Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21

della legge 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 luglio 1960 dal Tribunale di Trapani nel

procedimento penale a carico di Vento Antonio, iscritta al n. 77 del

Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960;

2) ordinanza emessa il 12 luglio 1960 dal Tribunale di Trapani nel

procedimento penale a carico di Di Giovanni Leonarda, Graziano Giuseppe

e Galante Ignazio, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 10

settembre 1960.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In due procedimenti penali, instaurati con rito direttissimo presso

il Tribunale di Trapani, a carico l'uno di Di Giovanni Leonarda ed

altri, per il reato di cui all'art. 725 Cod. pen., in relazione

all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (offerta in vendita di

copie di riviste con disegni e fotografie tali da offendere la pubblica

decenza), l'altro a carico di Vento Antonio, per il reato di cui

all'art. 23 della stessa legge, in relazione all'art. 595 Cod. pen.

(diffamazione a mezzo della stampa), la difesa degli imputati, non

avendo ottenuto il termine a difesa ai sensi dell'articolo 503, secondo

capoverso, Cod. proc. pen., sollevava questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 21, ritenuto contrastante con l'art.

24 della Costituzione.

Il Tribunale, con due ordinanze, del 12 e del 13 luglio 1960,

dall'identico contenuto, premesso che al giudizio con rito direttissimo

previsto dalla legge sulla stampa non potrebbero applicarsi le norme

generali del Codice di procedura penale sul giudizio direttissimo,

dichiarava la questione non manifestamente infondata e, sospeso il

procedimento, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Le ordinanze, debitamente comunicate e notificate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 216 e 223.

Il 13 agosto 1960 si costituiva in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura afferma che al rito direttissimo

disposto dalla legge sulla stampa possono sempre applicarsi, se

compatibili, le norme sul giudizio direttissimo quale è, in via

generale, preveduto dal Codice di procedura penale; e tra queste è la

concessione del termine a difesa. Di ciò è chiara conferma anche

nella relazione premessa alla legge sulla stampa, nella quale si

rilevò che si era ritenuto opportuno di non elaborare norme

particolari, ma di far capo al sistema procedurale vigente e alle norme

sul giudizio direttissimo ivi previste, in quanto applicabili.

L'Avvocatura conclude richiedendo che si dichiari non fondata la

questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

Data la identità dell'oggetto, le questioni sollevate con le due

ordinanze del Tribunale di Trapani sono da decidere con unica sentenza.

La Corte ritiene priva di fondamento l'affermazione, contenuta

nelle due ordinanze, secondo la quale il giudizio direttissimo,

disposto dall'art. 21 della legge sulla stampa, non soggiace alle norme

che per l'analogo rito sono contenute nel Codice di procedura penale,

con la conseguenza di una asserita impossibilità di applicazione

dell'art. 503 del detto Codice per ciò che riguarda la concessione di

un termine a difesa.

Anche senza prendere in considerazione i lavori preparatori della

legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei quali è pur dato riscontrare un

riferimento esplicito alle vigenti norme sul giudizio direttissimo in

quanto applicabili, è lo stesso testo della norma impugnata che di per

sé vale ad eliminare ogni dubbio in proposito. L'art. 21, dopo aver

stabilito, nei commi primo e secondo, che la cognizione dei reati

commessi a mezzo della stampa spetta al Tribunale senza possibilità di

rimessione del procedimento al Pretore, dispone nel terzo comma che "al

giudizio si procede col rito direttissimo". Questa disposizione implica

logicamente il riferimento (con la conseguente applicabilità, in via

generale, delle relative norme) a un giudizio direttissimo già

esistente nell'ordinamento, vale a dire al giudizio direttissimo quale

è disciplinato dal Codice di procedura penale. Se così non fosse, non

soltanto la disposizione dell'art. 21 non avrebbe senso, ma non avrebbe

possibilità di concreta applicazione.

È da escludere, pertanto, che possa ritenersi valida

l'affermazione di una inapplicabilità delle norme del Codice di

procedura penale sul giudizio direttissimo al rito speciale disposto

dall'art. 21 per i reati di stampa. Resta solo a stabilire se una

incompatibilità possa in particolare sussistere fra un tal rito e la

norma relativa alla concessione del termine a difesa. Ma è da

escludere che la incompatibilità possa avere un qualsiasi fondamento,

se si consideri da un lato che la concessione del termine a difesa è

espressione del principio, energicamente riaffermato dal secondo comma

dell'art. 24 della Costituzione, per il quale "la difesa è diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", e dall'altro che,

nelle finalità proprie del rito direttissimo disposto per i reati di

stampa, nulla è dato scorgere che possa dirsi elemento di contrasto

con la norma generale relativa alla concessione del termine a difesa.

Dovendosi, pertanto, ritenere una tale norma applicabile anche nel rito

speciale per i reati di stampa, è da escludere che possa dirsi fondata

la questione di legittimità costituzionale sollevata con le due

ordinanze del Tribunale di Trapani.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione, sollevata con le due ordinanze

del 12 e 13 luglio 1960 del Tribunale di Trapani, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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