Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4,

della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della

magistratura militare), promossi con ordinanze emesse il 4 ed il 2

giugno 1997 dal Consiglio della magistratura militare nel corso di

due procedimenti disciplinari, iscritte ai nn. 579 e 580 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare ha

sollevato, con due ordinanze di analogo tenore emesse rispettivamente

il 4 e il 2 giugno 1997, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561

(Istituzione del Consiglio della magistratura militare), "per

contrasto con gli artt. 3 e 108 della Costituzione in relazione

all'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195".

Osserva il rimettente che la normativa impugnata non si preoccupa

di assicurare l'invariabilità numerica del collegio non prevedendo:

a) l'attribuzione della competenza ad assumere le decisioni

disciplinari nei confronti dei magistrati militari ad una apposita

sezione disciplinare del Consiglio; b) la correlativa possibilità di

fare ricorso a componenti supplenti per i casi di impedimento,

astensione o ricusazione dei componenti effettivi. Tali lacune

legislative si tradurrebbero in una profonda violazione dei parametri

costituzionali invocati, alla quale non può porsi rimedio in via

interpretativa, applicando la normativa sul Consiglio superiore della

magistratura (in virtù del richiamo di cui all'art. 7 del d.P.R. 24

marzo 1989, n. 158, contenente le norme di attuazione della legge n.

561 del 1988), dato il carattere speciale, sul punto, della

disciplina impugnata e, in particolare, il diverso numero dei

componenti del Consiglio della magistratura militare.

Dopo aver sottolineato - in ordine alla rilevanza - che l'eventuale

accoglimento della questione, fondandosi sull'affermazione della

necessità per il Consiglio della magistratura militare in sede

disciplinare di assumere le decisioni di propria competenza con la

partecipazione di tutti i suoi membri, comporterebbe il

riconoscimento dell'irregolare costituzione del collegio per i due

procedimenti disciplinari de quibus a causa dell'assenza di alcuni

suoi componenti, il rimettente si sofferma sull'illustrazione del

merito del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.

Al riguardo il Consiglio, dopo essersi riportato alla sentenza di

questa Corte n. 71 del 1995 ed aver ricordato che essa ha

riconosciuto la natura giurisdizionale della funzione disciplinare

esercitata dal CMM in considerazione dell'avvenuta assimilazione (per

stato giuridico e garanzie di indipendenza: v. art. 1 della legge 7

maggio 1981, n. 180) della condizione dei magistrati militari a

quella dei magistrati ordinari, pone l'accento sul fatto che la legge

n. 561 del 1988, nell'istituire il CMM, si è ispirata alla medesima

logica, prendendo come modello il Consiglio superiore della

magistratura e definendo attribuzioni e procedure del nuovo organo

mediante il rinvio a quelle dell'organo di garanzia dell'indipendenza

della magistratura ordinaria, "considerate - evidentemente - le più

idonee a dare concreta attuazione al disposto dell'art. 108 della

Costituzione". È quindi ragionevole - prosegue il giudice rimettente

- ritenere che per dare reale e piena attuazione a questo principio -

ed evitare altresì che resti lettera morta la specifica previsione

dell'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 561 del 1988, secondo

"cui il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati

militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati

ordinari", - sia necessario che al magistrato militare sottoposto a

procedimento disciplinare non venga sottratta alcuna delle garanzie

che sono apprestate nei confronti del magistrato ordinario che si

trovi nella medesima situazione. Non vi è dubbio secondo il

Consiglio rimettente - che fra tali garanzie sia da includere quella

di essere giudicato in sede disciplinare da un organo che, al pari di

tutti gli altri organi giurisdizionali, operi come collegio

"perfetto" (o reale), con la conseguente impossibilità di adottare

decisioni in assenza di alcuno dei suoi componenti e con

l'ineludibile necessità di predisporre criteri e modalità per

l'eventuale sostituzione degli assenti, così come avviene appunto

per la sezione disciplinare del Consiglio superiore della

magistratura.

La mancanza di omogeneità tra la normativa impugnata e quella

prevista - in particolare dall'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n.

195 - per i magistrati ordinari rappresenterebbe dunque una grave

violazione del principio di razionalità-equità di cui all'art. 3

della Costituzione, non trovando la denunciata disparità di

trattamento alcuna giustificazione nella limitatezza dell'organico e

nel conseguente diverso assetto organizzativo della magistratura

militare, attese l'identica natura giurisdizionale del Consiglio

della magistratura militare in sede disciplinare e del Consiglio

superiore della magistratura nella stessa sede e la necessità,

dettata da ragioni di coerenza dell'intero sistema legislativo, che

due normative ordinarie che si ispirano al medesimo valore

costituzionale non contengano disposizioni immotivatamente diverse. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze in epigrafe, entrambe pronunciate dal

Consiglio della magistratura militare, sollevano un'identica

questione. I relativi giudizi vanno, dunque, riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - Il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare

- in due analoghi procedimenti nei quali a causa dell'assenza di

alcuni componenti si è trovato nell'impossibilità di decidere con

la partecipazione della totalità dei suoi membri - ha sollevato, con

due ordinanze di analogo tenore, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre

1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare)

"per contrasto con gli artt. 3 e 108 della Costituzione, in relazione

all'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195", recante: "Norme sulla

costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura".

Dopo aver osservato, in ordine alla rilevanza, che la sollevata

questione investe la stessa fonte normativa da cui discende la

composizione del giudice dei procedimenti disciplinari a quibus e la

legittimazione a conoscere e a decidere in ordine ai fatti oggetto

delle incolpazioni, il Consiglio rimettente affronta il merito del

dubbio di costituzionalità. Al riguardo il CMM, in primo luogo, si

riporta alla sentenza di questa Corte n. 71 del 1995 e ricorda che

tale decisione ha riconosciuto la natura giurisdizionale della

funzione disciplinare esercitata dal Consiglio medesimo, in

considerazione dell'avvenuta assimilazione - per stato giuridico e

garanzie di indipendenza (v. art. 1 della legge 7 maggio 1981, n.

180) - della condizione dei magistrati militari a quella dei

magistrati ordinari. Tale assimilazione comporterebbe l'esigenza di

salvaguardare, anche per il giudice speciale in argomento, la scelta

legislativa "per un procedimento disciplinare che si esprime nei modi

e nelle forme, quindi con le garanzie, proprie della giurisdizione".

Per questa generale esigenza di garanzia la legge n. 561 del 1988 ha

istituito il Consiglio della magistratura militare prendendo a

modello il Consiglio superiore della magistratura, definendone

attribuzioni e procedure mediante il rinvio a quelle previste per

l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria,

considerate le più idonee a dare concreta attuazione al disposto

dell'art. 108 Cost.

A tale rinvio generalizzato sfugge però, dato il suo carattere

speciale derivante dalla diversa composizione e dalla differente

consistenza numerica dei due consigli posti a confronto - CSM e CMM -

e delle rispettive magistrature, la disciplina che prevede il numero

dei componenti dell'organo rispettivamente investito della funzione

disciplinare necessario per la validità delle relative

deliberazioni. Infatti mentre nel caso dei magistrati ordinari

l'apposita sezione disciplinare del CSM è ispirata al modello del

collegio perfetto che ne assicura l'invariabilità numerica anche in

caso di impedimento, astensione e ricusazione dei componenti

effettivi, potendo essi essere sostituiti dai supplenti, per la

validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio della

magistratura militare in sede disciplinare è invece sufficiente la

presenza di due terzi dei componenti (sei) di cui tre elettivi, senza

che sia previsto alcun sistema di supplenza per i casi dianzi

menzionati e nonostante che un'apposita norma dell'art. 1, comma 3,

attualmente impugnato per altre parti, affermi che "il procedimento

disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle

norme in vigore per i magistrati ordinari", così riconoscendo, anche

per questo aspetto, l'esigenza di principio prevista dall'art. 108

della Costituzione, ma non dandone concreta e totale attuazione.

Ad avviso del giudice rimettente, la descritta mancanza di

omogeneità tra la normativa impugnata e quella prevista - in

particolare dall'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - per i

magistrati ordinari costituirebbe una grave violazione del principio

di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, non

trovando la denunciata disparità di trattamento alcuna

giustificazione, attese l'identica natura giurisdizionale del

Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della

magistratura nella stessa sede e la necessità, dettata da ragioni di

coerenza dell'intero sistema legislativo, che due normative ordinarie

che si ispirano al medesimo valore costituzionale non contengano

disposizioni immotivatamente diverse.

3. - La questione non è fondata.

Ed infatti la denunciata mancanza di completa omogeneità tra la

normativa sottoposta a scrutinio di costituzionalità e le norme

regolatrici della funzione disciplinare svolta dal Consiglio

superiore della magistratura nei confronti dei magistrati ordinari,

esplicitamente assunte nelle ordinanze come tertium comparationis non

determina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, invocato

come principale parametro nelle due ordinanze del giudice rimettente.

Il Consiglio superiore della magistratura è organo la cui

composizione, durata e competenza sono fissate dalla Costituzione

(articoli 104 e 105) ed è presieduto dal Presidente della

Repubblica. La stessa Costituzione contiene inoltre le regole

concernenti le incompatibilità e la rieleggibilità dei suoi

componenti. Il Consiglio della magistratura militare è invece organo

istituito con legge ordinaria, in conformità di quanto stabilito nel

secondo comma dell'art. 108 Cost., che vuole appunto che

l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali sia

assicurata mediante le previsioni contenute in leggi ordinarie.

Detto Consiglio fu istituito e disciplinato con la legge 30 dicembre

1988, n. 561, anche per ottemperare ai richiami contenuti in sentenze

di questa Corte costituzionale e comunque per provvedere al vuoto

creatosi nell'ordinamento militare con la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge

7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui questo articolo prevedeva,

"per i provvedimenti concernenti il personale della magistratura

militare, compresi quelli disciplinari, una disciplina transitoria"

(che avrebbe dovuto durare non più di un anno) "fino alla

costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare".

Tale organo di autogoverno è stato appunto istituito con la citata

legge n. 561 del 30 dicembre 1988, che, per quanto attiene ai profili

denunciati nelle due ordinanze del giudice a quo appare non

contrastante con le esigenze costituzionali.

Le ordinanze in esame insistono particolarmente sull'esistenza,

presso il Consiglio superiore della magistratura, di una Sezione

disciplinare, la quale giudica secondo regole diverse da quelle

vigenti per il Consiglio e il cui funzionamento è regolato in modo

minuzioso, fondandosi anche sull'esistenza di componenti effettivi e

di componenti supplenti. Ma la Costituzione (art. 105) si limita ad

attribuire al Consiglio superiore della magistratura la competenza ad

adottare anche i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati

ordinari; mentre la Sezione disciplinare, istituita e regolata con

legge ordinaria (legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive

modificazioni), rappresenta una soluzione organizzativa specifica,

consentita bensì dalla Costituzione (sentenza n. 12 del 1971), ma

che non trova e non deve necessariamente trovare riscontro nelle

previsioni delle leggi che regolano gli organi a cui sono attribuite

funzioni disciplinari nei confronti degli appartenenti a ordini e

collegi, e nemmeno nelle leggi che regolano i vari consigli (o

consigli di presidenza) a cui è demandato di svolgere, in forme

giurisdizionali, giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati

appartenenti a giurisdizioni speciali.

Sempre a proposito dell'equiparazione delle forme dei giudizi

disciplinari militari a quelle previste per i magistrati ordinari, le

ordinanze del giudice rimettente fanno appello alla sentenza n. 71

del 1995 con cui questa Corte, al fine di stabilire che l'istituzione

del Consiglio della magistratura militare non integra la creazione di

un nuovo giudice speciale, vietata dall'art. 102 Cost., ha avuto

occasione di soffermarsi sulle modalità di esercizio della funzione

disciplinare da parte del Consiglio della magistratura militare,

affermando che la legge n. 561 del 1988 "ha preso a modello il

Consiglio superiore della magistratura" e ha reso "evidente

l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di

pace, diretta a perseguire l'assimilazione della magistratura

militare a quella ordinaria". Ma detta sentenza, nel constatare che

il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio della magistratura

militare "si esprime nei modi e nelle forme, quindi con le garanzie

proprie della giurisdizione" e che "la condizione dei magistrati

militari è oggi del tutto assimilata, per stato giuridico, garanzie

di indipendenza ed articolazione di carriera a quella dei magistrati

ordinari" (queste le proposizioni citate a fondamento del dubbio di

legittimità costituzionale enunciato nelle due ordinanze del giudice

rimettente), ha inteso appunto constatare l'avvenuto adempimento da

parte del legislatore dell'obbligo di provvedere adeguatamente a

garantire l'indipendenza della magistratura militare mediante la

creazione di un apposito organo di autogoverno, competente anche per

il giudizio disciplinare riguardante magistrati militari. La stessa

sentenza, nell'affermare che configurare procedimenti disciplinari

per i magistrati militari in forme giurisdizionali non rappresenta

l'introduzione di un nuovo giudice speciale giacché anche per essi

la giurisdizionalità della funzione disciplinare trova radicamento

in quella già prevista per la magistratura ordinaria, assimila le

funzioni del Consiglio della magistratura militare a quelle del

Consiglio superiore della magistratura, senza che ciò implichi né

determini identità di strutture, venendo anzi sottolineata la

distinzione organizzativo-ordinamentale dei due organismi.

4. - Si dissolve così anche il dubbio sollevato nelle due

ordinanze del giudice a quo con riferimento all'art. 108 Cost., la

cui possibile violazione è adombrata nelle motivazioni ed

esplicitamente menzionata nei dispositivi. In realtà, le due

ordinanze sembrano piuttosto denunciare una lesione dell'effettività

delle garanzie di indipendenza dei magistrati militari sottoposti a

procedimento disciplinare che non la lesione dell'indipendenza della

magistratura militare nel suo complesso, la quale - come si è detto

- è assicurata dall'esistenza di un organo di autogoverno

indipendente dal potere esecutivo. Tuttavia, neanche sotto tale

profilo la questione sarebbe fondata, poiché l'indipendenza

dell'organo di autogoverno è necessariamente correlata

all'indipendenza dei singoli magistrati, che è assicurata oltre che

dalle garanzie di status anche dai modi con i quali è svolta la

funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano

comportare una soggezione formale o sostanziale da altri.

5. - Sempre sotto i cennati profili relativi agli articoli 3 e 108

della Costituzione le due ordinanze insistono sul parametro del

"collegio perfetto", quale disegnato nelle leggi relative alla

sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e sul

connesso tema dei giudici supplenti, destinati a far sì che la detta

sezione funzioni sempre con la presenza di tutti i suoi componenti, e

non "a composizione variabile"; mentre quest'ultimo tipo di

composizione caratterizza il funzionamento del Consiglio della

magistratura militare in sede disciplinare.

Senonché anche su tale argomento questa Corte ha avuto occasione

per intervenire e ha ritenuto che i collegi esercitanti funzioni

giudiziarie in materia disciplinare non si pongono in contrasto con

l'esigenza costituzionale di indipendenza, quando la loro

composizione sia "variabile", quando cioè per la validità delle

pronunce non è prescritta la partecipazione dei loro componenti in

un numero fisso stabilito dalla legge. "La variabilità numerica,

comunque la si consideri", non è, infatti, idonea "a pregiudicare

l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la

libertà di giudizio dei membri intervenuti" (sentenza n. 284 del

1986).

Né si vede in qual modo la variabilità della composizione del

collegio - dipendente dall'eventualità di impedimenti di singoli

componenti, e non già da un potere discrezionale di composizione del

collegio - possa ledere l'indipendenza dei magistrati sottoposti al

giudizio disciplinare.

In sintesi, il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura

disciplinare del Consiglio della magistratura militare è sufficiente

ad escludere una lesione dell'art. 108, comma secondo, Cost., il

quale - occorre sottolineare - non impone di spingere l'omologazione

di tale organo al Consiglio superiore della magistratura fino a

prescriverne una composizione fissa e la presenza di componenti

supplenti nelle procedure disciplinari di sua competenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30

dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura

militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 108, secondo

comma, della Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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