Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4-bislegge 299/1991
  • art. 3d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni

concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle

dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e

l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie

urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363 promosso con

ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dalla Corte di cassazione sui

ricorsi riuniti proposti da Impresa Generale Affissioni Pubblicità

S.p.a. contro Comune di Napoli, Comune di Napoli contro Impresa

Generale Affissioni Pubblicità S.p.a., iscritta al n. 523 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Impresa Generale

Affissioni Pubblicità;

Udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione del lodo emesso dalla

commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931,

n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la Corte di

cassazione - con riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo

comma, della Costituzione - ha sollevato (con ordinanza del 30 marzo

1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.

4 bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,

convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui -

in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle

misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei

contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la

riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità - demanda la

revisione stessa alla commissione arbitrale suddetta.

In particolare la Corte rimettente - nel richiamare le pronunce con

cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie

previsioni di arbitrato obbligatorio (sentenze nn. 49, 206 e 232 del

1994) - rileva che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il

principio generale che il fondamento dell'arbitrato, sulla base del

combinato disposto degli artt. 24, primo comma (diritto di agire in

giudizio e correlativo esercizio), e 102, primo comma, della

Costituzione (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici

ordinari), risiede nella libera scelta delle parti, perché soltanto

la scelta dei soggetti coinvolti (intesa come uno dei possibili modi

di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art.

24, primo comma, della Costituzione) può derogare al precetto

contenuto nell'art. 102, primo comma, della Costituzione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102,

primo comma, della Costituzione - dell'art. 4-bis, primo comma, del

decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti

l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in

aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,

nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella

legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di

mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure

dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei

contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la

riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti

sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla

commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931,

n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, per sospetta

violazione del principio secondo cui la previsione ex lege della

giurisdizione arbitrale è costituzionalmente legittima soltanto se

rimessa alla libera scelta delle parti.

2. - La questione è fondata.

Principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale

è quello per cui la legittimità dell'istituto dell'arbitrato

presuppone necessariamente il suo carattere facoltativo sicché

l'eventuale previsione, come nella fattispecie, di un'ipotesi di

arbitrato obbligatorio ex lege rappresenta una inammissibile

compressione del diritto di azione e di difesa (art. 24, primo comma,

della Costituzione) ed una negazione della tutela giurisdizionale

(art. 102, primo comma, della Costituzione). Ed infatti con sentenza

n. 232 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art.

18, quinto comma, del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito

nella legge n. 440 del 1987, nella parte in cui demandava la

revisione alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del citato

regio decreto-legge n. 36 del 1931, ritenendolo in contrasto con

l'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio

del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Parimenti con sentenza n. 206 del 1994 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge n. 318

del 1986, convertito nella legge n. 488 del 1986, nella parte in cui,

attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge n.

55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, demandava detta

revisione alla commissione arbitrale suindicata, nonché,

conseguentemente, l'illegittimità costituzionale del richiamato art.

25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983. Analoga

dichiarazione di illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 26,

settimo comma, del decreto-legge n. 153 del 1980, convertito nella

legge n. 299 del 1980 (sentenza n. 49 del 1994).

Anche nella fattispecie la disposizione censurata - dopo aver

previsto che, con effetto dal 1 gennaio 1992, le tariffe in materia

di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni sono aumentate del 30 per cento - prescrive altresì che

le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso,

convenute nei contratti di concessione del servizio per

l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, devono essere

revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto

aumento di tariffe; e stabilisce altresì che, in caso di mancato

accordo tra le parti, la revisione è demandata (necessariamente,

quindi) alla suddetta commissione arbitrale, configurando così

un'ipotesi di arbitrato obbligatorio. Soccorre quindi la medesima

ratio decidendi delle citate pronunce di questa Corte sicché deve

dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione

censurata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni

concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle

dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e

l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie

urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella

parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla

revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone

fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per

l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la

revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio

decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile

1931, n. 460.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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