Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314 e

317 del cod. di proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre

1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di L. C. U., iscritta al n. 642 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza

10 ottobre 1978 e nel processo penale contro U. L. C.,

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314

e 317 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 13, secondo e quarto

comma Cost.

Esponeva il magistrato nell'ordinanza che, a seguito di denuncia da

parte del Tribunale minorile di Torino, il Procuratore della Repubblica

aveva promosso azione penale nei confronti del L. C. per il

delitto di alterazione di stato, prevista nell'art. 567, secondo comma,

cod. pen., quale indiziato di falsità nel riconoscimento di sua

paternità naturale effettuato nei confronti del minore F.. Il

P.M. aveva, quindi, investito esso Giudice Istruttore per la formale

istruttoria, nel corso della quale il giudice stesso aveva disposto

perizia medico-legale, al fine di accertare la veridicità o meno del

riconoscimento, attraverso l'esame del gruppo sanguigno del prevenuto,

della madre naturale Ida Sgrò, e del minore stesso.

Senonché, all'udienza peritale del 19 settembre 1978, l'imputato,

assistito dal difensore di fiducia, rifiutava di prestarsi al prelievo

ematico, e depositava nel contempo memoria scritta mediante la quale,

nell'ipotesi che il Giudice ritenesse ciononostante di insistere nel

provvedimento, chiedeva che gli atti, sospeso il giudizio, fossero

trasmessi a questa Corte per l'esame della compatibilità degli

articoli citati del codice processuale penale con gli artt. 13 e 24

Cost.

Il Giudice, sul conforme parere del P.M., ritenuta la manifesta

infondatezza del profilo concernente il parametro di cui all'art. 24,

secondo comma, Cost., sollevava per il resto la cennata questione

incidentale di legittimità costituzionale.

Interveniva nel giudizio davanti a questa Corte il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che chiedeva dichiararsi l'infondatezza della sollevata

questione. Considerato in diritto :

Osserva il magistrato nell'ordinanza che l'attuale sistema

processuale non porrebbe limite alcuno ai poteri dispositivo e coattivi

del Giudice penale nella scelta dei mezzi d'indagine e nell'uso della

coazione fisica per eseguirli in caso di opposizione. Sulla base di

tale premessa, ritiene il Giudice che la questione proposta possa avere

fondamento, in riferimento al secondo comma dell'art. 13 Cost., specie

in considerazione dell'eventualità che la perizia coinvolga anche

terzi estranei all'imputazione, e del fatto che - secondo il rimettente

- non è nemmeno imposta dall'ordinamento giuridico-processuale alcuna

motivazione al provvedimento del Giudice. Per di più, la forzosa

limitazione della libertà personale, che verrebbe a verificarsi a

seguito della costrizione a sottoporsi alla perizia comporterebbe

altresl' la violazione del quarto comma dell'art. 13 nel momento in cui

si procedesse al prelievo ematico, in quanto si integrerebbe

un'inequivocabile violenza fisica su persona sottoposta a restrizioni

di libertà.

La questione non è fondata.

Va innanzitutto contestata la premessa del ragionamento del Giudice

rimettente.

Non è esatto, infatti, che il Giudice non incontri limite alcuno

ai suoi poteri dispositivi in materia penale ed ai mezzi per attuarli,

perché l'ordinamento giuridico- processuale va letto nel contesto

della Costituzione e con i limiti opposti dai suoi principi

fondamentali. Così non potrebbe il giudice disporre mezzi istruttori

che mettessero in pericolo la vita o l'incolumità o risultassero

lesivi della dignità della persona o invasivi dell'intimo della sua

psiche, perché sarebbero in contrasto con la tutela dei diritti

fondamentali ex art. 2 Cost. Come non potrebbe il Giudice, mediante i

mezzi istruttori, mettere in pericolo la salute del periziando perché

violerebbe l'art. 32 Cost.

Ma, per quanto si riferisce ai limiti alla libertà personale, non

tiene conto il giudice a quo che il Costituente ha inteso appunto

tutelare la libertà del cittadino affidandone al giudice la garanzia e

dal secondo comma dell'art. 13 si evince che la Costituzione consente

sia la detenzione che "qualsiasi altra restrizione della libertà

personale" proprio e soltanto se vi sia "atto motivato dell'autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

Orbene, le ragioni relative alla giustizia penale, e

all'accertamento della verità che la concerne, rientrano sicuramente

fra i "casi" previsti dalla legge: e la perizia medico-legale è

altrettanto certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali è

lecito al giudice previa congrua motivazione (sent. nn. 156/1967 e

64/1970) attuare una "qualsiasi restrizione della libertà personale",

nei limiti ovviamente sopra accennati. Ma il prelievo ematico, ormai di

ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché può essere

persino effettuato da infermiere professionali, né lede la dignità o

la psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita,

l'incolumità o la salute della persona, salvo casi patologici

eccezionali che il perito medico-legale sarebbe facilmente in grado di

rilevare.

Sul punto, del resto, questa Corte si è già indirettamente

pronunziata allorquando, in tema di art. 4 della legge di pubblica

sicurezza, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui

consentiva alla polizia di eseguire rilievi segnaletici comportanti

restrizioni della libertà personale: e nella motivazione si portava

appunto l'esempio del caso in cui si "richiedono prelievi di sangue"

(sent. 22 marzo 1962 n. 30).

Ma la censura d'illegittimità in parte qua dell'articolo impugnato

è seguita proprio perché, essendo abilitata a quegli atti la polizia,

venivano a mancare al cittadino le guarentigie giurisdizionali imposte

dall'art. 13 Cost..

Tanto meno, poi, può venire in causa il quarto comma dell'invocato

parametro costituzionale, perché le violenze cui quel comma fa

riferimento sono evidentemente quelle illecite, anche nel senso sopra

specificato e non le minime prestazioni personali imposte all'imputato

o a terzi, da un normale e legittimo mezzo istruttorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen., sollevata dal Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza 10 ottobre

1978, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma,

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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