Corte costituzionale

Sentenza n. 506/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 della legge

della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità

Sanitarie Locali) promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1991

dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra

U.S.L. n. 7 di Rossano e S.p.a. Upjohn iscritta al n. 473 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione proposto dalla

U.S.L. di Rossano avverso la sentenza di primo grado che aveva

condannato l'appellante a corrispondere alla società Upjohn, oltre

agli interessi legali, un ulteriore importo a titolo di maggior danno

per svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, Codice

civile, la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 5 febbraio

1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, nella

parte in cui, nel disciplinare gli interessi moratori dovuti dalle

USL di quella Regione, dispone che "tutti gli interessi da ritardo

sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai

sensi dell'art. 1224, secondo comma, Codice civile".

Il giudice remittente dubita della conformità di tale norma al

dettato costituzionale in quanto:

a) l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che pure

attribuisce alle regioni potestà legislativa in materia di

assistenza sanitaria ed ospedaliera, non può essere interpretato in

senso così lato da farvi rientrare anche la disciplina delle

obbligazioni nascenti da rapporti contrattuali di natura

privatistica, instaurati con terzi dalle unità sanitarie locali,

quasi fosse possibile creare in ogni regione delle aree territoriali

di jus singulare;

b) una disposizione così concepita non appare conciliabile col

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,

essendo irrazionale l'assoggettamento di coloro che stipulano

identici contratti (di diritto privato) con varie unità sanitarie

locali a una diversa disciplina, in tema di interessi debitori e di

eventuale maggior danno conseguente al ritardo nel pagamento dei loro

crediti, sol perché i rispettivi debitori sono dislocati in regioni

diverse. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Milano reputa non conforme agli artt.

117 e 3 della Costituzione l'art. 62, quarto comma, della legge della

Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, il quale, con riguardo agli

impegni di spesa delle unità sanitarie locali, dispone che "tutti

gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del

risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del

codice civile".

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata deroga all'art. 1224 Codice civile escludendo

l'applicabilità del secondo comma alle obbligazioni pecuniarie delle

U.S.L. situate nel territorio della Regione Calabria. Ai creditori di

queste unità sanitarie è negato il diritto al risarcimento del

maggior danno, oltre gli interessi legali di mora, che essi provino

di avere sofferto a causa del ritardo del pagamento. Né varrebbe

osservare che, almeno per il ritardo successivo al centottantesimo

giorno dalla scadenza del debito, il maggior danno è corrisposto

forfettariamente sotto forma di aumento degli interessi di mora al

tasso degli interessi bancari. L'art. 1224, secondo comma, Codice

civile esclude il risarcimento del maggior danno effettivo solo se

gli interessi moratori in misura superiore a quella legale sono stati

convenuti dalle parti del contratto.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, pur nelle materie in

cui è ad esse riconosciuta competenza legislativa, le Regioni non

hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi

per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui

derivano, cioè i modi di acquisto e di estinzione, i modi di

accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e della

responsabilità per inadempimento, la disciplina della

responsabilità extra contrattuale, ecc. (cfr. sent. n. 391 del

1989): "la regolamentazione di siffatti rapporti appartiene alla

competenza istituzionale dello Stato, giacché ad essa sottostanno

esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate

solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera

collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare misure

in proposito" (sent. n. 154 del 1972).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, quarto

comma, della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21

(Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle

Unità Sanitarie Locali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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