Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 29d.P.R. 761/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo,

seconda parte, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.

761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),

promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal T.A.R. per la

Sicilia - Sezione di Catania, sul ricorso proposto da Lo Bello

Giuseppe contro l'Ente Ospedaliero Provinciale specializzato

"Istituto di Oncologia S. Currò" di Catania, iscritta al n. 435 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Lo Bello Giuseppe nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso dal dr. Giuseppe Lo Bello,

assistente radiologo, contro l'Istituto di Oncologia S. Currò,

inserito nella U.S.L. 34 di Catania, per ottenere l'indennità

differenziale prevista dall'art. 45 dell'accordo nazionale di settore

17 febbraio 1979, allegando di avere svolto di fatto, dal maggio

1979, le mansioni superiori di aiuto, il T.A.R. per la Sicilia -

Sezione di Catania, con ordinanza del 19 ottobre 1987, pervenuta alla

Corte costituzionale il 14 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui gli stessi non

prevedono di adibire il personale dipendente delle U.S.L., nemmeno in

via di fatto, allo svolgimento di funzioni superiori, e nella parte

in cui, consentendo tale eventualità per periodi non superiori a

sessanta giorni per anno solare, prescrivono che non competono per

questo variazioni del trattamento economico corrispondenti alle

differenze stipendiali fra il livello le cui funzioni vengono

espletate e quello corrispondente alla qualifica rivestita".

Alle dette mansioni il ricorrente è stato assegnato di fatto per

sopravvenuta vacanza di un posto di aiuto, in attesa

dell'espletamento delle procedure di concorso per la copertura, senza

il provvedimento formale di incarico previsto dall'art. 45 del citato

accordo nazionale. Tuttavia, ad avviso del giudice remittente, non

tanto la mancanza di tale condizione formale ostacola l'accoglimento

della domanda, quanto - per il periodo successivo all'entrata in

vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 - l'art. 29 di questo decreto, il

quale, nella sua rigida formulazione, non consente variazioni del

trattamento economico in caso di adibizione del sanitario, per

esigenze eccezionali di servizio, a mansioni inerenti ad una

qualifica funzionale superiore.

Il primo comma dell'art. 29 è ritenuto contrastante con l'art. 97

della Costituzione nella parte in cui vieta l'assegnazione, anche di

fatto, del dipendente a mansioni superiori, con ciò rendendo

difficoltoso o impossibile il buon andamento del servizio nelle more

delle procedure per la copertura di posti vacanti, mentre il secondo

e, di riflesso, il terzo comma sembrano al giudice a quo contrari

agli artt. 3 e 36 perché a mansioni disuguali fanno corrispondere

uguale retribuzione, risultandone, oltre a tutto, un diverso

trattamento del personale addetto al servizio sanitario rispetto a

quello di altri rami del pubblico impiego (per esempio del personale

del parastato: art. 14 del d.P.R. n. 509 del 1979).

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente chiedendo che la questione sia accolta qualora l'art. 29

sia da interpretare nel senso del divieto di riconoscimento del

trattamento corrispondente alle funzioni superiori.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che le

questioni in epigrafe siano dichiarate inammissibili o comunque

infondate.

Sul punto dell'ammissibilità l'Avvocatura osserva che il primo

comma dell'art. 29 si limita a richiamare un principio generale al

quale la disciplina successiva apporta delle eccezioni, mentre la

censura mossa al secondo e al terzo comma riguarda più

l'opportunità che la legittimità di tale disciplina, essendone

chiesta alla Corte una riformulazione più articolata. Sul punto

della fondatezza l'Avvocatura contesta la pretesa violazione delle

norme costituzionali richiamate. Non sono violati gli artt. 3 e 36,

perché lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori per esigenze

di servizio è uno dei modi di perfezionamento della professionalità

del dipendente e costituisce un titolo favorevole ai fini del

progredire della carriera, che rappresenta già un adeguato compenso

per il dipendente; né in contrario può addursi il confronto col

personale del parastato, trattandosi di ordinamenti e strutture del

tutto diverse. Non è violato l'art. 97, atteso che proprio

nell'interesse del buon andamento dei servizi il legislatore esclude

il più possibile l'affidamento di mansioni superiori a quelle

inerenti alla qualifica, a tutela del principio della copertura per

concorso. Considerato in diritto

1. - Il primo e il terzo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 761 del

1979, sullo stato giuridico del personale delle U.S.L., sono

manifestamente estranei alla materia del giudizio a quo, onde per

queste norme la sollevata questione di legittimità costituzionale

appare priva di rilevanza e perciò inammissibile. Il primo comma

preclude la pretesa, in effetti non avanzata dal ricorrente, di

riconoscimento formale della qualifica di aiuto radiologo (cui si

può accedere soltanto mediante le procedure previste dagli artt. 9 e

segg., restando così esclusa l'applicabilità dell'art. 2103 cod.

civ.), non anche la pretesa del trattamento economico corrispondente

alle mansioni superiori di fatto svolte. Il terzo comma concerne il

caso di brevi assenze del titolare di una posizione funzionale più

elevata, dovute a malattia, ferie, congedi, missioni e simili, caso

ben diverso dalla supplenza di un posto vacante.

2. - Ai fini della decisione del giudizio a quo può venire in

considerazione soltanto il secondo comma dell'art. 29, in quanto

interpretato, come intende il giudice remittente, quale norma

preclusiva del diritto del ricorrente a un compenso differenziale per

le mansioni superiori cui di fatto è stato assegnato,

indipendentemente dalla durata dell'assegnazione. Ma tale

interpretazione, secondo cui la norma in esame avrebbe innovato in

peius per i prestatori di lavoro rispetto alla regola precedente

dell'art. 45, ultimo comma, dell'accordo nazionale 17 febbraio 1979,

non è sostenibile. Come questa Corte ha già avuto occasione di

avvertire (ordinanza n. 908 del 1988), il secondo comma dell'art. 29,

essendo norma eccezionale, deve essere interpretato rigorosamente nel

senso che l'adibizione temporanea a mansioni superiori per esigenze

di servizio non dà diritto a variazioni del trattamento economico

(cioè rientra nei doveri d'ufficio del sanitario) solo entro il

limite temporale massimo ivi indicato (non applicabile al caso

controverso, per il quale vale il limite di trenta giorni prescritto

dalla precedente disciplina collettiva), onde il suo prolungamento

oltre tale limite produce al datore di lavoro un arricchimento

ingiustificato, che alla stregua dell'art. 36 della Costituzione,

direttamente applicabile, determina l'obbligo di integrare il

trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla

qualità del lavoro effettivamente prestato.

L'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio di merito

non è ostacolato dall'art. 29, secondo comma, nemmeno sotto il

profilo del difetto di un provvedimento formale di assegnazione

interinale alle mansioni inerenti al posto vacante di aiuto. La

mancanza di questa condizione formale è supplita dal principio della

prestazione di fatto di cui all'art. 2126 cod. civ., applicabile

anche ai rapporti di pubblico impiego.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali), sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, con ordinanza indicata

in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 29, primo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979,

sollevata dal nominato Tribunale amministrativo con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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