Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1982 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.

proc. civ. (Procedimento di esecuzione), promosso con ordinanza emessa

il 9 luglio 1976 dal Pretore di Verona nel giudizio di opposizione

all'esecuzione promosso da Castellani Gianfranco ed altro contro

Recchia Massimiliana ed altri, iscritta al n. 668 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 340 del 22 dicembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Recchia Massimiliana e l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 27 marzo-29 aprile 1961 il Tribunale di Verona

condannò Filippi Rosa ad arretrare il fabbricato di sua proprietà -

costruito in violazione delle norme sulle distanze legali - a tre metri

dal confine con il fabbricato di proprietà di Recchia Massimiliana,

Recchia Beatrice, Recchia Massimiliana e Godi Aristea, eredi di Recchia

Angelo, e Menon Giovanni, venditore dell'immobile a Filippi Rosa, al

risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Tale decisione fu

confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 9 dicembre

1971-2 aprile 1972.

Con ricorso a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. Recchia

Massimiliana chiese al Pretore di Verona che fossero determinate le

modalità dell'esecuzione della sentenza.

Con ricorso 3 novembre 1975 al Pretore di Verona Castellani

Gianfranco e Signorini Stella, coniugi, subconduttori dell'immobile da

demolire, di proprietà di Filippi Rosa, proposero opposizione

all'esecuzione, chiedendone la sospensione, in quanto essi occupavano

l'immobile in base a contratto di locazione; e la demolizione non

poteva essere effettuata mentre era in corso la proroga legale di tale

contratto.

Il Pretore di Verona, sentite le parti, con ordinanza 12-13 aprile

1976, sospese, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ., l'esecuzione e

rinviò, all'udienza 7 luglio 1976 la causa di opposizione.

Con ordinanza 9 luglio 1976, pronunciata fuori udienza, il medesimo

Pretore confermò la sospensione dell'esecuzione e sollevò, di

ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.

proc. civ., in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del

22 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, con atto depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo

che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata

inammissibile o, comunque, non fondata.

Si è costituita la parte privata Massimiliana Recchia, con

deduzioni depositate il 28 luglio 1976, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Verona ha rilevato, preliminarmente, che gli

opponenti, che occupavano l'immobile da demolire in base a contratto di

locazione, avevano contestato il diritto della parte istante, munita di

titolo esecutivo, ad assoggettarli all'esecuzione forzata.

Ha, poi, osservato che il giudice dell'esecuzione, in applicazione

dell'art. 613 cod. proc. civ. - al fine di eliminare la difficoltà

insorta nel corso dell'esecuzione per essere l'immobile da demolire

attualmente occupato dagli opponenti - avrebbe dovuto autorizzare

l'ufficiale giudiziario a farsi assistere dalla forza pubblica per far

sgomberare con effetto immediato l'immobile, così privando gli

opponenti della protezione particolare prevista dalla legislazione

vincolistica a favore dei conduttori di immobili adibiti ad attività

commerciali. Ha affermato che l'art. 613 cod. proc. civ. era in

contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché

consentiva, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito

illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei

diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica,

applicabile, invece, nella ipotesi in cui il rilascio fosse stato

chiesto per motivi diversi dalla demolizione dell'immobile abusivo.

2. - La questione di legittimità costituzionale deve essere

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dato che la norma

impugnata, art. 613 cod. proc. civ., non può trovare applicazione

nella causa di opposizione all'esecuzione pendente davanti al Pretore

di Verona.

In vero l'art. 613 cod. proc. civ. riguarda solo l'ipotesi che

sorgano difficoltà materiali nel corso dell'esecuzione forzata di

obblighi di fare e di non fare; ed attribuisce al Pretore, quale

giudice dell'esecuzione, il potere di dare, con decreto, le opportune

disposizioni per eliminare tali difficoltà.

Nel caso di specie tra le parti non è sorto alcun contrasto sulle

modalità della esecuzione. La controversia verte sul diritto della

parte istante di eseguire la sentenza nei confronti degli opponenti

Castellani, subconduttori dell'immobile da demolire, i quali, a

sostegno della opposizione all'esecuzione, hanno invocato, senza

specificarle, le leggi vincolistiche sulle locazioni, che

consentirebbero ad essi la permanenza nell'immobile da demolire. A tali

norme è del tutto estraneo l'impugnato art. 613 cod. proc. civ.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 613 cod. proc. civ. proposta dal Pretore di Verona, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma

primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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