Corte costituzionale

Sentenza n. 530/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo

comma, secondo periodo, e 13, secondo comma, della legge della

Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma

dell'edilizia abitativa), come sostituito dall'art. 5 della legge

della Provincia di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 (Modifiche alla

legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1982 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto dal Comune di Malles contro Schopf Josef ed

altra, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano contro Mayrl

Barbara, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione

sui ricorsi riuniti proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano ed

altro contro Thane Anton ed altri e da Riedl Karl ed altri contro la

Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 1045 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 18 marzo 1986 dalla Corte d'Appello di

Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Wachtler Karl ed

altro contro il Comune di San Candido ed altra, iscritta al n. 518

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi gli avvocati Mario Barbato e Sergio Panunzio per la

Provincia autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di Cassazione con tre ordinanze, di cui una datata

22 dicembre 1982 e due datate 29 aprile 1983, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, secondo

periodo, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15

(come sostituito dall'art. 5 della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978,

n. 23) in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione.

Premesso che la Corte d'Appello di Trento aveva determinato le

indennità di espropriazione di alcuni fondi in relazione al valore

venale dei beni e non ai parametri valutativi (cd."tabelle",

predisposte semestralmente da una Commissione) contenuti nella norma

denunziata, la Corte di Cassazione osserva che, secondo la propria

costante giurisprudenza (sent. n. 1158 del 1980), è certo il valore

vincolante delle tabelle in questione, con la conseguenza che

andrebbe disattesa la contraria tesi, secondo cui le cd. "tabelle"

vincolerebbero unicamente l'organo amministrativo preposto alla

determinazione della indennità, ma non anche il giudice ordinario,

che sarebbe libero di quantificare l'indennità con riferimento al

valore di mercato del bene.

Senonché la stessa Corte di Cassazione fa presente che, così

interpetrata, il dubbio di costituzionalità della legge in esame si

pone in relazione agli articoli 24 e 42 Cost. Infatti, l'art. 12

della legge impugnata a'ncora la determinazione giudiziale

dell'indennità ai valori minimi e massimi precostituiti dalla

Commissione a tal fine istituita. Per tal modo, però, se tale

disciplina non esclude in via generale la tutela dei diritti contro

gli atti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.) in quanto il

cittadino può agire in giudizio per far accertare se, nella

determinazione amministrativa dell'indennità, quei minimi e massimi

siano stati osservati essa, però, può risolversi in una limitazione

del diritto di difesa in relazione al diritto sostanziale a ottenere

una indennità che costituisca un serio ristoro: e ciò con

riferimento al valore dei beni, sia per quanto riguarda le loro reali

caratteristiche, sia in relazione alla loro reale destinazione

economica.

2. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte

Costituzionale si è costituita la Provincia di Bolzano,

rappresentata e difesa dall'avv. Mario Barbato, per chiedere che la

questione venga dichiarata irrilevante o infondata.

Circa la prima richiesta, la difesa della provincia osserva che,

ancorando la legge provinciale la stima delle aree al valore agricolo

delle stesse, si sarebbe dovuto dimostrare che le aree in questione

non avevano tale destinazione; circa la seconda, la difesa stessa

sostiene la disapplicabilità da parte del giudice ordinario delle

tabelle elaborate dalla Commissione.

3. - Essendo state le questioni fissate per la Camera di Consiglio

del 30 ottobre 1984, la difesa della provincia presentava memoria in

cui segnalava che la sentenza di questa Corte n. 231 del 1984, nel

frattempo intervenuta, confermerebbe la validità del meccanismo

predisposto dalla provincia per la stima delle aree a destinazione

agricola.

Le cause venivano, perciò, rinviate a nuovo ruolo e rifissate per

l'odierna udienza.

4. - La Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 18 marzo 1986,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,

comma secondo, della legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, (e

successive modificazioni) per contrasto con gli artt. 3 e 42 della

Costituzione.

Il giudice a quo, adito in opposizione alla stima dell'indennità

dovuta agli affittuari di un terreno espropriato, riteneva non

manifestamente infondato il contrasto tra la norma denunziata e gli

invocati principi costituzionali, osservando che, a seguito della

sentenza n. 231 del 1984 di questa Corte, il sistema di indennizzo al

coltivatore, ancorato al valore agricolo del bene, prescinderebbe

dalle sue reali caratteristiche e soprattutto dall'attitudine

edificatoria dei terreni.

Peraltro, sempre secondo l'ordinanza, se si dovesse liquidare al

coltivatore non proprietario un indennizzo ragguagliato al valore

edificatorio dell'area ablata con gli stessi coefficienti di

maggiorazione previsti dal comma secondo del citato art. 13,

l'espropriante rimarrebbe assoggettato in molti casi ad un pagamento

di gran lunga superiore all'effettivo valore del terreno. Infatti,

l'indennizzo si moltiplica fino ad un massimo di 2,5 o 3 rispetto a

quello dovuto al proprietario, a seconda della ubicazione

dell'azienda agricola e della data iniziale del contratto agrario.

Da ciò deriverebbe la non manifesta infondatezza della questione

di legittimità, stante il contrasto con gli artt. 3 e 42 della

Costituzione.

Con l'art. 3 perché l'espropriante pagherebbe il giusto prezzo

del terreno se il proprietario lo coltiva direttamente, mentre

dovrebbe pagare un prezzo di gran lunga superiore se il medesimo

terreno è coltivato da un terzo in forza di un contratto agrario.

Nella seconda ipotesi, l'espropriante si troverebbe esposto ad una

disparità di trattamento, non giustificata da un corrispondente

vantaggio, e nonostante che la situazione oggettiva sia

caratterizzata da elementi omogenei relativamente alle qualità

dell'area ablata.

Ma il secondo comma del citato art. 13 sembrerebbe confliggere

anche con l'art. 42 della Costituzione, essendo inammissibile che la

indennità di esproprio a carico dell'espropriante superi il valore

venale del bene per una situazione estranea al suo intrinseco pregio.

Sarebbe da escludere, infine, che il proprietario espropriato

abbia l'onere di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo,

poiché tale soluzione, per un verso, sarebbe incompatibile con il

sistema introdotto dall'art. 17 della legge statale n. 865/1975,

ripreso dal legislatore provinciale, e, per altro verso, condurrebbe

ad un iniquo azzeramento o sensibile riduzione del serio ristoro a

favore di uno dei soggetti del procedimento espropriativo.

5. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituita la provincia di

Bolzano che è parte nel giudizio a quo.

Muovendo dalla premessa che la Corte d'Appello abbia denunziato la

legge provinciale nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 231

del 1984, l'indennità dovuta al coltivatore dovrebbe essere

ragguagliata al valore edificatorio del bene, se si tratta di un bene

avente tale attitudine, la difesa rileva l'erroneità di tale

impostazione.

Infatti la decisione n. 231/1984 sarebbe una sentenza di

"accoglimento parziale", che si limita a decretare la non conformità

alla Costituzione delle sole disposizioni relative alla triade:

proprietario-atto ablativo-indennità.

Le stesse norme, peraltro, conserverebbero piena validità in

relazione a situazioni diverse.

In tale contesto sono idonee a determinare il calcolo sia per

l'indennizzo di aree espropriate prive di vocazione edificatoria, sia

per quello spettante all'affittuario terzo coltivatore.

In quest'ultima situazione, in particolare, il criterio del valore

agricolo non può in nessun caso ritenersi lesivo dei principi

costituzionali invocati. Detto criterio, infatti, può essere

correttamente utilizzato in questa sede, attesa la particolare natura

del "ristoro" dovuto all'affittuario coltivatore, essendo del tutto

irrilevante per questi l'aspetto della vocazione edificatoria del

bene espropriato.

6. - Nella memoria successivamente presentata, la Provincia

insiste per l'infondatezza della questione ribadendo le

argomentazioni già esposte.

Aggiunge che deve essere mantenuto fermo il criterio che

l'indennizzo spettante all'affittuario coltivatore diretto, vada

posto in detrazione a quello spettante al proprietario anche nei casi

in cui quest'ultimo sia stato stimato in base alla potenzialità

edificatoria del bene.

In breve, l'ente espropriante dovrà procedere a due differenti

metodi di calcolo per determinare l'indennità spettante ai diversi

soggetti: quella a favore del proprietario va compiuta sulla base del

valore edificabile del bene; quella a favore del coltivatore secondo

il meccanismo previsto dagli artt. 12 e 13 l. prov.le n. 15/1972. In

tal modo quest'ultimo indennizzo può tranquillamente continuare ad

essere posto in detrazione a quello a favore del proprietario al

quale, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma

(sentenza n. 231/1984), spetta in ogni caso un'indennità certamente

superiore a quella originariamente prevista. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze della Corte di Cassazione sollevano la

stessa questione, avente per oggetto l'art. 12, primo comma, secondo

periodo, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15

riferita agli stessi parametri costituzionali, e i giudizi possono,

pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione sollevata dalle predette ordinanze è fondata.

In esse si ricorda, infatti, che, con giurisprudenza costante e ormai

consolidata, la Corte di Cassazione ha sempre attribuito valore

vincolante, anche per il giudice, ai parametri valutativi (cosidette

"tabelle"), predisposti semestralmente dalla Commissione provinciale

ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei

fondi situati nella Provincia di Bolzano. Ebbene, se così è, non

può non riconoscersi - come le ordinanze prospettano - che da quel

carattere vincolante può effettivamente derivare pregiudizio ai

principi di cui agli artt. 24 e 42 Cost.

Il giudice, infatti, se costretto a non discostarsi dai parametri

fissati dall'organo della pubblica amministrazione, ove questi non

corrispondano a quel concetto di "serio ristoro" elaborato dalla

giurisprudenza di questa Corte, sarebbe impossibilitato a

ripristinare la legittimità di quei valori, lasciando così senza

riparo l'offesa al principio di cui al terzo comma dell'art. 42 Cost.

D'altra parte, anche il diritto di difesa resterebbe compromesso

da siffatta situazione, in quanto il cittadino sarebbe ammesso solo

parzialmente a tutelare in giudizio il proprio diritto sostanziale, e

cioè soltanto nei limiti in cui i parametri stessi sieno stati male

applicati alla specie. Ma un tale limite non è nell'art. 24 Cost.,

ed è anzi espressamente escluso dall'art. 113 Cost.

Del resto, la stessa Provincia di Bolzano ha riconosciuto nelle

sue scritture la disapplicabilità, da parte del giudice ordinario,

delle tabelle elaborate dalla Commissione. Né può interferire su

tale giudizio la sentenza di questa Corte 13 luglio 1984 n. 231,

sopravvenuta alle ordinanze de quibus, in quanto la pronunziata

declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo

comma, oggetto dell'attuale impugnazione, si riferiva esclusivamente

- come chiaramente appare dal dispositivo - "al regime

dell'indennità d'esproprio previsto per le aree comprese nel centro

edificato, o altrimenti provviste...dell'attitudine edificatoria",

ampliando principi peraltro già enunciati nella sentenza di questa

Corte 30 gennaio 1980, n. 5 che alla rimettente era ben nota.

Nella specie, infatti, le ordinanze di rimessione si riferiscono,

invece, a terreni agricoli senza attitudine edificatoria: e proprio

per questo la questione è stata sollevata, nonostante i principi

affermati dalla sentenza di questa Corte per ultimo citata.

Semmai deve dirsi che non è ben chiaro perché mai l'impugnazione

sia riferita al secondo periodo del primo comma dell'art. 12, se per

secondo periodo s'intende ciò che segue alla punteggiatura (punto)

che conclude il primo periodo. Proprio il secondo periodo, infatti,

è quello particolarmente colpito dalla sent. n. 231 del 1984. Forse

più che al periodo ci si voleva riferire all'inciso, sta di fatto

che tutta la motivazione è intesa a rimuovere il valore vincolante

delle tabelle, per l'espropriazione di area quale terreno agricolo, e

non sembra potersi dubitare che il disposto normativo che le concerne

è quello che fa riferimento al "giudizio dell'ufficio tecnico

provinciale", contenuto nel primo periodo.

In tal senso, perciò, deve intendersi rettificato l'evidente

errore materiale, tenuto conto del preciso indirizzo della non

equivoca motivazione delle ordinanze.

3. - Ben diversa, invece, è la questione sollevata dalla Corte

d'Appello di Trento in ordine al successivo art. 13 della stessa

legge provinciale di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Quella Corte era chiamata a decidere l'indennità da

corrispondere, sia ai proprietari che agli affittuari, per

l'esproprio di un'azienda agricola, sita in zona destinata

all'edilizia abitativa agevolata del Comune di S. Candido.

La Corte d'Appello ha potuto determinare agevolmente l'indennità

dovuta ai proprietari perché, dopo la dichiarata illegittimità

costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, primo comma e 15,

terzo comma, della legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (v.

sent. Corte Cost. 13 luglio 1984 n. 231), afferma di aver potuto

applicare il regime indennitario previsto dalla legislazione

regionale del T.A.A., in virtù della competenza primaria in materia

di esproprio ad essa riservata dallo Statuto.

La legislazione regionale, però, - secondo quanto sostiene la

stessa ordinanza - non ha previsto alcuna forma d'indennizzo per

fittavolo, colono o mezzadro che, trovandosi a coltivare il fondo,

sieno costretti a lasciarlo a causa dell'esproprio: salvo l'ipotesi

(che non è della specie) dei miglioramenti, che il proprietario

stesso è tenuto ad indennizzare (nei limiti dell'indennizzo a sua

volta percepito) ai sensi dell'art. 35 l. reg. 17 maggio 1956 n. 7.

Ne consegue che per l'indennizzo agli affittuari non resterebbe

che applicare il secondo comma dell'art. 12 della l. provinciale di

Bolzano impugnata. Senonché, secondo i rilievi della Corte

d'Appello, il predetto comma calcola l'indennizzo dovuto

all'affittuario sulla base di un decimo dell'indennità di

espropriazione (moltiplicata per gli anni di effettiva coltivazione

del terreno) dovuta al proprietario, ai sensi di quel primo comma

dell'art. 12 della legge che la Corte Costituzionale ha, però,

dichiarato illegittimo. Il secondo comma dell'art. 13 sarebbe,

pertanto, rimasto privo di un razionale coordinamento con il criterio

impostato sul valore effettivo dell'area espropriata, esponendo

l'espropriante al rischio di dover pagare un prezzo di gran lunga

superiore al valore venale del bene, qualora fosse costretto a

liquidare anche al fittavolo un'indennità pari a quella da

corrispondere al proprietario di un'area con attitudine edificatoria.

E ciò in violazione sia dell'art. 42 Cost., perché l'indennizzo

verrebbe a superare i limiti di "serio ristoro", sia dell'art. 3,

perché verrebbe a verificarsi un irrazionale divario rispetto

all'ipotesi in cui l'area sia coltivata direttamente dal

proprietario; e ciò nonostante che la situazione oggettiva dell'area

sia sempre la stessa.

4. - Ritiene tuttavia la Corte che la questione così proposta

trovi già soluzione nella ricordata sentenza n. 231 del 1984. Questa

decisione, infatti, ancorando le determinazioni del legislatore in

materia di indennizzo al dato del reale valore del bene ha

coerentemente chiarito, in motivazione ed in dispositivo, che la

dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13

della legge provinciale non si riferisce ai criteri in essi

contenuti, quando l'area da espropriare abbia destinazione agricola.

In tal modo, nell'ipotesi (che ricorre nella specie) di area a

destinazione edificatoria su cui insiste un'azienda agricola, il

valore reale su cui commisurare l'indennizzo comprenderà la

consistenza di quest'ultima. Tale consistenza, stante il permanente

vigore dei criteri già detti, andrà calcolata in base ai parametri

di maggiorazione del valore agricolo (idealmente considerato)

contenuti negli artt.12 e 13, con la conseguenza di corrispondere al

coltivatore diverso dal proprietario quella parte di indennità

prevista dal secondo comma dell'art. 13, in detrazione della

maggiorazione stessa.

Così operando non si lede l'art. 42 della Costituzione, giacché

l'indennizzo, fondato sul valore effettivo dell'area, non supera il

serio ristoro previsto dal principio invocato né si viola il

principio di eguaglianza, posto che la maggiorazione in parola va

corrisposta anche nel caso di proprietario coltivatore diretto.

5. - Resta, infine, il punto concernente l'imputazione dell'onere

di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo.

Secondo l'ordinanza sarebbe escluso che sul proprietario

espropriato possa ricadere quell'onere, perché porterebbe

all'azzeramen to del "serio ristoro" dominicale, determinando

un'ulteriore incompatibilità costituzionale sia ex art. 3 che ex

art. 42 Cost.

Ma siffatto rilievo trova evidentemente fondamento nell'opinione

del Giudice rimettente, più sopra lumeggiata, secondo cui anche

all'affittuario dovrebbe spettare un indennizzo in relazione

all'attitudine edificatoria del fondo da lui coltivato.

Una volta, però, esclusa quella tesi, e ridotta l'indennità

dell'affittuario al criterio del valore agricolo, quella

preoccupazione non ha più ragion di essere, e dovrà darsi

applicazione al secondo comma dell'art. 13 della legge che prevede la

corresponsione dell' indennizzo all'affittuario in detrazione a

quello spettante al proprietario.

Per tal modo l'espropriante pagherà un solo indennizzo ed ogni

dubbio di costituzionalità resterà escluso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,

della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di

riforma dell'edilizia abitativa), così come sostituito dall'art. 5

della l.prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23 nella parte in cui,

limitatamente all'indennità d'esproprio da attribuirsi ai terreni

agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo,

determinato in modo vincolante dall'ufficio tecnico provinciale,

sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 20

agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della l.prov. di

Bolzano 22 maggio 1978 n. 23) sollevata dalla Corte d'Appello di

Trento, con ordinanza 18 marzo 1986 (n. 518/86 reg.ord) in

riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:530 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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