Corte costituzionale

Sentenza n. 513/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, secondo

comma, e 43, primo, terzo e quarto comma, della legge della Regione

Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, come successivamente prorogati con

le leggi regionali nn. 9/80, 8/82 e 7/83 (Disciplina urbanistica del

territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del

patrimonio naturale e paesistico), promosso con ordinanza emessa il

15 aprile 1983 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale,

sul ricorso proposto da Mazzoni Alberto contro la Comunità Montana

di Valle Sabbia ed altri, iscritta al n. 1031 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109

dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione di Mazzoni Alberto nonché l'atto di

intervento della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice Relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Giovanni Rotunno per la Regione Lombardia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Consiglio di Stato

- sez.VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazzoni Alberto

contro la Comunità montana di Valle Sabbia ed altri, è stata

sollevata questione indidentale di legittimità costituzionale delle

disposizioni contenute negli artt. 40, secondo comma, 43, primo,

terzo e quarto comma, legge reg. Lombardia 15 aprile 1975 n. 51, come

successivamente prorogate con le leggi reg. nn. 9/80, 8/82 e 7/83, in

quanto le misure di salvaguardia boschiva ivi previste per tutto il

territorio della Regione si tradurrebbero in vincoli di contenuto

espropriativo ad efficacia non chiaramente limitata nel tempo, con

violazione degli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost.

Il ricorso di Mazzoni Alberto è stato proposto per l'annullamento

della decisione n. 414/1981 con la quale il TAR Lombardia ha

confermato la legittimità del rifiuto (opposto dalla Comunità

montana di Valle Sabbia con atto del 15 settembre 1980) di

autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno (di

proprietà del ricorrente) sottoposto a vincolo idrogeologico.

Secondo il TAR la Comunità montana nel caso di specie era infatti

obbligata ad applicare le misure di salvaguardia (di cui alle norme

ora denunciate) in relazione ad una zona ora ricoperta da alberi di

alto fusto, risultando irrilevanti le circostanze che le zone

limitrofe fossero state edificate in base a regolare piano

lottizzatorio.

Rileva il remittente che la fattispecie desta dubbi di

costituzionalità delle suddette disposizioni, in primo luogo in

riferimento all'art. 117 Cost., violato "le quante volte una legge

regionale legittimi o addirittura imponga limitazioni, transitorie ma

assolute, alla proprietà privata al di fuori di atti programmatori

recanti puntuali apprezzamenti di 'interessi generali' così facendo

mancare quello schema unitario di riferimento alla stregua del quale,

nell'ordinamento complessivo dello Stato, sembra certo che siffatto

tipo di limitazioni possa consentirsi soltanto attraverso l'esercizio

di competenze amministrative appositamente conferite dalla legge per

la tutela di interessi generali di volta in volta individuati".

Il limite dei principi fondamentali si assume "violato anche in

riferimento alla legislazione statale sulle foreste, che non prevede

divieti assoluti di edificazione ma solo limitazioni nell'uso dei

beni vincolati in guisa da coordinare armonicamente interessi

pubblici e privati".

Le norme impugnate sarebbero altresì in contrasto con i seguenti

articoli:

art. 42, secondo e terzo comma, Cost., in quanto il divieto

assoluto di edificazione sui terreni aventi le caratteristiche

specificate dalle norme sopra richiamate, avendo di fatto acquistato

carattere temporalmente indeterminato, si risolve in un esproprio ex

lege senza indennizzo;

art. 3, poiché, imponendo un vincolo di tale natura, la Regione

Lombardia ha introdotto un regime diversificato della proprietà

privata, e dello ius aedificandi che ad essa inerisce rispetto al

regime proprietario vigente in altre regioni, nonché al regime della

proprietà avente ad oggetto beni di diversa natura nello stesso

ambito della regione Lombardia;

artt. 24, 101 e 113, perché la limitazione al contenuto della

proprietà, imposta dalla legge regionale, finisce per vanificare la

tutela giurisdizionale dei diritti o di altre situazioni soggettive

del singolo.

2. - Nel presente giudizio si è costituito l'interessato signor

Alberto Mazzoni associandosi ai dubbi di costituzionalità espressi

nell'ordinanza di rimessione.

Ha spiegato intervento altresì la regione Lombardia concludendo

per l'infondatezza della sollevata questione.

Quanto al dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. si ribadisce

quanto già considerato nelle sentenze della Corte costituzionale nn.

83/1982 e 239/1982, ove si afferma la priorità delle misure di

salvaguardia sugli strumenti urbanistici, "alla cui attuazione futura

sono preordinati".

Si osserva, ancora, da parte della Regione che la speciale

protezione della funzione idrogeologica (la quale è interesse

primario generale ed altresì potenzialmente ultraregionale, per la

ripercussione sul corso e sul livello dei fiumi) costituisce

principio del nostro ordinamento giuridico, manifestandosi nella

sottoposizione delle trasformazioni territoriali a specifici momenti

autorizzativi della pubblica amministrazione.

Sul profilo relativo alla temporaneità dei vincoli rileva la

Regione l'inesistenza di proroga illimitata in quanto "connessa alla

formazione di strumenti pianificatori appositi".

Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto alla

disciplina vigente in altre regioni o sui beni diversi viene

considerato che l'assoluta omogeneità di disciplina fra regione e

regione sarebbe "una autentica contraddizione concettuale" rispetto

all'attribuzione di una potestà legislativa regionale, esercitata

nei limiti dei principi fondamentali.

Infine con riferimento ai dedotti parametri 24 e 113 Cost. (non

risultando "comprensibile" il richiamo all'art. 101) non vi sarebbe

alcun impedimento per il privato proprietario all'impugnativa dello

strumento urbanistico "che non contenga la delimitazione delle aree

comunali di interesse idrogeologico, allorché assuma che da una

siffatta delimitazione deriverebbe l'esclusione della propria". Considerato in diritto

1. - La legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51,

recante la disciplina urbanistica del territorio regionale e misure

di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico,

pone con l'art. 40 taluni vincoli boschivi, regolati quanto a

modalità con l'art. 43 e successivamente più volte prorogati.

2.1. - Il giudice a quo ravvisa che le misure di cui trattasi

contrastino con l'art. 117 Cost. poiché disposte al di fuori di atti

programmatori specifici.

La Corte ha già avuto modo di rilevare come non si rinvengono

principi che impediscano al legislatore regionale di predisporre

disciplina di tal sorta: già nella legislazione statale sussistono

esempi di misure di salvaguardia non coeve a strumenti urbanistici

dettati in precedenza (sentenze n. 83 e n. 239 del 1982).

In assenza di nuove argomentazioni, non vi è motivo di

discostarsi, in punto, da quanto già affermato (del resto noto allo

stesso giudice remittente). Né sussiste, sul caso, una prospettata

diversa incidenza della legislazione forestale: i vincoli concernono,

infatti, l'assetto e l'uso dell'intero territorio ai fini di

localizzazione e di tipizzazione di insediamenti urbanistici d'ogni

genere (cit. sentenza n. 239 del 1982).

2.2. - È ravvisata dal remittente illegittimità della norma

anche ex artt. 3 e 42 Cost.

Si sarebbe operata, nei confronti del primo parametro, una

diversificazione e conseguente disparità rispetto ad altri beni

della medesima regione, ovvero nella disciplina posta in essere da

altre regioni: è bastevole osservare che proprietà oggettivamente

diverse, insistenti nello stesso territorio regionale e vieppiù se

in regioni orograficamente e idrogeologicamente differenti,

giustificano plausibili e razionali trattamenti normativi diversi.

Quanto all'art. 42, questo risulterebbe inciso da un vincolo, di

fatto reso temporalmente indeterminato.

Dai riferimenti offerti in causa, risultano gli scopi precipui

delle disposizioni impugnate, finalizzate, in adempimento di doveri

inderogabili, alla tutela da dissesti del patrimonio naturale: allo

stato dunque, sotto lo specifico profilo, ancorché la normativa

abbia subito ulteriori proroghe a breve esplicitate chiaramente nel

quadro dei particolari valori ambientali protetti, non si ritrovano,

a condizione che le esigenze di strumentazione abbiano a ricevere

graduale e tuttavia sollecita realizzazione, apprezzabili elementi di

disvalore.

2.3. - Secondo il giudice a quo all'incidenza diretta della norma

nella attuazione dei vincoli conseguirebbe il difetto di tutela

giurisdizionale delle "situazioni soggettive del singolo", con

compressione delle garanzie contemplate agli artt. 24 e 113

(oltreché 101) Cost.

Orbene, l'ordinamento consente anche lo strumento normativo quale

modalità di attuazione immediata e contingente delle misure di

salvaguardia (cfr. sentenza n. 83 cit. del 1982), restando però

connessa, in ogni caso, ai successivi adempimenti urbanistici

l'esplicazione delle forme di tutela costituzionalmente garantite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 40 (secondo comma), 43 (primo, terzo, quarto comma) legge

Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del

territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del

patrimonio naturale e paesistico) e successive norme di proroga,

sollevata - con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117

Cost. - dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari