Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1969 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,

secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni

per l'incremento delle costruzioni edilizie, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette di Chieti sul ricorso di

Henrici De Angelis Angelo contro l'Ufficio del registro di Chieti,

iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1967 dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette di Matera sul ricorso di

Moles Mario contro l'Ufficio del registo di Matera, iscritta al n. 26

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.

Visti gli atti di costituzione di Henrici De Angelis Angelo e

dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per

l'Amministrazione delle finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette

di Chieti, con ordinanza 10 novembre 1966, emessa sul ricorso di Angelo

Henrici De Angelis contro l'Ufficio del registro di Chieti, ha ritenuto

rilevante per la soluzione della controversia e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, sollevata dal

contribuente, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri; comunicata ai Presidenti delle Camere e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24

giugno 1967.

Con atto depositato il 6 giugno 1967 si è costituito in giudizio

il dott. Henrici De Angelis, rappresentato e difeso dagli avvocati

Edmondo Paone e Luigi Flauti, chiedendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Si è anche costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio

1967, in cui si deduce l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha anche presentato successiva memoria.

Nell'udienza del 26 febbraio 1969 è intervenuta soltanto

l'Avvocatura generale dello Stato, rimettendosi alla decisione della

Corte.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata

rimessa alla Corte dalla Commissione provinciale delle imposte dirette

e indirette di Matera, con ordinanza 25 novembre 1967, anch'essa

regolarmente notificata e comunicata.

Non si è costituita nessuna delle parti e la causa è stata

trattata nella stessa udienza del 26 febbraio 1969. Considerato in diritto :

I giudizi, entrambi promossi con ordinanze di Commissioni

provinciali per le imposte e riguardanti la medesima questione, possono

essere decisi con unica sentenza.

Come questa Corte ha già affermato con le sentenze 6 febbraio

1969, n. 6, e 10 febbraio 1969, n. 10, le Commissioni provinciali delle

imposte dirette e indirette e le Commissioni comunali per i tributi

locali hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne deriva che

non sono legittimate a promuovere giudizi di legittimità

costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1.

È pertanto da dichiarare l'inammissibilità delle questioni

dedotte con le ordinanze innanzi indicate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n.408,

sollevata dalle Commissioni provinciali delle imposte dirette e

indirette di Chieti e di Matera, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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