Corte costituzionale

Sentenza n. 52/2002

Altra decisione · depositata il 15/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli

ed altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Monza, notificato il 22 agosto 2000,

depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 40 del

registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 19 aprile 2000, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di

attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea nella

seduta del 17 giugno 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 72), con

la quale è stata approvata la proposta della giunta per le

autorizzazioni a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali è

in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio

Gasparri concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio

delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione. Il procedimento penale nei confronti del deputato

Gasparri concerne un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa

(artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge

8 febbraio 1948, n. 47), in relazione a dichiarazioni dal medesimo

rese nel corso di una intervista rilasciata ad un quotidiano,

ritenute offensive della reputazione di alcuni magistrati della

procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (dott.

Giancarlo Caselli, dott. Vittorio Aliquò, dott. Antonio Ingroia,

dott. Giovanni Di Leo, dott.ssa Lia Sava), che erano stati impegnati

nell'inchiesta relativa al dott. Luigi Lombardini. L'on. Gasparri si

sottolinea nell'atto di conflitto avrebbe fra l'altro affermato,

nella intervista in questione: "Attenzione i nastri che la Procura di

Palermo spedirà al C.S.M. potrebbero venire manipolati ... Mi sembra

che l'intera inchiesta sia stata condotta in maniera anche troppo

disinvolta. Perché, per esempio, l'avv. Concas si era allontanato

dall'ufficio di Lombardini al momento del suicidio? Molti punti

devono essere chiariti e solo un attento esame dei nastri potrà

darci le risposte che cerchiamo. Ma, visti i precedenti, esiste la

possibilità che quelle cassette possano essere ritoccate dalla

Procura di Palermo. Potrebbero essere cancellate alcune parti

importanti ... È tanto facile riprodurre una cassetta".

Ad avviso del giudice ricorrente, la Camera dei deputati non

avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere valutativo, e

ciò a causa della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni

espresse nel corso della intervista giornalistica e la funzione

parlamentare. L'iter argomentativo della relazione della giunta

approvata dalla assemblea, si fonda, infatti, sulla circostanza che

"le frasi proferite dal deputato costituiscono un giudizio ed una

critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che

all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica

nonché del dibattito politico-parlamentare ciò sia pure in assenza

di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che

comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione

che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa

quanto, in generale, nel dibattito politico". Tale deliberazione

darebbe quindi erroneamente per scontato il superamento del problema

dell'estensione dell'area di insindacabilità dell'esercizio delle

funzioni tipicamente parlamentari o para-parlamentari allo

svolgimento di attività politica anche genericamente intesa e non

funzionale all'esercizio delle funzioni medesime.

Il giudice per le indagini preliminari - dopo aver pertanto

escluso che le dichiarazioni rilasciate dall'on. Gasparri siano

riferibili all'esercizio delle funzioni ispettive del parlamentare -

richiama, a sostegno del conflitto, la giurisprudenza di questa Corte

a proposito del requisito della connessione tra le opinioni espresse

dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, come

indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione

parlamentare di insindacabilità. Dato che la condotta addebitabile

all'on. Gasparri non presenterebbe oggettivamente alcun legame con

atti parlamentari, essa, ad avviso del ricorrente, dovrebbe rientrare

nella cognizione riservata, anche in forza di precetti costituzionali

(artt. 24, 101 e 102 Cost.), al sindacato giurisdizionale: "a meno di

voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo

comma, della Costituzione da strumento di tutela dell'autonomia delle

Camere a privilegio di deputati e senatori". Il ricorrente chiede,

quindi, che previa dichiarazione di ammissibilità del conflitto, la

Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la

valutazione della condotta addebitabile all'on. Gasparri, in quanto

estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, ed annulli di conseguenza l'impugnata delibera,

ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni giurisdizionali,

costituzionalmente garantita, del giudice per le indagini

preliminari.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

n. 387 del 2000.

3. - Si è costituita la Camera dei deputati, contestando la

fondatezza delle censure poste a base del conflitto. Al riguardo, si

rammenta come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, è

necessario che le dichiarazioni extra moenia siano collegate con

l'esercizio delle funzioni parlamentari; ma ciò non significa che

tale rapporto di inerenza possa concretizzarsi solo laddove il

parlamentare abbia cura di citare, nel corso delle proprie

dichiarazioni, gli specifici atti parlamentari cui quelle

dichiarazioni si riferiscono. Né d'altra parte è possibile ridurre

come sembra presupporre la tesi del ricorrente il rapporto di

comunicazione politica, fra i parlamentari e l'opinione pubblica, ad

un "mero rapporto informativo di tipo formalistico e quasi

burocratico"; così come è da respingere la critica rivolta alle

motivazioni addotte in sede parlamentare a sostegno della delibera di

insindacabilità. Quest'ultima, infatti, in tanto ha ritenuto

applicabile alla fattispecie l'art. 68, primo comma, Cost., in quanto

ha potuto ravvisare nelle dichiarazioni rese dal parlamentare un

collegamento obiettivo con l'attività politicoparlamentare:

collegamento testimoniato, peraltro, da numerosi atti tipici di

sindacato parlamentare, i quali "hanno come motivo costante pressanti

preoccupazioni ed interrogativi in ordine allo svolgimento

dell'interrogatorio del dott. Lombardini (ossia l'identico motivo

attorno a cui ruotano le preoccupazioni espresse dall'on. Gasparri

che hanno dato luogo al presente conflitto)". Né sarebbe convincente

conclude la difesa della Camera opporre che gli atti di sindacato

ispettivo di cui innanzi si è detto provengano da altri

parlamentari: la verifica del rapporto di inerenza tra le

dichiarazioni incriminate e l'attività parlamentare non può

circoscriversi agli atti posti in essere dal singolo parlamentare,

"ben potendo sussistere tale rapporto ogni qualvolta questi si

ricolleghi, implicitamente od esplicitamente che sia, alle posizioni

critiche ufficializzate in atti di altri parlamentari, tanto più in

caso di appartenenza ad un medesimo gruppo".

Con successiva memoria, depositata in prossimità della udienza

pubblica, la Camera dei deputati ha riproposto, "in termini sintetici

e riassuntivi", le argomentazioni già dedotte in sede di atto di

costituzione. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Monza, investito di un procedimento penale promosso nei confronti del

deputato Maurizio Gasparri per il reato di diffamazione a mezzo

stampa, ha sollevato, con ordinanza depositata il 19 aprile 2000,

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla

assemblea il 17 giugno 1999 (documento IV-quater n. 72), con la quale

- su conforme parere della giunta per le autorizzazioni a procedere -

è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il

procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice

confliggente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla

formulazione della imputazione ed alla vicenda processuale, e dopo

aver richiamato i principi più volte espressi da questa Corte nella

ormai nutrita giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento,

ha sottolineato come anche alla luce delle considerazioni e dei

rilievi che compaiono nella relazione della giunta, poi recepita

dalla deliberazione assembleare posta a fondamento del conflitto la

condotta addebitabile all'on. Gasparri esuli dall'esercizio delle

funzioni parlamentari e non presenti "oggettivamente alcun legame con

atti parlamentari, neppure nell'accezione più ampia".

Tale impostazione è contestata dalla Camera resistente, la

quale, in particolare, osserva che la dedotta sussistenza del nesso

funzionale tra opinioni espresse e attività parlamentare non

comporta agli effetti della garanzia di insindacabilità che il

membro del Parlamento "debba sempre limitarsi a dar conto in termini

strettamente testuali degli atti posti in essere in sede

parlamentare". Al tempo stesso - deduce ancora la Camera - non

possono condividersi i rilievi che il giudice confliggente reputa di

poter desumere dalla relazione della Giunta, poiché in tale atto si

puntualizza come le opinioni espresse dall'on. Gasparri avessero

investito "fatti e circostanze che all'epoca erano al centro

dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico

parlamentare", come d'altra parte era testimoniato da molti atti di

sindacato ispettivo svolti da altri parlamentari.

2. - Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte - nella

ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di

attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere, in ordine alla

applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -

allorché le dichiarazioni per le quali il parlamentare è chiamato a

rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come nella

specie, "del tutto al di fuori di un'attività funzionale

riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di

fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte

dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda

l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se

non la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa, o

contestualmente espressa, nell'esercizio di funzione parlamentare"

(v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque

ricondurre le dichiarazioni extra moenia al panorama delle "opinioni"

per le quali opera la garanzia costituzionale della

irresponsabilità, non bastano né la semplice comunanza di

argomenti, né l'identità del "contesto" politico tra quelle

dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione

parlamentare. "Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere

qualificata come espressione di attività parlamentare; il che

normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale

corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori

dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in

Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime"

(v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).

Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali

pende procedimento penale nei confronti dell'on. Gasparri, possa

attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione

parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e

prodotti dalla difesa della Camera - compiuti, nel caso di specie, da

parlamentari diversi da quello cui si pretenderebbe estendere la

garanzia costituzionale, con riferimento esclusivo a una prospettata

attività di tipo meramente divulgativo - lungi dall'evidenziare,

infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle

espressioni che formano oggetto della imputazione, si limitano a

tratteggiare e stigmatizzare l'identica vicenda attorno alla quale si

sono poi dipanate le espressioni totalmente diverse per forma,

significati e oggetto specifico poste a fondamento della accusa

contestata al predetto parlamentare.

Deve dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nel votare per

la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia

violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal

modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i

fatti per i quali è in corso davanti al giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Monza il procedimento penale a carico

del deputato Maurizio Gasparri, di cui alla ordinanza in epigrafe,

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione

in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del

17 giugno 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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