Corte costituzionale

Sentenza n. 500/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 32 del

d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (Disposizioni in materia

valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n.

599) e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo

unico delle norme di legge in materia valutaria), promosso con

ordinanza emessa il 10 novembre 1994 dal Pretore di Roma, nel

procedimento civile vertente tra Gracchi s.r.l. e Ministero del

Tesoro, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione

amministrativa, vertente tra una società a responsabilità limitata

ed il Ministero del Tesoro, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa

il 10 novembre 1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 24 e

113 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (Disposizioni

in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre

1986, n. 599) e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione

del testo unico delle norme di legge in materia valutaria).

Osserva il giudice a quo che l'applicabilità del rito di cui alla

legge n. 689 del 1981 all'opposizione avverso i provvedimenti che

irrogano sanzioni amministrative per illeciti valutari è limitata,

nella fase transitoria, dall'impugnato art. 32 ai "provvedimenti

divenuti definitivi" al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n.

454 del 1987 (espressione poi trasfusa, all'art. 43 del d.P.R. n.

148 del 1988, nel sintagma "provvedimento definitivo"). Peraltro, le

Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno inteso tale

definitività come riferita ad un provvedimento emesso dall'organo di

vertice della pubblica amministrazione e non già nel senso della

residua esperibilità di tutela giurisdizionale.

A parere del remittente, tale interpretazione determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra il caso in cui, alla

data indicata, l'iter amministrativo si sia compiuto e l'ipotesi in

cui invece esso non sia stato portato a termine. Solo nella seconda

eventualità, infatti, il cittadino potrebbe "godere degli effetti"

della riforma.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione.

Non ricorrerebbe, infatti, rispetto agli atti impugnabili nel

previgente regime, quella identità di situazioni posta a base

dell'asserito vulnus, tanto più che, secondo l'Avvocatura, il

procedimento in unico grado previsto dalla legge n. 689 del 1981 non

necessariamente implicherebbe maggiori garanzie per il cittadino.

Infine si osserva come le lamentate lesioni degli artt. 24 e 113

della Costituzione non risultino minimamente motivate e come, nel

complesso, dall'ordinanza di rimessione sia assai poco agevole

desumere la fattispecie di causa e, con essa, verificare la rilevanza

della questione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, e 43 del d.P.R.

31 marzo 1988, n. 148, nella parte in cui dette norme escludono

l'applicabilità del procedimento di opposizione ad ingiunzione in

base alla legge n. 689 del 1981 avverso il decreto che irroga

sanzioni per le infrazioni valutarie, quando il procedimento sia già

concluso con provvedimento definitivo alla data del 5 dicembre 1987.

Esse risulterebbero lesive degli artt. 24 e 113 della Costituzione,

nonché, in particolare, dell'art. 3, per la disparità di

trattamento che si verificherebbe tra chi, alla data predetta, veda

compiuto l'iter amministrativo - asseritamente penalizzato

dall'impossibilità di esperire il nuovo rito - e colui nei cui

confronti non si sia ancora concluso il procedimento stesso.

2.1. - La questione non è fondata.

La nuova disciplina (art. 31 del d.P.R. n. 454 del 1987,

riprodotto per quanto qui interessa, dall'art. 32 del d.P.R. n. 148

del 1988), risolvendo i dubbi che si erano manifestati dopo l'entrata

in vigore della legge n. 689 del 1981, prevede l'opponibilità

davanti al Pretore, nei termini e con le modalità stabilite da tale

legge, del decreto del Ministro, che non solo determina la somma

dovuta per la violazione valutaria, ma altresì ne ingiunge il

pagamento precisandone le modalità e i termini secondo quanto

previsto dalla stessa legge n. 689 del 1981.

Risulta quindi modificato il sistema di tutela nei confronti del

decreto ministeriale d'accertamento dell'infrazione valutaria e

d'irrogazione delle sanzioni. Tutela che in precedenza trovava pur

sempre accesso davanti al giudice, essendo divenuta inapplicabile,

per l'operatività dell'art. 113 della Costituzione, conseguente

all'intervento di questa Corte (sentenza n. 1 del 1959), la norma

dell'art. 11 r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, secondo cui non era

ammesso alcun ricorso contro i provvedimenti emanati per

l'accertamento delle violazioni in materia valutaria.

Nel previgente regime costituiva ormai ius receptum la tutela

dinanzi al giudice ordinario - secondo la competenza per valore e per

territorio - avverso i decreti del Ministro del tesoro che

accertavano violazioni in materia valutaria, sia con riguardo alla

contestazione dei presupposti stessi dell'infrazione, sia che si

ponesse in discussione la legittimità formale dell'atto e del

procedimento in esito al quale esso era stato adottato. Il correlato

provvedimento d'ingiunzione di pagamento, emesso dall'Intendente di

finanza, era poi autonomamente impugnabile dinanzi al giudice con

riferimento alla eventuale illegittimità delle procedure di

riscossione, all'eccezione di prescrizione, ecc.

Alla luce della più volte affermata regola, secondo cui un modulo

processuale non può essere assunto a modello costituzionale del

giusto processo, onde non può venir prospettata come lesiva della

garanzia al diritto di difesa l'adozione di un rito piuttosto che di

un altro, è sufficiente la ricognizione di cui sopra per escludere

la violazione sia dell'art. 24 che dell'art. 113 della

Costituzione, apoditticamente dedotta dal giudice a quo. Non è dato

infatti scorgere nella denunciata normativa alcun vulnus del diritto

di agire in giudizio contro un atto della pubblica amministrazione,

diritto che rimane comunque garantito, venendo in discussione non

già l'an sibbene il quomodo dell'accesso alla tutela

giurisdizionale.

2.2. - Quanto invece alla disparità di trattamento, su cui sembra

appuntarsi in particolare la doglianza del Pretore remittente, va

osservato che questa Corte ha già più volte riconosciuto in materia

di successione di leggi nel tempo il potere discrezionale del

legislatore d'introdurre una nuova disciplina, anche se con effetti

più favorevoli o comunque diversi per il cittadino, senza che per

questo si possa ravvisare una disparità di trattamento con riguardo

alle posizioni non rientranti nella nuova normativa (v. sentenze n.

238 del 1984, n. 55 del 1983, n. 113 del 1977).

Né rileva che nella specie la differente tutela riguardi

infrazioni commesse tutte prima dell'innovazione normativa. E ciò,

perché il diverso trattamento non attiene alla sanzionabilità della

condotta bensì alla tutela contro l'atto d'accertamento. Pertanto,

è con riferimento alla sola data di questo che occorre operare la

comparazione fra le posizioni oggetto della tutela giurisdizionale;

rimanendo invece disomogenee le posizioni di soggetti, la

responsabilità dei quali sia stata accertata in tempi diversi

rispetto al momento di entrata in vigore della nuova normativa

processuale. Così come irrilevante, sotto il profilo costituzionale,

è l'individuazione della data in cui deve ritenersi, ai sensi della

denunciata norma, integrato il detto accertamento attraverso l'atto

ministeriale impugnabile. Individuazione, alla quale solamente

afferisce la discussa definitività del provvedimento medesimo, il

cui momento integrativo spetta al giudice a quo ricercare onde

stabilire l'applicabilità della normativa, in virtù della quale

può radicarsi la sua competenza a decidere sull'opposizione davanti

a lui.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (Disposizioni

in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre

1986, n. 599) e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione

del testo unico delle norme di legge in materia valutaria),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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