Corte costituzionale

Sentenza n. 568/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9d.P.R. 649/1972
  • art. 1d.P.R. 937/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i

servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo"), come

modificato dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 ("Norme

integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649,

concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di

consumo"), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982 dal

T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Gozzelino Callisto

contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 373 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 297 dell'anno 1982.

Visti l'atto di costituzione di Gozzelino Callisto nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avv. dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un ex

impiegato di una società appaltatrice delle soppresse imposte di

consumo, transitato nei ruoli dell'amministrazione finanziaria ai

sensi dell'art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, il T.A.R. Piemonte,

adito per il riconoscimento della qualifica superiore negata

dall'amministrazione al ricorrente, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del predetto

decreto presidenziale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. La

norma impugnata prevede che, ai fini dell'inquadramento nei ruoli

dello Stato, in base alle qualifiche che gli interessati, rivestivano

alla data del 31 dicembre 1972, si debba tener conto anche di quelle

qualifiche giudizialmente attribuite, purché in esito a controversie

instaurate in epoca anteriore al 31 dicembre 1976.

Osserva preliminarmente il giudice a quo che la disposizione,

essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio

1977, quando cioè il termine (31 dicembre 1976) apposto alla

presentazione di eventuali domande giudiziali era ormai scaduto,

violerebbe il diritto di agire in giudizio, (art. 24 Cost.), venendo

a precludere, con effetto retroattivo, la proponibilità di una

qualsiasi nuova azione diretta all'accertamento della qualifica.

Inoltre, anche se la limitazione degli effetti delle controversie

riguarda i soli rapporti con lo Stato e non anche con l'appaltatore

delle imposte di consumo, la norma precluderebbe pur sempre al

lavoratore la possibilità di ottenere un inquadramento conforme a

quella che era la sua reale qualifica nell'ambito del precedente

rapporto di lavoro. Tale preclusione, conseguenza diretta della

mancata proposizione della domanda giudiziale entro un certo termine,

che prescinde da quello prescrizionale previsto per l'esercizio

dell'azione, oltre che essere fonte di ingiustificate disparità di

trattamento, si porrebbe in contrasto con il principio di

ragionevolezza.

2. - La parte privata si è costituita limitandosi a chiedere

l'accoglimento della questione.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato ha poi evidenziato la

necessità di tenere nettamente distinti il rapporto intercorso tra

il lavoratore e l'originario datore di lavoro (appaltatore o comune)

ed il rapporto "nuovo" (come definito dalle sezioni unite della

Cassazione) venutosi a costituire con lo Stato. La norma, non

precluderebbe assolutamente la possibilità di agire in giudizio

successivamente al 31 dicembre 1976 nei confronti dell'appaltatore,

ma riguardando i soli effetti delle sentenze pronunciate in tali

giudizi nei confronti dell'amministrazione, che rimane estranea al

pregresso rapporto ed al relativo procedimento giurisdizionale, non

violerebbe l'art. 24 Cost.

Peraltro, l'eventuale diversità di trattamento fra coloro che

hanno promosso le azioni giudiziarie prima e dopo il 31 dicembre

1976, deriverebbe dalla inerzia degli interessati e non già dalla

disposizione impugnata, che, nel fissare una data, al fine di un

sollecito e definitivo assetto dell'inquadramento speciale, non

potrebbe in alcun modo ritenersi illogica e irrazionale. Considerato in diritto

1. - È sottoposto all'esame della Corte l'art. 9 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i servizi ed il personale

delle abolite imposte di consumo") relativamente al secondo comma,

aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 937 ("Norme

integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649"), il

quale stabilisce, per gli ex dipendenti degli appaltatori delle

imposte di consumo inquadrati nei ruoli dello Stato,

l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli effetti delle

controversie - per l'attribuzione della qualifica - instaurate

successivamente al 31 dicembre 1976.

Ad avviso del giudice a quo la norma contrasterebbe con l'art. 24

Cost., primo comma Cost., in quanto, essendo stata pubblicata

(Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1977) in epoca successiva alla

scadenza del termine per proporre il riconoscimento giudiziale della

qualifica (31 dicembre 1976) comprimerebbe, con effetto retroattivo,

il relativo diritto di azione, nonché con l'art. 3 Cost., in quanto,

sia pur limitatamente ai rapporti tra i lavoratori e lo Stato, la

mancata attribuzione di effetti ad una sentenza, dipendendo

unicamente dalla proposizione o meno di una domanda giudiziale entro

un certo termine che prescinde da quello prescrizionale, oltre che

fonte di ingiustificate disparità di trattamento, risulterebbe del

tutto irragionevole.

2. - La questione, sotto entrambi gli indicati profili non è

fondata.

In proposito appare utile precisare che il testo originario

dell'art. 9 del d.P.R. n. 649 del 1972 prevedeva l'inquadramento nei

ruoli dello Stato "in base alla posizione giuridica rivestita alla

data del 1° gennaio 1970 e, per il personale assunto successivamente,

in base alla posizione giuridica rivestita all'atto dell'assunzione".

Nella norma originaria non vi era dunque alcuna previsione per quel

che concerneva eventuali mutamenti delle qualifiche, per effetto di

sentenze intervenute successivamente alle date suddette.

Con l'art. 1 del d.P.R. n. 937 del 1976, è stata inserita una

disposizione, che è quella denunciata, nella quale si è, da un

canto, spostata al 31 dicembre 1972 la data di riferimento della

qualifica rivestita ai fini dell'inquadramento, ma si è, dall'altro,

introdotta una ulteriore disposizione di favore, dandosi rilievo alle

modifiche successive conseguenti ad eventuali riconoscimenti in sede

giudiziaria di qualifiche diverse, ponendosi però come limite, per

l'opponibilità alla amministrazione finanziaria delle sentenze

intervenute in tal senso, la circostanza che i relativi giudizi siano

stati instaurati entro il 31 dicembre 1976.

Non ha perciò fondamento la tesi di un preteso contrasto con

l'art. 24 Cost., da intendersi riferito al primo comma, perché la

norma denunciata non preclude agli interessati il diritto di agire,

anche successivamente alla data del 31 dicembre 1976 nei confronti

del datore di lavoro originario, ma per una evidente esigenza di

certezza, intende solo limitare l'opponibilità - che il legislatore

avrebbe del tutto ragionevolmente potuto negare, come era avvenuto in

un primo momento - alla amministrazione dello Stato, presso la quale

doveva essere disposto il nuovo inquadramento, delle sentenze

conclusive delle controversie instaurate prima di tale data.

Nessuna violazione del diritto di azione costituzionalmente

garantito può annettersi perciò a tale limitazione, perché esso

non può ritenersi comprensivo della possibilità - in linea di

massima esclusa - di opporre le sentenze a soggetti "terzi" rispetto

al rapporto fatto valere in giudizio.

3. - Neppure può condividersi l'assunto del contrasto della norma

denunciata con l'art. 3 Cost., apparendo ragionevole che la

limitazione in parola sia stata posta con riferimento ad una data

anteriore (31 dicembre 1976) a quella di entrata in vigore della

norma stessa (27 gennaio 1977). Tale norma, nell'ammettere

l'opponibilità di dette sentenze, non aveva difatti lo scopo di

sollecitare l'instaurazione di giudizi per far lievitare il livello

delle qualifiche del personale inquadrato fin dal 1972, ma,

disponendo tale beneficio, intendeva solo ancorarlo ad una data

certa, uguale per tutti, quasi coeva alla emanazione del

provvedimento legislativo in cui era compresa, il che appare

pienamente ragionevole, ed esclude perciò l'asserita disparità di

trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 ("Norme concernenti i

servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo"),

relativamente al secondo comma aggiunto all'art. 1 del d.P.R. 24

dicembre 1976, n. 937 ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 649"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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