Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. e,

e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre

1972 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Foti

Natale, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visti gli atti di costituzione della parte civile Crignola Maria e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Pierangelo Parravicini, per Crignola Maria, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale pendente davanti al tribunale di Como

a carico di Natale Foti, imputato di omicidio colposo per avere

provocato l'uscita dalla sede stradale dell'autovettura da lui guidata

(senza patente) e l'urto contro un palo di cemento, con conseguenti

gravi lesioni del trasportato Luigi Montrasio, che poi decedeva in

ospedale, la Compagnia Mercury Assicurazioni e Riassicurazioni di

Bologna, presso la quale il Foti era assicurato, citata quale

responsabile civile ad istanza del coniuge e dei figli del defunto,

costituitisi parte civile contro l'imputato, ha chiesto di essere

estromessa dal giudizio, deducendo l'improponibilità dell'azione

diretta del danneggiato, o suoi eredi, contro l'assicuratore: ai sensi

dell'art. 2, comma secondo, 4, lett. e, e 18 della legge 24 dicembre

1969, n. 990, le persone trasportate da veicoli diversi da quelli di

cui all'art. 1, ultimo comma (ed anche dai natanti di cui all'art. 2,

comma secondo, ultima parte) della stessa legge, infatti, non sarebbero

considerate "terzi" e non avrebbero diritto ai benefici derivanti dai

contratti di assicurazione obbligatoria a norma della ripetuta legge n.

990 del 1969. La difesa delle parti civili ha eccepito l'illegittimità

costituzionale dell'art. 4, lett. c, di detta legge, ed a tale

eccezione si è associato il pubblico ministero.

Il tribunale, ritenuta non fondata l'istanza di estromissione del

responsabile civile, con ordinanza del 13 novembre 1972, rilevato che

la persona trasportata qualora riporti danno ancorché coperto da

assicurazione (come nella specie), per il combinato disposto dei citati

articoli 4, lett. c, e 18 non ha azione diretta contro l'assicuratore,

non avendo i trasportati diritto ai benefici derivanti dai contratti di

assicurazione obbligatoria, e rilevato altresì che tale esclusione

(che trae origine anche dal disposto di cui al secondo comma dell'art.

2) "comporta una disparità di trattamento tra persone che versano

nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati,

riservando la legge l'azione di cui sopra unicamente ai danneggiati non

trasportati", ha considerato rilevante e non manifestamente infondata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo, 4, lett. c,

e 18 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui dette norme non

pongono l'obbligo di assicurazione relativamente alla responsabilità

per i danni prodotti alle persone trasportate e negano a dette persone

l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti

dell'assicuratore.

2. - Davanti a questa Corte si è costituita Maria Crignola, parte

civile nel procedimento penale a quo ed ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo la parte privata, la questione sarebbe fondata. L'art. 3

della Costituzione sarebbe violato dalle norme denunciate, oltre che

per le ragioni indicate in ordinanza, anche perché, in base al

richiamo che l'art. 1 (comma primo) fa all'articolo 2054 del codice

civile, l'obbligo dell'assicurazione riguarderebbe anche i soggetti del

rapporto di trasporto (art. 1681 del codice civile); perché le vittime

della strada (tra le quali rientrano le persone trasportate a qualsiasi

titolo che subiscano danni per la circolazione dei veicoli a motore),

data la finalità sociale della legge, non possono essere trattate in

modo differenziato; perché il richiamo all'assunzione volontaria del

rischio non è sufficiente ad escludere una parte dei trasportati; e

perché infine, in caso di assicurazione volontaria per i trasportati,

a questi è negata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ed

agli stessi sono opponibili dall'assicuratore le eccezioni

contrattuali, e poi "in altra occasione viene tutelata un'assunzione di

rischio posta in essere volontariamente dall'assicurato".

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le deduzioni

presentate dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto a questa

Corte di voler dichiarare non fondata la questione. Osservato

preliminarmente che l'assunto del tribunale è formulato genericamente

ed apoditticamente, ha rilevato che nella differenziata disciplina di

cui alle norme oggetto di denuncia, non poteva ravvisarsi alcuna

irrazionale arbitrarietà. Infatti, è intuitiva la differenza tra la

situazione del terzo, utente della strada e del trasportato dal veicolo

che provoca l'incidente dannoso, atteso che quello si limita soltanto

ad usare la strada e questo, invece, si sceglie liberamente il vettore

e si assume volontariamente il rischio connesso alla conduzione e alla

circolazione del mezzo, e sarebbero ipotizzabili collusioni tra

trasportato e vettore. Ed in secondo luogo, è altrettanto innegabile

la diversità delle situazioni previste dagli artt. 1, ultimo comma, e

2, comma secondo, ultima parte, e dall'art. 4, lett. c, essendo le

prime qualificate da ulteriori, particolari circostanze ritenute dal

legislatore tali da giustificare la più ampia tutela di un affidamento

fondato su elementi obiettivi ed essendo invece le altre situazioni

basate su mere valutazioni soggettive (dei trasportati).

4. - All'udienza del 18 dicembre 1974, l'avv. Pierangelo

Parravicini, per la Crignola, e il sostituto avvocato generale dello

Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive richieste ed hanno

in queste insistito. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Como

solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti), perché non è prevista l'obbligatorietà del contratto di

assicurazione per i danni riportati dalle persone trasportate e perché

non è data a queste persone che abbiano riportato danno ancorché

coperto da assicurazione, azione diretta nei confronti

dell'assicuratore.

2. - La questione, sotto entrambi i profili, non è fondata. C'è

anzitutto da ricordare che la normativa denunciata, e più propriamente

l'art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 (che non è stato

richiamato in modo specifico nell'ordinanza), trova riscontro nella

Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, all. II, n. 9, con cui

ciascuna delle parti si è riservato di escludere dall'obbligo

dell'assicurazione i danni causati alle persone trasportate dal veicolo

che ha causato il danno in caso di trasporto a titolo gratuito o di

cortesia; e che il legislatore italiano ha disciplinato la materia,

relativamente alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a

queste equiparate, dei veicoli a motore senza guida di rotaie e

relativamente alla copertura dell'assicurazione per la responsabilità

civile verso i terzi, disponendo che l'assicurazione deve comprendere

"la responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate dai

veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato

e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai

veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente

autorizzati al trasporto di persone" (art. 1, comma terzo, cit.) ed

escludendo quindi dall'assicurazione obbligatoria la responsabilità

civile per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli

diversi da quelli indicati.

E va ancora precisato che il giudice a quo, nel prospettare la

questione, non si è soffermato sulla disparità di trattamento che si

è così venuta a determinare nell'ambito della categoria delle persone

trasportate dai veicoli che hanno ad esse causato il danno, sibbene, e

unicamente, sul fatto che dette persone non sono considerate terzi

(art. 4, lett. c) e, non essendovi in relazione ai veicoli che le

trasportano obbligo di assicurazione, non hanno azione diretta nei

confronti dell'assicuratore (ed anche nel caso in cui abbiano riportato

danno coperto da assicurazione volontaria).

"Terzi", invero, sono le persone a cui sia prodotto un danno per la

circolazione di un veicolo senza guida di rotaie e che per ciò hanno

diritto ad essere risarcite dal conducente e dal proprietario (o

dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio)

del veicolo, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del codice

civile; e tra codesti terzi proprio in base a tale norma non rientrano

le persone trasportate. La legge n. 990 del 1969, che fa espresso

riferimento all'articolo del codice civile ora ricordato, è stata

introdotta nel sistema per garantire i diritti delle persone che

abbiano subito un danno causato da un veicolo (o natante) a motore,

mediante l'instaurazione di un regime d'assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile verso i terzi, e quindi l'assicurazione

che copre il veicolo e per cui è posto legislativamente l'obbligo si

riferisce di regola alla responsabilità civile ex art. 2054 del codice

civile.

Da ciò consegue che la situazione di fatto e giuridica della

persona trasportata dal veicolo che ad essa ha causato il danno e

quella del "terzo" risultano diverse.

ogni ragione di responsabilità tra conducente del veicolo e

persona trasportata che subisca un danno per fatto e colpa del

conducente, infatti, si pone e si risolve nell'ambito del rapporto di

trasporto (e resta a parte la possibilità che ricorrano o concorrano

profili di responsabilità extracontrattuale), ed invece la seconda

situazione è caratterizzata dalla normale estraneità del terzo nei

confronti del responsabile civile.

Il danno sofferto dai "terzi" e quello subito dalle persone

trasportate si ricollegano a differenti premesse: perché stanno su

piani diversi chi rimane estraneo alla circolazione del veicolo e non

è in condizione, per circostanze di tempo e di luogo, di prevedere ed

evitare il danno e chi, invece, partecipa alla circolazione del veicolo

ed ha modo, usando l'ordinaria diligenza, di evitare o contenere il

danno e comunque sa che, richiedendo o accettando il trasporto, può

andare incontro a pericoli e danni derivanti dal fatto della

circolazione del veicolo sul quale è trasportato, ed affronta

scientemente i rischi del trasporto confidando o dovendo confidare

sulla solvibilità del vettore a cui si affida.

La lamentata violazione del principio di eguaglianza, pertanto, non

sussiste sotto il primo dei due profili indicati dal giudice a quo,

perché i terzi e le persone trasportate, a differenza di quanto assume

il tribunale di Como, non versano nella stessa situazione di vittime

della strada e di danneggiati, e comunque non è irrazionale che il

legislatore abbia considerato non eguali le rispettive posizioni.

D'altra parte, che per il risarcimento del danno subito la persona

trasportata non abbia azione diretta contro l'assicuratore, si spiega

agevolmente solo che si consideri che il fondamento della spettanza di

codesta azione al terzo danneggiato non risiede nell'essere il rischio

assicurato (cosa questa che, come nella specie, può aversi in base ad

un espresso patto) ma nell'obbligatorietà dell'assicurazione della

responsabilità civile come garanzia per il terzo, e quindi nello

speciale regime instaurato con la legge n. 990 del 1969. E poi, la

persona trasportata, nell'ipotesi di assicurazione volontaria del

rischio della responsabilità civile, non viene a sopportare in proprio

il danno che abbia subito, giacché ha azione contro l'autore e questi,

in quanto assicurato, ha diritto d'essere tenuto indenne, entro i

limiti convenuti, da parte dell'assicuratore.

Con la conseguenza, in base alle considerazioni che precedono, che

non risulta costituzionalmente illegittima, sotto gli indicati profili,

la disciplina della materia in atto vigente.

Ciò, tuttavia, non esclude che questa possa, sul punto, essere

modificata nel senso di una maggiore estensione del campo di

applicazione dell'assicurazione obbligatoria e vengano, così, a

trovare soddisfazione le istanze al riguardo avanzate da più parti in

sede di discussione ed approvazione della ripetuta legge n. 990 del

1969 ed allora non accolte in quanto si è ritenuto di dover introdurre

il nuovo regime di assicurazione in modo graduale e di non poter

rendere ancora più gravi gli oneri per l'assicurato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Como con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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