Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1966 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso con

ordinanza emessa il 12 novembre 1964 dal Tribunale di Bari nel

procedimento civile vertente tra Maggipinto Francesco e l'Ente per lo

sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al

n. 14 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 78 del 27 marzo 1965;

Visti gli atti di costituzione di Maggipinto Francesco e dell'Ente

per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Ente di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 17 marzo 1960 il Tribunale di Bari aveva

trasmesso a questa Corte gli atti relativi al giudizio promosso da

Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione

fondiaria in Puglia e Lucania, per ottenere il risarcimento dei danni

previa dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475: Francesco

Maggipinto infatti era stato espropriato sul presupposto, per lui

errato, che fosse unico proprietario della masseria Serrapizzuto, di

ettari 135.83.28, sita in agro Palagianello.

L'ordinanza del Tribunale premetteva che al 15 novembre 1949

l'intera masseria Serrapizzuto era intestata nel catasto a Francesco

Maggipinto: questi, da tempo comproprietario per metà, nel 1947,

ritenendosi erede legittimo del condomino Giovanni Maggipinto, deceduto

lo stesso anno, aveva iscritto in catasto al proprio nome anche l'altra

metà.

L'ordinanza ricordava tuttavia come, prima del provvedimento

d'esproprio, le signore Dorothy Teresa Maggipinto e Susanna Giorgio,

qualificandosi rispettivamente figlia e moglie di Giovanni Maggipinto,

avessero proposto petizione d'eredità della quota di lui

trascrivendone la domanda giudiziale (26 luglio 1951) e chiedendo

contemporaneamente lo scioglimento della comunione nei confronti di

Francesco Maggipinto. Ciò - proseguiva il Tribunale - importava

accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia Dorothy Teresa

Maggipinto, che pertanto, a norma dell'art. 459 del Codice civile e

indipendentemente da pronunce giudiziali, acquistava la quota di

Giovanni Maggipinto con effetto al momento dell'apertura della

successione di quest'ultimo, cioè al 6 ottobre 1947. In conseguenza,

siccome l'espropriato Francesco Maggipinto con atto notarile 4 giugno

1953 riconobbe Dorothy Teresa Maggipinto quale unica erede del defunto

Giovanni e poiché tale atto non è stato mai impugnato, secondo

l'ordinanza doveva ritenersi fuori dubbio che alla data del 15 novembre

1949 erede di Giovanni e dunque condomina per metà era la predetta

Dorothy Teresa: perciò Francesco Maggipinto, risultando proprietario

(comproprietario) soltanto di metà della masseria Serrapizzuto, non

poteva essere assoggettato ad esproprio dato che il suo reddito

dominicale non appariva più di lire 63.927,43, com'era scritto in

catasto, ma esattamente della metà (lire 31.963,77 su lire 470 per

ettaro): il che non ignorava l'Ente di riforma, messo tempestivamente

sull'avviso dallo stesso espropriando.

2. - La Corte costituzionale con ordinanza n. 58 del 1961 chiedeva

al Tribunale di Bari che venisse accertata l'esistenza, al 15 novembre

1949, di Dorothy Teresa Maggipinto, figlia ed erede legittima di

Giovanni, condomino della masseria Serrapizzuto.

Il Tribunale perciò ha emesso un'ordinanza il 12 novembre 1964,

nella quale ha elencato una serie di fatti e di documenti da cui

risulta l'esistenza dell'erede; ha ripetuto le affermazioni contenute

nella precedente ordinanza di rinvio; ha osservato infine come l'Ente,

procedendo all'esproprio nonostante la contestazione sulla titolarità

di metà della masseria, ha commesso un errore non scusabile a norma

dell'art. 534 del Codice civile.

3. - La difesa dell'espropriato, nell'atto depositato il 16 marzo

1965, richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, per cui i

dati catastali hanno solo valore indicativo ai fini della legge di

riforma fondiaria. Assume che l'espropriato, benché risultasse in

catasto proprietario dell'intera masseria, nel 1949 in effetti era

comproprietario per la sola metà e che dunque per l'altra metà era

soltanto erede apparente, cioè mero possessore; che, per le leggi di

riforma, soggetto passivo dell'esproprio non è il semplice possessore,

ma l'effettivo titolare del bene al 15 novembre 1949; che l'Ente per la

Puglia e Lucania non avrebbe dovuto procedere all'esproprio dato che

l'espropriando soltanto per errore risultava in catasto titolare

dell'intera masseria, ignorandosi l'esistenza della figlia del fratello

Giovanni, e questo errore era già venuto in luce durante il

procedimento di espropriazione.

D'altra parte, aggiunge la difesa di Francesco Maggipinto, l'Ente

non può addurre a suo favore l'art. 534, comma secondo, del Codice

civile, che fa salvi gli atti a titolo oneroso con cui il terzo di

buona fede ha acquistato beni ereditari dall'erede apparente: in

realtà la pubblicazione del piano particolareggiato non potrebbe

assimilarsi a un atto oneroso; né l'Ente, essendo stato avvisato in

tempo, potrebbe essere considerato terzo di buona fede; comunque la

domanda giudiziale della vera erede era stata trascritta prima

dell'atto di acquisto dell'Ente, cioè del decreto d'esproprio,

dimodoché la norma citata non sarebbe applicabile (v. citato art. 534,

comma terzo).

In conclusione, siccome il reddito di Francesco Maggipinto al 15

novembre 1949, ridotto alle sue esatte proporzioni, non superava il

limite di 60.000 lire, il provvedimento di esproprio sarebbe

illegittimo per eccesso di delega.

4. - L'Ente per la Puglia e la Lucania si è costituito, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 13

aprile 1965, nelle quali rileva innanzi tutto che i provvedimenti di

esproprio, essendo sottoposti a un termine breve, non potevano essere

sospesi da controversie di privati sull'appartenenza dei beni soggetti

allo scorporo: perciò, ai fini dell'espropriazione, che dà luogo ad

acquisto originario, non derivativo, farebbe stato la situazione di

appartenenza al 15 novembre 1949; qualunque avvenimento posteriore

relativo alla titolarità dell'espropriando, anche se dotato di

efficacia dichiarativa o retroattiva (divisione, domanda giudiziale,

sentenza), sarebbe irrilevante.

Nel caso attuale inoltre, se la quota contestata non apparteneva

all'espropriato, questi era erede apparente rispetto ad essa. Perciò,

dato che i diritti acquistati da terzi sull'erede apparente sono fatti

salvi persino nel Codice civile (art. 534), l'espropriazione avvenuta

ad opera dell'Ente, che è terzo, non potrebbe essere toccata: infatti

i piani d'esproprio erano stati formati e pubblicati prima che fosse

trascritta la domanda di petizione di eredità proposta dall'erede

vero. Considerato in diritto :

Nel piano particolareggiato e nel decreto di esproprio emesso a

carico del signor Francesco Maggipinto si è fatto riferimento

all'intera masseria Serrapizzuto. Risulta invece dall'ordinanza di

rinvio a questa Corte e dagli atti di causa che alla data del 15

novembre 1949 (art. 4, comma primo, legge 1950, n. 841) la masseria

apparteneva per metà alla signora Doroty Teresa Maggipinto: questa

l'aveva ereditata dal padre Giovanni Maggipinto, e la sua accettazione

dell'eredità, avvenuta in epoca successiva al 1949, ovviamente ha

retroagito al momento d'apertura della successione (6 ottobre 1947).

Dato ciò, nel determinare la quota di scorporo si sarebbe dovuta

tener presente non l'intera masseria (reddito lire 63.927.43), ma

soltanto la metà che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva

all'espropriando (reddito lire 31.963.77); e inoltre, se è vero che il

reddito medio per ettaro si aggirava sulle 470 lire, la percentuale di

scorporo si doveva "calcolare mediante una interpolazione lineare

(inversa)" tra lo zero e il 15 per cento (tabella annessa alla legge

1950, n. 841, comma secondo). Se e nei limiti in cui non lo si è

fatto, il decreto di esproprio ha superato i confini della delegazione

legislativa.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che l'espropriato al 15 novembre

1949 era erede apparente e che perciò l'acquisto dell'Ente Puglia e

Lucania sarebbe salvo in virtù dell'art. 534, comma secondo, del

Codice civile (diritto dei terzi); ma questa norma, anche se fosse

applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'Ente, che

di fatto non è terzo di buona fede poiché, prima dell'acquisto,

sapeva dell'esistenza dell'erede vero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3475, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata

nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe

risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre

1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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