Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1976 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del r.d.

18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

modificato dalla legge 10 dicembre 1971, n. 1051, promosso con

ordinanza emessa il 4 marzo 1975 dal pretore di Mondovì nel

procedimento penale a carico di Rulfi Alessandro ed altri, iscritta al

n. 176 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Visti gli atti di costituzione di Rulfi Alessandro e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Andrea Comba, per Rulfi Alessandro, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 4 marzo 1975 il pretore di Mondovì ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931,

n. 773, modificato e integrato dalla legge 1 dicembre 1971, n. 1051,

nella parte in cui è prevista (assume l'ordinanza) "la subordinazione

della licenza del questore per l'abilitazione all'esercizio

dell'insegnamento dello sci, all'accertamento della idoneità tecnica

dell'aspirante da effettuarsi a cura della FISI (Federazione italiana

sports invernali)"; ciò per presunta violazione degli artt. 3 e 33

della Costituzione.

Il giudice a quo, che procedeva a carico di Rulfi Alessandro ed

altri imputati del reato di cui all'art. 669 cod. pen., in relazione al

succitato art. 123, per avere esercitato l'insegnamento dello sci senza

essersi muniti della prescritta licenza del questore, osserva

anzitutto, a sostegno della censura, che, ai fini della tutela della

libertà di insegnamento, l'art. 33 Cost. andrebbe inteso nel senso che

il controllo pubblico per l'abilitazione all'esercizio delle attività

professionali relative, incidenti sulla vita economica e sociale del

Paese, dovrebbe svolgersi mediante esame di Stato, cioè secondo

criteri e modalità uniformi, per garantire parità di trattamento agli

interessati e, nel contempo, per assicurare un sufficiente grado di

preparazione nell'esercizio delle attività stesse. Ciò si desumerebbe

dalla giurisprudenza di questa Corte e particolarmente dalla sent. n.

240 del 1974 con cui, appunto in ragione della esigenza di controllo

statale sopra richiamata, si sarebbe ritenuta illegittima

l'attribuzione dell'accertamento dell'idoneità professionale dei

maestri di danza ad un ente come l'Accademia nazionale di danza.

Anche per quanto riguarda l'affidamento alla FISI dell'accertamento

della idoneità dei maestri di sci varrebbero gli argomenti allora

svolti, tenuto conto che la norma impugnata nulla stabilisce circa i

criteri e le modalità dell'accertamento in parola, solo genericamente

previsto dalla norma stessa, e poi demandato alla FISI senza una

adeguata disciplina, dall'articolo 238 del regolamento di esecuzione

del t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

Ad avviso del pretore, pertanto, esisterebbe contrasto fra

l'impugnata disposizione e il principio della libertà di insegnamento,

che risulterebbe vulnerato attraverso l'omessa garanzia di un adeguato

intervento dello Stato in materia.

La norma impugnata, poi, sarebbe anche in contrasto con l'art. 3

Cost. perché porrebbe in essere una discriminazione irrazionale, nel

senso che, mentre per l'abilitazione ad esercitare qualsiasi

professione è previsto l'intervento dello Stato al fine di garantire

la parità degli aspiranti e la uniformità delle loro prestazioni, per

i maestri di sci non vi sarebbe alcuna garanzia circa l'imparzialità

delle valutazioni delle capacità tecniche degli interessati.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 25 giugno 1975.

Avanti a questa Corte si è costituito Rulfi Alessandro,

rappresentato e difeso dall'avv. prof. Andrea Comba, il quale ha

depositato tempestivamente le proprie deduzioni. Rifacendosi

sostanzialmente alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio, la

difesa sottolinea la subordinazione della professione di maestro di sci

al monopolio della FISI, quale conseguirebbe dalla norma impugnata, e

mette in risalto che la valutazione tecnica demandata alla Federazione

stessa avverrebbe senza nessuna garanzia di imparzialità.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva anzitutto che la norma impugnata si

limiterebbe a disporre che per l'abilitazione all'insegnamento dello

sci è richiesta la licenza del questore e che tale disposizione

espressa non formerebbe oggetto della censura, lamentandosi invece la

insufficienza della regolamentazione delle prove da sostenersi dal

candidato a norma degli artt. 236 e 238 del regolamento di p.s.,

insufficienza che si risolverebbe nel contrasto con il solo quinto

comma dell'art. 33 Cost., concernente specificamente l'esame di Stato.

Entro tali limiti andrebbe pertanto ristretta la censura in esame. Al

riguardo peraltro l'Avvocatura rileva che gli artt. 236 e 238 del

regolamento 6 maggio 1940, n. 635, disporrebbero un esame di

abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci, con

determinazione delle nozioni richieste, e che solo in quella sede

sarebbe anche disposto il requisito del certificato di idoneità da

rilasciarsi da parte della FISI. Sorgerebbe così un motivo di

inammissibilità della questione, poiché la disposizione ritenuta in

contrasto con la Costituzione sarebbe contenuta in un regolamento, come

tale sottratto alla competenza della Corte costituzionale, trattandosi

di atto privo di forza di legge.

L'Avvocatura rileva poi che l'art. 33 Cost. tutelerebbe, se mai, la

libertà di insegnamento riferita alle materie artistiche o

scientifiche, con esclusione dell'insegnamento di tecniche applicate,

prive di qualsiasi contenuto di tale natura, e che l'esame di Stato,

previsto al quinto comma dello stesso articolo, si riferirebbe solo

all'esercizio delle professioni intellettuali, nel cui ambito non

potrebbe rientrare l'insegnamento dello sci.

Confutando, poi, le argomentazioni svolte nella ordinanza di

rinvio, l'Avvocatura rileva che l'art. 238 del regolamento n. 635 del

1940 conferisce la lamentata attribuzione alla FISI, che è organo del

CONI, inquadrato con la legge 20 marzo 1975, n. 70, fra gli enti

parastatali, i cui fini coincidono, pertanto, coi fini dello Stato.

D'altra parte, prosegue l'Avvocatura, la competenza della FISI riflette

il rilascio non di una abilitazione professionale ma di un titolo per

l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio professionale,

previsto dalla norma sopra menzionata, esercizio subordinato

direttamente solo alla licenza del questore. L'attribuzione alla FISI

dell'accertamento di carattere più strettamente tecnico delle qualità

del candidato sarebbe comunque demandata all'organo indubbiamente più

idoneo allo scopo e, secondo l'Avvocatura, si inserirebbe così

armonicamente nel complesso sistema di abilitazione all'insegnamento

dello sci, predisposto in vista dei notevoli rischi e pericoli che esso

comporta. Considerato, infine, che le norme regolamentari sopra

richiamate sarebbero state integrate dall'apposito regolamento con cui

la FISI ha dettato in via preventiva e generale, le modalità per

l'accertamento dell'idoneità tecnica dei candidati, risulterebbero

anche, in punto di fatto, rispettate tutte le condizioni che lo stesso

giudice a quo ritiene necessarie per l'osservanza dell'invocato

principio sancito dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Da quanto premesso, emergerebbe altresì l'infondatezza della

censura sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.,

poiché la norma impugnata non legittimerebbe nessuna disparità di

trattamento. Ogni discriminazione sarebbe infatti esclusa dalle norme

regolamentari sopra richiamate.

La difesa del Rulfi ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui, ribadendo le tesi già svolte, insiste

nell'affermare che dalla certificazione di idoneità della FISI dipende

direttamente la possibilità dell'esercizio professionale

dell'insegnamento dello sci e, quindi, dell'invocato diritto di

libertà costituzionalmente garantito.

Osserva poi che l'art. 33, quinto comma, Cost., conterrebbe una

riserva di legge per quanto concerne gli esami di abilitazione

professionale, almeno con riguardo alle norme sulla composizione e

nomina della commissione esaminatrice nonché sulle operazioni a questa

demandate, riserva di legge che, nella specie, sarebbe violata in

difetto di disposizioni di tal natura in merito all'esame di idoneità

demandato alla FISI.

La difesa prospetta poi un ulteriore profilo di illegittimità, in

relazione all'art. 4 Cost., che riconoscerebbe al cittadino il diritto

alla scelta dell'attività lavorativa ed al modo di esercitarla, e non

consentirebbe, pertanto, di porre legittimamente norme che, come quella

impugnata, tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino. Considerato in diritto :

1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione, viene sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico

n. 773 del 1931 della legge di p.s., nonché dell'articolo unico della

legge n. 1051 del 1971, modificativo e integrativo del precedente art.

123, dai quali risulta che, per l'abilitazione all'insegnamento dello

sci, è necessario ottenere la licenza del Questore.

Si assume in ordinanza che, poiché trattasi di licenza subordinata

all'accertamento della capacità tecnica del richiedente (citato art.

123, terzo comma) e poiché tale accertamento è, a sua volta,

subordinato al rilascio di un certificato di idoneità da rilasciarsi

dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) come previsto

dall'art. 238 del Regolamento n. 635 del 1940 per l'esecuzione delle

leggi di p.s., ne conseguirebbe l'illegittimità della normativa in

quanto condizionata all'intervento di detta Federazione, organo non

dotato dei necessari crismi di ufficialità e imparzialità, che, per

l'abilitazione ad un esercizio professionale, potrebbero essere

garantiti soltanto da un esame di Stato.

2. - La questione, così come sollevata, non assume quei caratteri

di rilevanza del giudizio a quo imposti, per la definizione del

giudizio stesso, dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 sul

funzionamento della Corte. Detto giudizio ha per oggetto l'imputazione

del reato di cui all'art. 669 del codice penale (esercizio abusivo

senza licenza di mestiere cosiddetto "girovago"), in relazione a quanto

disposto dal precisato art. 123 (modificato) della legge di p.s.

L'ordinanza, nel porre la questione di legittimità dell'articolo,

in sé considerato, non solleva dubbi circa la sua legittimità, sia

per quanto riguarda l'esigenza del rilascio di licenza da parte del

Questore, sia per quanto riguarda l'esigenza di un previo accertamento

di capacità tecnica del richiedente: ossia (ed esattamente), non

disconosce la legittimità del contenuto normativo, quale posto in

questione.

Tuttavia, l'ordinanza, al di là dei limiti di questa normativa,

aggiunge rilievi critici sul punto riguardante le modalità

regolamentari di accertamento delle dette capacità tecniche, sotto il

profilo di una loro non rispondenza ai richiamati principi fondamentali

di raffronto, ciò come assunto che valga, di riflesso, a coonestare la

sollevata questione di legittimità.

Ma questa prospettazione, a parte che, secondo giurisprudenza

(sentenze nn. 38 del 1961; 49 del 1962; 121 del 1963; 66 del 1966; 102

del 1972), disposizioni regolamentari, anche integrative ed esecutive,

di una disposizione di legge, non possono attrarre nell'ambito della

competenza di questa Corte atti che, per loro natura, sono sottratti al

controllo di costituzionalità, non vale a modificare i termini della

sollevata questione. La modificazione aggiuntiva è tanto più

evidente, laddove, col dispositivo della ordinanza, si precisa di voler

sollevare la questione di legittimità dell'articolo di legge "nella

parte in cui si subordina la licenza al rilascio del certificato della

Federazione" mentre questa "parte" nell'articolo non si rinviene, se

non come palese forzatura del testo.

Nel fatto-reato, ascritto ai prevenuti, manca poi ogni riferimento

al controllo sopra precisato e l'obbiettività giuridica

dell'imputazione è limitata alla mancata acquisizione della licenza

del Questore, indipendentemente da ogni riferimento causale al

controllo de quo.

3. - Difetta, pertanto, l'incidenza della questione (nei termini

promiscui nei quali qui si è voluto sostanzialmente porla)

sull'oggetto, circoscritto, della disposizione sottoposta al vaglio di

costituzionalità. Tale incidenza va esclusa, perché le altre

disposizioni, richiamate dal giudice a quo, non sono inerenti

direttamente, nel senso che si è detto, ai limiti del thema

decidendum.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e dell'articolo

unico della legge 1 dicembre 1971, n. 1051 (con modifica al predetto

art. 123, relativa all'insegnamento dello sci): questione sollevata dal

pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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