Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, ultima parte e dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile

1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), promossi

con n. 6 ordinanze emesse il 15 marzo 1994 dal Tribunale militare di

sorveglianza nei procedimenti di sorveglianza relativi a Bazzica

Graziano, Francinella Fabio, Muscarella Roberto, Bartolini Nico,

Todaro Caddonio Domenico e Massari Marco, rispettivamente iscritte ai

nn. 342, 361, 376, 377, 378, 483 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 25, 26, 27 e

37, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sei ordinanze di identico contenuto - pronunciate in

altrettanti procedimenti, relativi alla concessione dell'affidamento

in prova di condannati militari per reati originati da obiezione di

coscienza, ed iscritte ai nn. 342, 361, 376, 377, 378 e 483 del reg.

ord. 1994 - il Tribunale militare di sorveglianza solleva, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma,

ultima parte e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167

(Affidamento in prova del condannato militare);

Secondo il giudice a quo con la pronunzia della Corte

costituzionale n. 358 del 1993 (che ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 27 del codice penale militare di pace nella

parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione

comune in quella della reclusione militare possa avvenire in

relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto

nell'art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1972, n. 772) viene posta in

discussione la perdurante applicabilità delle disposizioni

impugnate. E, per tale motivo, il Tribunale militare di sorveglianza

aveva cominciato a sottoporre i condannati per obiezione totale

all'affidamento in prova al servizio sociale anziché l'affidamento

in prova speciale ex art. 3, terzo comma, legge n. 167 del 1983. Ma

un tale indirizzo interpretativo è stato disatteso dalla Corte di

cassazione.

Pertanto, il Tribunale militare di sorveglianza pone la questione

di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,

Cost., degli artt. 1, primo comma, ultima parte e 3, terzo comma,

della legge n. 167 del 1983, in quanto il regime di affidamento ivi

disciplinato appare "ben più gravatorio" rispetto a quello previsto

per qualsiasi altro condannato a pena detentiva diversa dalla

reclusione militare, concretandosi in una prestazione di servizio

(non militare) obbligatoria, da svolgere al di fuori della sfera

sociale propria del condannato, con possibile pregiudizio di

posizioni affettive, familiari, di studio o di lavoro.

Il Tribunale ritiene in contrasto con il principio di

ragionevolezza un sistema che da un lato rinuncia a chiedere la

rieducazione particolare connessa al regime carcerario militare

(oltre che la prestazione del servizio militare al termine

dell'espiazione) dall'altro si limita a differenziare la posizione

dell'obiettore da quella del condannato per altri reati, imponendogli

l'onere di una prestazione di servizio, ai fini dell'estinzione della

pena.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 27 della Costituzione,

il Tribunale militare di sorveglianza, sottolinea che prevedere come

contenuto dell'affidamento la prestazione di un servizio "civile",

una volta escluse le finalità rieducative specifiche connesse alla

scelta di una sanzione militare peculiare, come la reclusione

militare, significa affidare alle misure alternative un onere

sganciato dalla idoneità della pena alla rieducazione.

2. - In tre dei giudizi sollevati dal Tribunale militare di

sorveglianza (iscritti ai nn. 342, 361 e 483 del reg. ord. del 1994)

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per una declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che la disciplina ex art. 3, terzo comma,

legge n. 167 del 1983, a differenza di quanto avviene nel caso della

conversione della pena ordinaria in quella militare, si preoccupa di

prendere in esame la specifica situazione del condannato obiettore,

differenziandola completamente, quanto al rigore dell'affidamento in

prova, da quella del condannato militare.

Tale scelta del legislatore non appare censurabile in sede di

giudizio di costituzionalità in quanto di per sé non irragionevole. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze del Tribunale militare di sorveglianza sono di

identico contenuto; pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e

decisi congiuntamente.

In particolare, il giudice a quo prospetta la illegittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo

comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Le disposizioni impugnate, pur contenendo una speciale disciplina

dell'affidamento in prova del condannato per reati originati da

obiezione di coscienza, fanno parte di una legge che, più in

generale, si rivolge al condannato "militare", tanto che - sia pure

con una minore caratterizzazione - anche l'affidamento in prova dei

condannati per reati originati da obiezione di coscienza mantiene un

carattere "militare". Si attribuisce, infatti, al Ministro della

difesa la competenza a individuare gli uffici o enti pubblici - anche

se non militari - presso i quali l'affidato in prova deve prestare

servizio. In tal modo, si priva il giudice di sorveglianza del potere

di individuare le modalità più idonee a un reinserimento nella vita

civile e adeguate alla personalità del condannato, per attribuire

tale potere - esclusivamente per questa categoria di condannati - al

Ministro della difesa che, per la sua posizione istituzionale e

funzionale, non ha competenza in ordine al perseguimento delle

finalità di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato.

D'altro canto, va considerato che il contenuto dell'affidamento in

prova, come disciplinato dalla disposizione impugnata,

sostanzialmente riproduce, sotto altra veste giuridica, il regime

riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza). Vale a dire, proprio quel regime che

viene rifiutato dall'obiettore "totale", in quanto - sia pure

indirettamente - collegato all'organizzazione della difesa.

3. - Come rilevato dal giudice rimettente, una siffatta

regolamentazione dell'affidamento in prova del condannato militare

per reati originati da obiezione di coscienza non può più trovare

ragionevole giustificazione a seguito della sentenza n. 358 del 1993,

con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 27 cod. pen. mil. di pace nella parte in cui

consente che la conversione della pena della reclusione comune in

quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla

sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali.

Più particolarmente, la sentenza ora citata ribadisce quanto in

precedenza affermato dalla Corte a proposito della finalità

rieducativa della pena militare, che consiste nel recupero al

servizio militare, contrariamente alla funzione rieducativa della

reclusione comune, che, invece, deve tendere al reinserimento sociale

del condannato (sentenza n. 414 del 1991).

Ora, poiché la funzione assolta dalle misure alternative alla

detenzione non può che rispecchiare quella assegnata alla pena

inflitta, appare irragionevole che sia possibile sostituire una pena

ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura -

quale quella dell'affidamento in prova del condannato militare, per

reati originati da obiezione di coscienza - anch'essa, come le altre

di cui alla legge n. 167 del 1983, finalizzata al recupero al

servizio militare.

4. - Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo

comma della legge n. 167 del 1983, in quanto prevedono l'affidamento

in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza

esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati

dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Va, d'altro canto, sottolineato che appare sempre più

indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto

dell'ormai lunga serie di pronunce della Corte volte a conformare la

disciplina dell'obiezione di coscienza ai principi costituzionali,

dia una sistematica configurazione alla normativa in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli

artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29

aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),

nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato

per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad

uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della

difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio

1975, n. 354.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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