Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del

codice di procedura penale (Provvedimenti del giudice competente per il

riesame), introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532

(Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della

libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure

alternative alla custodia cautelare), promosso con ordinanza emessa il

25 settembre 1982 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di

riesame avverso il decreto di convalida del fermo emanato nei confronti

di Saporito Tommaso, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il minore Tommaso Saporito, in stato di fermo di polizia

giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i minorenni di Catanzaro, proponeva richiesta di riesame

al Tribunale di Catanzaro avverso il decreto di convalida del fermo.

Il Tribunale, premesso che nei confronti della disciplina del

riesame avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale

potevano prospettarsi varie questioni di legittimità costituzionale,

tra cui quella dell'art. 263-bis, in relazione all'art. 238 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede il riesame del decreto di

convalida del fermo, ha ritenuto "preliminare" la questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della

Costituzione, dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8

della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone

per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati

minorenni", questione che ha sollevato con ordinanza del 25 settembre

1982.

Secondo il giudice a quo, dalla formulazione degli artt. 263-bis e

263-ter cod. proc. pen. non sarebbe consentito dedurre, per l'istituto

del riesame, "la competenza del Tribunale ordinario provinciale",

giacche questa - "attesa la particolarità delle strutture e delle

finalità dell'intero processo minorile", con riguardo al quale più

volte la Corte (sentenze n. 10 del 1966 e n. 198 del 1972) ebbe a

ribadire l'esigenza dell'istituzione di un giudice naturale per i

minorenni - risulterebbe in contrasto con l'art. 25 Cost.. Non potrebbe

però affermarsi nemmeno la competenza del tribunale per i minorenni o

della sezione per i minorenni della corte d'appello, dato che il

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale

determina l'"attribuzione ad un organo giurisdizionale di nuova e

specifica competenza per ipotesi di riesame ed appello su provvedimenti

istruttori restrittivi della libertà". In sostanza, la mancata

previsione di una specifica disciplina per i provvedimenti restrittivi

della libertà personale concernenti reati commessi da minori degli

anni diciotto apparirebbe il frutto di "una mera omissione", confermata

(tra l'altro) dal silenzio in ordine alle misure alternative alla

custodia preventiva nei casi previsti dall'art. 247 cod. proc. pen..

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1983.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione venga dichiarata "inammissibile, in quanto irrilevante

ai fini del decidere il giudizio nel corso del quale è stata

proposta". E ciò perché la convalida del fermo non rientrerebbe tra i

provvedimenti suscettibili di riesame: il Tribunale avrebbe dovuto -

semmai - sollevare in via "preliminare" la questione di legittimità

dell'art. 263-bis nella parte in cui non prevede il riesame del

decreto di convalida del fermo e poi denunciare l'illegittimità

dell'art. 263-ter: "ogni questione in ordine alla asserita mancata

individuazione del giudice competente ad operare il riesame" sarebbe,

perciò, "irrilevante, proprio perché il decreto di convalida del

fermo non è tra i provvedimenti suscettibili di riesame".

Ove, poi - possibilità, questa, del tutto astratta ed ipotetica -

l'istituto del riesame fosse esteso al fermo, ne conseguirebbe che la

procedura introdotta dalla legge n. 532 del 1982 sarebbe applicabile

anche ai procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni,

operando il generale rinvio, disposto dall'art. 34 del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, alle norme dei codici, delle

leggi e dei regolamenti per quanto non diversamente stabilito nel

decreto stesso. I dubbi che possono sorgere in merito

all'individuazione del giudice competente per il riesame dovrebbero,

perciò, essere risolti alla stregua del precetto contenuto nell'art. 9

del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, che configura, appunto,

quale giudice naturale per i procedimenti riguardanti i minorenni, il

tribunale per i minorenni: a tale organo - e non al tribunale indicato

nell'art. 263-ter cod. proc. pen. - spetta, infatti, decidere sulle

richieste di riesame riguardanti reati commessi da minorenni. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro porta al

vaglio di questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost.,

l'art. 263 - ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 8 della legge 12

agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui nulla dispone per il riesame

dei provvedimenti coercitivi relativi ad imputati minorenni" (rectius,

relativi a procedimenti per reati commessi da minori degli anni

diciotto).

Nella specie, un imputato minorenne in stato di fermo di polizia

giudiziaria, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i minorenni di Catanzaro, aveva avanzato, ai sensi

dell'art. 263-bis cod. proc. pen., richiesta di riesame avverso il

decreto di convalida del fermo, richiesta poi trasmessa dallo stesso

Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro, quale

"tribunale capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio

dell'autorità che ha emesso il provvedimento" (cosiddetto tribunale

della libertà), in ritenuta ottemperanza al disposto dell'art. 263 -

ter, primo comma, cod. proc. pen..

Così investito della richiesta, il Tribunale di Catanzaro, a causa

anche della novità del caso (la legge n. 532 del 1982 era entrata in

vigore appena da un mese, per giunta durante il periodo feriale), si

trovava di fronte ad una serie di dubbi "preliminari", taluni

prospettati dalle parti ed altri sollevati d'ufficio, tutti

puntualmente elencati nell'ordinanza, che ha, tuttavia, ritenuto

prioritario quello tradottosi nella questione di legittimità ora in

discussione.

2. - Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito

l'inammissibilità della questione, perché "irrilevante al fine del

decidere il giudizio nel corso del quale ... è stata proposta", e ciò

in quanto "il decreto di convalida del fermo non rientra tra i

provvedimenti suscettibili di riesame". Più precisamente, "ogni

questione in ordine all'asserita mancata individuazione del giudice

competente ad operare il riesame appare irrilevante proprio perché il

decreto di convalida del fermo non è tra i provvedimenti suscettibili

di riesame".

Pur essendo esatte le premesse di ordine concettuale da cui muove

l'eccezione dell'Avvocatura, in piena conformità, del resto, a

numerosi precedenti di questa Corte (v., ad es., sentenze n. 95 del

1979, n. 74 del 1980, n. 30 del 1982, n. 143 del 1983, n. 327 del 1983,

ove si conclude per l'inammissibilità della questione allorché non

potendosi in nessun caso fare applicazione nel procedimento a quo della

norma denunciata, "qualsiasi pronuncia nel merito da parte di questa

Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio nel corso del quale la

questione è stata proposta"), sono le particolarità del caso di

specie - i cui contorni vanno, pertanto, meglio precisati - a

consentire il superamente dell'eccezione.

In primo luogo, non si può non tener conto del fatto che per il

Tribunale di Catanzaro a venire in discussione non è, come afferma

l'Avvocatura, "l'asserita mancata individuazione del giudice competente

ad operare il riesame", ma, ben più in radice, l'asserita mancata

previsione di un riesame in qualsiasi sede dei provvedimenti coercitivi

relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni: ne

consegue che l'ordinanza de qua non evidenzia un semplice problema di

competenza in ordine al riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a

procedimenti per reati commessi da imputati minorenni (tribunale

ordinario o tribunale per i minorenni?), bensì lamenta addirittura la

sottrazione di tali provvedimenti al nuovo rimedio giurisdizionale del

riesame.

Si aggiunga che il giudice a quo non ha dato per scontato che la

convalida del fermo sia e debba restare provvedimento non suscettibile

di riesame, tanto è vero che ha elencato tra i suoi dubbi di ordine

"preliminare" anche quello relativo alla legittimità costituzionale

della mancata previsione - persino per i reati attribuiti ai

maggiorenni - del riesame nei riguardi del decreto di convalida del

fermo. In tal modo viene meno la possibilità di affermare che,

quand'anche la questione attualmente dedotta risultasse fondata, la

pronuncia della Corte non avrebbe influenza alcuna. Un effetto

specifico sarebbe comunque riscontrabile, qualora venisse riconosciuta

la sottoponibilità a riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a

procedimenti per reati commessi da imputati minorenni: tale

riconoscimento, infatti, implicherebbe pure il riconoscimento che

esiste un giudice legittimato (lo stesso giudice a quo od un altro

giudice) a sollevare la seconda, più circoscritta, questione di

legittimità già adombrata dal giudice a quo.

Naturalmente, per ovvie esigenze di economia processuale, meglio

avrebbe fatto il Tribunale di Catanzaro a sollevare congiuntamente

entrambe le questioni che in quel momento gli erano parse meritevoli di

considerazione. A maggior ragione, le medesime esigenze di economia

processuale debbono, però, condurre la Corte a scendere nel merito

della sola questione proposta, tanto più trattandosi di materia

attinente a restrizioni della libertà personale.

3. - La censura sollevata dall'ordinanza di rimessione, anche se

nemmeno una parola vi viene spesa a dimostrazione del dedotto contrasto

con i quattro parametri costituzionali richiamati, sarebbe da

considerare fondata, qualora risultasse esatto quanto affermato dal

Tribunale di Catanzaro: cioè che la legge 12 agosto 1982, n. 532,

nulla disponendo per il riesame dei provvedimenti coercitivi relativi a

(procedimenti per reati commessi da) imputati minorenni, sottrarrebbe

tali provvedimenti al suddetto riesame.

Già in ordine alla non dissimile questione proposta con riguardo

ai procedimenti di competenza dei tribunali militari, questa Corte

(sentenza n. 50 del 1985) ha avuto modo di asserire che "se la legge de

qua fosse inapplicabile al rito dei tribunali militari, si

determinerebbe una situazione di grave disparità a danno dei cittadini

sottoposti alla giurisdizione militare in tempo di pace, giacché

soltanto a questi resterebbe precluso il riesame nel merito dei

provvedimenti restrittivi della libertà personale". Ma, anche qui,

come nell'occasione appena ricordata, si può ben ripetere che "alla

Corte non sembra che nella realtà si verifichi la detta situazione".

Anche qui, cioè, il fatto che la legge nulla espressamente disponga

circa l'applicabilità del nuovo istituto non risulta "ostativo".

Mentre, nel caso del rito militare ad ovviare al silenzio è "il

principio generale sancito dall'art. 261 c.p.m.p." in ordine sia al

profilo oggettivo delle materie sia al profilo soggettivo delle

competenze, nel caso del rito minorile - come esattamente rileva

l'Avvocatura Generale - ad ovviare al silenzio soccorrono due regole

altrettanto fondamentali: per ciò che attiene al profilo oggettivo

delle materie, "il generale rinvio operato dall'art. 34 del R.D.L. 20

luglio 1934, n. 1404, alle norme dei codici, delle leggi e dei

regolamenti, per quanto non diversamente disposto dal decreto stesso"

e, per ciò che attiene al profilo soggettivo delle competenze, il

generale "disposto dell'art. 9 del succitato R.D.L.", che demanda alla

competenza del tribunale per i minorenni "tutti i procedimenti penali"

per reati commessi dai minori degli anni diciotto, senza possibilità

ormai di eccezione alcuna (v. sentenza n. 222 del 1983).

4. - Ad avallare la suddetta conclusione, in contrapposto

all'interpretazione indicata dal giudice a quo, sovviene in modo

decisivo la giurisprudenza della Corte di cassazione. Più volte

intervenendo, fin dai mesi immediatamente successivi alla presente

ordinanza di rimessione, su conflitti o ricorsi occasionati proprio da

richieste di riesame concernenti imputati minorenni, la Corte di

cassazione si è costantemente pronunciata - in sintonia con

l'orientamento subito espresso dal Consiglio Superiore della

Magistratura e con l'opinione unanime di copiosa dottrina - nel senso

che, "essendo innaturale che dal nuovo regime debbano restare esclusi i

provvedimenti riguardanti gli imputati minorenni", la "portata non

eccezionale" (e, quindi, generale) del regio decreto-legge 20 luglio

1934, n. 1404, comporta che tutte le nuove attribuzioni "devolute dalla

legge n. 532 del 1982 al tribunale ordinario" spettano, nel settore

minorile, al "tribunale per i minorenni".

Si può, perciò, ripetere ancora una volta (v., da ultimo,

sentenze n. 72 e n. 325 del 1983, n. 104 del 1984) che la presenza di

un "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo

all'ordinanza di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di

costituzionalità insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni

opposte al "diritto vivente" stesso.

Né giova addurre in contrario gli inconvenienti che sul piano

pratico possono nascere dalla particolare strutturazione del tribunale

per i minorenni, non sempre in grado di garantire la diversità fra i

giudici del riesame e quelli del giudizio principale. Si tratta di un

problema non certamente nuovo (anche se destinato ad acuirsi) per il

settore della giustizia minorile, data la pluralità di funzioni da

sempre incombenti, sin dalla fase istruttoria, sul tribunale per i

minorenni. Di tale problema, proprio all'indomani dell'entrata in

vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532, si è specificamente

occupato il Consiglio Superiore della Magistratura. Per una migliore

funzionalità dell'istituto del riesame nei procedimenti minorili non

resta, dunque, che auspicare, come già si è fatto per i tribunali

militari (sentenza n. 50 del 1985), l'adozione di misure organizzative

veramente idonee e di altrettanto opportuni adeguamenti legislativi.

Soprattutto la disciplina delle cause d'incompatibilità, ferma alle

scelte del 1930, sarebbe da riconsiderare a fondo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introtrodotto

dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dal Tribunale

di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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