Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2r.d.l. 295/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

RD.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti verso gli

impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni

ed altri emolumenti), promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 30 novembre 1976 dal Consiglio di Stato

su ricorsi proposti da Branca Giorgio ed altri contro il Ministero

della pubblica istruzione ed altri e dal Ministero della pubblica

istruzione ed altri contro Cataudella Antonio ed altri, iscritta al n.

143 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977;

2. - ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da

Buscema Salvatore ed altri contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altro, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1

febbraio 1978;

3. - ordinanza emessa l'8 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Buscema

Salvatore ed altri contro l'Università degli Studi di Perugia ed

altro, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979;

4. - ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Consiglio di Stato

sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro

Martinelli Valentino, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29

agosto 1979;

5. - ordinanza emessa il 23 marzo 1979 dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Magrini Sergio contro

l'Università degli Studi di Perugia, iscritta al n. 498 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 237 del 29 agosto 1979;

6. - ordinanza emessa il 16 febbraio 1979 dal Consiglio di Stato

sul ricorso proposto dall'Università degli Studi di Genova contro

Gomez de Ayala Alfredo, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29

dicembre 1979.

Visti gli atti di costituzione di Cataudella Antonio, Dell'Olio

Matteo, Gessi Carlo, Gazzoni Francesco, Spada Paolo, dei Ministeri del

Tesoro e della pubblica istruzione e delle Università degli S.tudi di

Macerata, Roma e Perugia e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice

relatore Guglielmo Rochrssen;

uditi l'avvocato Antonio Sorrentino per Cataudella, dell'Olio e

Gessi e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimenti promossi da Branca Giorgio ed altri e da

Cataudella Antonio ed altri per ottenere la retribuzione degli

incarichi interni d'insegnamento universitario, da essi esplicati,

secondo quanto disposto dalla sentenza n. 11 del 1973 della Corte

costituzionale in materia di trattamento economico in caso di cumulo

d'impieghi, il Consiglio di Stato - avendo l'Amministrazione convenuta

eccepito la prescrizione biennale, ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939,

n. 295, dei crediti dei ricorrenti - con ordinanza 30 novembre

1976-11 febbraio 1977 - ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, per il differente

trattamento previsto in via generale per i dipendenti statali rispetto

a tutti gli altri dipendenti pubblici, ai cui crediti di lavoro si

applica la prescrizione quinquennale.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che tale diverso

trattamento viola l'art. 3 della Costituzione, non essendo

razionalmente giustificabile in quanto:

1. - l'eventuale squilibrio finanziario che potrebbe subire il

bilancio dello Stato per il pagamento di crediti di propri dipendenti

reclamato dopo due anni e prima di cinque, sarebbe minimo, tenuto

conto dell'entità globale del bilancio;

2. - complicazioni contabili e squilibri finanziari potrebbero

verificarsi in misura più grave per gli altri enti pubblici, rispetto

allo Stato;

3. - tali complicazioni o squilibri finanziari potrebbero derivare

anche da altri tipi di prestazioni pecuniarie dovute dallo Stato,

diverse dai debiti di lavoro, per le quali non è prevista la

prescrizione biennale.

Dinanzi a questa Corte si sono costituite l'Amministrazione del

tesoro e della pubblica istruzione, nonché le Università degli Studi

di Macerata, Roma e Perugia, rappresentate e assistite dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Nell'atto di costituzione l'Avvocatura dello Stato deduce che la

diversità di trattamento prospettata dall'ordinanza di rimessione è

giustificata dalle esigenze di bilancio e contabilità, peculiari

dello Stato, non comuni agli altri enti pubblici - la cui struttura

finanziaria è meno complessa di quella statale - né comparabili con

le correlative esigenze dei privati.

A riprova della razionalità della disciplina impugnata in

relazione alle esigenze finanziarie dello Stato, nell'atto di

costituzione si deduce, a proposito della vicenda che ha dato origine

al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, che ove non fosse prevista

nella materia de qua un termine biennale di prescrizione, essendo nel

1974 gli incaricati interni 8.134, e comportando perciò l'esecuzione

della sentenza n. 11 del 1973 della Corte costituzionale un onere

annuo di circa otto miliardi, l'onere complessivo sarebbe gravissimo

per lo Stato, tenuto conto che trattasi di spese "non coperte" nel

bilancio dell'epoca alla quale vanno riferite. Ove poi si tenga conto

che la stessa situazione potrebbe riprodursi per una ben più numerosa

categoria di dipendenti statali, con ancora più gravi conseguenze,

secondo l'Avvocatura dello Stato sarebbe evidente la razionalità

della normativa impugnata.

Si sono costituiti anche i proff. Cataudella, Dell'Olio, Gessi,

Gazzoni e Spada chiedendo che la questione sia dichiarata fondata e

sostenendo l'irrazionalità del diverso trattamento che la norma

impugnata fa ai dipendenti statali rispetto agli altri dipendenti

pubblici; che si traduce fra l'altro in una differenza di trattamento

non giustificata fra i professori delle Università statali e i

professori delle Università libere (ai quali la prescrizione biennale

non si applicherebbe).

Identica questione è stata sollevata dallo stesso Consiglio di

Stato con ordinanza 16 febbraio 1979 - 13 luglio 1979, emessa in un

procedimento in grado di Appello promosso dall'Università degli Studi

di Genova contro Gomez de Ayala, nonché dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Umbria con ordinanze 20 gennaio - 14 luglio 1977, 8

luglio - 29 settembre 1978 e 23 marzo 1979, emesse nel corso di

giudizi promossi da Buscema ed altri contro il Ministero della

pubblica istruzione e l'Università degli Studi di Perugia e da

Magrini contro l'Università degli Studi di Perugia.

Identica questione è stata sollevata pure dal Consiglio di Stato

con ordinanza 26 gennaio - 24 aprile 1979 emessa in un procedimento in

grado di Appello, riguardante il prof. Martinelli Valentino e

concernente la richiesta di arretrati di stipendio in conformità di

quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 219 del 1975.

In tali procedimenti si è costituita solo l'Avvocatura generale

dello Stato per le Amministrazioni interessate, insistendo perché la

questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze sopra indicate prospettano la medesima

questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per

essere definiti con unica sentenza.

2. - Le ordinanze denunciano l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939,

n. 295, senza distinguere fra le sue varie parti (la sola ordinanza

della VI Sezione del Consiglio di Stato in data 30 novembre 1976

accenna, in motivazione, al primo comma in parola), ma dalla loro

motivazione si deduce in maniera evidente che la norma censurata è

soltanto quella contenuta nel primo comma, relativo alla durata della

prescrizione dei crediti ivi indicati.

3. - Ciò premesso, la Corte è chiamata a decidere se l'art. 2,

primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (recante "Recupero dei

crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di

stipendi, pensioni ed altri emolumenti"), prevedendo la prescrizione

entro il termine di due anni delle rate di stipendio ovvero di

pensione nonché degli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n.

1278, dovute dallo Stato, sia in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento,

priva di razionale giustificazione, tra impiegati e pensionati dello

Stato e gli altri impiegati pubblici, per i quali opera la

prescrizione quinquennale secondo la norma generale stabilita

dall'articolo 2948 del codice civile.

4. - La questione è fondata.

La disposizione censurata ha ad oggetto i soli crediti derivanti

dal rapporto di impiego con lo Stato e per destinatari i titolari di

rate di stipendio o di pensione dovuti dallo Stato, mentre nei

riguardi delle rate di stipendio o di pensione dovute da qualsiasi

altro soggetto di diritto pubblico, come già detto, si applica la

norma generale contenuta nell'art. 2948 del codice civile.

In tal modo si pone in essere, a danno dei soli dipendenti e

pensionati statali, una palese discriminazione fra crediti aventi la

medesima natura giuridica ed il medesimo contenuto e fra i loro

titolari, pur appartenendo, tutti costoro, alla categoria

sostanzialmente omogenea dei dipendenti e pensionati di soggetti di

diritto pubblico: e ciò senza che la distinzione trovi alcuna

giustificazione.

In questa prospettiva non possono avere pregio né le

considerazioni svolte nei lavori preparatori della legge 9 marzo 1871,

n. 102 (legge concernente la prescrizione degli stipendi ed assegni

personali), dalla quale discende l'art. 2 in questione, né quelle

svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria depositata

il 18 settembre 1979.

Quanto al rilievo fatto in quei lavori preparatori e consistente

nella opportunità di evitare il lavoro derivante dalla mancata

riscossione, da parte degli interessati o dei loro eredi, di numerose

piccole partite e che quindi devono essere trasportate da un esercizio

all'altro, è sufficiente osservare che si tratta di un mero

inconveniente di fatto non idoneo a dare fondamento alla drastica

limitazione della tutela di un diritto.

Alla osservazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui in

mancanza della prescrizione biennale l'onere derivante al bilancio

dello Stato da una prescrizione di durata maggiore porrebbe allo Stato

stesso problemi forse irreparabili, si deve rispondere che, così

argomentando, si potrebbe perfino giungere alla elusione dei diritti

patrimoniali degli interessati, anche se accertati da un giudicato.

In ogni caso considerazioni del genere non sono riferibili solo

allo Stato, ma potrebbero essere applicate a qualsiasi ente pubblico.

Consegue da ciò evidente la irragionevolezza della disposizione

censurata e, quindi, la violazione del principio di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 recante "Recupero dei crediti verso

gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi,

pensioni ed altri emolumenti".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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