Corte costituzionale

Sentenza n. 510/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al

personale amministrativo delle magistrature speciali) promosso con

ordinanza emessa il 21 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Giancarlo

Enzo ed altri contro l'Amministrazione delle Finanze, iscritta al n.

503 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, era

stato adito da taluni dipendenti pubblici facenti parte del personale

di segreteria delle Commissioni tributarie, che avevano impugnato il

silenzio-rifiuto sugli atti di diffida per l'attribuzione della c.d.

"indennità giudiziaria", prevista dall'art. 1 della legge 15

febbraio 1989, n. 51. Nel corso del relativo giudizio il predetto

Tribunale amministrativo regionale ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, di tale articolo, "nella parte in cui non estende

l'attribuzione della predetta indennità al personale di segreteria

presso le Commissioni tributarie".

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'indennità in

questione, originariamente era stata istituita (legge 22 giugno 1988,

n. 221) in favore del personale delle cancellerie giudiziarie. La

legge n. 51 del 1989 l'ha estesa al personale amministrativo di altri

organi giurisdizionali (Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi

regionali, Corte dei conti e Tribunali militari), oltre che

dell'Avvocatura dello Stato (il cui personale ha un trattamento

equiparato a quello degli organi giurisdizionali), con una

elencazione tassativa.

Secondo il giudice a quo, detta indennità era stata attribuita

inizialmente al personale di cancelleria, per favorire una più

intensa e impegnativa collaborazione allo svolgimento delle funzioni

giudiziarie, tenuto conto dell'insufficienza del personale.

L'estensione della indennità al personale amministrativo delle

magistrature speciali, sarebbe stata suggerita dalla costatazione che

questa situazione di insufficienza del personale rispetto ai compiti

di istituto, sussisteva anche per tali magistrature. Poiché la

stessa situazione si verificherebbe anche nelle segreterie delle

Commissioni tributarie, la mancata attribuzione di tale indennità al

relativo personale sarebbe discriminatoria e contrastante col

principio di uguaglianza, che impone di trattare situazioni uguali in

modo uguale.

Una giustificazione del diverso trattamento, secondo il giudice a

quo, non sarebbe rinvenibile nella circostanza che le Commissioni

tributarie non hanno un loro ruolo organico di personale

amministrativo e si avvalgono per l'espletamento dei compiti di

segreteria, di personale comandato o distaccato da altri uffici.

Infatti, questa non sarebbe una peculiarità delle sole Commissioni

tributarie, ma una situazione analoga a quella del personale dei

tribunali militari, le cui segreterie sono composte da personale del

Ministero della difesa, temporaneamente distaccato presso dette

segreterie.

2. - Dinanzi a questa Corte non si è costituita alcuna parte, per

cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai

sensi dell'art. 26. secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1 della l. 15

febbraio 1989, n. 51 - nella parte in cui non estende l'indennità

prevista dalla l. 22 giugno 1988, n. 221, al personale amministrativo

addetto alle segreterie delle Commissioni tributarie - contrasti con

l'art. 3 della Costituzione, essendosi attribuita tale indennità a

personale con funzioni analoghe ed in situazione analoga.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ha

istituito, a decorrere dal 1° luglio 1980, a favore dei magistrati

ordinari, "in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello

svolgimento della loro attività", una speciale indennità non

pensionabile, (soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'art.

12 della stessa legge) "pari a lire quattro milioni e

quattrocentomila annue, da corrispondersi in ratei mensili, con

esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per

qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli

artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e di sospensione

del servizio per qualunque causa".

Con legge 6 agosto 1984, n. 425 tale indennità è stata

attribuita con decorrenza dall'1 gennaio 1983 ai magistrati del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali

amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli

avvocati e procuratori dello Stato.

Successivamente, la legge 22 giugno 1988, n. 221 ha esteso la

suddetta indennità (art. 1), a decorrere dall'1 gennaio 1988, al

personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e

segreterie giudiziarie, nella misura vigente alla data del 1° gennaio

1988, secondo le percentuali indicate in apposita tabella con

riferimento alle diverse qualifiche.

L'indennità è stata, poi, attribuita (art. 2 della l. n. 221 del

1988) al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli

delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nelle misure fissate

d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente

rappresentative su base nazionale.

La legge 15 febbraio 1989, n. 51 ha, infine, concesso - a

decorrere dal 1° gennaio 1989 - detta indennità, con le modalità

previste dalla legge n. 221 del 1988, anche al personale

amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi

regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei

tribunali militari, nonché al personale civile del ministero della

difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale,

distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi

ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici della giustizia

militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

3. - Il contesto normativo sopra descritto costituisce il

risultato di una serie di valutazioni discrezionali del legislatore,

caratterizzate dalla scelta dei destinatari dell'indennità stessa e

della decorrenza dell'attribuzione, oltreché della sua misura e

delle sue caratteristiche (non pensionabilità, sospensione in

connessione con determinati eventi), secondo giudizi che questa Corte

ha ritenuto in linea generale e sotto molteplici profili non

contrastanti con i principi della Costituzione (cfr. le sentenze n.

119 del 1991 e n. 238 del 1990 e le ordinanze n. 97 e n. 422 del

1990).

In relazione all'uso di tale discrezionalità, non appare

irrazionale la mancata attribuzione della indennità, di cui è

questione, al personale amministrativo delle segreterie delle

Commissioni tributarie.

La legge n. 51 del 1989, infatti, ha esteso l'emolumento al

personale amministrativo di quegli stessi istituti presso i quali

servivano i magistrati (e categorie equiparate), ai quali la legge n.

425 del 1984 aveva attribuito l'analoga indennità prevista dalla

legge n. 27 del 1981. Questo parallelismo dà buon fondamento

all'esclusione del personale di segreteria delle Commissioni

tributarie, il cui status economico e giuridico non è mai stato

equiparato a quello delle categorie di personale nei confronti del

quale si è reso operante l'emolumento di cui si discute. Né ha

rilievo la circostanza che l'indennità in questione sia stata

concessa anche a personale "distaccato" presso gli uffici della

giustizia militate non facente parte dei relativi ruoli, giacché la

ratio dell'attribuzione è da rinvenirsi nell'espletamento

dell'attività presso quegli uffici e non nell'inquadramento organico

nella relativa struttura.

Conferma, del resto, il non irrazionale uso della discrezionalità

la circostanza che, quanto alla retribuzione, l'art. 13 del d.P.R. n.

636 del 1972 stabilisce che il personale delle segreterie delle

Commissioni tributarie, conserva il trattamento economico "del ruolo

e delle qualifiche cui appartiene" e l'art. 14 prevede, in suo

favore, una specifica indennità mensile concessa, in relazione

all'assiduità ed al rendimento, in misura non superiore al dieci per

cento dello stipendio: compenso che è devoluto nella considerazione

specifica dell'attività esplicata presso le segreterie delle

Commissioni tributarie e, quindi, come indennità in aggiunta alla

retribuzione ordinaria, che mal si concilierebbe con altro

emolumento, deducibile per di più dal sistema, per lo stesso titolo.

Pertanto, dalle modalità concrete dell'esercizio della

discrezionalità legislativa derivano la sua non censurabilità e,

quindi, la non fondatezza della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione

dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle

magistrature speciali), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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