Corte costituzionale

Sentenza n. 575/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

20 febbraio 1958, n. 55 (Estensione del trattamento di riversibilità

ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione

obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti),

promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Pretore di Udine

nel procedimento civile vertente tra Nigris Federico e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Paolo d'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 il Pretore di Udine ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 9 l. 20 febbraio 1958 n. 55 "nella parte in cui equipara al

periodo di servizio militare, considerato utile ai fini della

pensione e della misura di essa, quello della militarizzazione del

lavoratore dipendente dello Stato o da Ente pubblico e non quello del

dipendente (militarizzato) di un privato imprenditore", per contrasto

con l'art. 3 Cost.; nonché "quello di lavoro coatto o di cattività

degli ex internati civili in Germania e non altri periodi consimili

in Paesi diversi", in riferimento anche all'art. 35 Cost.

Il giudizio a quo risulta promosso, nei confronti dell'INPS, da

Nigris Federico per il riconoscimento, ai fini pensionistici, del

periodo trascorso quale dipendente privato militarizzato, nonché del

periodo di cattività trascorso in Albania.

Secondo il Pretore, la norma impugnata sarebbe "priva di qualsiasi

razionalità e quindi dispregiativa del principio di uguaglianza",

avendo previsto l'equiparazione al servizio militare soltanto dei

periodi trascorsi da militarizzati dipendenti dello Stato e di Enti

pubblici e non anche dei periodi relativi a militarizzati dipendenti

privati; così come risultano utili i periodi di lavoro coatto o di

cattività degli ex internati civili in Germania e non anche quelli

trascorsi in altri territori.

Tanto più - osserva il rimettente in ordine al secondo punto "che

l'art. 35 Cost. dichiara che la Repubblica tutela il lavoro in tutte

le sue forme ed applicazioni compresa quindi quella cui un cittadino

sia costretto da forze occupanti una parte del territorio nazionale

qual'era in quel tempo l'Albania".

2. - Nel presente giudizio si è costituito l'INPS, secondo cui il

r.d.l. 30 marzo 1943 n. 123 (Disciplina della militarizzazione)

distinse i militarizzati "di diritto", cioè coloro facenti parte di

personale distaccato dalle mansioni normali e che in caso di

applicazione della legge di guerra venivano assegnati a comandi, o

reparti o servizi delle forze armate (art. 1), dai militarizzati su

ordine specifico della competente Autorità militare in costanza di

rapporto di lavoro soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali

(art. 2).

Infondata sarebbe quindi la prima questione di costituzionalità

dato che questi ultimi militarizzati non potrebbero in ogni caso

essere assimilati ai primi ai fini dell'accreditamento della

contribuzione figurativa.

Sul secondo profilo relativo ai periodi di cattività in Paesi

diversi dalla Germania, si deduce una "diversità obiettiva e

razionalmente apprezzabile tra la situazione degli internati in

Germania e quella degli internati in altri Paesi; ciò in

considerazione delle dimensioni storiche dell'evento e dei più gravi

disagi e maltrattamenti riservati ai prigionieri italiani dai

tedeschi, a seguito dei noti eventi bellici".

Permarrebbe, comunque, solo una "lievissima diversità di

trattamento", dal momento che la l. 21 dicembre 1974 n. 702 ha

riconosciuto agli internati in altri Paesi alleati, nemici o neutrali

la facoltà di riscattare i relativi periodi di prigionia con un

minimo onere economico (contributi base non integrati né

rivalutati).

3. - In giudizio è intervenuta, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato svolgendo

argomentazioni identiche a quelle rese dall'INPS. Considerato in diritto

1. - L'art. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 (Estensione del

trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei

pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti) accorda ai titolari di pensioni a carico

dell'assicurazione medesima, che abbiano prestato servizio militare

nel periodo bellico, "un supplemento di pensione", calcolato

figurativamente come se nel periodo alle armi fosse stato versato un

contributo corrispondente alla prima classe di contribuzioni indicate

nelle inerenti tabelle.

Il successivo art. 9 considera periodi di servizio militare, nei

sensi e per i fini anzidescritti, anche quelli - tra gli altri -

prestati in qualità di "militarizzati" da dipendenti di

Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, con esclusione così

- di quegli altri soggetti pure militarizzati ma quali prestatori di

lavoro alle dipendenze di privati.

2. - Il giudice rimettente (Pretore di Udine) ravvisa contrasto

dell'enunciata norma - ex art. 3 Cost. - per ingiustificata

disparità di trattamento - in ordine al beneficio del supplemento -

fra dipendenti pubblici e privati.

In adverso, oppongono l'INPS e l'Avvocatura dello Stato che le due

situazioni non sarebbero comparabili, mancando identità di

condizioni.

Per la legislazione del tempo (r.d.l. 30 marzo 1943, n. 123:

Disciplina della militarizzazione) lo status in esame sarebbe stato

assunto dal lavoratore privato solo per atto discrezionale

dell'autorità amministrativa militare (art. 2), mentre la

militarizzazione del personale civile della pubblica amministrazione

si sarebbe costituita di diritto, in base ai documenti di

mobilitazione e con distacco dalle mansioni normali: da qui la

diversità di posizione di stato e di conseguente attività in regime

di militarizzazione.

L'eccezione non ha pregio.

La disposizione inerente al beneficio pensionistico supplementare

non ha discriminato quanto alla fonte - di diritto ovvero per

specifico provvedimento - ai fini di acquisto della condizione di

militarizzato. Secondo, poi, la disciplina del tempo la posizione "di

diritto" (art. 1 del r.d.l. n. 123) concerneva non soltanto

"dipendenti delle amministrazioni dello Stato", ma, altresì,

"qualsiasi cittadino" assegnato alle forze armate operanti: ed è

solo così che vi si possono considerare ricompresi anche i

dipendenti da altri Enti pubblici, ma evidentemente non solo questi.

Ma anche da ciò prescindendo, la norma specifica per l'assunzione

della condizione di militarizzato su ordine dell'Autorità avvinceva

in identità di situazione e di soggezione alla legge penale e alla

disciplina militare tanto dipendenti da Amministrazioni dello Stato e

da altri Enti pubblici, quanto appartenenti a stabilimenti ausiliari

"ed altre aziende private" (art. 2, comma secondo, nn. 1 e 2).

E la sopravvenuta norma di legge (n. 55 del 1958) sui benefici in

discussione al fine di evitare indebiti cumuli pone, per suo conto,

su di un identico piano le due categorie (art. 10, primo comma,

lettere a e d).

Sicché, la disposizione comportante una discriminazione tra

soggetti in capo ai quali ricadeva, al tempo della loro

militarizzazione, l'identità di stato e di conseguenti doveri è

palesemente irrazionale, nella parte in cui non ammette al beneficio

di cui trattasi anche i dipendenti privati.

3. - Il Pretore rimettente dubita pure della legittimità

costituzionale del predetto art. 9 legge n. 55, nella parte in cui

l'attribuzione dei benefici supplementari spetta per i periodi di

lavoro coatto o di cattività ai soli ex internati civili in

Germania, con esclusione di quelli trascorsi in altri territori o

teatri di guerra.

Anche qui il rimettente ravvisa un contrasto con l'art. 3 ed anche

col successivo art. 35 Cost., apparendogli ingiustificata - a parità

di tutela - la discriminazione territoriale circa il luogo di

internamento.

È da considerare, tuttavia, che il legislatore ha limitato il

supplemento pensionistico ai deportati in Germania, avendo inteso

riconoscere i connotati della particolare afflittività della

detenzione in suolo tedesco. Peraltro, non ha inteso lasciare privo

di benefici ogni altro periodo di internamento nei territori alleati,

nemici o neutrali: ha concesso, infatti, a coloro che avessero

subìto cattività del genere la facoltà di riscatto dei

corrispondenti periodi con un onere contributivo minimo, ragguagliato

cioè alle norme e ai criteri in vigore all'epoca cui il riscatto

stesso va riferito (art. 2 legge 21 dicembre 1974, n. 702 in

relazione all'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341): trattasi di scelte

discrezionali, nell'area previdenziale, che al solo legislatore

competono.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

legge 28 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di

riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti - nella parte in cui non prevede che, agli effetti del

precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare

anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende

private;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, primo comma, predetto, nella parte concernente, agli

effetti del precedente art. 7, la valutazione dei periodi di lavoro

coatto o di cattività limitatamente agli ex internati civili in

Germania, sollevata dal Pretore di Udine - in riferimento agli artt.

3 e 35 Cost. - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:575 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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