Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1980 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

  • art. 7legge 628/1967

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma primo, del d.l. 27 giugno 1967, n. 460 (disciplina transitoria

delle locazioni di immobili urbani), convertito, con modificazioni, in

legge 28 luglio 1967, n. 628 e dell'art. 7, comma quarto, della legge

26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili

urbani), modificata dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,

convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dal tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Gatti Beniamino e Bonetta Mario,

iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;

2) ordinanza emessa il 6 giugno 1974 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Gasparrini Claudio e l'Istituto

Bancario Italiano S.p.A., iscritta al n. 728 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del

19 gennaio 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto bancario italiano,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 6 giugno 1974 nel procedimento civile,

in grado di appello, avente ad oggetto il diritto al blocco del canone

di locazione di immobile urbano adibito all'esercizio di attività

commerciale, vertente tra Gasparrini Claudio e l'Istituto bancario

italiano S.p.A., il tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 7 della legge 26 novembre 1969, n. 833. nella

parte in cui, attribuendo al conduttore la possibilità di dimostrare

il proprio reddito mediante la produzione di un certificato attestante

la sua iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare dovuta per

l'anno 1969, non riconosce al locatore la facoltà di provare

l'inattendibilità dell'accertamento fiscale.

Ad avviso del giudice a quo, la denunciata norma viola il principio

di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto

attribuisce al conduttore la possibilità di dimostrare le proprie

condizioni economiche mediante la produzione di un certificato

amministrativo insindacabile, mentre nega al locatore la facoltà della

prova contraria, creando così una differenza di trattamento non

giustificata. La stessa norma, inoltre, appare in contrasto con l'art.

24 della Costituzione, perché si risolve in una violazione del diritto

di difesa, attribuendo all'accertamento fiscale valore vincolante,

senza riconoscere al locatore la facoltà di provare l'inattendibilità

dell'accertamento medesimo.

Nel giudizio dinanzi alla Corte, relativo a tale ordinanza, si è

costituito soltanto l'Istituto bancario italiano, rappresentato e

difeso dall'avvocato Vincenzo Marone, il quale ha sostenuto che la

norma denunciata non necessiterebbe di espressa dichiarazione

d'incostituzionalità, in quanto le espressioni in essa contenute sono

identiche a quelle dell'art. 6, comma secondo, della stessa legge n.

833 del 1969, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del

1972, ignorata dal tribunale, ha dichiarato costituzionalmente

illegittimo, al pari degli artt. 1, comma secondo, e 3, comma terzo,

della medesima legge, nella parte in cui non riconoscono al locatore il

diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a

quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare

per l'anno 1969. Ha chiesto, pertanto, che la Corte dichiari

inammissibile la questione sollevata, essendosi già pronunciata, e in

subordine che la dichiari infondata.

2. - Con ordinanza emessa il 21 maggio 1975 nel procedimento

civile, in grado di appello, avente ad oggetto il diritto alla proroga

di un contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso di

abitazione, vertente tra Gatti Beniamino e Bonetta Mario, il tribunale

di Brescia ha sollevato d'ufficio, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli articoli 3, comma primo, e 24, comma secondo, della

Costituzione, dell'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967, n.

460, convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628.

Si tratta, come specifica l'ordinanza, della locazione di un

appartamento composto di vani abitabili in numero inferiore a quello

dei componenti la famiglia del conduttore, quale risultante dai

registri anagrafici alla data del 1 gennaio 1967; mentre il

proprietario deduce, chiedendo di provarlo anche con testi, che alla

data dello sfratto l'appartamento era abitato dal solo conduttore.

Secondo il giudice a quo la denunciata norma viola gl'indicati

parametri costituzionali, sia perché, mentre consente al conduttore di

giovarsi di un indice di affollamento determinato sulla base delle sole

risultanze anagrafiche, non riconosce al locatore il diritto di provare

che i componenti la famiglia del conduttore, che realmente occupano

l'immobile, sono in numero diverso e minore rispetto a quelli

risultanti dai registri anagrafici; e sia perché nega rilevanza alle

variazioni eventualmente intervenute nella composizione della famiglia

del conduttore dopo il 1 gennaio 1967.

Nel giudizio dinanzi alla Corte, relativo a tale ordinanza, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso per

l'infondatezza della proposta questione, osservando che - in assenza

nella legislazione vincolistica di una espressa deroga al principio che

consente al giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi

illegittimi - ben può il locatore contestare le risultanze

anagrafiche, offrendo la prova contraria, sicché resta tutelato il suo

diritto di difesa. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte le seguenti

questioni:

A) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione - l'art. 7 della legge 26 novembre

1969, n. 833, nella parte in cui, in tema di blocco dei canoni di

locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione, attribuendo al conduttore la possibilità di dimostrare le

proprie condizioni economiche mediante la produzione di un certificato

attestante la sua iscrizione a ruolo, ai fini dell'imposta

complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore a sei

milioni di lire, negherebbe al locatore la facoltà di fornire la prova

della inattendibilità dell'accertamento fiscale (ordinanza del 6

giugno 1974 del tribunale di Roma);

B) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli

artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione - l'art.

3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967, n. 460, convertito con

modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628, nella parte in cui

subordina la proroga dei contratti di locazione di immobili urbani

adibiti ad uso di abitazione a un indice di affollamento determinato

dividendo il numero dei componenti la famiglia, risultante dai registri

anagrafici alla data del 1 gennaio 1967, per il numero dei vani

abitabili, in quanto:

a) non riconoscerebbe al locatore il diritto di provare che i

componenti la famiglia del conduttore, che realmente occupano

l'immobile, sono in numero diverso e minore rispetto a quelli

risultanti dai registri anagrafici;

b) negherebbe rilevanza alle variazioni eventualmente intervenute

nella composizione della famiglia del conduttore dopo il 1 gennaio 1967

(ordinanza del 21 maggio 1975 del tribunale di Brescia).

2. - Stante la connessione delle sollevate questioni, i giudizi

vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Le due ordinanze sono state emesse anteriormente all'entrata

in vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha

dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani. Peraltro,

la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge,

ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad

ogni effetto le norme precedenti, come quelle denunciate, sulle quali,

quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere ai giudici a

quibus conferma della rilevanza delle sollevate questioni.

4. - La questione puntualizzata alla lett. A) del precedente n. 1,

deferita dal tribunale di Roma, è fondata.

Con la sentenza di questa Corte n. 132 del 1972 è stata già

dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, di altre norme della medesima legge n.

833 del 1969, come modificate dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n.

745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, anch'esse nella

parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il

conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante

dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969. E

precisamente: l'art. 1, comma secondo (ai fini della inapplicabilità

della proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad

uso di abitazione); l'art. 3, comma terzo (ai fini della

inapplicabilità della riduzione dei canoni di locazione degli stessi

immobili non soggetti a regime di blocco); l'art. 6, comma secondo (ai

fini della inapplicabilità della proroga dei contratti di locazione di

immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione). In

particolare, in quest'ultima norma si riscontra la identica espressione

("quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti, ai fini

dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai

sei milioni di lire"), adoperata nel quarto comma dell'art. 7 ora

denunciato, ai fini della inapplicabilità del blocco o della riduzione

dei canoni di locazione dei medesimi immobili.

Alla dichiarazione di illegittimità delle menzionate norme questa

Corte allora pervenne, osservando che l'accertamento fiscale trasferito

in un procedimento avente carattere e finalità assai differenti, può

avere soltanto valore dimostrativo e, come tale, va soggetto

all'apprezzamento del giudice: innanzi al quale la tutela del diritto

controverso deve essere pienamente garantita dal regolare

contraddittorio e dalla ammissione della prova contraria, che

rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verità e per

l'attuazione della giustizia. Tali ragioni (di poi adottate nella

successiva sentenza di questa Corte n. 225 del 1976, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale di analoghe norme

succedutesi nel tempo) sono egualmente valide per dichiarare adesso la

illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, del citato art. 7 della legge 26 novembre 1969, n. 833,

nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che

il conduttore o subconduttore gode di un reddito superiore a quello

risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per

l'anno 1969.

5. - Del pari fondata è la questione di cui alla lett. B) del

precedente n. 1, sollevata dal tribunale di Brescia.

Con l'art. 1 del d.l. 27 giugno 1967, n. 460, convertito con

modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628, l'alternativa, per gli

alloggi composti da tre o più vani abitabili, tra cessazione della

proroga legale alla data del 31 dicembre 1967 o protrazione del vincolo

fino al 30 giugno 1969, veniva messa in correlazione, tra l'altro, con

un indice di affollamento inferiore ad uno, nel primo caso, o pari o

superiore ad uno, nel secondo. La stessa alternativa era posta, dal

successivo art. 2, per il blocco dei canoni di locazione. L'indice di

affollamento, a termini del primo comma dell'art. 3 dello stesso

provvedimento, veniva determinato dividendo il numero dei componenti la

famiglia, risultante dai registri anagrafici alla data del 1 gennaio

1967, per il numero dei vani abitabili. E per famiglia si prescriveva

(art. 3, comma secondo) dovesse intendersi la "famiglia anagrafica",

come definita dall'art. 2 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, e cioè

"un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,

affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi,

coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, che

normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la

messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale

da esse percepito".

Ora, non v'ha dubbio che la consistenza del nucleo familiare possa

desumersi con obiettiva certezza da una documentazione proveniente dai

registri anagrafici; ma può anche darsi, ovviamente, che la effettiva

situazione non coincida, per infedeli dichiarazioni o per intervenuti

mutamenti, non denunciati, nella composizione della famiglia o nella

convivenza, con quanto figuri negli atti anagrafici. IL che trova

conferma, se pur ve ne fosse bisogno, nello stesso ordinamento delle

anagrafi della popolazione, che prevede appunto accertamenti d'ufficio,

qualora si dubiti della verità dei fatti denunciati o si venga a

conoscenza di fatti che comportino la istituzione o la mutazione di

posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte

dichiarazioni (artt. 4 e 5 legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e artt. 11

e 13 regolamento di esecuzione approvato con il cit. d.P.R. n. 136 del

1958). La normale coincidenza tra posizione anagrafica e reale

situazione familiare ben può, dunque, restare alterata per effetto di

negligente od illecito comportamento (omessa o non veridica denuncia)

del capo famiglia, o di inerzia od inefficienza dell'ufficiale di

anagrafe. Le stesse ragioni innanzi richiamate contro la

irrefragabilità delle risultanze fiscali nell'ambito dei rapporti

locatizi, valgono, pertanto, per riconoscere al locatore il diritto di

fornire la prova contraria anche nei confronti delle risultanze

anagrafiche, e per dichiarare in conseguenza la illegittimità, sempre

per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, della denunciata

norma che ciò non consente.

6. - La stessa norma è poi censurata dal giudice a quo anche nella

parte in cui cristallizza le risultanze anagrafiche "alla data del 1

gennaio 1967". Come si è già accennato, proroga dei contratti di

locazione e blocco dei relativi canoni, per gli alloggi composti di tre

o più vani abitabili, venivano protratti fino al 30 giugno 1969

(anziché fino al 31 dicembre 1967) qualora l'indice di affollamento

fosse pari o superiore ad uno: s'intendeva così apprestare più

estesa tutela a quei nuclei familiari che disponessero di alloggi

appena sufficienti per le loro esigenze abitative. Concorreva,

peraltro, con siffatto requisito (di poi obliterato nelle leggi

vincolistiche successive alla legge n. 833 del 1969), anche quello

delle modeste condizioni economiche, prescrivendosi all'uopo che il

reddito annuo del conduttore e degli altri componenti la famiglia

anagrafica non superasse determinati importi (due milioni e

cinquecentomila lire per la proroga, tre milioni per il blocco), quali

desunti dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno

1967 (artt. 1, comma terzo, e 2, comma secondo, d.l. n. 460 del 1967,

come modificato dalla legge di conversione n. 628 del 1967). Ma con le

già ricordate sentenze di questa Corte n. 132 del 1972 e n. 225 del

1976, relative a successiva normativa vincolistica, non soltanto

l'accertamento dell'entità del reddito è stato svincolato dal rigido

collegamento con le risultanze fiscali, ma è stata, altresì,

dichiarata la illegittimità costituzionale della normativa medesima,

nella parte in cui non attribuiva rilevanza alle variazioni di reddito

del conduttore eventualmente sopravvenute.

Non vi è, però, ragione che lo stesso principio, valido per l'un

requisito (condizioni economiche), non debba egualmente esserlo per

l'altro (indice di affollamento): comune, invero, è la considerazione

che nei rapporti locatizi i parametri di supporto del trattamento di

maggior favore per il conduttore non possano rimanere ancorati ad una

determinata data, ma debbano, per non dar luogo ad irrazionali

differenze, trovar riscontro anche nella situazione esistente al

momento in cui si decide del diritto alla proroga del contratto od al

blocco del relativo canone. Non è, dunque, sufficiente, nella

fattispecie normativa all'esame della Corte, che il richiesto indice di

affollamento sia verificato al 1 gennaio 1967, occorrendo che esso

anche successivamente permanga, a giustificare così il perdurare del

vincolo. Va, perciò, dichiarata la illegittimità, sempre per

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, del denunciato art.

3, comma primo, del d.l. n. 460 del 1967, anche nella parte in cui non

attribuisce rilevanza alle variazioni eventualmente sopravvenute nella

composizione della famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore

dopo il 1 gennaio 1967, fino al definitivo accertamento in sede di

merito delle condizioni giustificative del vincolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto

comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle

locazioni degli immobili urbani), modificata dall'articolo 56 del d.l.

26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034,

nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che

il conduttore o subconduttore gode di un reddito superiore a quello

risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per

l'anno 1969;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma

primo, del d.l. 27 giugno 1967, n. 460 (disciplina transitoria delle

locazioni di immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 28

luglio 1967, n. 628:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di

provare la diversa composizione della famiglia anagrafica del

conduttore o subconduttore rispetto a quella risultante dai registri

anagrafici;

b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle

variazioni eventualmente sopravvenute nella composizione della famiglia

anagrafica del conduttore o subconduttore dopo il 1 gennaio 1967, fino

al definitivo accertamento in sede di merito delle condizioni

giustificative del vincolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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