Corte costituzionale

Sentenza n. 524/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, punto X,

della legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso

proposto da Rocco Gaetano ed altri contro il Ministero dell'Interno

ed altri, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Rocco Gaetano ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Cristiano Romano per Rocco Gaetano ed altri e

l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un

concorso per l'inquadramento nel ruolo degl'ispettori della Polizia

di Stato dei marescialli di seconda e terza classe, il T.A.R. per il

Lazio, con ordinanza 7 novembre 1984, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 97

Cost., dell'art. 36, punto X, della l. 1 aprile 1981, n. 121, con la

quale si è provveduto alla riforma dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza.

Secondo il giudice a quo, il particolare trattamento stabilito da

tale norma, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, per

i marescialli carica speciale, rispetto agli altri marescialli,

contrasterebbe con i princìpi stabiliti negli artt. 3, 35, 36 e 97

Cost.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva in proposito che la

qualifica di maresciallo carica speciale fu istituita con la l. 3

novembre 1963, n. 1543, la quale previde (artt. 8 e 9) che la nomina

a maresciallo carica speciale fosse attribuita, previo esito

favorevole di un esame di idoneità, ai marescialli di prima classe

che - oltre ad altri requisiti - avessero conseguito la classifica di

ottimo nell'ultimo quadriennio.

Fu previsto che essi fossero impiegati quali comandanti di

sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le

scuole di polizia e con altri compiti di particolare rilievo, senza

peraltro che mutasse la loro posizione nel ruolo dei marescialli di

prima classe.

A questa stregua non sussisterebbero motivi idonei a giustificare

la disciplina di favore riservata, nell'inquadramento nel ruolo

degl'ispettori, ai marescialli carica speciale rispetto agli altri

marescialli.

Potrebbero verificarsi, anzi, ipotesi di manifesta illogicità e

ingiustizia, come nel caso in cui un maresciallo di 1a classe scelto

che non superi o non abbia partecipato al concorso per titoli di

servizio e colloquio, venga inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti,

mentre un parigrado carica speciale, che seguiva il primo e che

ugualmente non abbia superato il concorso per soli titoli di servizio

o non vi abbia partecipato, viene ad essere inquadrato nel ruolo

degli ispettori con qualifica immediatamente precedente a quella

apicale.

Ne deriverebbe un contrasto della norma impugnata con gli artt. 3,

35, 36 e 97 Cost., poiché il legislatore, mentre avrebbe valutato

appieno l'attività pregressa e l'esperienza maturata dai marescialli

carica speciale, disponendone l'inquadramento nel ruolo degli

ispettori e facendo discendere dal superamento o meno del concorso

per titoli di servizio solo la possibilità di essere collocati nella

qualifica apicale o in quella immediatamente precedente, altrettanto

non avrebbe fatto per gli altri marescialli che, qualunque sia

l'esperienza maturata, i meriti acquisiti e la carriera svolta,

possono essere inquadrati nel ruolo degli ispettori solo se superano

il concorso per titoli di servizio e colloquio.

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata.

Nell'atto di costituzione si deduce che la qualifica di

maresciallo "carica speciale" fu istituita al fine di selezionare

personale di elevata preparazione professionale, al quale affidare

funzioni di speciale rilievo. L'accertamento di tali requisiti non fu

rimesso a scelte arbitrarie, ma (art. 8 l. 1543 del 1963) ad uno

specifico esame di idoneità, al quale furono ammessi i marescialli

di prima classe che avessero conseguito la qualifica di ottimo

nell'ultimo quadriennio. Pertanto, il particolare trattamento

riservato, in sede d'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, ai

marescialli carica speciale rispetto agli altri marescialli, sarebbe

pienamente giustificato.

3. - Si sono costituite pure le parti private chiedendo che la

questione sia dichiarata fondata.

Con memoria le stesse parti hanno riaffermato la inesistenza di

una posizione di priorità dei marescialli "carica speciale"

nell'ordinamento previgente. Tale "carica" non comportava nuova ed

autonoma qualifica, non modificava la posizione di ruolo, non

determinava l'inquadramento in un ruolo autonomo; né conferiva,

infine, mansioni di maggior rilievo rispetto a quelle dei marescialli

di prima classe. Mancherebbe quindi ogni ragione di preferenza

nell'inquadramento della categoria "carica speciale", che il nuovo

ordinamento favorisce due volte, non sottoponendo tali sottufficiali

a concorso e, nel caso che vi partecipino e lo superino, attribuendo

ad essi il grado più elevato del nuovo ruolo. Gli altri marescialli,

in caso di mancato superamento del concorso, possono invece accedere

soltanto al ruolo dei sovraintendenti. Donde la violazione degli

artt. 3 e 97 Cost. e dei princìpi informatori della l. n. 312 del

1980 e della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983).

Anche se questa legge non si applichi direttamente alla polizia di

Stato, sarebbe, infatti, da rispettare il principio di

"omogeneizzazione" da essa sancito.

Nessun rilievo al riguardo potrebbe, invece, esplicare la l. n.

668 del 1986. Considerato in diritto

4. - Nell'impugnativa innanzi al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio in data 30 luglio 1983, i marescialli ricorrenti

chiedevano l'annullamento del decreto ministeriale 27 maggio 1983, n.

5201, con il quale era stato indetto il concorso per titoli di

servizio e colloquio per l'inquadramento dei marescialli di 2° e 3°

classe nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia

di Stato. Essi postulavano inoltre per l'annullamento degli atti

presupposti e di tutti gli atti che disciplinano od attuano

l'inquadramento dei marescialli di p.s. nei ruoli della polizia di

Stato. In proposito l'art. 36 della l. 1° aprile 1981, n. 121, al

punto X, ha stabilito che:

a) sono inquadrati nella qualifica apicale del ruolo, secondo

l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale che abbiano

superato un concorso per titoli di servizio ed i marescialli di prima

classe scelti e di prima classe che abbiano superato un concorso

interno per titoli di servizio e colloquio fino alla copertura di una

determinata aliquota;

b) sono inquadrati nella Terza qualifica i marescialli carica

speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano

partecipato, nonché i marescialli di prima classe scelti e di prima

classe, idonei al suddetto concorso interno, che non abbiano trovato

collocazione nella qualifica apicale per mancanza di posti

disponibili;

c) sono inquadrati nella seconda e nella prima qualifica i

marescialli di prima classe scelti e di prima classe, idonei al

suddetto concorso interno, che non abbiano trovato collocazione nella

terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;

d) sono infine inquadrati nella terza, nella seconda o nella

prima qualifica in relazione alla disponibilità di posti risultante

dall'inquadramento in tal modo effettuato, i marescialli di seconda e

terza classe che abbiano superato un apposito concorso interno per

titoli di servizio e colloquio.

Secondo il giudice a quo, il particolare trattamento stabilito da

tale norma, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, per

marescialli carica speciale, rispetto agli altri marescialli,

contrasterebbe con i princìpi stabiliti negli artt. 3, 35, 36 e 97

Cost. e tale trattamento danneggerebbe tutte le altre categorie di

marescialli.

5. - Osserva la Corte che la qualifica "carica speciale" fu

istituita per i marescialli di 1ª classe con legge 3 novembre 1963,

n. 1543, al fine di individuare personale di particolare preparazione

professionale, da adibire all'espletamento di qualificate funzioni.

In base all'art. 7, ultimo comma, della citata legge, infatti,

tali marescialli sono impiegati come comandanti di sottosezione di

polizia stradale, di plotone presso le scuole di polizia, di capi

scrivani presso l'ispettorato del Corpo, ora soppresso, presso le

circoscrizioni territoriali, gli ispettorati di zona, i comandi di

raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale, o

sono destinati ad altri incarichi di notevole rilievo.

Il conseguimento della qualifica "carica speciale" era, poi,

condizionato all'esito favorevole di un particolare esame di

idoneità (art. 8, primo comma) in materie professionali (art.9), cui

erano ammessi i marescialli di prima classe che, oltre al possesso di

altri requisiti, avessero conseguito la classifica di ottimo

nell'ultimo quadriennio (art. 9, secondo comma).

In difformità di quanto afferma la ordinanza di rimessione, il

legislatore, nello stabilire i criteri di inquadramento dei

marescialli nel nuovo ruolo degli ispettori, ha ben operato, tenendo

conto della posizione differenziata dei marescialli carica speciale,

connessa alla anzidetta selezione e al disimpegno delle sopraccennate

speciali mansioni.

Né poteva esplicare efficacia ostativa a siffatto inquadramento

il rilievo, contenuto nell'ordinanza, circa la posizione di ruolo di

tali marescialli.

È esatta l'affermazione secondo cui la "carica" non dava luogo a

scavalcamento nel ruolo, nei confronti dei marescialli di prima

classe. Questa circostanza non è, peraltro, elemento idoneo per

escludere la esistenza di una qualificazione particolare della

predetta categoria dei marescialli e la rilevanza delle speciali

attribuzioni da essi svolte.

Nemmeno ha pregio l'osservazione, sulla quale si è

particolarmente insistito, concernente l'impiego dei marescialli

carica speciale a funzioni diverse da quelle di polizia attiva e, in

particolare, giudiziaria. Tale affermazione è contraddetta dal

comando ad essi conferibile presso sottosezioni di polizia stradale;

superabile, comunque, ove si tenga presente che le funzioni ispettive

non hanno riferimento soltanto all'esercizio di attività di polizia

delle due specie, ora indicate; ma attengono al complesso di tutte le

attività espletate, alle quali attendono, tra gli altri, i

marescialli carica speciale. Lo si desume con chiarezza dall'art. 26

del d.P.R. n. 335 del 1982, che attribuisce al personale del ruolo

degli ispettori sia la qualifica di agente di pubblica sicurezza che

quella di ufficiale di polizia giudiziaria (primo comma). Compito

proprio della figura dei vice ispettori e degli ispettori è quello

di svolgere funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria,

con particolare riguardo all'attività investigativa (terzo comma);

mentre agli ispettori principali e a quelli superiori sono, in

aggiunta, attribuiti compiti di indirizzo e di coordinamento di più

unità operative di carattere investigativo (quarto comma). Funzioni

quest'ultime alle quali i marescialli carica speciale appaiono

particolarmente legittimati dalla pregressa applicazione ad uffici

aventi attribuzioni multiple (ispettorato di zona, comandi di

raggruppamento, comandi di compartimenti di polizia stradale, ecc.).

Né può invocarsi, infine, il criterio dell'"omogeneizzazione",

che la difesa dei ricorrenti desume dall'art. 4 della legge quadro

sul pubblico impiego (n. 93 del 1983), considerato il particolare

ambito di applicabilità di questa legge, che non è direttamente

operante nei riguardi dei dipendenti della polizia di Stato. Inoltre

il criterio di omogeneità, anche a voler concedere che concreti un

principio di carattere generale in materia di pubblico impiego, non

ha, di per sé, rilevanza costituzionale.

6. - Le osservazioni innanzi svolte danno piena giustificazione

del criterio segui'to dal legislatore nel collocare nel nuovo sistema

i marescialli carica speciale, ritenendoli idonei al disimpegno,

nelle qualifiche apicali, delle funzioni assegnate agli ispettori,

previo svolgimento di un concorso per soli titoli di servizio.

Ed è del tutto razionale l'inquadramento degli altri marescialli

fra gli ispettori, solo previa verifica dell'attitudine all'esercizio

delle corrispondenti funzioni, mediante la partecipazione ad un

particolare concorso per titoli di servizio e colloquio, con

l'inserimento nel ruolo dei sovrintendenti di coloro che non lo

abbiano superato o non vi abbiano partecipato (art. 36 l. n. 121 del

1981, art. 10, nono comma e art. 13, quinto comma, del d.P.R. n. 336

del 1982). Quei marescialli avevano espletato in passato funzioni

minori e diverse da quelle alle quali li avrebbe legittimati la nuova

qualifica di ispettori; era opportuno, quindi, valutarne la idoneità

attraverso una particolare prova qualificativa.

In base alle suesposte considerazioni e alla stregua della

giurisprudenza di questa Corte, non sussiste la violazione dell'art.

3 e dell'art. 97 Cost., né quella dei princìpi costituzionali in

materia di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.).

Si è riconosciuta, infatti, ampia discrezionalità al legislatore

(nella specie, regionale) (sentenza 22 aprile 1986, n. 99) in materia

di inquadramento del personale già di ruolo e nella scelta dei

sistemi e delle procedure per la progressione di carriera - alla

quale è sicuramente riconducibile la fattispecie ora in esame - ai

fini di valutare congruamente e razionalmente le attività pregresse

del dipendente, allo scopo di trarne utili elementi nel giudizio

circa l'attitudine a svolgere funzioni superiori (sent. 29 marzo

1983, n. 81).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36, punto X, della l. 1 aprile 1981, n. 121 ("Nuovo

ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), in

riferimento agli artt. 3, 35, 36, comma primo e 97, comma primo della

Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe (n. 338, R.O. 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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