presentate. Al riguardo

distingueva tra definizione in assenza di accertamento degli uffici

finanziari e definizione in presenza di accertamento: a tal fine

prendeva in considerazione la data di entrata in vigore dello stesso

provvedimento legislativo.

Nel primo caso (art. 19, per le imposte dirette, e 28, per le

imposte indirette) i contribuenti potevano definire automaticamente

le pendenze mediante la presentazione della dichiarazione integrativa

ed il versamento della maggiore imposta secondo la misura

normativamente indicata. Nel secondo caso, invece (art. 16, per le

imposte dirette, e 26, per le imposte indirette), i contribuenti, per

definire la loro posizione, potevano soltanto ottenere una riduzione

dell'onere indicato nell'atto di accertamento.

Il provvedimento di conversione (l. n. 516/82) ha invece spostato

la data di riferimento dal giorno di entrata in vigore del d.l. a

quello della dichiarazione integrativa, per la quale, come si è

detto, il termine scadeva il 30 novembre 1982.

Da qui, secondo i giudici a quibus, la lamentata

incostituzionalità del sistema normativo, conseguente al fatto che

l'amministrazione sarebbe stata arbitra di notificare fino al 30

novembre 1982 (data ultima per la presentazione della dichiarazione

integrativa) l'accertamento tributario d'ufficio, così determinando

una irragionevole disparità di trattamento fra i contribuenti, che

avessero ricevuto o no l'accertamento stesso, nonché lesiva dei

principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità

della p.a.

3. - La Corte ha avuto modo, in passato, di pronunciarsi in

materia, dichiarando incostituzionale l'art. 16 del ricordato d.l. n.

429/82, come convertito dalla l. n. 516/82, nella parte in cui, con

una formulazione non dissimile da quella della norma impugnata,

discriminava irrazionalmente, per le imposte dirette, tra

contribuenti in relazione al potere di accertamento rimesso alla p.a.

(sent. n. 175 del 1986).

La ratio di tale pronuncia - riguardante, come si è detto, le

imposte dirette - risiede interamente ed esclusivamente nella

considerazione che l'Amministrazione finanziaria sarebbe stata

arbitra, potendo notificare l'accertamento in date differenti, di far

godere diversamente il beneficio della definizione agevolata in

questione. Il che presuppone logicamente che l'Amministrazione già

fosse in possesso degli elementi necessari per l'accertamento

tributario e, ciò nonostante, avesse l'ingiustificato potere di

discriminare i contribuenti, ponendoli in condizione di fruire

diversamente del c.d. condono tributario.

Questo indispensabile presupposto logico-giuridico non può

ritenersi invece sussistente per l'i.v.a. Tale tributo, infatti, per

le numerose esenzioni, deduzioni e detrazioni previste, per i suoi

caratteri peculiari, per la pluralità dei regimi di applicazione,

per la estrema difficoltà e la notevole complessità di accertamento

definitivo, che esige tempi lunghi e differenziati anche in relazione

alla disciplina della "fatturazione", non si presta ad essere

considerato alla stessa stregua delle imposte di cui si è occupata

la precedente sent. n. 175 del 1986. Occorre anzi dire che, proprio

rispetto all'i.v.a., in conseguenza delle peculiarità ora rilevate,

maggiore, com'è noto, risulta l'ambito dell'evasione fiscale, di

proporzioni notevoli ed allarmanti, con gravissimo pregiudizio per le

entrate pubbliche ed i conseguenti effetti negativi sulla politica

economica (impossibilità di investimenti, disoccupazione).

Pertanto non è consentita, come vorrebbero i giudici rimettenti,

un'automatica trasposizione della pronuncia concernente l'art. 16

alla disposizione dell'art. 26, rispetto alla quale non è affatto

irrazionale né contrasta con i criteri di cui all'art. 97 Cost. che

l'Amministrazione provveda alla notificazione dell'accertamento

allorquando, essendo venuta a conoscenza della reale situazione nella

pendenza del procedimento tributario, possa concretamente adottare le

opportune decisioni.

Una diversa soluzione porterebbe ad assurde ed inammissibili

conseguenze, consentendo agli evasori di ottenere un trattamento di

favore (come si verificherebbe in alcuni casi considerati dai giudici

a quibus, nei quali la Guardia di Finanza aveva accertato medio

tempore, dopo l'entrata in vigore del ricordato d.l., evasioni per

somme ingenti).

Le superiori considerazioni valgono ovviamente anche per l'art. 53

Cost., indicato dalla Commissione tributaria di Alessandria, mentre

fuor di proposito risulta il richiamo all'art. 23, operato dallo

stesso giudice, non concernendo tale norma, per ius receptum, la

capacità contributiva che è considerata nell'ora ricordato art. 53

Cost.

Lo spostamento del termine operato dalla legge di conversione

rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. non presenta

pertanto, in questo giudizio, i profili di incostituzionalità che

condussero alla sentenza n. 175 del 1986, sicché la censura va

rigettata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto

1982, n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97 della

Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Napoli e

di Alessandria e dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:575 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari