Corte costituzionale

Sentenza n. 520/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

dell'art. 2, comma 1, lettere 0.a) e b), e comma 2-bis, e dell'art.

2-bis, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli

interventi programmati in agricoltura e per il rientro della

produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con

modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, promosso

con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto, notificati il 29 marzo

1995, depositati in cancelleria il 6 aprile successivo ed iscritti ai

nn. 22 e 23 del registro ricorsi 1995;

Visto gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani per la

Regione Lombardia e per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato

Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ricorsi di analogo contenuto (nn. 22 e 23 del 1995) le

Regioni Lombardia e Veneto hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, dell'art. 2, comma 1, lettere

0.a) e b), e comma 2-bis, e dell'art. 2-bis, della legge 24 febbraio

1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in

agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota

comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge

23 dicembre 1994, n. 727, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97,

117 e 118 della Costituzione.

In particolare, le Regioni ricorrenti denunciano:

a) l'art. 2, comma 2-bis, il quale prevede, per i produttori che

abbiano realizzato un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico

approvato da parte della Regione o della Provincia autonoma

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre

1992, n. 468, la possibilità di chiedere l'assegnazione di una quota

di produzione di latte corrispondente all'obiettivo indicato nel

piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione

delle quote A e B ad essi spettanti;

b) l'art. 2, comma 1, lettera b), che esclude dalle previste

riduzioni della quota A e B i produttori le cui aziende siano ubicate

nei Comuni montani, nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate,

nonché nelle isole;

c) l'art. 2, comma 1, lettera 0.a), che prevede la riduzione

della quota A non in produzione, qualora essa ecceda il 50 per cento

della quota A attribuita;

d) l'art. 1, comma 2, nella parte in cui non prevede la

consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e

Regioni in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli

interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995;

e) l'art. 2, comma 1, nella parte in cui non prevede il

coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e

Regioni ovvero delle singole Regioni nella determinazione del

programma di rientro delle eccedenze lattiero-casearie;

f) l'art. 2-bis, che consente ai produttori l'autocertificazione

delle produzioni in ogni caso di contenzioso e nelle more

dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali e autorizza

gli acquirenti a considerare i quantitativi autocertificati ai fini

degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge n. 468 del 1992.

Quest'ultima questione viene sollevata soltanto dalla Regione

Lombardia.

2. - Le Regioni ricorrenti muovono dalla considerazione della

disciplina delle cosiddette "quote latte", finalizzata al

contenimento della produzione eccedente nel mercato europeo e

contenuta nella legge 26 novembre 1992, n. 468 e nel decreto-legge 23

dicembre 1994, n. 727, prima della conversione. Ad avviso delle

ricorrenti tali atti normativi sono da ritenersi in armonia con il

diritto comunitario, mentre verrebbero insanabilmente a contrastare

con tale diritto le modificazioni introdotte dalla legge di

conversione n. 46 del 1995, oggetto di impugnativa. Queste ultime,

comportando delle conseguenze automatiche, verrebbero altresì a

ledere i poteri di indirizzo, programmazione e controllo spettanti

alle Regioni nel settore lattiero-caseario. Le Regioni, con

riferimento alla legge n. 468 del 1992, rilevano che le quote latte

per i produttori aderenti all'UNALAT (Unione nazionale fra le

associazioni di produttori di latte bovino) e all'AZOOLAT

(Associazione produttori latte) sono articolate in due parti

distinte, l'una (A) commisurata alla produzione commercializzata nel

periodo 1988-1989, l'altra (B) pari alla maggiore produzione

commercializzata nel periodo 1991-1992, e che all'AIMA (Azienda di

Stato per gli interventi nel mercato agricolo) è demandata la

redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e la loro

pubblicazione in appositi bollettini. Le stesse ricorrenti

sottolineano che, ai fini della periodica rideterminazione delle

quote nazionali spettanti all'Italia (in conformità del regolamento

CEE del Consiglio n. 804 del 1968), alle Regioni è assegnato il

compito di vigilare sulla produzione dei singoli operatori e di

comunicare all'AIMA eventuali situazioni di quota assegnata superiore

a quella effettiva e che al Ministro dell'agricoltura e foreste -

previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative - è conferito il potere di

stabilire, tenendo conto dell'esigenza di mantenere nelle aree di

montagna e svantaggiate la maggiore quantità di produzione di latte,

i criteri generali per l'allineamento della produzione, nell'arco di

un triennio, con le quote nazionali, in caso di eccedenza della somma

delle quote attribuite ai singoli produttori rispetto alla quota

nazionale individuata in sede comunitaria.

3. - In ordine alla violazione dell'art. 11 della Costituzione, le

Regioni ricorrenti si soffermano preliminarmente sull'ammissibilità

della censura. In proposito, richiamata la sentenza n. 384 del 1994,

si sostiene che, dovendo la Corte pronunciarsi sull'ordine

costituzionale delle competenze per garantire allo Stato e alle

Regioni il rispetto dei relativi ambiti, non si porrebbe il problema

della rilevanza che ostacola l'ingresso della stessa censura nel

giudizio incidentale dove, dovendo il giudice (sentenza n. 170 del

1984) e/o la pubblica amministrazione (sentenza n. 389 del 1989)

disapplicare la norma, la decisione sulla questione di

costituzionalità sarebbe inutiliter data. Le Regioni si soffermano,

inoltre, sull'interesse loro spettante a far valere la violazione del

diritto comunitario, rilevando che proprio dalla violazione dei

precetti comunitari deriverebbe l'espropriazione delle competenze

regionali. A tal proposito sono richiamate, quali "norme interposte",

l'art. 2 della legge n. 468 del 1992, che vieta qualsiasi incremento

delle quote individuali, nonché l'art. 10, comma 11, della stessa

legge, che affida alle Regioni il potere di assegnare quote ai

giovani agricoltori, o ai produttori di aziende suscettibili di

sviluppo o alle aziende di montagna, utilizzando quantitativi della

riserva regionale.

4. - Passando al merito delle questioni, i ricorsi si soffermano in

primo luogo sulle questioni di legittimità costituzionale, che hanno

in comune il parametro di cui all'art. 11 della Costituzione, da un

lato, e i parametri di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione,

dall'altro. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, l'art. 2,

comma 2-bis, della legge impugnata contrasterebbe con l'art. 6,

punto 3, del regolamento CEE n. 2328/91 nella parte in cui prevede

che "la concessione dell'aiuto ... per investimenti nel settore della

produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del

quantitativo di riferimento ... è esclusa, salvo qualora un

quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente

accordato a norma ... del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio". A

fondamento della censura le Regioni deducono che, dal 12 marzo 1985,

data di entrata in vigore del regolamento CEE n. 797/85, non hanno

approvato, in conformità alle norme comunitarie, piani di sviluppo e

adeguamento che prevedessero incrementi della produzione

lattiero-casearia. La norma impugnata, invece, privilegerebbe

comportamenti tenuti in passato da altre Regioni in violazione del

divieto comunitario, determinando un'invasione della sfera di

competenza legislativa e amministrativa regionale. La penalizzazione

delle Regioni ricorrenti deriverebbe, oltre che dalla impossibilità

di riconoscere ai propri operatori agricoli limiti di produzione più

vantaggiosi in sostituzione delle quote A e B, anche dalla riduzione

della produzione complessiva, quale effetto del riconoscimento alle

altre Regioni di più elevate soglie di produzione. L'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge impugnata

sussisterebbe pure rispetto agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in

riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, comportando

una discriminazione tra gli operatori agricoli, fondata su un

parametro classificatorio vietato dalla disciplina comunitaria.

5. - Tutti i parametri costituzionali suddetti, ed inoltre l'art.

97, sono invocati nei confronti dell'art. 2, comma 1, lettera b),

della legge impugnata. In proposito si lamenta l'inclusione, ai fini

della sottrazione alla riduzione delle quote prevista dalla legge,

delle zone svantaggiate, equiparate e delle isole, nella stessa

categoria delle zone montane. Secondo la prospettazione delle

ricorrenti, la normativa comunitaria disciplinerebbe espressamente

solo le aree montane (dir. CEE Consiglio n. 75/268) e non quelle

svantaggiate, mentre la norma impugnata altererebbe il quadro

delineato dalla legge n. 468 del 1992, che assegnerebbe alle zone

montane un trattamento privilegiato rispetto a quelle svantaggiate.

L'art. 2, comma 1, lettera b, comportando il trasferimento di tutte

le riduzioni delle quote latte nelle zone non svantaggiate, quali

quelle comprese nella gran parte del territorio delle ricorrenti,

avrebbe incidenza non solo sull'economia ma anche sulle competenze

amministrative e legislative delle Regioni ricorrenti, comportando

conseguenze del tutto al di fuori del controllo regionale.

6. - Gli artt. 11, 117 e 118 della Costituzione si assumono violati

anche dall'art. 2, comma 1, lettera 0.a), dove la riduzione della

quota A non in produzione avverrebbe senza far decorrere un lasso di

tempo di ragionevole durata nel quale persista la mancata produzione,

in contrasto con quanto prescritto dal regolamento CEE n. 3950/92

(art. 5), dalla legge n. 468 del 1992 (art. 2, comma 4) e dal suo

regolamento di esecuzione (artt. 2 e 3 del d.P.R. 23 dicembre 1993,

n. 569).

7. - Rispetto all'art. 2, comma 1, della legge impugnata, viene

dedotta la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in

riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo

il quale la Conferenza Stato-Regioni deve essere sempre sentita in

relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di

incidere nelle materie di competenza regionale. Le Regioni lamentano

il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella

determinazione del programma di rientro delle eccedenze

lattiero-casearie. L'art. 2, comma 1, impugnato, affidando solo

all'EIMA il potere di procedere alla riduzione delle quote

individuali e prescindendo da qualunque partecipazione regionale al

procedimento, lederebbe le competenze regionali in materia di

agricoltura, nonché il generalissimo principio di leale cooperazione

nei rapporti tra Stato e Regioni: e questo in contrasto anche con la

legge n. 468 del 1992 (art. 2, comma 8) che prevedeva tale

coinvolgimento e assegnava alle Regioni (art. 2, comma 7) poteri di

controllo sulla produzione effettiva nonché il compito di adeguare

la quota assegnata a quella effettiva, ove quest'ultima fosse

risultata inferiore alla prima.

8. - Rispetto all'art. 2-bis la Regione Lombardia deduce la

violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in

riferimento all'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come

specificato dall'art. 16 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la disposizione

impugnata, consentendo ai produttori l'autocertificazione e agli

acquirenti di servirsene per le proprie dichiarazioni,

depotenzierebbe il controllo regionale che, nelle more

dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali, non

potrebbe produrre alcuna effettiva conseguenza, e si troverebbe

impedito nella tempestiva repressione dei comportamenti tenuti in

violazione delle previsioni attributive delle quote.

9. - Nei due ricorsi nessuno sviluppo trova la censura formulata

nei confronti dell'art. 1, comma 2, della legge impugnata.

10. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati

inammissibili e, comunque, infondati.

11. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

depositato per i due ricorsi identiche memorie difensive, dove si

svolge un'ampia ricostruzione della normativa, comunitaria e

nazionale, in materia di quote latte e si illustrano i motivi che

hanno condotto all'adozione del decreto-legge n. 727 del 1994 e della

relativa legge di conversione. In particolare, la difesa dello Stato

fa presente che, dopo l'approvazione della legge n. 468 del 1992, la

trattativa tra l'Italia e la Comunità - volta ad ottenere un aumento

della quota nazionale e una diminuzione del prelievo supplementare

dovuto per gli anni pregressi - si è conclusa con un accordo, nel

senso di un aumento di 900.000 tonn. della quota nazionale e della

riduzione, pari a 1.600.000 tonn., della produzione complessiva, da

realizzarsi entro il 1 aprile 1995, in modo da risolvere il divario

tra la quota di 9.000.000 tonn. assegnata all'Italia e la produzione

effettiva stimata di 11.500.000 tonn.. Nell'ambito di tale accordo

è stato consentito all'Italia di derogare transitoriamente al limite

della quota nazionale, fermo rimanendo l'obbligo di rientrare nella

quota definitivamente assegnata entro il 1 aprile 1995. Così,

attuata l'assegnazione delle quote individuali nel dicembre 1994, si

sarebbe reso necessario prevedere - per evitare di incorrere nelle

connesse responsabilità finanziarie - un meccanismo più rapido per

il rientro, essendo troppo lungo quello previsto dall'art. 2, comma

8, della legge n. 468 del 1992. A queste esigenze risponderebbero sia

il decreto-legge n. 727 del 1994 che la legge di conversione n. 46

del 1995. Passando all'esame delle singole censure, la difesa dello

Stato, con riferimento all'art. 2, comma 2-bis, ritiene non

sussistente la violazione dell'art. 6, punto 3, del regolamento CEE

n. 2328/91. La norma comunitaria, se esclude la concessione di

finanziamenti per investimenti nelle aziende del settore

lattiero-caseario, comportanti un aumento del quantitativo di

produzione, non escluderebbe, invece, l'approvazione dei piani di

sviluppo e di miglioramento. Si aggiunge che, prima della legge n.

468 del 1992, in Italia non poteva neppure parlarsi di quote

individuali, essendo la quota nazionale assegnata all'UNALAT, che la

distribuiva ai produttori secondo il proprio statuto. Inoltre, la

disposizione impugnata sarebbe ragionevole, concedendo ai produttori

che hanno confidato nell'approvazione dei piani da parte delle

Regioni la possibilità di sostituire le quote, ancorate alla

commercializzazione effettiva nel 1988/89 e alla maggior produzione

nel 1991/92, con gli obiettivi di piano. Rispetto all'art. 2, comma

1, lettera b), l'Avvocatura riconduce alla discrezionalità del

legislatore, connessa a valutazioni di politica economica, il fatto

di aver esteso alle aziende delle zone svantaggiate, equiparate e

delle isole l'esonero dalla riduzione delle quote. La razionalità

della norma impugnata viene individuata anche nella conformità con

la disciplina posta dalla legge n. 468 del 1992, la quale già aveva

previsto la finalità di mantenere una maggiore quantità di

produzione nelle zone di montagna e svantaggiate. Con riferimento al

mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella

determinazione del programma di rientro (art. 2, comma 1, impugnato),

l'Avvocatura sottolinea l'inderogabile necessità di procedere in

tempi rapidi (entro il 1 aprile 1995) alla riduzione: da ciò

l'esigenza di una procedura più snella, rispetto a quella prevista

dall'art. 2, comma 8, della legge n. 468 del 1992, che, comunque,

sarebbe legittima attenendo ad un programma tipicamente nazionale.

D'altra parte, sottolinea ancora la difesa dello Stato, non occorrono

ulteriori previsioni normative affinché la Conferenza possa essere

consultata, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del 1988.

Infine, rispetto all'art. 2-bis, l'Avvocatura sottolinea che

l'autocertificazione, con l'obiettivo di snellire le procedure per

tutto il territorio nazionale responsabilizzando i produttori, non

può depotenziare i controlli regionali, come risulta dimostrato dal

riconoscimento di analogo potere autocertificativo in molti altri

settori.

12. - In prossimità dell'udienza anche le Regioni hanno depositato

memorie per illustrare i ricorsi, sia con riferimento alla

ammissibilità che alla fondatezza dei diversi motivi di censura. Considerato in diritto

1. - I ricorsi proposti dalla Regione Lombardia e dalla Regione

Veneto sono, per la massima parte delle questioni sollevate,

coincidenti.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - I ricorsi investono la materia delle c.d. "quote latte" la cui

previsione, in attuazione di vari regolamenti comunitari (v., in

particolare, i regolamenti CEE n. 804/68, n.856/84 e n. 3950/92), è

stata introdotta nel diritto interno al fine di contenere gli eccessi

di produzione che da tempo si registrano, in ambito europeo, nel

settore lattiero-caseario. La disciplina attuativa fondamentale

veniva posta con la legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti

nel settore lattiero caseario), che assegnava ai produttori quote di

produzione articolate in due parti (A e B) e attribuiva alle Regioni,

al Ministero dell'agricoltura e foreste ed all'Azienda di Stato per

gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) il compito di verificare

l'andamento del mercato ai fini del rispetto delle quote assegnate ai

produttori italiani e di imporre il c.d. "prelievo supplementare" da

applicare sul prodotto in conseguenza del superamento di tali quote

(v., in particolare, gli artt. 2 e 5). A seguito dei ritardi

connessi all'attuazione di tale disciplina, conseguenti alla

difficoltà di individuare ed assegnare le quote di produzione,

l'Italia veniva sottoposta da parte degli organi comunitari ad una

forte sanzione pecuniaria. Da qui l'apertura di una trattativa che

conduceva all'adozione di un "compromesso" da parte del Consiglio

CEE, dove veniva concesso all'Italia un aumento della quota nazionale

a condizione di ricondurre la produzione al rispetto di tale quota

entro il 31 marzo 1995. L'esigenza di ottemperare a tale impegno nel

termine indicato induceva, quindi, il Governo italiano ad adottare il

decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, dove, a parziale deroga di

quanto disposto con la legge n. 468 del 1992, si introduceva una

procedura abbreviata di riduzione percentuale da parte dell'EIMA

delle quote B di produzione, con esclusione delle sole aziende

situate nelle zone montane. In sede di conversione di tale

decreto-legge da parte della legge n. 46 del 1995 sono state,

peraltro, introdotte varie modificazioni, mediante le quali si è

stabilito:

a) che i produttori che hanno ottenuto, anteriormente alla data

di entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione da

parte regionale o provinciale di un piano di sviluppo o di

miglioramento zootecnico e che hanno già realizzato tale piano,

possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente

all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione delle

quote A e B ad essi spettanti (art. 2, comma 2-bis);

b) che sono esclusi dalla riduzione non solo i produttori le cui

aziende sono ubicate nei Comuni montani, ma anche quelli operanti

nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate, nonché nelle isole

(art. 2, comma 1, lettera b);

c) che, accanto alla quota B, va ridotta anche la quota A non in

produzione, ove la stessa ecceda il 50 per cento della quota A

attribuita (art. 2, comma 1, lettera 0.a);

d) che i produttori hanno la possibilità, in ogni caso di

contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle

posizioni, di autocertificare le produzioni e gli acquirenti quella

di richiamare nelle proprie denuncie i quantitativi autocertificati

(art. 2-bis). Ad avviso delle due Regioni ricorrenti, queste

innovazioni, introdotte dalla legge n. 46 del 1995, sarebbero tali da

danneggiare economicamente la posizione dei produttori operanti nei

rispettivi territori regionali, ledendo, di conseguenza, i poteri di

indirizzo, programmazione e controllo nel settore lattiero-caseario

spettanti alle stesse Regioni. Da qui le impugnative in esame che

investono, secondo l'ordine prospettato, le seguenti disposizioni

della legge n. 46 del 1995:

a) l'art. 2, comma 2-bis, per violazione degli artt. 11, 5, 117 e

118 della Costituzione, sotto il profilo della contrarietà a norme

comunitarie e della invasione della sfera di competenza legislativa e

amministrativa regionale (primo motivo), nonché per violazione degli

artt. 3 e 41 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e

118 (secondo motivo);

b) l'art. 2, comma 1, lettere b) e 0.a), per violazione degli

artt. 5, 11, 117 e 118, sotto il profilo dei rapporti tra Stato e

Regioni e della contrarietà al diritto comunitario, nonché per

violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in riferimento

agli artt. 5, 117 e 118 (terzo motivo);

c) l'art. 2, comma 1, per violazione degli artt. 5, 117 e 118

della Costituzione, anche con riferimento all'art. 12 della legge 23

agosto 1988, n. 400, nonché per violazione del principio di leale

cooperazione tra lo Stato e le Regioni (quarto motivo);

d) l'art. 2-bis, per violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118

della Costituzione, con riferimento all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del

1977, come ulteriormente specificato dall'art. 16 del d.P.R. n. 569

del 1993 (quinto motivo).

I ricorsi sono infondati con riferimento alle questioni sollevate

con il primo, secondo, terzo e quinto motivo; fondati in parte con

riferimento alla questione sollevata con il quarto motivo.

3. - I primi tre motivi dei ricorsi prospettano censure che

investono essenzialmente la violazione di norme comunitarie e, di

conseguenza, dell'art. 11 della Costituzione. Tali censure,

ancorché ammissibili - in relazione all'impugnabilità da parte

delle Regioni, in sede di giudizio principale, delle leggi statali

lesive delle competenze regionali in quanto in contrasto con la

normativa comunitaria (v. sentenze nn. 94 e 482 del 1995) - non sono

fondate.

4. - Per quanto concerne l'art. 2, comma 2-bis, - censurato con il

primo motivo - va innanzitutto rilevato che la norma ivi espressa,

nel far salvi gli obiettivi produttivi connessi ai piani di sviluppo

e di miglioramento approvati prima dell'entrata in vigore della legge

n. 468 del 1992 e già realizzati, non contrasta sotto alcun profilo

con l'art. 6, comma 3, del regolamento CEE n. 2328/91, dove si

vietano gli aiuti agli investimenti nel settore lattiero-caseario che

siano in grado di determinare un superamento delle quote assegnate.

La norma impugnata, limitandosi a far salvi gli obiettivi produttivi

individuati in piani da tempo approvati e già realizzati, si

presenta, infatti, estranea al regime degli aiuti regolato dalla

norma comunitaria chiamata a raffronto, aiuti comportanti erogazioni

finanziarie e destinati a investimenti connessi a piani ancora da

realizzare. Né la violazione dell'art. 11 della Costituzione può

essere fatta valere assumendo quali norme interposte quelle espresse

nella legge n. 468 del 1992, (e, in particolare, negli artt. 2 e 10,

comma 11, di tale legge) che, in quanto norme di diritto interno, non

appaiono suscettibili di trovare il loro riferimento diretto nel

suddetto parametro costituzionale: e questo anche a voler prescindere

dalla considerazione che la norma impugnata non appare idonea -

contrariamente a quanto si prospetta nei ricorsi - a determinare

"sfondamenti" della quota nazionale, ove si consideri che la salvezza

degli obiettivi produttivi connessi ai piani già approvati e

realizzati comporta pur sempre il rispetto dei limiti inerenti a tale

quota, limiti da preservare mediante compensazioni tra le quote

assegnate ai diversi produttori. Infine, la norma in esame non può

neppure ritenersi lesiva degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in

quanto discriminatoria ed ingiustificatamente penalizzante per gli

operatori presenti nell'ambito territoriale delle Regioni ricorrenti

(secondo motivo). E invero, la circostanza che tali Regioni, a

differenza di altre, non abbiano a suo tempo approvato piani di

sviluppo o di miglioramento in grado di determinare un incremento

della produzione lattiero-casearia esprime soltanto un dato di fatto,

connesso ad una precedente scelta di politica amministrativa, che non

può essere fatto valere come presupposto per affermare una

disparità di trattamento irragionevolmente perpetrata attraverso la

norma impugnata: non senza considerare che, sul piano della

ragionevolezza, la norma stessa può trovare adeguata giustificazione

nell'esigenza di far salvi gli affidamenti maturati da taluni

produttori prima dell'entrata in vigore della disciplina di diritto

interno relativa al settore e della determinazione di limiti di

produzione connessi all'assegnazione delle quote individuali.

5. - Infondate si presentano anche le censure formulate nel terzo

motivo, che investono sia l'art. 2, comma 1, lettera b), dove, ai

fini dell'esclusione dalla riduzione delle quote, le zone

svantaggiate, quelle ad esse equiparate e le isole vengono equiparate

ai Comuni montani; sia l'art. 2, comma 1, lettera 0.a), dove si

disciplina la riduzione delle quote A non in produzione. Per quanto

concerne il primo profilo va rilevato che, a differenza di quanto si

legge nei ricorsi, l'equiparazione delle zone di montagna, delle zone

svantaggiate, di quelle equiparate e delle isole non viene a

contrastare con i principi espressi nella direttiva del Consiglio CEE

n. 268/75. In proposito va, infatti, rilevato che, ai sensi dell'art.

3 di tale direttiva, le zone di montagna, le zone svantaggiate e le

zone equiparate alle svantaggiate (comprensive anche di aree

individuabili nelle isole) vengono collocate sullo stesso piano, dal

momento che la direttiva inquadra, nella categoria generale delle

"zone agricole svantaggiate" sia le zone di montagna, sia le zone

svantaggiate, in quanto minacciate di spopolamento, sia le zone

assimilate a quelle svantaggiate, nelle quali ricorrano svantaggi

specifici. Ma ciò che più interessa è che tale classificazione è

stata confermata anche nella direttiva del Consiglio n. 273/75, che

ha applicato la direttiva n. 268/75 specificamente al territorio

italiano. D'altro canto, la stessa legge n. 468 del 1992, nel

richiamare i criteri generali per la riduzione delle quote, aveva

sottolineato l'esigenza di mantenere la maggiore quantità di

produzione "nelle aree di montagna e svantaggiate", collocate, a

questo fine, sullo stesso piano, mentre la deroga espressa nell'art.

5, comma 12, della stessa legge n. 468 - dove la posizione delle zone

svantaggiate è stata considerata subordinatamente a quella delle

zone di montagna - non è tale da assumere valore ai fini del

giudizio sulla norma impugnata, stante la particolarità della

fattispecie (procedura di compensazione) da tale disposizione

regolata.

Per quanto concerne poi il secondo profilo della censura, che

investe l'art. 2, comma 1, lettera 0.a), v'è da rilevare che né

dalla normativa comunitaria (art. 5 del regolamento n. 3950/92), né

dalla normativa interna (art. 2, comma 4, della legge n. 468 del

1992) è dato desumere l'esistenza di un principio in grado di

condizionare, in ogni caso, la riduzione delle quote al decorso di un

lasso di tempo di ragionevole durata. Né va trascurato che la

riduzione immediata delle quote A non in produzione trova la sua

giustificazione nell'esigenza di rispettare il termine fissato in

sede comunitaria per il rientro nella quota nazionale e che un

elemento di gradualità può rinvenirsi nella previsione che la

riduzione opera soltanto quando la quota non in produzione sia tale

da superare il limite del 50 per cento della quota assegnata.

6. - Neppure la questione sollevata nei confronti dell'art. 2-bis

(con il quinto motivo del ricorso, proposto soltanto dalla Regione

Lombardia) si presenta fondata. Il fatto di consentire ai produttori

l'autocertificazione della produzione ed agli acquirenti di

utilizzarla per le proprie dichiarazioni, se comporta uno snellimento

delle procedure di accertamento, non è, peraltro, tale da impedire o

depotenziare i controlli affidati alle Regioni in ordine al rispetto

delle quote assegnate. Al contrario, i controlli in questione

risulteranno pur sempre possibili - anche nelle forme di cui all'art.

16 del d.P.R. n. 569 del 1993 - per accertare, ai fini della

rilevazione di eventuali infrazioni, la rispondenza dei quantitativi

autocertificati sia alle quote assegnate che ai quantitativi

effettivamente prodotti.

7. - La censura sollevata - con il quarto motivo enunciato nei due

ricorsi - nei confronti dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 del

1995, risulta, invece, almeno in parte, fondata . Di tale censura

non può essere condivisa la parte relativa all'asserita necessità

di un coinvolgimento, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400 del

1988, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome nelle riduzioni, operate dall'AIMA,

delle quote A e B assegnate ai singoli produttori. È noto che la

Conferenza permanente, in quanto organo "di informazione,

consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica

generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza

regionale", viene consultata, tra l'altro, "sugli indirizzi generali

relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che

riguardano le competenze regionali" (v. art. 12, commi 1 e 5, lettera

b), della legge n. 400 del 1988): e questo può spiegare la

previsione della presenza di tale organo in funzione consultiva nella

determinazione dei "criteri generali" diretti a realizzare - ai sensi

dell'art. 2, comma 8, della legge n. 468 del 1992 - "l'esatta

rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote

nazionali spettanti all'Italia". Alla luce della disciplina contenuta

nell'art. 12 suddetto, del tutto inappropriata risulterebbe, invece,

la presenza dello stesso organo nel procedimento di cui all'art. 2,

comma 1, della legge n. 46 del 1995, dove entra in gioco soltanto

l'adozione di provvedimenti specifici da parte dell'AIMA ai fini

della riduzione delle quote individuali spettanti ai singoli

produttori di latte bovino. Il che, peraltro, non può condurre anche

ad escludere che - sempre ai sensi dell'art. 12 della legge n. 400

del 1988 - la Conferenza permanente possa essere consultata

nell'ipotesi in cui s'intendano adottare "indirizzi generali",

integrativi di quelli espressi nella legge e in grado di orientare

l'azione dell'AIMA nell'attività di riduzione delle singole quote.

La censura sollevata con il motivo in esame si presenta, d'altro

canto, fondata nella parte in cui contesta la lesione degli artt.

117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione

tra Stato e Regioni, in relazione alla mancata previsione, nella

norma impugnata, di qualsivoglia partecipazione regionale nel

procedimento di riduzione delle quote individuali. E invero, ove si

considerino i contenuti della disciplina in esame, che investe

interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel

settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987), la completa

esclusione delle Regioni dal procedimento in questione non può

trovare adeguata giustificazione né in relazione all'urgenza con cui

si è dovuto provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale né

in relazione alla presenza, connessa a tale rientro, di un interesse

nazionale al rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. Non

senza, d'altro canto, considerare che la procedura già adottata

dall'art. 2, comma 7, della legge n. 468 del 1992, aveva affidato

direttamente alle Regioni la riduzione delle quote assegnate, ove le

stesse fossero risultate maggiori della produzione effettiva. Ora,

rispetto alla fattispecie regolata dalla norma in esame, pur tenendo

conto dei motivi che hanno condotto all'adozione di un procedimento

abbreviato di riduzione delle quote incentrato sull'AIMA, la presenza

regionale andava in ogni caso salvaguardata, quanto meno nella forma

della richiesta di parere. E questo tanto più ove si consideri che

le ipotesi di sottrazione alla procedura di riduzione contemplate nei

commi 1 e 2-bis dell'art. 2 sono tali da involgere, almeno in

prevalenza, valutazioni spettanti alla sfera dei poteri regionali.

Da qui l'accoglimento parziale del motivo proposto e la conseguente

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata

nella parte in cui non ha previsto, ai fini della riduzione delle

quote individuali, il parere delle Regioni territorialmente

competenti.

8. - Nell'epigrafe e nelle conclusioni dei due ricorsi si denuncia

anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della

legge n. 46 del 1995. La questione non ha, peraltro, trovato

svolgimento alcuno nel contesto dei due ricorsi e va, pertanto,

dichiarata inammissibile per assoluta carenza di motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli

interventi programmati in agricoltura e per il rientro della

produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con

modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte

in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel

procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai

produttori di latte bovino;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 1, lettere 0.a) e b), e comma 2-bis, nonché

dell'art. 2-bis, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 5,

11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione, questioni sollevate con i

ricorsi di cui in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, sollevata

con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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