Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla

normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il

17 ottobre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Gigante

Antonia vedova Petitti, iscritta al n. 326 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un processo concernente il riconoscimento alla

riversibilità di una pensione privilegiata, già in godimento al

figlio deceduto della ricorrente, la Corte dei conti, dopo aver

escluso che sussistesse il requisito del limite di reddito previsto

dalle norme sulla riversibilità ordinaria (artt. 83 e 85 d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, e art. 24, comma sesto, legge 28 febbraio

1986, n. 41), ha esaminato il ricorso sotto il diverso profilo

dell'eventuale spettanza del trattamento privilegiato di

riversibilità che l'art. 92 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

riconosce ai congiunti "nella misura e alle condizioni previste dalle

disposizioni in materia di pensioni di guerra", quando, come nella

fattispecie, la morte sia conseguenza delle stesse infermità o

lesioni per le quali è stata attribuita la pensione privilegiata.

Anche in relazione a tale thema decidendum, la ricorrente

risulterebbe però sprovvista del necessario requisito economico

percependo, al momento del decesso del figlio, una pensione vedovile

di ammontare imponibile superiore al limite previsto in materia di

pensioni di guerra dall'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Né potrebbe beneficiare dell'elevazione di tale limite che l'art. 2

della legge 6 ottobre 1986 n. 656 ha disposto con decorrenza dal 1°

gennaio 1985: a tale data, infatti, il suo reddito, essendo

aumentato, risultava sempre ostativo al riconoscimento della pensione

di riversibilità.

Poiché, peraltro, prima dell'entrata in vigore della legge per

ultimo citata, l'art. 24, comma sesto, della legge 28 febbraio 1986,

n. 41, ha previsto per le pensioni ordinarie di riversibilità, un

meccanismo di calcolo e di adeguamento automatico del limite di

reddito, la Corte dei conti ritiene rilevante e non manifestamente

infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non prevede

che il limite di reddito rilevante ai fini dell'attribuzione delle

pensioni di riversibilità di guerra sia calcolato, a partire

dall'anno 1986, in conformità ai criteri previsti per la

riversibilità ordinaria dal predetto art. 24, comma sesto, della

legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sostiene il giudice a quo che una volta individuato nell'ambito di

normative, per altri aspetti diverse, uno stesso criterio (quale

quello reddituale) al fine di ammettere la sussistenza o meno della

condizione (stato di bisogno economico) richiesta in entrambi i casi

per la prestazione pensionistica, sia poi del tutto irragionevole, ed

ingiustificatamente discriminatorio, quantificare in modo diverso il

limite reddituale in ragione della mera diversità di regime

pensionistico. Lo stesso requisito della condizione economica,

previsto per l'una e per l'altra specie di pensione, dovrebbe dunque

essere valutato ed accertato sulla base di un unico ed uniforme

criterio, ciò a maggior ragione ove si consideri che l'attuale

diversità non corrisponde affatto ad una linea di coerenza

legislativa: negli ultimi anni, infatti, il limite di reddito in

materia di pensioni di guerra è stato prima pari, poi superiore ed

infine inferiore a quello previsto per le pensioni ordinarie.

2. - È intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato escludendo

l'assimilabilità delle prestazioni pensionistiche poste a raffronto

e, conseguentemente, l'irragionevolezza della diversità dei limiti

di reddito richiesti dalle due normative.

Mentre la pensione di riversibilità ordinaria avrebbe infatti

natura retributiva e funzione assistenziale, essendo diretta ad

assicurare al superstite la continuità del sostentamento che già

gravava sul defunto, la pensione di guerra avrebbe invece natura

risarcitoria e la sua riversibilità risponderebbe ad esigenze di

ordine naturale ed etico, donde il trattamento peculiare riservato

agli aventi causa del pensionato di guerra. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il quale prevede

che, per le pensioni di guerra, "il limite di reddito, nei casi in

cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti

od assegni pensionistici di guerra... è elevato a L. 7.500.000 con

decorrenza dal 1° gennaio 1985".

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che, in base a tale

disposizione si determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento rispetto a quello più favorevole previsto per gli aventi

diritto a pensione ordinaria di riversibilità, per i quali il limite

di reddito è determinato dall'art. 24, comma sesto, della legge 28

febbraio 1986, n. 41, con rinvio a quello stabilito per la

concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, rivalutabile

annualmente secondo gli indici relativi ai lavoratori dell'industria,

rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

2. - La questione non è fondata.

Per precisare i termini della rilevanza di essa, è necessario

chiarire preliminarmente che il giudizio a quo, come risulta dalla

stessa ordinanza di rinvio, non riguarda una controversia in materia

di pensioni di guerra, bensì il diniego di pensione privilegiata di

riversibilità nei confronti della madre di un pensionato statale

(già titolare di trattamento privilegiato di 1ª categoria) deceduto

a causa delle infermità per le quali aveva conseguito il trattamento

privilegiato.

La norma denunciata, contenuta nel testo unico sulle pensioni di

guerra, assume dunque rilevanza nel giudizio a quo in via solo

indiretta, per effetto del rinvio ad essa operata dall'art. 92 del

testo unico sulle pensioni civili (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092)

il quale stabilisce che quando la morte del dipendente statale è

conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio,

"spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura ed alle

condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di

guerra" e che il medesimo trattamento spetta anche nel caso in cui il

titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile

sia deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva

conseguito il trattamento privilegiato.

Così precisati i termini della questione, non appaiono pertinenti

gli aspetti posti in evidenza nell'ordinanza di rimessione e che

sembrerebbero voler invece investire, sotto il profilo del limite di

reddito richiesto per la concessione della pensione, la situazione

della categoria degli aventi diritto a pensione di guerra.

Nell'ambito della questione, precisata nei sensi anzidetti, non

appare però possibile porre a raffronto la disciplina concernente il

limite di reddito per la concessione della pensione privilegiata di

riversibilità con la corrispondente disciplina che riguarda la

pensione ordinaria di riversibilità, trattandosi di situazioni non

comparabili in quanto fra loro non omogenee.

Difatti, in virtù dell' art. 83 del testo unico delle pensioni

degli impiegati dello Stato, (d.P.R. n. 1092 del 1973 cit.) alla

morte del dipendente statale o del pensionato, mancando gli altri

congiunti prioritariamente indicati in detto testo unico, la pensione

ordinaria di riversibilità spetta al padre o, in mancanza, alla

madre "purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a

sessanta anni, nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del

pensionato".

In virtù del rinvio operato dall'art. 92 del testo unico citato

alle "condizioni in materia di pensioni di guerra" la pensione

privilegiata di riversibilità - cioè quella prevista, come nel caso

oggetto del giudizio a quo, quando la morte dell'impiegato statale o

del pensionato dipenda da causa di servizio - in mancanza degli altri

congiunti indicati nell'art. 57 del testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915)

spetta invece, a titolo di assegno alimentare, al padre che abbia

raggiunto l'età di anni 58, o sia comunque inabile a qualsiasi

proficuo lavoro, oppure, alla madre vedova. Relativamente a

quest'ultima, ai fini della concessione della pensione privilegiata

di riversibilità, non è quindi richiesta alcuna altra condizione se

non quella del limite di reddito indicato nell'art. 70 del citato

testo unico, come in seguito modificato dalla disposizione sospettata

di incostituzionalità (art. 2, comma terzo, legge 1986, n. 656).

Come dunque risulta da detta normativa, mentre, mancando gli altri

congiunti, la pensione ordinaria di riversibilità spetta alla madre

del dipendente statale o del pensionato deceduti, solo se essa sia

inabile a proficuo lavoro o se abbia l'età superiore a sessanta

anni, sia a carico del dipendente o del pensionato deceduto, e sia

nullatenente (nel senso di non possedere un reddito superiore a

quello ora previsto dall'art. 24 della legge n. 41 del 1986, invocato

come tertium comparationis), la pensione privilegiata di

riversibilità spetta, invece, in mancanza degli altri congiunti,

alla madre superstite che si trovi nelle condizioni di reddito

previste dalla norma impugnata, senza che sia richiesto né alcun

limite minimo di età, né il requisito della inabilità al lavoro.

Le due situazioni, non sono perciò omogenee per cui non può

reputarsi irragionevole la diversità del limite di reddito previsto

per i due tipi di pensione di riversibilità, una volta che, per la

concessione della pensione privilegiata di riversibilità nei

confronti della madre, siano previste condizioni differenti rispetto

a quelle previste per la concessione, sempre nei confronti di detto

genitore, della pensione ordinaria di riversibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656

(Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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