Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno

1968 dal tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di

Rosati Renato, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28

settembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 24 giugno 1968 nel procedimento penale contro

Rosati Renato, il tribunale di Lanciano ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell 'art. 412 del codice di procedura

penale in quanto fra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a

giudizio non comprende anche la omissione delle generalità della parte

civile o delle altre parti private.

Per effetto di tale omissione risulterebbe violato l'art. 24 della

Costituzione, potendo la difesa dell'imputato essere pregiudicata dal

fatto di non essere tempestivamente posta in condizioni di conoscere le

generalità della parte civile o delle altre parti private.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione delle parti, ma

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione venga

dichiarata infondata, ed osserva che le norme che regolano la

partecipazione della parte civile al processo (artt. 91 e 106 cod.

proc. pen.) consentono all'imputato di conoscerne le generalità ben

prima del giudizio, se essa è di già costituita, mentre, se non è

avvenuta la costituzione prima di detta citazione, è ben evidente che

il decreto di citazione non può contenerne le generalità. Anche per

quanto riguarda la introduzione e la partecipazione al processo del

responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda,

se la citazione avviene prima del dibattimento, l'imputato ne è già

informato in applicazione delle norme che regolano la citazione

medesima (artt. 107, 123 del codice di procedura penale). Se invece

tali parti intervengono volontariamente soltanto in dibattimento, è

evidente, anche qui, che il decreto di citazione a giudizio non le può

indicare non essendo ancora partecipi al processo nel momento in cui il

decreto stesso viene notificato all'imputato. Considerato in diritto :

Il tribunale di Lanciano ritiene che l'art. 412 del codice di

procedura penale violi il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della

Costituzione, in quanto non comprende, fra le ipotesi di nullità del

decreto di citazione a giudizio, anche la mancata indicazione delle

generalità della parte civile o delle altre parti private.

La questione non è fondata.

L'art. 407 dello stesso codice pone, fra i requisiti del decreto di

citazione, anche le generalità e le altre indicazioni atte ad

identificare l'imputato, nonché le generalità "delle altre parti"

cioè della parte civile, del responsabile civile e della persona

civilmente obbligata per l'ammenda. Ma l'indicazione di tali

generalità non è in nessun caso prescritta a pena di nullità: il

decreto è nullo, infatti, solo qualora vi sia incertezza assoluta

sulla persona dell'imputato, oppure se siano state violate le

disposizioni sulla citazione della parte civile o delle altre parti,

ond'è a ritenersi che la mancanza delle generalità della parte civile

può produrre nullità nel solo caso in cui si risolva in un vizio

della citazione. Per di più, l'impossibilità di identificare

l'imputato col suo vero nome e cognome e con le altre generalità non

ritarda né sospende l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione, quando

è certa l'identità fisica della persona (art. 81 cod. proc. pen.).

Ponendo a fondamento della denunziata illegittimità la mancanza di

conoscenza delle generalità della parte civile, l'ordinanza afferma

che la difesa "potrebbe essere pregiudicata dal fatto di non essere

messa tempestivamente in condizioni di conoscere le generalità delle

altre parti", ma non esamina se è quale rapporto esista fra tale

conoscenza e l'esercizio del diritto. Va invece considerato che le

indicazioni delle generalità sia dell'imputato, sia delle altre parti,

costituiscono un mezzo di identificazione utile agli effetti delle

citazioni o di altri atti processuali, o comunque collegati al processo

(quali, per esempio, le iscrizioni nel casellario giudiziale): mezzo

utile; ma non necessario ai fini dell'esercizio del diritto di difesa,

per il quale ciò che conta non sono le generalità delle altre parti

ma la possibilità di identificarle.

Per altro, le norme che regolano la partecipazione della parte

civile al processo consentono all'imputato di conoscere,

indipendentemente dal decreto di citazione, le generalità della parte

stessa e di avere tutte le altre indicazioni atte alla identificazione.

Infatti, la dichiarazione di costituzione di parte civile, se fatta

prima del dibattimento, deve essere notificata, a cura della parte

stessa, all'imputato ed al pubblico ministero; e deve contenere, a pena

di inammissibilità, le generalità di chi si costituisce, la elezione

di domicilio e l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano

(artt. 94 e 95 del cod. proc. pen.). Qualora non vi sia stata

costituzione prima del dibattimento, è evidente che il decreto di

citazione non può contenere le generalità sopraindicate, dal momento

che la persona offesa dal reato, non ancora costituita parte civile,

non è parte nel processo.

Lo stesso deve dirsi per il responsabile civile e per la persona

civilmente obbligata per l'ammenda, la citazione dei quali deve essere

notificata all'imputato (artt. 107 e 122 cod. proc. pen.) senza tener

conto del fatto che trattasi di persone note a lui.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 412 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 24 giugno

1968 del tribunale di Lanciano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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