Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1957 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8,

13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza 25 luglio 1956 del Tribunale di Salerno, nel

procedimento penale a carico di De Santis Carmine, Buscetta Cosimo e

Parrilli Cosimo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 291 del Registro ordinanze

1956;

2) ordinanza 23 novembre 1956 del Pretore di Galatina, nel

procedimento penale a carico di Coluccia Anna, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed

iscritta al n. 339 del Reg. ord. 1956.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di De Santis Carmine,

Buscetta Cosimo e Parrilli Cosimo, imputati del reato previsto

dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo per avere

assunto operai senza il tramite dell'ufficio di collocamento, e gli

altri per aver omesso di dichiarare all'ufficio di collocamento

l'avvenuta assunzione al lavoro, il Tribunale di Salerno, su istanza

della difesa, con ordinanza del 25 luglio 1956, dispose la trasmissione

degli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità

costituzionale del citato art. 8 e degli artt. 13 e 27 della legge 29

aprile 1949, n. 264, perché in contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16

della Costituzione "e soprattutto per il loro collegamento necessario e

indispensabile con le anticostituzionali leggi del 9 aprile 1931 e 6

luglio 1939".

L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri

il 27 agosto 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato

il 18 agosto 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre

successivo. Alla cancelleria della Corte pervennero il 28 agosto 1956

le deduzioni della difesa del De Santis; e il 15 settembre successivo

furono depositati l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura

dello Stato in rappresentanza del Consiglio dei Ministri.

La difesa dei predetti imputati concludeva chiedendo "che la Corte

voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e

27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione alla legge 9 aprile

1931, n. 358, e alla legge 6 luglio 1939, n. 1092".

L'Avvocatura dello Stato ha rilevato nelle sue deduzioni non

potersi configurare contrasto di sorta fra le indicate norme della

legge 29 aprile 1949, n. 264, e gli artt. 2 e 3 della Costituzione,

contenenti generali dichiarazioni di principio, relative ai diritti

inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come componente delle

formazioni sociali. L'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto

al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo

diritto; e se qualche cosa può dirsi circa le norme per l'avviamento e

il collocamento al lavoro è che esse sono appunto dirette a tutelare

il diritto del cittadino al lavoro, aiutando il disoccupato nella

ricerca di una occupazione, finalità che richiede una organizzazione e

una disciplina, che non è in contrasto ma in piena aderenza con la

norma costituzionale. Egualmente nessun contrasto può ravvisarsi fra

le norme che prescrivono la iscrizione nelle liste di collocamento

della propria residenza e l'art. 16, che stabilisce la libertà del

cittadino di soggiornare liberamente nel territorio nazionale.

Circa il collegamento delle citate norme della legge 29 aprile

1949, n. 264, con le leggi, definite anticostituzionali, del 9 aprile

1931 e 6 luglio 1939, l'Avvocatura dello Stato rileva che un tal

collegamento non è in alcun modo ravvisabile e che la indiretta e

generica asserzione di un collegamento con le norme oggetto del

giudizio non è sufficiente, essendo necessario, per dare ingresso a

una indagine di legittimità costituzionale, la formale e concreta

indicazione della norma di cui si afferma la incostituzionalità, oltre

che la rilevanza della questione sollevata ai fini della definizione

del processo.

L'ordinanza del Pretore di Galatina si riferisce al procedimento

penale pendente presso la stessa Pretura a carico di Coluccia Anna,

imputata del reato di cui agli artt. 21 e 27 della legge 29 aprile

1949, n. 264, per avere denunciato al competente ufficio di

collocamento con il complessivo ritardo di giorni 605 l'avvenuto

licenziamento di n. 61 operai. All'udienza del 23 novembre 1956 la

difesa sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della legge

29 aprile 1949, n. 264, ed in particolare dell'art. 21 della stessa, in

rapporto agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Il Pretore di

Galatina, ritenuta non manifestamente infondata la questione, ordinava

la trasmissione degli atti a questa Corte, sospendendo il giudizio.

L'ordinanza fu notificata il 1 dicembre 1956 al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata il 27 novembre 1956 ai Presidenti

della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12

gennaio 1957, n. 11. Il 19 dicembre 1956 furono depositati nella

cancelleria della Corte l'atto di intervento e le deduzioni

dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri. Non si è costituita in giudizio la Coluccia.

L'Avvocatura dello Stato ha rilevato nelle sue deduzioni che

l'ordinanza del Pretore enuncia la illegittimità costituzionale di

tutta la legge 29 aprile 1949, n. 264, mentre la eccezione deve essere

diretta contro articoli di legge esattamente determinati. Ha poi

sostenuta la infondatezza della questione sollevata in quanto l'art. 21

della legge 29 aprile 1949, n. 264, prevede soltanto l'obbligo del

datore di lavoro di denunciare i licenziamenti, prescrizione che è

fatta nell'interesse del lavoratore e, quindi, non può dirsi in

contrasto con gli artt. 2 e 4 della Costituzione. Si soggiunge infine

che gli altri articoli della legge 29 aprile 1949, n. 264, richiamati

nell'ordinanza sono del tutto estranei alla definizione del processo

riguardante la Coluccia. L'Avvocatura concludeva pertanto richiedendo

che la Corte dichiari non fondata la questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,

sollevata con l'ordinanza 23 novembre 1956 del Pretore di Galatina.

All'udienza l'Avvocatura dello Stato si è riportata alle deduzioni

scritte e la difesa non si è presentata.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le cause promosse con le sopra indicate ordinanze e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

Data la identità della controversia, i giudizi cui han dato luogo

le menzionate ordinanze devono essere riuniti e su di essi può

emettersi un'unica decisione.

Gli artt. 8, 13 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, rispetto

ai quali l'ordinanza 25 luglio 1956 del Tribunale di Salerno ha

ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, riguardano il primo l'obbligo, per chiunque aspiri ad

essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui, di iscriversi nelle

liste di collocamento della circoscrizione nella quale ha la propria

residenza; il secondo l'obbligo, per chiunque intenda assumere

lavoratori, di farne richiesta al competente ufficio nella cui

circoscrizione si svolgono i lavori. Il terzo, al comma secondo,

prevede le sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che non

assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento.

Si deve rilevare preliminarmente che non esiste l'asserita

correlazione di tali norme con le leggi, che si assumono

incostituzionali, del 9 aprile 1931, n. 358, e del 6 luglio 1939, n.

1092. Esse contengono l'una la disciplina e lo sviluppo delle

migrazioni e della colonizzazione interna, l'altra provvedimenti contro

l'urbanesimo: riguardano pertanto ben diverso oggetto da quello delle

norme, direttamente impugnate, della legge 29 aprile 1949. D'altra

parte è da considerare che un collegamento fra le norme di cui

direttamente si deduce la illegittimità ed altre disposizioni

legislative può essere stabilito soltanto nella ipotesi dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, che non si verifica nel caso in

esame, vale a dire allorché le altre disposizioni sono tali che la

loro illegittimità deriva come conseguenza dalla dichiarata

illegittimità delle prime.

La indagine resta pertanto limitata alle norme degli artt. 8, 13 e

27 della citata legge del 29 aprile 1949.

Non sussiste il denunziato contrasto fra le predette norme e gli

artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Né i diritti inviolabili

dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2, né la pari dignità

sociale e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, dichiarate

dall'art. 3, sono comunque lesi dalle norme relative alla iscrizione

nelle liste di collocamento e all'assunzione dei lavoratori in base ad

esse. Tali norme rientrano, al contrario, nel sistema delle

disposizioni con le quali l'ordinamento, nell'interesse dei lavoratori,

provvede a disciplinare praticamente la soddisfazione delle loro

esigenze. Un tal carattere si manifesta ancor più nettamente nella

correlazione fra le norme stesse e l'art. 4, primo comma, della

Costituzione. Esso stabilisce che la Repubblica, nel riconoscere a

tutto i cittadini il diritto al lavoro "promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto". Ed è nell'ambito appunto di questa

generale direttiva che le citate norme della legge 29 aprile 1949

provvedono a disciplinare le condizioni e i modi per l'assunzione dei

lavoratori. Le stesse norme nemmeno possono dirsi in contrasto con

l'art. 16 della Costituzione, giacché l'obbligo della iscrizione dei

lavoratori nelle liste di collocamento della propria residenza, fondato

sulla necessità di regolare le possibilità concrete di assunzione al

lavoro, non incide in sé e per sé sulla libertà di circolazione e di

soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, in via generale

garentita dall'art. 16.

Deve infine del pari riconoscersi insussistente, per quanto

riguarda l'ordinanza del Pretore di Galatina nel procedimento a carico

di Coluccia Anna, l'asserito contrasto fra gli artt. 21 e 27 della

stessa legge 29 aprile 1949 e i citati artt. 2, 3, 4 e 16 della

Costituzione. L'art. 21 prevede l'obbligo dei datori di lavoro,

sanzionato penalmente dal terzo comma dell'art. 27, di comunicare entro

cinque giorni il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per

qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, obbligo al quale la

Coluccia aveva omesso di ottemperare per 61 lavoratori. L'obbligo della

comunicazione di cui innanzi ha la finalità di individuare

tempestivamente la posizione dei lavoratori; serve a far conoscere

all'ufficio di collocamento l'eventuale esistenza di posti lavorativi

da occupare; e tende a determinare gli elementi dai quali è resa nota

la disoccupazione locale. Pertanto anche la norma dell'art. 21, che

tale obbligo stabilisce, rientra nella disciplina generale

dell'avviamento al lavoro, ed è in modo evidente ispirata

all'interesse dei lavoratori e alla tutela dei diritti ad essi

garantiti dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui due giudizi indicati in

epigrafe,

dichiara non fondata la questione proposta con le ordinanze del

Tribunale di Salerno del 25 luglio 1956 e del Pretore di Galatina del

23 novembre 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme

contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n.

264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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