Corte costituzionale

Sentenza n. 557/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

territoriale), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1998 dalla

Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto

dalla Banca di Piacenza S.c.r.l. per azioni nei confronti

dell'A.I.P.A. S.r.l. ed altro, iscritta al n. 174 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione della Banca di Piacenza S.c.r.l. per

azioni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000, il giudice

relatore Annibale Marini;

uditi l'avvocato Federico Sorrentino per la Banca di Piacenza

S.c.r.l. per azioni e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il ricorso

proposto dalla Banca di Piacenza, quale responsabile d'imposta,

avverso un "avviso di accertamento invito" al pagamento del servizio

pubbliche affissioni del comune di Bettola per l'omessa dichiarazione

ed il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità,

relativamente all'esposizione di uno striscione pubblicitario presso

la piscina comunale, la Commissione tributaria provinciale di

Piacenza, con ordinanza emessa il 30 marzo 1998, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),

"nella parte in cui non dispone la preventiva escussione

dell'obbligato principale e la previsione che il coobbligato solidale

debba aver concorso a formare il presupposto di imposta tramite

rapporti giuridico-economici con l'obbligato principale".

Il rimettente preliminarmente osserva, quanto alla rilevanza

della questione, che secondo l'assunto della banca ricorrente lo

striscione, riferibile ad un rapporto pubblicitario relativo al

precedente anno solare, era rimasto esposto per evidente dimenticanza

del gestore e che pertanto l'obbligazione solidale della medesima

ricorrente era sorta, ai sensi appunto dell'art. 6, comma 2, del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in difetto di un

qualsiasi attuale rapporto con l'obbligato principale e senza che

essa fosse a conoscenza della perdurante esposizione dello

striscione.

In punto di non manifesta infondatezza il rimettente deduce che

la norma denunciata contrasterebbe innanzitutto con gli artt. 3 e 53

Cost., sia per la disparità di trattamento fra i due soggetti

obbligati all'imposta, in quanto l'obbligazione del coobbligato

solidale potrebbe sorgere senza che questi sia a conoscenza del

presupposto impositivo, noto al solo obbligato principale, sia sotto

il profilo della arbitrarietà ed irrazionalità dell'imposta stessa,

in quanto il coobbligato solidale vi sarebbe assoggettato, senza

nemmeno godere del beneficio della preventiva escussione, anche in

difetto di una sua reale capacità contributiva. La stessa norma

sarebbe inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione

per eccesso di delega e irragionevole utilizzo di essa, in quanto la

legge-delega attribuirebbe chiaramente la soggettività passiva solo

a colui che dispone dei mezzi pubblicitari, senza indicare altri

soggetti.

2. - Si è costituita in giudizio la Banca di Piacenza S.c.r.l.

per azioni, ricorrente nel giudizio a quo concludendo per

l'accoglimento della proposta questione di legittimità

costituzionale.

La parte privata osserva che, a norma dell'art. 5 del decreto

legislativo n. 507 del 1993, il presupposto dell'imposta di cui si

tratta è costituito dalla diffusione, attraverso forme di

comunicazione visive o acustiche, di messaggi pubblicitari, compiuta

nell'esercizio di un'attività economica. Coerentemente il successivo

art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo individua quindi il

soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale,

in colui il quale dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso

il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

Il medesimo art. 6, al comma 2, prevede peraltro la

responsabilità solidale di colui che produce o vende la merce o

fornisce i servizi oggetto della pubblicità, così attribuendo a

questi lo status di responsabile di imposta, ai sensi dell'art. 64,

terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Tale disposizione - secondo la parte privata - si porrebbe in

contrasto in primo luogo con l'art. 53 Cost., alla luce dei principi

affermati da questa stessa Corte in tema di solidarietà tributaria.

Nella giurisprudenza costituzionale sarebbe infatti costante

l'affermazione secondo la quale la legge può stabilire prestazioni

tributarie a carico solidalmente, oltreché del debitore principale,

anche di altri soggetti, non direttamente partecipi dell'atto assunto

come indice di capacità contributiva, a condizione però che una

siffatta imposizione risulti legittimata da rapporti

giuridico-economici intercorrenti tra il debitore principale e tali

altri soggetti. La norma denunciata, prevedendo la responsabilità

solidale di colui il quale trae semplicemente vantaggio dalla

fattispecie imponibile, prescinderebbe invece dall'effettiva

esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra i due soggetti,

con la conseguenza che il responsabile d'imposta verrebbe a subire

gli effetti di un'attività di un terzo, senza che vi si possa

sottrarre od opporre.

La norma denunciata, inoltre, se interpretata nel senso che il

responsabile d'imposta non goda del beneficium excussionis, sarebbe

lesiva anche del principio di eguaglianza in quanto, attribuendo

all'amministrazione finanziaria la possibilità di escutere

indifferentemente l'uno o l'altro dei debitori solidali,

equiparerebbe situazioni notevolmente diverse.

Anche, infatti, nel caso in cui esista effettivamente un rapporto

giuridico tra colui che diffonde il messaggio pubblicitario e colui

che esercita l'attività pubblicizzata, deve considerarsi - sempre

secondo la parte privata - che quest'ultimo, nel pagare il servizio

offertogli dall'altro contraente, gli conferisce in tutto o in parte

anche la somma da corrispondere al fisco, cosicché sembrerebbe

arbitrario ed irrazionale che egli possa essere chiamato al pagamento

dell'imposta senza neanche beneficiare della previa escussione

dell'obbligato in via principale.

La norma impugnata, sempre se interpretata nel senso che il

responsabile d'imposta non goda del beneficium excussionis,

violerebbe da ultimo anche l'art. 76 Cost.

La norma delegante di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) numero

2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), nel fissare principi e criteri direttivi in materia di

imposta comunale sulla pubblicità, delegava infatti al Governo la

attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei

mezzi pubblicitari e la regolamentazione della responsabilità

tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi

oggetto della pubblicità. I termini usati renderebbero evidente - ad

avviso della parte privata - la volontà del legislatore delegante di

mantenere ben distinte le situazioni giuridiche del soggetto passivo

dell'imposta e del responsabile dell'imposta stessa, cosicché il

legislatore delegato avrebbe dovuto necessariamente prevedere la

preventiva escussione del soggetto passivo e la responsabilità

meramente sussidiaria degli altri soggetti tenuti al pagamento

dell'imposta.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo

per la declaratoria di infondatezza della questione.

La parte pubblica, premesso che il soggetto cui si riferisce il

messaggio pubblicitario è legato con vincolo di solidarietà non

paritaria ma dipendente con il soggetto che ha la disponibilità del

mezzo pubblicitario, osserva che la mancata previsione del beneficio

di escussione non vulnera il principio di eguaglianza, atteso che

l'assenza di detto beneficio costituisce la regola nelle obbligazioni

solidali.

La previsione della responsabilità solidale del soggetto che si

avvale del mezzo pubblicitario neppure sarebbe in contrasto con il

principio di capacità contributiva, considerato che la diffusione di

messaggi pubblicitari costituisce manifestazione di ricchezza anche

per colui cui i messaggi si riferiscono. La stessa Corte ha del resto

avuto modo di precisare che possono essere stabilite prestazioni

tributarie a carico anche di soggetti non direttamente partecipi

all'atto oggetto della imposizione, quando ciò risulti giustificato

da rapporti giuridico-economici intercorrenti tra il debitore

principale e tali soggetti.

Parimenti infondata sarebbe infine - sempre secondo la parte

pubblica - la censura di eccesso di delega, in quanto la norma

delegante di cui all'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

include tra i principi e criteri direttivi che dovevano essere

osservati dal legislatore delegato non soltanto l'attribuzione della

soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari, ma

anche la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui

che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della

pubblicità.

La circostanza di fatto dedotta nel giudizio a quo, relativa

all'affissione dello striscione pubblicitario anche dopo la scadenza

del rapporto intercorrente tra le parti, non porrebbe d'altro canto

problemi di legittimità costituzionale ma solo di eventuale

responsabilità di uno dei soggetti del rapporto pubblicitario nei

confronti dell'altro, per avere protratto la diffusione del messaggio

pubblicitario oltre il termine pattuito. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria provinciale di Piacenza dubita, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),

nella parte in cui, disponendo che chi produce o vende la merce o

fornisce i servizi oggetto della pubblicità sia obbligato al

pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in solido con il

soggetto passivo, individuato in colui il quale dispone a qualsiasi

titolo del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario viene

diffuso, non prevede la preventiva escussione dell'obbligato

principale né condiziona il sorgere dell'obbligazione solidale

all'esistenza di un effettivo rapporto giuridico-economico tra i due

soggetti.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Riguardo alla asserita violazione dell'art. 53 Cost.,

questa Corte ha più volte affermato che il principio di capacità

contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni

tributarie a carico, oltreché del debitore principale, anche di

altri soggetti, purché non estranei al presupposto d'imposta,

costituendo unico limite alla discrezionalità del legislatore la non

irragionevolezza del criterio di collegamento utilizzato per

l'individuazione dei predetti responsabili d'imposta (sentenza n. 184

del 1989, ordinanze n. 301 del 1988 e n. 316 del 1987).

Nella fattispecie in esame non può certo considerarsi estraneo

al presupposto di imposta, rappresentato dalla diffusione del

messaggio pubblicitario, colui che, svolgendo l'attività economica

oggetto della pubblicità, dalla pubblicità stessa trae immediato e

diretto vantaggio. E ciò, come si è detto, vale ad escludere che la

solidarietà passiva a carico di tale soggetto possa risultare lesiva

del principio di capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost.

Mentre è appena il caso di aggiungere che alla solidarietà

passiva nel senso sopra precisato si ricollegano quali necessari

corollari il diritto di rivalsa dell'obbligato solidale nei confronti

del debitore principale e il diritto al risarcimento del danno nel

caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario avvenga in

difformità o, come di fatto possibile, in difetto di un sottostante

rapporto giuridico.

2.2. - La mancata previsione del beneficio di escussione non si

pone, poi, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tale beneficio

riveste, nella disciplina delle obbligazioni solidali, un carattere

eccezionale. E, d'altronde, il rimettente neppure individua uno

specifico tertium comparationis rispetto alla disciplina denunciata.

2.3. - Priva di fondamento è, infine, la censura riferita al

parametro di cui all'art. 76 Cost.

La norma delegante di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), numero

2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, indica, infatti, tra i

principi e criteri direttivi, "la regolamentazione della

responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o

fornisce i servizi oggetto della pubblicità".

Ed è evidente come uno dei modi di attuazione della

responsabilità tributaria sia proprio quella solidarietà passiva

che viene, invece, infondatamente censurata sotto il profilo

dell'eccesso di delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il

riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Piacenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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