Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis,

numero 3, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4

aprile 1995 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile

vertente tra S.r.l. Caccavale e Jecco e Fallimento S.p.a. Galante,

iscritta al numero 343 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Caccavale e Jecco S.r.l. e

Fallimento Galante S.p.a., nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi gli avv.ti Lucio V. Moscarini per Caccavale e Jecco S.r.l. e

Giorgio Schiano di Pepe per il Fallimento Galante S.p.a., nonché

l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio d'impugnazione promosso dalla società

Caccavale e Jecco S.r.l. nei confronti del Fallimento Galante S.p.A.,

avente ad oggetto il carattere privilegiato, o meno, del credito

vantato dalla società appellante, la Corte d'appello di Genova, con

ordinanza del 13 aprile 1995, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - dell'art. 2751-bis (rectius: art. 2751-bis numero 3),

del codice civile nella parte in cui non limita il riconoscimento del

privilegio a favore dell'agente-persona fisica e dell'agente-società

di persone, quando in queste l'attività di agente sia direttamente

svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul

capitale. In particolare secondo la prospettazione della Corte

rimettente sarebbe violato il principio di eguaglianza perché la

garanzia del privilegio trova sempre applicazione nei confronti dei

crediti degli agenti anche operanti in forma societaria,

ricollegandosi così la medesima disciplina a situazioni che invece

sono diverse e che quindi avrebbero dovuto essere differenziate. Ed

infatti, mentre le altre ipotesi previste dallo stesso art. 2751-bis

si riferiscono a casi nei quali si pone una esigenza di particolare

tutela del lavoro, sia esso subordinato o svolto nelle forme di cui

ai numeri 2 e 4 della medesima disposizione, ovvero a casi nei quali,

sia pure in forma societaria, l'attività svolta dai soci si

caratterizza per l'esclusione di un fine di lucro o comunque per la

preminenza del lavoro rispetto al capitale (nn. 5 e 5-bis),

viceversa, nel caso del numero 3, si verificherebbe una del tutto

irragionevole parificazione tra salario e profitto, atteso che,

secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il privilegio

sarebbe sempre sussistente, anche nel caso di credito vantato da

agente operante in forma di società.

2. - Si è costituita la società Caccavale e Iecco S.r.l.

chiedendo, anche con successiva memoria, che la questione sia

dichiarata infondata ritenendo insussistente la denunciata violazione

del principio di eguaglianza, atteso che la giustificazione della

garanzia è da ricercare nelle caratteristiche del credito (che trova

la sua fonte in un'attività continuativa) piuttosto che in quelle

dei singoli soggetti creditori.

3. - Si è costituito anche il Fallimento Galante S.p.A.

concludendo, in adesione alle argomentazioni della Corte rimettente,

per la incostituzionalità della disposizione censurata.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Osserva in

particolare l'Avvocatura che la norma censurata non ha operato alcuna

generica equiparazione tra retribuzione di attività lavorativa e

profitto dell'attività economica esercitata da imprese societarie;

ma si è solo limitata a non distinguere, nella ipotesi del contratto

di agenzia, tra il caso dell'agente persona fisica e dell'agente

costituito in forma di società commerciale; ciò perché l'obbligo

continuativo di far concludere contratti a una impresa commerciale e

di concluderli in sua rappresentanza esige di solito che l'agente vi

dedichi la sua personale attività professionale. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 2751-bis

(rectius: art. 2751-bis numero 3) del codice civile nella parte in

cui non limita il riconoscimento del privilegio a favore dei crediti

dell'agente all'ipotesi dell'agente-persona fisica ed a quella

dell'agente-società di persone sempre che in tali società

l'attività di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il

lavoro abbia funzione preminente sul capitale; in particolare,

sarebbe violato il principio di eguaglianza sotto il profilo

dell'uguale trattamento di situazioni differenziate perché -

diversamente dalle ipotesi considerate negli altri numeri dell'art.

2751-bis cit. - la garanzia del privilegio trova sempre applicazione

per il solo fatto che creditore sia un agente e quindi anche nel caso

di agente operante in qualsiasi forma societaria ed a prescindere

dalla rilevanza del fattore-lavoro rispetto al capitale.

2. - La questione è inammissibile.

Deve premettersi che l'originaria formulazione dell'art. 2751 del

codice civile prevedeva al numero 6 il credito dell'agente per le

provvigioni maturate negli ultimi sei mesi del rapporto, nonché per

l'indennità di fine rapporto; previsione questa che seguiva quella

analoga in favore del lavoratore subordinato e che, unitamente a

quest'ultima, realizzava soltanto in parte l'intento dichiarato nella

Relazione al Re (n. 1130) di "estendere a qualunque prestazione

d'opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio ..." in

questione. In realtà - dopo la generalizzazione del privilegio in

favore del lavoratore subordinato (art. 66 legge n.153 del 1969) - è

solo con la legge n. 426 del 1975 di modifica della disciplina dei

privilegi che si amplia ulteriormente l'area della tutela del lavoro

con la confluenza, nell'art. 2751-bis del codice civile di ipotesi

varie: al lavoratore subordinato e all'agente si aggiungono il

prestatore d'opera intellettuale, il coltivatore diretto, il

mezzadro, il colono, l'imprenditore artigiano, le cooperative di

produzione e lavoro. Successivamente l'art. 18 della legge n. 59 del

1992 ha infine esteso il privilegio anche alle società cooperative

agricole ed ai loro consorzi.

Questa progressiva estensione delle categorie dei crediti

garantiti, pur nella prospettiva (chiaramente risultante dalla

discussione parlamentare che ha accompagnato la formazione della

legge n. 426 del 1975 citata) di un allargamento della tutela del

lavoro personale in senso stretto e di quello a quest'ultimo

assimilabile, ha lasciato inalterato il riferimento oggettivo al

rapporto di agenzia senza che - secondo il diritto vivente, fissato

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - possa distinguersi

sotto il profilo soggettivo tra l'agente costituito da persona fisica

e quello costituito da una società. Quindi plausibilmente il giudice

rimettente muove dalla premessa della indistinta assimilazione, al

fine in esame, di qualsivoglia agente, anche se una diversa

ricostruzione sistematica sia ritenuta possibile da una parte della

giurisprudenza di merito e della dottrina, le quali operano una

distinzione nell'ambito della categoria dell'agente sì da riservare

il privilegio unicamente all'agente persona fisica o società in cui

l'apporto del fattore lavoro sia preminente rispetto a quello del

capitale, ed anche se, con riferimento al numero 2 del medesimo art.

2751-bis del codice civile, la stessa giurisprudenza di legittimità

opera proprio tale distinzione ritenendo che il privilegio relativo

alla retribuzione del prestatore d'opera intellettuale non sia

estensibile ai crediti delle società di revisione contabile.

3. - Ciò premesso, deve rilevarsi che - ancorché lo scrutinio di

costituzionalità sia consentito, come richiesto dal giudice a quo,

all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio

(sentenza n. 84 del 1992) - l'esame del merito è nella specie

precluso da una liminare ragione di inammissibilità che risulta

dalla stessa prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la quale

invoca una pronuncia additiva per restringere l'ambito della garanzia

soltanto all'agente-persona fisica e all'agente-società di persone

sempre che in tali società l'attività di agente sia direttamente

svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul

capitale. Infatti il giudice a quo, formulando tale richiesta, non fa

altro che proporre l'adozione di un modello normativo, correlato alla

struttura soggettiva dell'agente, diverso da quello prescelto dal

legislatore, in tema di fruizione della garanzia, fra i molteplici,

diversi modelli dallo stesso legislatore adottati in relazione ad

altre, diverse fattispecie. Così l'art. 409 numero 3 cod. proc.

civ., al fine dell'applicazione del rito delle controversie del

lavoro, distingue in ragione del carattere prevalentemente personale

dell'opera prestata, mentre quanto alla previdenza e all'obbligo di

iscrizione al relativo Fondo l'art. 5 della legge n.12 del 1973

distingue tra agenti-persone fisiche ed agenti - che pur operando in

società - siano illimitatamente responsabili, da un lato, e,

dall'altro, agenti operanti in forma di società di capitali. Ed

ancora un terzo, ed ulteriormente diverso, modello è previsto

dall'art. 6 della legge n. 204 del 1985, che al fine dell'iscrizione

all'albo, prevede un'unica disciplina sia per l'agente-persona fisica

che per l'agente-società; modello - quest'ultimo - che è quello

recepito anche dalla disposizione censurata secondo l'interpretazione

della Corte di cassazione.

Orbene il modello sostitutivo proposto dal giudice rimettente con

riferimento alla materia dei privilegi di cui è causa - secondo il

quale dovrebbe distinguersi fra le persone fisiche e le società di

persone nelle quali l'attività lavorativa sia direttamente svolta

dal socio ed il lavoro sia preminente sul capitale, da un lato, e,

dall'altro, tutte le altre società di persone e le società di

capitali - è, a sua volta, ancora diverso da quelli sopra ricordati,

essendo soltanto analogo, ma non identico, a quello di cui al numero

5 del medesimo art. 2751-bis del codice civile, concernente

l'imprenditore artigiano. Infatti, secondo l'art. 3 della legge

quadro n. 443 del 1985, è impresa artigiana, oltre alla individuale,

anche quella costituita in forma cooperativa - escluse le società a

responsabilità limitata e le società per azioni - a condizione che

la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soli soci, svolga in

prevalenza lavoro personale o che nell'impresa il lavoro sia

preminente sul capitale.

Poiché - dunque - la pronunzia additiva richiesta dal giudice a

quo per la rimozione del vulnus da lui denunziato risponderebbe

comunque non ad una soluzione costituzionalmente obbligata, bensì ad

una delle diverse soluzioni possibili, la questione come sopra

proposta risulta inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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