Corte costituzionale

Sentenza n. 532/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge regionale del

Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque

di scarico degli automezzi itineranti), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc.

Api s.p.a. contro il Comune di Latina ed altra, iscritta al n. 260

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo

Regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Fina

Italiana contro il Comune di Tivoli, iscritta al n. 385 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Api e della s.p.a.

Fina Italiana;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avv.ti Vittorio Zammit per la s.p.a. Api e Salvatore A.

Romano e Sergio Panunzio per la s.p.a. Fina Italiana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - nel

corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un provvedimento

del sindaco di Latina, con il quale era stato ordinato al ricorrente

di installare nei propri impianti per la distribuzione di carburante,

siti nel territorio comunale, fuori del centro urbano, un pozzo per

la raccolta di acque nere, ai sensi della legge reg. 13 febbraio

1987, n. 16 - con ordinanza 6 luglio 1988 (R.O. n. 260 del 1989) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale di tale legge, in

riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.

Nell'ordinanza si espone che il provvedimento impugnato è stato

legittimamente emanato in applicazione di detta legge della Regione

Lazio, la quale stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente

preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine di agevolare il

turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al

campeggio, tutti gl'impianti stradali di distribuzione di carburanti,

con esclusione degl'impianti posti sulle autostrade e di quelli

situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno un pozzo

per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possano scaricare i

contenitori dei citati automezzi.

Secondo il giudice a quo il legislatore regionale, stabilendo con

tale legge "quali dotazioni di servizio debbano necessariamente avere

gl'impianti di distribuzione di carburante", avrebbe legiferato nella

materia della disciplina della distribuzione dei carburanti, che non

rientra, a norma dell'art. 117 della Costituzione, tra quelle

attribuite alla competenza regionale. Inoltre, obbligando i

proprietari degl'impianti stradali di distribuzione dei carburanti a

costruire e gestire i pozzi anzi detti, avrebbe imposto ad essi, in

contrasto con gli artt. 3 e 23 della Costituzione, una prestazione

patrimoniale del tutto irrazionale, in quanto non collegata ad alcuna

forma di controprestazione da parte degli utenti del servizio e non

pertinente al rifornimento di carburante, che è la prestazione

tipica erogata dagl'impianti in questione.

Dinanzi a questa Corte si è costituita la s.p.a. Api, ricorrente

nel giudizio a quo, associandosi alla richiesta di declaratoria

d'illegittimità costituzionale.

2. - Questione identica è stata sollevata dallo stesso Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio con altra ordinanza in data 6

luglio 1988, (R.O. n. 385 del 1989), nel corso di una causa analoga.

Anche nel giudizio così promosso si è costituita la parte

privata chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale

della legge impugnata.

Nelle note depositate ha dedotto che essa attiene alla materia

della disciplina dei distributori di carburante e non a quella del

turismo o dell'ambiente. Ha osservato che, anche se la si ritenesse

pertinente alla disciplina dell'ambiente, l'art. 101, secondo comma,

lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977 ha espressamente escluso dalla

competenza regionale in tema d'inquinamenti quelli derivanti dagli

"scarichi veicolari".

Nella materia della disciplina dei distributori di carburante, le

regioni hanno solo competenze attuative della legislazione statale,

in base al combinato disposto degli artt. 7, primo comma e 52, primo

comma, lett. c) del d.P.R. n. 616 del 1977. Peraltro, la legge

impugnata non può ritenersi espressione di tale competenza

legislativa mancando, rispetto al suo specifico contenuto, una legge

statale alla quale dare attuazione. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate sono identiche e pertanto i giudizi

vanno riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.

2. - Oggetto della impugnativa è la legge della Regione Lazio 13

febbraio 1987, n. 16, che impone ai proprietari d'impianti di

distribuzione di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle

autostrade, di installare pozzi per la raccolta delle acque nere

provenienti dallo scarico dei contenitori degli automezzi. Nelle

ordinanze di rimessione si deduce che tale legge contrasta con l'art.

117 della Costituzione, in quanto non è attinente a materia di

competenza regionale, nonché con gli artt. 3, 23 e 41 della

Costituzione, avendo imposto ai titolari degl'impianti anzi detti una

prestazione coattiva irragionevole, perché non collegata col

servizio di distribuzione del carburante.

3. - Va precisato che la legge regionale consta di quattro

articoli. L'art. 1 statuisce che, "al fine di tutelare l'ambiente

preservandolo da possibili inquinamenti e di agevolare il turismo

itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti

gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione

degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri

urbani, debbono installare entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere

ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi".

L'art. 2 determina le caratteristiche che debbono avere detti

pozzi e stabilisce che lo svuotamento di essi avvenga a cura del

comune nel quale è situato l'impianto ed a spese della regione.

L'art. 3 detta disposizioni circa la realizzazione sostitutiva in

danno dei pozzi, ove non vi abbia ottemperato il proprietario

dell'impianto e le relative sanzioni amministrative. L'art. 4

determina gli stanziamenti per l'attuazione della legge.

L'elemento qualificante della fattispecie normativa è costituito

dalla imposizione, al titolare dell'impianto di distribuzione di

carburante, di una prestazione consistente nel predisporre appositi

pozzi, allo scopo di evitare l'inquinamento derivante dagli scarichi

di "acque nere" degli "automezzi destinati al campeggio".

4. - La legge, imponendo detta prestazione, sia pure con

l'enunciata finalità di difesa dell'ambiente e di promozione del

turismo, disciplina una materia - concernente gli impianti di

distribuzione dei carburanti - che l'art. 117, primo comma, della

Costituzione, non attribuisce alla competenza normativa regionale.

È da osservare inoltre che il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

(art. 52 lett. a) delega alle Regioni soltanto l'esercizio delle

funzioni amministrative concernenti i distributori di carburante.

Come questa Corte ha avuto modo di precisare (sent. n. 559 del

1988), la delega disposta dall'art. 52 cit. è "traslativa", con la

finalità d'integrare l'esercizio di altre attribuzioni

amministrative di competenza propria delle regioni. Operando sul

piano delle competenze amministrative essa non si riflette

automaticamente sulla potestà normativa nella materia delegata,

essendo le relative sfere distinte ed autonome.

È per questo che il primo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 616 del

1977 ha statuito che le Regioni, in tutte le materie delegate dallo

Stato, possono emanare norme legislative di organizzazione o di

spesa, "nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma

dell'art. 117 Cost.".

La legge regionale impugnata non si riferisce all'organizzazione

della materia, poiché essa non tocca la ripartizione di competenze,

in base alla quale alla regione spetta la programmazione e

l'indirizzo ed ai comuni l'amministrazione attiva e la gestione

concreta del settore della distribuzione di carburanti (cfr. sent. n.

559 del 1988 cit.). Il contenuto della legge si caratterizza per

l'imposizione di una prestazione di fare, e non ha alcun rapporto con

la materia della spesa. La legge non contiene, infine, norme di

attuazione della legislazione dello Stato, la quale (cfr. R.D.L. 2

novembre 1933, n. 1741 e d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269) non prevede

alcuna prestazione a carico dei titolari dei distributori di

carburante in connessione con eventuali scarichi di liquami

provenienti dagli automezzi destinati al campeggio, né in materia

che possa avere, comunque, riferimento a siffatte attività.

Può concludersi, pertanto, che la legge è stata emanata al di

fuori delle competenze previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del

1977.

5. - La legge impugnata, inoltre, appare viziata anche in

relazione agli artt. 23 e 3 della Costituzione secondo le deduzioni

del giudice remittente.

Vero è che anche le leggi regionali possono imporre prestazioni a

carico dei privati (sentt. n. 64 del 1965 e n. 148 del 1979), ma tali

prestazioni debbono sempre essere caratterizzate da criteri di

razionalità e di coerenza; nella specie questi criteri sono del

tutto carenti.

Non vi è, infatti, alcun collegamento fra la prestazione imposta

ai titolari degli impianti di distribuzione di carburante ed il

servizio da questi prestato. Ancor più irragionevole è, poi, la

circostanza che non gravi alcun onere sui soggetti dell'attività

inquinante e che la prestazione venga ad incidere esclusivamente sul

titolare dell'impianto, al quale non sono riferibili né gli impieghi

turistici effettuati dagli automezzi riforniti, né i conseguenti

pregiudizi ambientali. Circa tali pregiudizi, è da osservare che la

legge enuncia una sua finalità di impedirli; ma vi provvede in modo

disorganico e irrazionale. La prescrizione normativa è infatti

territorialmente limitata, in quanto si riferisce soltanto all'ambito

di una regione, mentre la mobilità della fonte di inquinamento da

autoveicolo, per essere efficacemente contenuta, dovrebbe presupporre

interventi programmati unitariamente ed operanti al di là del

territorio della singola regione. Tale programmazione dovrebbe

trovare, anche alla stregua del più recente orientamento di questa

Corte, nell'intervento unificatore dello Stato la sua idonea misura.

Invero, l'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nello stabilire

i princi'pi ed i criteri della delega per l'attuazione delle

direttive C.E.E. concernenti norme in materia di inquinamento, non

suppone affatto che sia mantenuta integra la ripartizione di

competenze operata in materia di inquinamento dagli artt. 101 e 102

del d.P.R. n. 616 del 1977. L'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988 -

che attua l'anzidetta delega - modificando tale ripartizione, mira ad

unificare nella mano statale i principali poteri anti-inquinamento

nel settore energetico (sent. n. 101 del 1989).

Poiché, anche sotto questo aspetto, la legge impugnata non appare

costituzionalmente corretta, se ne deve dichiarare la illegittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della

legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la

raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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