Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2

maggio 1980 dalla Corte d'appello de L'Aquila, nel procedimento penale

a carico di Bernardi Antonio, iscritta al n. 461 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 235 del 27 agosto 1980.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale - conclusosi in primo grado

nei confronti di alcuni imputati con sentenze di non doversi procedere

per amnistia a seguito di derubricazione del reato quanto ad un capo

d'imputazione e per prescrizione del reato, quanto ad altro capo

d'imputazione - la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza del 2

maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente

all'imputato prosciolto di proporre appello avverso le sentenze di non

doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata sarebbe in contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché la sentenza di

proscioglimento per amnistia con derubricazione del reato,

implicherebbe una evidente affermazione di responsabilità

dell'imputato in ordine ai fatti che gli sono stati addebitati, sì

che essa, pur se seguita da una pronuncia di proscioglimento, si

rivelerebbe pregiudizievole per l'imputato non solo per la lesione

dell'integrità della sua personalità morale, ma anche per gli

effetti giuridici che ad essa conseguono sul piano dell'autorità del

giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi. Ne deriverebbe

una lesione del diritto di difesa e dello stesso principio di

uguaglianza.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

di parti. Considerato in diritto :

1. - La sola questione che la Corte è chiamata a decidere è se

l'art. 513, n. 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non consente

all'imputato prosciolto di proporre appello avverso la sentenza di non

doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato -

sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Con le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978 e n. 72 del 1979,

questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli

artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui

escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la

sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto per amnistia o per

prescrizione del reato a seguito di giudizio di comparazione fra

circostanze aggravanti ed attenuanti.

La Corte ha osservato in proposito che quando l'amnistia o la

prescrizione siano applicate in dibattimento, a seguito di

comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, ciò avviene

non sulla base di un giudizio ipotetico ma in base alla valutazione in

concreto che il fatto addebitato sussiste, che esso è preveduto dalla

legge come reato e che l'imputato lo ha commesso: si ha, cioè, una

affermazione di colpevolezza dell'imputato, la quale è idonea a

produrre effetti negativi in altri giudizi.

Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la esclusione della

appellabilità di dette sentenze è costituzionalmente illegittima per

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sopprimendo

ingiustificatamente, nei riguardi del solo imputato, un mezzo generale

di difesa.

3. - Le suddette considerazioni sono senz'altro applicabili al caso

ora sottoposto alla Corte e convincono che debba dichiararsi la

illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen.

anche nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di

proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per

amnistia quando essa contenga una sostanziale pronuncia di

colpevolezza dell'imputato per avere previamente accertato che il

fatto sussiste, costituisce reato ed è stato commesso dall'imputato

ma che, per le circostanze nelle quali è avvenuto, va rubricato fra i

reati compresi nel provvedimento di amnistia, a differenza di quanto

era stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio.

4. - In conseguenza della declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., va dichiarata di

ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen.,

nella parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello contro la sentenza del pretore che lo abbia assolto

per amnistia negli stessi casi di cui al precedente n. 3.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2,

cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato

di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che lo abbia

prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del fatto

diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

b) dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod.

proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello avverso la sentenza resa in dibattimento dal pretore

che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito di definizione

giuridica del fatto diversa da quella denunciata nel decreto di

citazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELDI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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