Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 giugno

1950, n. 375, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1960 dal

Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Olimpo Amilcare,

iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del

Presidente Gaspare Ambrosini;

uditi l'avvocato Arturo Alfieri, per Olimpo Amilcare, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale avanti al Pretore di Brescia a carico di

Olimpo Amilcare, imputato per il reato di cui agli artt. 14 e 22 della

legge 3 giugno 1950, n. 375, conseguente alla mancata assunzione nella

sua azienda di quattro invalidi di guerra per n. 264 giornate

lavorative e di tre invalidi civili per fatto di guerra per n. 198

giornate lavorative, la difesa dell'imputato sollevò eccezione sulla

legittimità costituzionale di tale legge.

Con ordinanza emessa il 16 maggio 1960 il Pretore di Brescia ha

ritenuto che la legge stessa, prescrivendo l'assunzione obbligatoria al

lavoro degli invalidi di guerra, sembra in contrasto con gli artt. 38,

41 e 42 della Costituzione, sia perché violerebbe il principio della

libertà della iniziativa economica privata e delle garanzie della

proprietà privata, sia perché porrebbe a carico di determinati gruppi

di privati cittadini, oneri e retribuzioni spettanti alla

collettività. Ed osservato che la definizione del giudizio penale

dipende dalla risoluzione di tale questione di legittimità

costituzionale, ha disposto la sospensione del giudizio e la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri ed alla parte, comunicata ai Presidenti delle due Camere

legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1960,

n. 174.

La difesa di Olimpo Amilcare si è costituita depositando delle

deduzioni in data 5 giugno 1960 nelle quali, rilevato che gli artt. 14

e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, impongono al datore di lavoro

di assumere, in percentuali diverse, invalidi militari e invalidi

civili di guerra, si osserva che costoro, pur soffrendo di una

invalidità determinante una diminuzione della propria attività

lavorativa (che può anche essere superiore al 50 per cento della

normale capacità), hanno diritto, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 18

giugno 1952, n. 1176, ad una retribuzione pari a quella spettante al

personale valido occupato.

Tale obbligo di assunzione degli invalidi sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto sanzionerebbe una disuguaglianza

dei cittadini e violerebbe l'art. 36 della Costituzione, perché la

retribuzione da corrispondersi agli invalidi non sarebbe proporzionata

alla quantità e qualità del lavoro.

Richiamando la sentenza emanata da questa Corte il 16 dicembre

1958, n. 78, sull'imponibile di mano d'opera in agricoltura, la difesa

privata sostiene che la legge in esame violerebbe l'art. 38 della

Costituzione in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di

cittadini, e senza tenere conto della loro capacità contributiva di

cui all'art. 53, un onere che per la sua natura di spesa pubblica di

carattere assistenziale dovrebbe essere sopportato dallo Stato.

La legge impugnata contrasterebbe, inoltre, col principio della

libertà della iniziativa economica privata sancito nell'art. 41 della

Costituzione e col principio della garanzia della privata proprietà

affermato nel successivo art. 42, e violerebbe, altresì, i principi

generali che si evincono dal coordinato esame delle citate norme

costituzionali.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuta nel

giudizio l'Avvocatura generale dello Stato depositando in data 6 giugno

1960 deduzioni a stampa, nelle quali sostiene che la questione in esame

differisce da quella già prospettata e decisa dalla Corte in ordine

alla disciplina dell'imponibile di mano d ' opera, e che è, invece,

simile all'altra riguardante il collocamento dei mutilati e invalidi

del lavoro, decisa dalla Corte con la sentenza dell'8 giugno 1960, n.

38. La legge impugnata non violerebbe, pertanto, gli artt. 38, 41 e 42

della Costituzione, perché l'obbligo di riservare agli invalidi una

aliquota di posti di lavoro nell'impresa non avrebbe carattere

assistenziale e non comporterebbe intervento dello Stato nell'attività

di organizzazione economica, né lesione della garanzia della

proprietà privata, ma soltanto una modesta riserva di posti a favore

di cittadini minorati, che sarebbero così messi in condizione di avere

assicurato un lavoro adeguato alle loro possibilità. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza emessa il 26 maggio 1960 il Pretore di Brescia ha

proposto la questione di legittimità costituzionale della legge 3

giugno 1950, n. 375, concernente "l'assunzione obbligatoria al lavoro

degli invalidi di guerra", in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 della

Costituzione.

Per quanto riguarda la prospettata violazione dell'art. 38, è da

osservare che non sussiste il presupposto su cui si basa l'ordinanza,

che cioè la legge impugnata, nel disporre agli artt. 14 e 22 l'obbligo

dei datori privati di lavoro di assumere nelle loro aziende un certo

numero di invalidi di guerra, "porrebbe a carico di determinati gruppi

di privati cittadini oneri e restrizioni spettanti alla collettività".

La legge impugnata, infatti, non detta, come sembra ritenere

l'ordinanza in esame, provvidenze assistenziali a favore di invalidi al

lavoro, per l'attuazione delle quali sono chiamate a provvedere, in

base al penultimo comma dell'art. 38, "organi ed istituti disposti ed

integrati dallo Stato", ma predispone un sistema inteso ad assicurare

il lavoro ed a reinserire nella vita economica produttiva nazionale

persone, che sono bensì minorate, ma che conservano una capacità di

lavoro e si trovano ancora in grado di prestare la loro opera.

Rilevanti sono in proposito le norme che la legge impugnata detta,

laddove in via generale prescrive all'art. 3, che "le disposizioni per

il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge

non si applicano: a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità

lavorativa", e quando specificatamente dispone nell'ultimo comma

dell'art. 14, che "le imprese di navigazione marittima ed aerea non

sono tenute, per quanto riguarda il personale navigante, all'osservanza

degli obblighi di cui ai precedenti commi".

Deve, inoltre, tenersi presente che gli invalidi di guerra hanno

diritto ad ottenere un posto di lavoro, in quanto essi possano

adeguatamente tenerlo in corrispondenza alle loro particolari

attitudini e condizioni fisiche.

La legge detta all'uopo varie norme, come quelle relative: alla

documentazione della propria attività lavorativa e professionale che

deve dare ogni invalido aspirante all'occupazione (art. 6, n. 2);

all'indicazione nella tessera personale rilasciata dall'Opera nazionale

all'invalido del grado di rieducazione professionale e di capacità

lavorativa generica e specifica e dei posti occupati prima e dopo la

mutilazione (art. 8, nn. 4, 5 e 7); alla limitazione per le ammissioni

di invalidi nei servizi attivi nelle Ferrovie dello Stato e dei servizi

pubblici di trasporto in concessione "alle qualifiche ed alle

percentuali indicate nella tabella che segue... " (art. 12);

all'affidamento ad un apposito collegio medico del l'accertamento delle

"condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti

notarili" (art. 13, secondo comma).

Può, quindi, dirsi che la legge del 3 giugno 1950, n. 375,

riguarda bensì gli invalidi di guerra, ma non totalmente inabili al

lavoro, e che in favore di questi dispone provvidenze di carattere non

assistenziale, ma di avviamento al lavoro.

Detta legge, adunque, non soltanto non contrasta con la norma del

penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, ma anzi è in armonia

col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il

diritto degli inabili e minorati "all'educazione ed all'avviamento

professionale".

La Corte si è pronunciata in questo stesso senso nella sentenza

dell'8 giugno 1960, n. 38, decidendo una consimile questione sulla

legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n. 1222,

ratificato con legge del 9 aprile 1953, n. 292, concernente

"l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle

imprese private".

Ugualmente infondati sono i motivi inerenti alla proposta questione

sulla legittimità costituzionale della legge n. 375 del 1950, in

riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza del Pretore di Brescia che la detta legge

sarebbe in contrasto con gli artt. 41 e 42 "perché violerebbe il

principio della libertà della iniziativa economica privata e delle

garanzie della praprietà privata".

Ma, in effetti, la legge in esame non limita o comprime

l'iniziativa economica privata, né la garanzia della proprietà

privata, giacché non incide sull'organizzazione economica delle

imprese, non importando per i datori di lavoro altro obbligo che quello

di riservare per gli invalidi di guerra una modesta aliquota di posti

rispetto al numero totale dei dipendenti, che essi datori di lavoro

hanno liberamente determinato e che potrebbero liberamente cambiare.

Anche qui, come nel caso del D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n.

1222, sopracitato, ed esaminato da questa Corte con la sentenza n. 38

del 1960, si è in presenza di un sistema che non contrasta con gli

artt. 41 e 42 della Costituzione, perché, secondo quanto la Corte

osservò in tale sentenza, il sistema predisposto per l'assunzione al

lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri

prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la

valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle

imprese.

Va, altresì, messo in rilievo che l'assunzione al lavoro degli

invalidi di guerra avviene attraverso un procedimento di accertamento

della capacità lavorativa e della idoneità dell'invalido aspirante ad

un determinato posto di lavoro, e che nel sistema della legge non vi ha

discordanza tra la prestazione di lavoro da parte dell'invalido assunto

dall'impresa e la retribuzione che deve venirgli corrisposta, - come si

desume anche dall'art. 20, il quale prescrive che "agli invalidi

ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate

le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende". E su

questo principio ritorna l'art. 21 del D.P.R. del 18 giugno 1956, n.

1176, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge,

disponendo: "L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle

condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed è

soggetto agli stessi obblighi stabiliti in genere per il personale

dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro fermo

restando quanto è disposto dal quarto comma dell'art. 4 del presente

regolamento".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di Brescia

con ordinanza del 16 maggio 1960 sulla legittimità costituzionale

della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione

obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, in riferimento agli

artt. 38, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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