Corte costituzionale

Sentenza n. 559/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Venezia nel procedimento penale a carico di Scarpa

Eros ed altri, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 16 maggio 1990 il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Venezia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 401 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che la

persona offesa dal reato al pari della persona sottoposta alle

indagini possa nominare un consulente tecnico qualora l'incidente

probatorio sia stato disposto per l'espletamento di una perizia".

All'ammissibilità di tale nomina - che era nella specie in

contestazione - ostano, secondo il giudice a quo, la mancanza di

un'apposita previsione nel citato art. 401, la riserva alle sole

parti (quindi, dopo l'esercizio dell'azione penale) del potere di

nomina del consulente tecnico (art. 225), e la circostanza che per la

persona offesa manca una disposizione, quale quella di cui all'art.

61, che, estendendo i diritti e le garanzie dell'imputato alla

persona sottoposta alle indagini, conferisce a questa il suddetto

potere.

Né una diversa interpretazione sarebbe consentita della natura

sostanzialmente anticipatoria rispetto al dibattimento dell'incidente

probatorio, dato che in tale sede il difensore della persona offesa

può solo chiedere al giudice di rivolgere domande alla persona

sottoposta ad esame (art. 401, quinto comma) e non ha quindi il

potere di porre domande dirette spettante in dibattimento al

difensore della parte civile.

Ciò premesso, il giudice rimettente assume che l'impossibilità

di nomina del consulente tecnico in sede di perizia disposta con

incidente probatorio pone la persona offesa in condizione deteriore

rispetto all'indagato, cui invece tale facoltà spetta. Essa sarebbe

inoltre irragionevole, dato che detta facoltà compete alla persona

offesa nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal

P.M. (art. 360, terzo comma, cod. proc. pen.), sì che nei due casi

si avrebbe disparità di trattamento tra persone offese.

Un'ulteriore disparità sarebbe poi da registrare rispetto al

responsabile civile, dato che costui, nel caso che gli elementi di

prova già raccolti gli siano sfavorevoli, può evitare di subire gli

effetti del giudicato penale (art. 651) chiedendo di essere escluso

dal giudizio (art. 86, secondo comma). La persona offesa, invece,

patirebbe gli effetti di una sentenza di condanna fondata su un

accertamento peritale espletato nell'incidente probatorio cui sia

stata posta "in grado di partecipare" (art. 404), pur non avendo

potuto validamente interloquire in esso per la mancata partecipazione

alle relative operazioni di un proprio consulente tecnico. Ciò

comporta anche, secondo il giudice a quo, violazione del suo diritto

di difesa, dato che il consulente potrebbe solo rilevare incongruenze

e contraddizioni della perizia nella successiva fase dibattimentale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata, perché poggiante su un erroneo presupposto

interpretativo. L'applicabilità della norma (art. 225) che consente

alle "parti private" di nominare propri consulenti tecnici in caso di

perizia dovrebbe invero, secondo l'Avvocatura, desumersi dalla

disposizione (art. 401, quinto comma) secondo la quale nell'incidente

probatorio "le prove sono assunte con le forme stabilite per il

dibattimento" (salvo per l'assenza di pubblicità e la partecipazione

solo su autorizzazione di indagato e persona offesa). Costoro

dovrebbero perciò considerarsi "parti" dell'incidente, pienamente

parificate quanto a facoltà partecipative, garanzie di difesa e di

rispetto del contraddittorio (cfr. artt. 403 e 404); né le cautele

con cui si è mirato ad evitare la partecipazione all'incidente delle

persone "terze" rispetto all'oggetto della prova potrebbero

riguardare la persona offesa, che è parte potenziale al pari

dell'indagato.

D'altra parte, la "partecipazione" alla prova che condiziona

l'efficacia per il danneggiato della sentenza di assoluzione (art.

404) non sarebbe razionalmente idonea a produrre un tale effetto se

intesa come mera assistenza che prescinde dall'intervento del

consulente tecnico, dato che in tal modo si porrebbe la persona

offesa in posizione deteriore rispetto a quella della parte privata

che partecipi all'assunzione della medesima prova in dibattimento.

L'interpretazione del giudice a quo contrasta quindi, secondo

l'Avvocatura, con la logica del sistema; e ciò si evincerebbe anche

dalla regola - opposta a quella enunciata nell'ordinanza - vigente

per l'istituto previsto dall'art. 360 cod. proc. pen., per certi

versi complementare a quello in esame. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di

procedura penale in quanto, a suo avviso, preclude alla persona

offesa di nominare un consulente tecnico che partecipi alla perizia

disposta con incidente probatorio. La norma, così intesa,

contrasterebbe:

con l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente detta una regola

diversa da quella prevista per gli accertamenti tecnici non

ripetibili del P.M. e pone la persona offesa in condizione deteriore

rispetto all'indagato (cfr. art. 61), al responsabile civile (cfr.

art. 86, secondo comma) ed alla stessa persona offesa che partecipi

ai suddetti accertamenti tecnici (cfr. art. 360);

con l'art. 24 Cost., in quanto menoma la difesa del danneggiato,

che subirebbe gli effetti della sentenza di assoluzione fondata sulla

perizia (art. 404) pur non avendo partecipato a questa con un proprio

consulente tecnico.

2. - Se la norma impugnata dovesse intendersi nel senso

presupposto dal giudice a quo, essa sarebbe indubbiamente lesiva dei

disposti costituzionali invocati. Per limitarsi ai rilievi più

evidenti, sarebbe di certo irragionevole, e lesivo del principio di

uguaglianza, che la persona offesa possa nominare un proprio

consulente tecnico in sede di accertamenti tecnici non ripetibili

disposti dal P.M. - come espressamente prevede l'art. 360, primo

comma - e non possa farlo nell'ambito della perizia disposta mediante

l'incidente probatorio: pur se si tratta in entrambi i casi di

accertamenti destinati ad essere utilizzati come prova in

dibattimento (cfr. artt. 431, 511, 526). Ed il diritto di difesa del

danneggiato sarebbe sicuramente violato se si dovesse ritenere che la

sentenza di assoluzione fondata su una perizia assunta con detto

incidente possa avere efficacia di giudicato nei suoi confronti, nel

giudizio per le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 652),

pur quando la sua "partecipazione" (art. 404) alla formazione di tale

prova sia costretta nei limiti della mera assistenza: senza cioè

quella possibilità di interloquire efficacemente nell'indagine

tecnica che solo la partecipazione ad essa del consulente può

realmente consentire (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 149 del

1983 e 345 del 1987).

3. - La regola per cui, tra più interpretazioni possibili, va

preferita quella conforme a Costituzione rende però doveroso

verificare l'esattezza del presupposto ermeneutico da cui la censura

trae origine, che non a caso è contestato dall'Avvocatura.

Esaminando la questione sotto il profilo sistematico, è agevole

rilevare, innanzitutto, che la nuova disciplina processuale

concernente la persona offesa si caratterizza - oltre che per un

complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo

ruolo - per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa

apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle

riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio

dell'azione penale. Dal momento, cioè, che la persona offesa può

poi assumere, se danneggiata dal reato, il ruolo di parte civile, la

partecipazione all'assunzione di prove che nell'ambito delle fase

delle indagini preliminari è dato riconoscerle va funzionalmente

considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta

che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata.

Questo collegamento funzionale e sistematico sta a base della

regola di cui all'art. 178, lettera c), e si esprime, tra l'altro,

nella previsione secondo cui, in tanto la sentenza di assoluzione

può essere fatta valere nei confronti del danneggiato nel successivo

giudizio di danno, in quanto costui sia stato posto in grado di

partecipare all'incidente probatorio su cui essa sia fondata (art.

404).

Appare perciò corretta - come rilevato in dottrina - l'adozione

di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in

tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa

non risulti compiutamente delineata: e di conseguenza il silenzio

della norma impugnata circa la possibilità da parte di questa di

nominare un consulente tecnico nella perizia disposta con incidente

probatorio non può essere assunto come indice univoco di esclusione

di tale facoltà. Né maggiormente probante è l'attribuzione alle

sole "parti" di tale facoltà nella disciplina "statica" della

perizia (art. 225), dato che il termine "parti" è talvolta usato in

modo da ricomprendervi l'offeso dal reato, tanto nella delega (cfr.

le direttive nn. 10 e 48 dell'art. 2, concernenti la tutela delle

parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il

compimento delle indagini preliminari) quanto nella disciplina

codicistica sulla persona offesa (cfr. gli artt. 93, comma terzo, e

95, comma primo, in tema di intervento degli enti collettivi).

Se, dunque, i poteri della persona offesa sono funzionali alla

tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi

devono trovare adeguata espressione proprio nell'incidente

probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di

mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria

delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e perciò a

valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe

invero evidentemente menomata se il legislatore, pur riconoscendo il

diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare

all'assunzione della perizia (artt. 401, primo, terzo e quinto

comma), avesse poi privato tale partecipazione del suo nucleo

essenziale, costituito dalla possibilità di interloquire

nell'indagine tecnica attraverso il consulente.

4. - Una simile conclusione è, tuttavia, contraddetta anche sul

piano dell'interpretazione letterale dal disposto del quinto comma

dell'art. 401, che, stabilendo in via generale che "le prove sono

assunte con le forme stabilite per il dibattimento", rende chiaro che

le modalità di espletamento della perizia nell'incidente probatorio

sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale: ivi

compresa, quindi, la facoltà della persona offesa - al pari della

parte civile - di parteciparvi mediante un consulente tecnico ai

sensi dell'art. 225. La limitazione che nel medesimo quinto comma è

introdotta - quanto alla proponibilità di domande alle persone

esaminate solo tramite il giudice - non fa che confermare l'ampiezza

della regola generale immediatamente precedente.

La facoltà della persona offesa di nominare un consulente tecnico

non è dunque menzionata nell'art. 401 perché ricompresa in tale

regola; ed il fatto che essa sia invece espressamente prevista per

gli accertamenti tecnici non ripetibili del P.M. - istituto analogo

alla perizia anticipata per struttura e funzione, ed i cui risultati

sono, come si è detto, parimenti probanti in dibattimento (art. 431)

- dipende dall'esservi solo in questa e non nell'altra ipotesi,

necessità di esplicitazione. Del resto, l'esclusione del consulente

tecnico di uno dei soggetti operanti nelle indagini preliminari

sarebbe in evidente contraddizione con l'ampiezza del ruolo

riconosciuto a tale figura dall'art. 233, ed in particolare con la

regola della partecipazione automatica alla perizia del consulente

già nominato posta nel secondo comma dal medesimo articolo.

Poiché dunque deve riconoscersi la facoltà della persona offesa

di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia

disposta con incidente probatorio, la questione deve essere

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione

dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:559 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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