Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/1967 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio

1965, n. 14, recante "Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrovie

esercitate in regime di concessione", promosso con ordinanza emessa il

9 giugno 1965 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di

Basilico Rocco (parti civili Cirella Agostino e D'Avino Michele),

iscritta al n. 203 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965.

Visti gli atti di costituzione di Cirella Agostino e D'Avino

Michele e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Cirella e D'Avino, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale apertosi a carico del sig.

Rocco Basilico, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 9 giugno 1965,

sollevava questione di legittimità costituzionale della legge 3

febbraio 1965, n. 14, per contrasto con gli artt. 35, primo comma, 36,

38 e 41, secondo comma, della Costituzione.

La legge impugnata disciplina il rapporto tra società

concessionarie di ferrovie e assuntori di stazioni, di fermate e di

passaggi a livello come un rapporto di lavoro autonomo: con la

conseguenza che gli assuntori sono tenuti personalmente (ancorché con

danaro dell'impresa) ad osservare nei confronti dei loro "coadiutori"

tutti gli obblighi, a cui soggiacciono, in virtù delle norme di

tutela, previdenza e assistenza del lavoratore, i datori di lavoro.

In tal modo la legge trasformerebbe in rapporto di lavoro autonomo

quello che è invece, secondo il Pretore di Napoli, un rapporto di

lavoro subordinato, trasformerebbe cioè gli assuntori, da prestatori

di lavoro dell'impresa concessionaria, in datori di lavoro: con ciò

violerebbe l'art. 35 della Costituzione poiché appesantirebbe la

posizione del lavoratore subordinato; l'art. 41, secondo comma, (che

"nel quadro dell'iniziativa economica privata tutela la dignità

umana") poiché consente la stipulazione di contratti in cui un

prestatore d'opera (assuntore) viene elevato "al rango di datore di

lavoro" d'un suo collega (coadiutore); l'art. 38 poiché fa gravare la

responsabilità delle assicurazioni sociali dei coadiutori su chi è in

definitiva un loro compagno di lavoro; infine l'art. 36 poiché accede

alla tesi tradizionale delle imprese concessionarie di regolare i

rapporti cogli assuntori attraverso singoli contratti d'assuntoria.

La difesa dei sigg. D'Avino e Cirella (parti civili nel processo

penale), costituitasi con atto depositato il 17 dicembre 1965, riassume

le denuncie contenute nell'ordinanza del Pretore affermando che la

legge impugnata viene a frodare i lavoratori subordinati dei diritti

loro riconosciuti dall'ordinamento e dall'indirizzo politico della

Costituzione.

2. - Il Presidente del Consiglio è intervenuto con atto depositato

il 31 agosto 1965 dall'Avvocatura dello Stato.

Secondo l'Avvocatura dello Stato l'ordinanza non indica quali

disposizioni dell'intera legge n. 14 del 1965 siano affette da vizio di

costituzionalità; comunque, poiché il giudizio a quo riguarda

l'omesso versamento di contributi assicurativi, apparirebbero censurate

soltanto quelle norme (artt. 8 e 9) che li disciplinano.

Nel merito l'Avvocatura osserva che, vigendo il R.D. 8 gennaio

1931, n. 148 (art. 7, lett. b), le società concessionarie regolavano i

loro rapporti cogli assuntori a mezzo di contratti di assuntoria, cioè

di contratti ritenuti analoghi all'appalto o comunque al lavoro

autonomo; ma, dopo la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che vieta

l'appalto di mere prestazioni di lavoro, una parte (non prevalente)

della giurisprudenza cominciò a qualificare i rapporti tra società

concessionaria, da un lato, e assuntori e coadiutori, dall'altro, come

rapporti di lavoro subordinato. Ne derivò una situazione d'incertezza,

dimodoché dovette intervenire il legislatore emanando appunto la legge

che ora viene impugnata.

Questa legge ha esteso agli assuntori molte provvidenze di

carattere sociale da cui sono assistiti i lavoratori subordinati, ma

contiene anche disposizioni che sono tipiche del rapporto di appalto o,

comunque, del rapporto di lavoro autonomo (articoli 4, 7, 8, 12, 16): i

coadiutori vengono assunti, sia pure con il consenso dell'impresa

concessionaria, dagli assuntori, che sono responsabili del loro operato

e delle prestazioni assicurative; a differenza del lavoratore

subordinato l'assuntore percepisce il canone dall'impresa anche nei

periodi di malattia, nei quali ha facoltà di designare la persona che

lo sostituisca; infine gli si possono concedere, anche in locazione,

locali o suolo adiacente all'impianto. Insomma l'assuntore ha ora una

posizione intermedia tra quella del lavoratore autonomo e quella del

lavoratore subordinato.

Dato ciò, secondo l'Avvocatura, non c'è contrasto con l'articolo

35 della Costituzione poiché gli assuntori godono dei vantaggi dei

lavoratori subordinati e, in più, di alcuni vantaggi dei lavoratori

autonomi (v. artt. 7, 12, 16 citati); se rispondono dell'operato e

dell'assicurazione dei coadiutori è perché questi vengono assunti da

loro e perché nella determinazione del canone pagato dall'impresa

concessionaria si tiene conto del salario dovuto ai coadiutori e "dei

relativi oneri fiscali" (art. 7, quarto comma).

Né c'è violazione della dignità umana (art. 41 della

Costituzione) nel fatto che datore di lavoro (assuntore) e lavoratore

(coadiutore) svolgono in concreto una stessa attività o che la

retribuzione del coadiutore sia versata dall'impresa concessionaria

mentre gli ispettorati della motorizzazione stabiliscono,

nell'interesse dei coadiutori, il loro numero per ciascuna assuntoria.

Non ci sarebbero infine né violazione dell'art. 38 poiché, se

l'obbligo di assicurare i coadiutori grava sull'assuntore, ciò è

conseguenza del fatto che questi è la controparte nel rapporto di

lavoro, né violazione dell'art. 36 poiché, siccome la legge non fissa

il canone dovuto agli assuntori, non c'è materia perché se ne possa

giudicare l'adeguatezza.

3. - La difesa dei sigg. D'Avino e Cirella ha depositato una

memoria il 14 febbraio 1967. In essa si precisa, contro l'obiezione

dell'Avvocatura dello Stato, che la denuncia riguarda l'intera legge

1965, n. 14, che del resto l'ordinanza di rinvio indica chiaramente le

norme su cui principalmente si appunta il sospetto di

incostituzionalità e che quella legge "crea una complessa confusione

fra il concetto di lavoro autonomo e quello di lavoro subordinato". Considerato in diritto :

1. - È stata denunciata la legge 3 febbraio 1965, n. 14, perché

essa, trasformando un rapporto di lavoro subordinato in rapporto di

lavoro autonomo, sottrarrebbe agli assuntori di stazioni e di passaggi

a livello una parte dei diritti garantiti ai lavoratori subordinati

dagli artt. 35, primo comma, 36, 38 e 41, secondo comma, della

Costituzione.

La questione è infondata.

Innanzi tutto occorre rilevare come una legge non possa essere

tacciata di illegittimità costituzionale per il solo fatto che regoli

un rapporto di lavoro in modo diverso da come era disciplinato

precedentemente: essa può mutarne radicalmente il contenuto sia che

ciò porti l'interprete a qualificare sotto altro tipo il rapporto sia

che lo costringa a vedervi un rapporto di tipo misto. Né si può dire

che certe prestazioni abbiano per natura la caratteristica del rapporto

di lavoro subordinato, sì che una diversa regolamentazione legislativa

apparisca di per sé violatrice dei principi costituzionali: il tipo

del rapporto giuridico infatti non è necessariamente quello che viene

imposto da una certa concezione o da una determinata prassi economico -

sociale, ma quello che risulta dalla disciplina a cui il legislatore,

nell'esercizio del suo potere politico, lo ha voluto piegare. Su questa

linea, del resto, tanto meno è censurabile una legge che ha avuto lo

scopo e l'effetto, riconosciuti da ogni parte, di migliorare le

condizioni di assuntori e coadiutori.

La violazione di norme costituzionali può derivare piuttosto da

una disciplina talmente ibrida che, mentre al lavoratore si impongono

prestazioni d'un certo tipo, gli si neghino i vantaggi ad esse

collegati. Questo è in fondo il senso della denuncia contenuta

nell'ordinanza di rinvio.

2. - Perciò non è affatto necessario che si esamini il problema

se il rapporto di lavoro disciplinato dalla legge n. 14 del 1965 sia da

qualificarsi come lavoro autonomo o subordinato oppure misto.

L'importante è che essa, sottoponendo gli assuntori o i coadiutori ad

oneri tipici del lavoro subordinato, non tolga loro alcuni dei diritti

che vi sono costituzionalmente connessi. Sotto questo aspetto le

disposizioni, che hanno fatto sorgere il dubbio nel giudice a quo, sono

quelle riguardanti la responsabilità dell'assuntore per l'operato e

per la tutela, segnatamente previdenziale e assistenziale, dei propri

coadiutori (artt. 4 e 8); ma in realtà nessuna delle due disposizioni

(v. anche art. 13, primo comma) ha un contenuto che offenda principi o

norme costituzionali.

Infatti che il lavoratore, sia pure subordinato, risponda del

comportamento d'un altro lavoratore (tanto più se assunto da lui) non

è raro né abnorme (ad es. si pensi a prestatori d'opera legati fra

loro da rapporto gerarchico); né è un onere di cui possa dirsi che

avvilisca la personalità del primo o del secondo o che sia

sproporzionato al compenso a cui l'assuntore ha diritto (v. artt. 35,

36 della Costituzione): compenso, del quale la legge non dà la misura,

ma garantisce l'adeguatezza (art. 7), e che perciò non abbandona

all'arbitrio del concessionario, ma ne esige la determinazione, in

primo luogo, col mezzo degli accordi collettivi.

Quanto poi all'obbligo di previdenza e assistenza verso i propri

coadiutori, si può escludere che esso appesantisca eccessivamente la

posizione dell'assuntore poiché è certo che non importa per lui

sacrifici economici: i contributi assicurativi infatti sono pagati dal

concessionario, sì che l'art. 36 della Costituzione è fuori causa; e,

siccome tanto l'assuntore quanto il coadiutore sono assicurati a spese

dello stesso concessionario neanche l'art. 38 è colpito dalla legge

denunciata. Né, riguardo ai coadiutori, data la natura del servizio,

incombono altri obblighi di particolare gravità.

L'ordinanza di rinvio vede un'offesa alla dignità umana nel fatto

che un lavoratore (l'assuntore) sia trattato o considerato in qualche

modo come datore di lavoro di chi svolge analoghe funzioni

(coadiutore); ma la dignità umana può essere offesa dalla esiguità

della retribuzione o dalla sconvenienza o durezza del luogo o delle

condizioni di lavoro; non dall'esistenza di per sé d'un rapporto di

preminenza fra lavoratore e lavoratore o d'un certo grado di

responsabilità dell'uno per l'operato e nei confronti dell'altro né

dalla semplice qualifica del primo come datore di lavoro del secondo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 3 febbraio 1965, n. 14, recante norme sulla

"Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime

di concessione", proposta, in riferimento agli artt. 35, primo comma,

36, 38 e 41, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del

Pretore di Napoli citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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