Corte costituzionale

Sentenza n. 574/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.l. 55/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma

quinto, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (Socof - deducibilità ai fini

delle imposte sui redditi) conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131,

promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Cremona sui ricorsi riuniti proposti da

Groppali Mario Giorgio ed altri contro l'Intendenza di finanza di

Cremona, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento iniziato da Groppali Mario

Giorgio ed altri ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito

dichiarato ai fini dell'irpef per il 1983 di quanto già pagato a

titolo di sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (socof), la

Commissione tributaria di primo grado di Cremona con ordinanza del 22

aprile 1987 (reg. ord. n. 816 del 1987) sollevava, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, quinto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito

in l. 26 aprile 1983 n. 131, il quale escludeva la deducibilità

della detta sovrimposta ai fini dell'irpef.

Secondo la Commissione, corrispondeva "ai più elementari

princìpi di scienza delle finanze" la regola secondo cui, ai fini

delle imposte dirette personali, il reddito dovesse essere calcolato

al netto delle imposte reali, ciò che del resto l'art. 10 d.P.R. n.

597 del 1973 stabiliva, relativamente all'irpef, per quanto

riguardava l'imposta locale sui redditi (ilor).

La norma impugnata sembrava perciò confliggere col principio di

capacità contributiva, mentre il diverso trattamento dell'ilor e

della socof ai fini della deducibilità in questione pareva alla

Commissione contrastare altresì col principio di ragionevolezza e

quindi con l'art. 3 Cost.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi non fondata la questione.

Le parti private non si costituivano. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo prospetta il contrasto tra l'art. 20, quinto

comma, d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983 - che

stabilisce la non deducibilità della sovraimposta comunale sui

fabbricati (socof) ai fini dell'irpef - ed i principi di

ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53

Cost.).

2. - La censura, in cui si riassumono sostanzialmente le due

doglianze, non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la

detraibilità di oneri ai fini della determinazione delle imposte sui

redditi va stabilita e commisurata dal legislatore ordinario secondo

un criterio che concili, sulla base di valutazioni

politico-economiche incensurabili in questa sede se non

manifestamente irragionevoli, le esigenze finanziarie dello Stato con

quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita

collettiva, non meno importanti delle esigenze della vita individuale

(sentt. nn. 134 e 143 del 1982; ord. n. 556 del 1987).

Ciò posto, non può evidentemente considerarsi priva di razionale

giustificazione la statuizione di non detraibilità di un tributo,

quale la socof, la cui istituzione perseguiva lo scopo di contenere

l'onere gravante sul bilancio statale per la soddisfazione delle

esigenze degli enti locali, in una situazione economica del Paese

che, come si legge nei lavori parlamentari dell'epoca (cfr. Atti

Senato, d.d.l. n. 2133 del 31 dicembre 1982), si presentava in

termini di notevole gravità ed esigeva dai cittadini "sacrifici

straordinari" per reperire ulteriori risorse da destinare ai comuni

(v. anche Atti Senato, d.d.l. n. 2195 del 2 marzo 1983).

In relazione a ciò il tributo, peraltro di modesta portata, era

limitato ad un solo anno, ed erano altresì previste numerose

esenzioni e agevolazioni, sicché esso presentava caratteristiche

affatto peculiari. Quanto alle specifiche censure dell'ordinanza di

rimessione, va osservato che, nel sistema tributario vigente, ai fini

della determinazione del reddito imponibile la detraibilità di

tributi corrisposti in precedenza può esprimere una linea di

tendenza e non già una regola generale ed indefettibile. Ed invero

nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo

per la riforma tributaria, ad esempio, si stabilisce (art. 4, n. 9)

la deducibilità dell'ilor ai fini dell'irpef, ma non anche

dell'irpeg; l'invim non è deducibile né ai fini dell'irpef né ai

fini dell'irpeg (l. cit. art. 6, n. 9); l'imposta sulle successioni

non è deducibile ai fini delle imposte personali sul reddito (l.

cit. art. 8, n. 9).

Né è possibile, sul piano della pretesa detraibilità della

socof dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una sua

completa assimilazione all'imposta locale sui redditi, considerata la

notevole differenza ontologica e temporale tra i due tributi; sicché

l'assenza di puntuali caratteristiche di omogeneità vale ad

escludere la necessità di eguale trattamento (sent. n. 159 del

1985).

Cade perciò ogni possibilità di ravvisare nella norma impugnata

qualsiasi violazione del principio di ragionevolezza.

3. - Relativamente alla censura concernente il principio di

capacità contributiva (art. 53 Cost.), la quale trova

sostanzialmente la sua confutazione nelle precedenti osservazioni, è

sintomatico che nell'ordinanza di rimessione la questione sia posta

nei termini estremamente generici di violazione dei "più elementari

principi di scienza delle finanze". Comunque è decisivo osservare

come il modesto ammontare della sovrimposta, l'ampio ambito delle

esenzioni e riduzioni previste nello stesso art. 20, la natura

straordinaria della previsione limitata ad un solo anno, valgono ad

escludere qualsiasi violazione del ricordato principio, non potendosi

chiaramente negare il collegamento oggettivo del tributo, così come

disciplinato, ad un concreto presupposto impositivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, quinto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito

in l. 26 aprile 1983 n. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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