Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1958 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 27

dicembre 1956, n. 1441, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 7 luglio 1958 della Corte di assise di Cremona emessa

nel procedimento penale a carico di Berghetti Giuseppe e Querini

Benvenuto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174

del 19 luglio 1958 ed iscritta al n. 28 del Registro ordinaze 1958;

2) ordinanza 1 luglio 1958 della Corte di assise di Milano emessa

nel procedimento penale a carico di Ciappina Ugo ed altri, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958

ed iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1958.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita all'udienza pubblica del 24 settembre 1958 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Ferdinando D'Atena e Giovanni Bovio per Ciappina

Ugo e il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini per

il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

I due giudizi, iscritti ai numeri 28 e 32 del Registro ordinanze

del 1958, concernono entrambi la medesima questione di legittimità

costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla

partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle

Corti d'assise e nei Tribunali per i minorenni.

L'ordinanza iscritta al n. 28 proviene dal giudizio penale pendente

davanti alla Corte d'assise di Cremona a carico di Berghetti Giuseppe e

Querini Benvenuto. Fu emessa nell'udienza del 7 luglio 1958,

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 luglio,

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il giorno 8 dello

stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. della Repubblica n.

174 del successivo giorno 19.

In questo giudizio, davanti alla Corte costituzionale, non c'è

stata costituzione di parte privata, ma è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri che, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni

il 26 luglio 1958 e quelle aggiuntive il 10 settembre.

L'ordinanza segnata al n. 32 proviene dal giudizio penale pendente

davanti alla Corte d'assise di Milano a carico di Ciappina Ugo ed altri

24 imputati. Fu pronunciata all'udienza del 1 luglio 1958, notificata

al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio e successivamente

agli imputati, comunicata ai Presidenti delle Camere legislative il 3

luglio 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

216 del 6 settembre 1958.

Delle parti private si è costituito davanti alla Corte

costituzionale il Ciappina con atto depositato in cancelleria il 30

agosto 1958.

Sì è costituito anche il Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, parte civile nel procedimento penale davanti alla

Corte d'assise di Milano, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, i quali, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

dalla quale sono rappresentati e difesi, hanno depositato le loro

deduzioni in cancelleria il 26 luglio 1958.

La Corte d'assise di Cremona ha proposto d'ufficio la questione,

mentre nel procedimento penale pendente dinanzi alla Corte d'assise di

Milano essa è stata sollevata dalla difesa del Ciappina. Entrambe le

Corti, ritenuta la questione non manifestamente infondata ed influente

ai fini del decidere, in quanto riflette la regolarità o meno della

costituzione del collegio giudicante, l'hanno sottoposta all'esame

della Corte costituzionale.

La questione si pone in questi termini: la legge 27 dicembre 1956,

n. 1441, in applicazione dell'art. 102, ultimo comma, della

Costituzione, relativo alla partecipazione diretta del popolo

all'amministrazione della giustizia, ha ammesso anche le donne a far

parte delle Corti d'assise, prescrivendo, però, che dei sei giudici

popolari, che compongono il collegio, almeno tre devono essere uomini.

Di modo che i componenti di sesso femminile dei collegi di Corte

d'assise non possono superare il numero di tre, ossia la metà dei

giudici popolari.

Il dubbio espresso in proposito dalle due ordinanze è questo: la

limitazione numerica è legittima o non è piuttosto in contrasto con

gli articoli 3 e 51 della Costituzione, che sanciscono,

rispettivamente, l'eguaglianza giuridica dei cittadini senza

distinzione di sesso e l'accesso agli uffici pubblici dei cittadini

dell'uno e dell'altro sesso in condizioni di uguaglianza?

La difesa del Ciappina sostiene l'illegittimità della norma, sotto

il riflesso che l'equiparazione dei sessi, sancita negli articoli 3 e

51 della Costituzione, è assoluta e che la riserva di legge, contenuta

nell'art. 51, riguarda solo i "requisiti" che il legislatore deve

fissare per potere accedere ai pubblici uffici. Requisiti che sono

quelli della cittadinanza, dell'età, del godimento dei diritti civili

e politici, del titolo di studio, ma non anche quello del sesso, a

proposito del quale la Costituzione avrebbe sancito un principio di

assoluta eguaglianza.

Ora, questo principio sarebbe stato vulnerato nella legge n. 1441

del 1956, la quale, prescrivendo un numero minimo di giudici popolari

di sesso maschile e non assicurando, correlativamente, anche un numero

minimo di giudici popolari di sesso femminile, opererebbe un

trattamento "differenziale" per gli uomini, e, come tale,

costituzionalmente illegittimo.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente

del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, sostiene, invece, che l'art. 51 della Costituzione,

che si assume violato, dopo avere ammesso che tutti i cittadini

dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici in

condizioni di eguaglianza, aggiunge: "secondo i requisiti stabiliti

dalla legge". Esso contiene cioè una riserva di legge, domandando al

legislatore ordinario il potere di applicare quella direttiva alle

particolari situazioni concrete, secondo la valutazione politica

riferita al momento storico della emanazione della legge.

E tra i requisiti che la legge ordinaria può fissare per accedere

a determinati uffici è da comprendere anche il sesso. Se così non

fosse, se cioè non si dovesse o non si potesse porre alcuna

limitazione riguardo al sesso, si dovrebbe giungere all'assurdo di

considerare illegittime le norme che escludono le donne dalla carriera

militare, dalla magistratura militare, ecc.

D'altra parte, afferma l'Avvocatura, non è vero che la

Costituzione abbia voluto operare un assoluto livellamento dei sessi,

ché anzi molte disposizioni della Carta costituzionale danno invece

rilievo al sesso; così l'art. 29 sull'ordinamento della famiglia,

l'art. 37 sui diritti della donna lavoratrice e via dicendo. Nulla di

strano quindi se, dopo aver affermato in linea di principio

l'eguaglianza dei sessi ai fini dell'accesso agli uffici pubblici, la

Costituzione abbia poi demandato al legislatore ordinario il compito di

valutare, in concreto e settore per settore dell'Amministrazione,

l'ammissione della donna ad esercitare un determinata funzione

pubblica. Tale intendimento risulterebbe dagli stessi lavori

preparatori sia dell'art. 51 che dell'art. 106 della Costituzione.

A proposito dell'art. 51, rileva l'Avvocatura esser vero che

l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" sostituì, su

richiesta del gruppo parlamentare femminile, il precedente inciso

"conformemente alle loro attitudini secondo norme stabilite dalla

legge", ma è pur vero che, approvato l'emendamento, lo stesso relatore

ebbe ad osservare che "doveva rimanere ben chiaro come la donna non

potesse ovviamente accedere a tutti gli uffici".

Per quanto riguarda poi l'art. 106, continua l'Avvocatura, è da

rilevare che un emendamento, inteso a consentire alle donne l'accesso a

tutti gli ordini e gradi della Magistratura, posto in votazione, fu

respinto.

Alla stregua di queste considerazioni, l'ultimo inciso

dell'articolo 51 sarebbe da intendersi nel senso che la legge può e

deve tener conto della particolare adattabilità della donna ai singoli

settori dell'amministrazione, e se è legittimo il potere del

legislatore ordinario di ammettere le donne a determinati uffici

pubblici o escluderle dagli stessi, si deve considerare implicita, e

quindi pienamente legittima, anche la potestà di limitare

numericamente la partecipazione della donna al concreto esercizio delle

pubbliche funzioni. Riserva questa che sarebbe conforme al principio

sancito dall'art. 102 della Costituzione, secondo il quale la legge

regola "i casi e le forme" della partecipazione diretta del popolo

all'amministrazione della giustizia.

Del resto, continua l'Avvocatura, la legge n. 1441 del 1956 non ha

violato né l'art. 3 né l'art. 51 della Costituzione perché,

prescrivendo che dei sei giudici popolari almento tre - e cioè la

metà - devono essere uomini, non offende la personalità e la dignità

della donna, attesa la possibilità che essa ha di partecipare in

condizioni di parità numerica e con gli stessi diritti di voto

rispetto ai giudici popolari di sesso maschile. Anzi è da ritenere

che la legge del 1956, fissando nel massimo a tre il numero dei giudici

popolari di sesso femminile, sia andato anche più in là della

aspirazione delle donne italiane, le cui rappresentanti in seno alla

Camera, in un proposta di legge del 1951, avevano limitato soltanto a

due il numero delle donne nei collegi di Corte d'assise.

Per queste considerazioni, la difesa dello Stato conclude perché

la questione sia dichiarata infondata.

All'udienza, i difensori hanno illustrato le rispettive deduzioni,

insistendo nelle conclusioni già enunciate. Considerato in diritto :

Le due cause in esame, congiuntamente discusse alla pubblica

udienza, possono essere definite con unica pronuncia, avendo esse per

oggetto la medesima questione.

L'ordinanza della Corte di assise di Cremona rileva che gli

articoli 3 e 51 della Costituzione attribuiscono parità di diritti tra

uomini e donne, mentre la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, dopo avere

ammesso le donne nei colllegi giudicanti delle corti di assise, limita

tale partecipazione nel senso che le donne non possono essere in

maggioranza sugli uomini.

La Corte di assise di Milano fa una considerazione analoga, notando

che il raffronto tra la norma costituzionale (art. 51) e quella della

predetta legge ordinaria non consente di negare il contrasto tra esse,

in quanto la prima sancisce condizioni di eguaglianza tra i cittadini

dell'uno e dell'altro sesso nell'ammissione ai pubblici uffici ed alle

cariche elettive, mentre la seconda pone una limitazione numerica alla

partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle

Corti di assise, disponendo che siano escluse da tale partecipazione le

donne oltre la terza, nonostante la loro precedenza rispetto agli

uomini nell'ordine di estrazione. La Corte milanese aggiunge che il

contrasto non appare superabile se non, eventualmente, soltanto in base

ad una penetrante esegesi critica che valga a stabilire se si possa

affermare che il legislatore costituente abbia inteso conferire a

quello ordinario - ed entro quali limiti - il potere di valutare caso

per caso non solo l'attitudine della donna ad esercitare una

determinata funzione pubblica, ma altresì, una volta riconosciuta

questa attitudine, come nel caso in esame, la facoltà di escludere le

donne eccedenti un certo numero, non prefissato per l'altro sesso.

Nelle sue deduzioni scritte la difesa dell'imputato Ciappina ha

posto in rilievo come la stessa legge che fissa i requisiti per i

giudici popolari non menzioni il sesso, né avrebbe potuto menzionarlo,

dato che tra i requisiti di cui parla l'art. 51 della Costituzione il

sesso non può essere compreso. Nel prescrivere che dei sei giudici

popolari almeno tre debbono essere uomini, la legge del 1956 vulnera il

principio dell'eguaglianza dei sessi in quanto impone un trattamento

preferenziale degli uomini. Nella discussione orale questo concetto è

stato sviluppato dalla stessa difesa nel senso che tale trattamento

preferenziale sarebbe fondato illegittimamente sulla base di una

pretesa minore dignità di un collegio composto in maggioranza da

donne.

Poiché la questione, così posta con le ordinanze che hanno dato

inizio alla presente controversia, non nasce per il fatto che la legge

denunziata abbia escluso le donne dai collegi giudicanti delle Corti di

assise, ché anzi l'ammissione delle donne ne è stato uno degli

intenti, ma nasce per il fatto che tale partecipazione sarebbe stata

illegittimamente sottoposta a limitazioni, la Corte costituzionale non

deve vagliare le tesi che, nelle difese scritte ed orali, sono state

prospettate, in linea generale, circa le leggi, anteriori e posteriori

alla Costituzione, che tacciano sul sesso delle persone in rapporto a

determinati uffici pubblici o a determinate carriere di pubblici

funzionari ovvero che neghino espressamente agli appartenenti ad uno

dei due sessi l'accesso a tali uffici o carriere.

La questione sollevata dalle ordinanze ha un aspetto particolare;

tuttavia essa non può trovare definizione senza ricorrere ai principi

generali. La Corte deve, pertanto, portare il suo esame sui principi

informatori degli articoli 3 e 51 della Costituzione, con i quali

giustamente le ordinanze predette hanno posto a raffronto le

disposizioni denunziate.

Quando all'articolo 3, la Corte non può che ripetere

l'enunciazione fatta con le precedenti sentenze del 16 e 22 gennaio

1957, n. 3 e n. 28, e del 9 luglio 1958, n. 53, con le quali,

affermando che il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla

legge deve intendersi nel senso che il legislatore può dettare

disposizioni particolari in riferimento alle obbiettive diversità dei

casi, questo Collegio notò che il legislatore deve osservare i limiti

stabiliti nel primo comma dello stesso articolo 3, ai sensi del quale

le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche e di condizioni personali e sociali non possono essere

assunte quali criteri validi per la adozione di una disciplina diversa.

Ciò significa che l'art. 3, primo comma, contiene un precetto di

fronte al quale non sono ammesse deroghe da parte del legislatore

ordinario. Poiché, però, nei riguardi del sesso - e solo nei

riguardi del sesso - la Costituzione ha dettato altre norme, occorre

che anche di esse la Corte si occupi. In particolare, in relazione al

caso in esame, si deve portare l'attenzione sull'art. 51.

Questa norma, dopo avere riaffermato, nei riguardi dell'ammissione

ai pubblici uffici, il principio di eguaglianza fra i due sessi,

soggiunge: "secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

L'interpretazione dell'inciso ha molta importanza ai fini della

risoluzione della presente controversia.

Come è noto, le opinioni sono divise, perché, mentre alcuni

interpreti ritengono che tra "i requisiti" possa ricomprendersi il

sesso delle persone, altri sono d'avviso che tali requisiti siano

quelli occorrenti per accedere ai pubblici uffici in generale o a

determinati pubblici uffici, esclusa ogni possibilità di far

riferimento al sesso.

La Corte osserva che, per quanto la formulazione della norma non

offra, sotto l'aspetto letterale, elementi decisivi, le parole "secondo

i requisiti stabiliti dalla legge" assumono un più idoneo significato

se "i requisiti" attengano anche al sesso delle persone. È buona

regola di interpretazione quella di cercare nelle parole della legge un

significato che sia, più che possibile, aderente ad un concreto

contenuto normativo. Ora, nel caso del primo comma dell'art. 51, se

per "requisiti" si dovessero intendere quelli generali o particolari

stabiliti dalla legge ad esclusione del sesso, la disposizione

apparirebbe piuttosto pleonastica, in quanto è ovvio che tutti gli

aspiranti ad un pubblico ufficio debbono possedere, siano uomini o

siano donne, i requisiti di capacità, età, idoneità fisica e

intellettuale, e così via, occorrenti per accedervi. Se, invece,

l'inciso contenuto nell'art. 51 si interpreta nel senso che possa

riferirsi anche al sesso delle persone, la norma assume un significato

più concreto e l'inciso viene a formare un tutto unico nel contesto

del comma del quale fa parte nonché nel contesto dell'intero art. 51,

che non fu dettato in vista dell'ordinamento dei pubblici uffici bensì

in vista della proclamazione dei diritti e dei doveri dei cittadini nei

rapporti politici.

Neppure i lavori preparatori presentano elementi univoci e sicuri.

Per limitare l'indagine a circostanze essenziali, è da ricordare che

in una precedente formulazione l'art. 48 del progetto (articolo che nel

testo definitivo ha preso il numero 51) conteneva l'inciso

"conformemente alle loro attitudini secondo norme stabilite da legge",

indicando, senza alcuna possibilità di equivoco, che le attitudini si

riferivano anche al sesso. A questa formula fu sostituita quella

attuale "secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Ora, mentre, da un

lato, bisogna riconoscere che la modificazione della formula non possa

non avere un significato, non si può, d'altra parte, mettere in non

cale che la modificazione della precedente formula fu accompagnata e

seguita da affermazioni in base alle quali la formula nuova si riteneva

che lasciasse libera la legge ordinaria di stabilire particolari

modalità per l'applicazione conconcreta del principio di eguaglianza.

Analogamente, non univoche furono le manifestazioni che accompagnarono

l'appprovazione dell'art. 98 del progetto (ora art. 106), in relazione

al quale, mentre fu respinto un emendamento aggiuntivo che assicurava

alle donne il diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della

magistratura, fu, nella seduta successiva, approvato un ordine del

giorno con cui si affermò che l'art. 48 (ora art. 51) conteneva le

"garanzie necessarie" per la tutela di tale diritto.

Da queste contrastanti opinioni e dall'intento abbastanza chiaro

dei costituenti di trovare formule che attenuassero tali contrasti, si

può dedurre che l'Assemblea costituente fu orientata nel senso che,

tanto per l'ammissione ai pubblici uffici in generale quanto per

l'ammissione in Magistratura, il canone fondamentale fosse quello

dell'eguaglianza dei sessi, salve le modalità di applicazione rimesse

alla legge.

Senza volere con questo attribuire all'episodio un valore superiore

a quello che gli compete, si può aggiungere che anche da parte di un

settore della rappresentanza femminile della Camera dei deputati si

dovette partire dal medesimo presupposto, se con la proposta di legge

contenente "norme per la partecipazione delle donne alle giurie

popolari nelle Corti di assise", presentata nella seduta del 9 maggio

1951, si stabiliva espressamente, nel secondo comma dell'articolo

unico, che "non possono far parte del collegio più di due donne" e di

tale limitazione la relazione dava, nella sua ultima parte, accurata

dimostrazione, tale che potrebbe servire nei riguardi della legge 27

dicembre 1956, la cui approvazione assorbì quel progetto parlamentare.

Ad ogni modo, la Corte ritiene che agli argomenti sopra esposti,

dei quali si è messa in rilievo l'efficacia non del tutto decisiva, si

sovrapponga un argomento che attiene all'interpretazione

storico-sistematica della norma costituzionale in esame.

È da considerare, anzitutto, che la Costituzione trasformava

radicalmente un sistema tradizionale che vigeva nelle leggi e

soprattutto nel costume riguardo alla condizione giuridica della donna,

sistema che solo da poco più di un quarto di secolo aveva risentito,

nella legislazione, gli effetti di una evoluzione verso principi di

eguaglianza. Era naturale che, pur avendo posto il precetto

dell'eguaglianza giuridica delle persone dei due sessi, i costituenti

abbiano ritenuto che restasse al legislatore ordinario una qualche

sfera di apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione del

principio, ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo

funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell'intento di meglio

utilizzare le attitudini delle persone.

Del resto, anche gli articoli 29 e 37 della Costituzione partono da

un presupposto non ispirato ad un'assoluta e indiscriminata parità

livellatrice fra uomini e donne: l'art. 29, deferendo alla legge di

fissare i limiti a garanzia dell'unità familiare; l'art. 37,

assicurando, a favore della donna, condizioni di lavoro consone alla

sua essenziale funzione di sposa e di madre. E per quanto si tratti di

un'altra materia e si tratti di una norma formulata in modo differente,

può richiamarsi anche l'art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi

del servizio militare obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti

dalla legge. Ora, non pare negabile che, in tali limiti e modi, possa

comprendersi un trattamento delle donne diverso da quello degli uomini.

Le disposizioni richiamate hanno una nota comune: la riserva di

legge; la stessa riserva di legge che è posta dall'art. 51 e dagli

articoli 102, 106 e 108 della Costituzione.

Si può concludere che una interpretazione sistematica delle norme

costituzionali esaminate induce a far ritenere che le leggi ordinarie,

che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici (art. 51) e che

regolano i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo

all'amministrazione della giustizia (art. 102, terzo comma), possano

tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti

attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non

resti infranto il canone fondamentale dell'eguaglianza giuridica.

In passato si è parlato di concessione di questo o di quel diritto

alle donne; oggi, riconosciuta dalla Costituzione l'eguaglianza di

diritto a tutti senza distinzione di sesso, la regola è l'eguaglianza.

L'accertamento di particolari attitudini che rendano più o meno idonei

i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici pubblici

vale e per gli uomini e per le donne. Così non si potrebbe negare, a

priori, la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i

cittadini di sesso femminile esclusivamente adatti o più

particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici.

Poste queste premesse, occorre ora passare all'esame analitico

delle ordinanze, i cui termini sono stati esposti in principio.

La nota comune delle due ordinanze sta nel rilievo che la legge 27

dicembre 1956 abbia stabilito, nei riguardi degli appartenenti ai due

sessi, differenze nella partecipazione al collegio giudicante delle

Corti di assise. La Corte costituzionale osserva che è innegabile che

la legge del 1956 abbia stabilito una differenziazione fra i componenti

dei collegi predetti; ma non basta tale affermazione per costituire, ex

se, causa di incostituzionalità. La differenziazione non appare, in

questo caso, in contrasto con il precetto dell'eguaglianza, in quanto

la limitazione numerica nella partecipazione delle donne in quei

collegi risponde non al concetto di una minore capacità delle donne ma

alla esigenza di un più appropriato funzionamento dei collegi stessi.

Non è superfluo, all'uopo, ricordare come nelle legislazioni di Paesi

che da tanti anni ci hanno preceduto nel riconoscimento

dell'eguaglianza giuridica dei sessi, il potere di limitare o

addirittura di escludere le donne dalla giuria popolare in certi

processi è affidato al presidente. La legge in esame ha creduto di

adottare un criterio più meccanico; ma non per questo essa appare come

violatrice delle norme costituzionali che assicurano l'eguaglianza dei

sessi.

Più delicato si presenta l'altro rilievo proposto dalla sola Corte

di assise di Milano. In sostanza, quei giudici esprimono il dubbio se

possa dirsi legittima una disposizione che, dopo avere riconosciuto

nelle donne l'attitudine ad esercitare una determinata funzione

pubblica, possa, poi, escludere le donne eccedenti un certo numero, non

prefissato per l'altro sesso.

Se con questa osservazione si intende ripetere lo stesso rilievo

fatto in precedenza, che cioè, in tal modo, si crea una disparità tra

uomini e donne, la risposta è quella che la Corte ha già dato. Se,

invece, si vuol dire che la legge del 1956, ammettendo prima e

limitando poi, abbia dettato disposizioni contraddittorie, si può

rispondere che tale contraddizione non esiste. La capacità delle

donne è stata in pieno riconosciuta. Le limitazioni numeriche si

ispirano ad un altro criterio, che è quello volto al buon

funzionamento del collegio giudicante nel senso ampiamente illustrato

dalla Corte nell'esposizione che precede. Le diverse disposizioni

della legge del 1956 sono, quindi, sopra piani diversi, che escludono

possibilità di contrasti.

La Corte rileva, infine, che l'osservazione fatta in udienza da uno

dei difensori del Ciappina, per quanto ingegnosa, non è rilevante non

risultando né dalla lettera delle disposizioni in esame né dai lavori

preparatori, né soprattutto dallo spirito della legge, che il

presupposto della limitazione del numero dei giudici popolari di sesso

femminile sia dovuto all'idea che i collegi con un numero maggiore di

donne abbiano minore dignità di un collegio composto con una

maggioranza di uomini.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui procedimenti segnati in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione proposta con le sopra indicate

ordinanze della Corte di assise di Cremona del 7 luglio 1958 e della

Corte di assise di Milano del 1 dello stesso mese sulla legittimità

costituzionale delle norme della legge 27 dicembre 1956, n. 1441,

relative alla partecipazione delle donne all'amministrazione della

giustizia nelle Corti di assise, in riferimento agli articoli 3 e 51

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1958,

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari