Corte costituzionale

Sentenza n. 5/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8,

della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto), come modificato dal d.-l. 5 giugno 1993,

n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore

dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto

1993, n. 271, promossi con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal

Tribunale di Ravenna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

l'ENICHEM S.p.A. ed altri e Billi Giacomo ed altri, iscritta al n.

501 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998, nonché

con ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal pretore di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra Mazzonetto Cesare ed altro e la

FERVET S.p.A. ed altro, iscritta al n. 873 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'ENICHEM S.p.A., di Billi

Giacomo ed altri, dell'INAIL e dell'INPS, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Luciano Spagnuolo Vigorita per l'ENICHEM S.p.A.,

Michele Miscione per Billi Giacomo ed altri, Antonino Catania per

l'INAIL, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato

Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 30 aprile 1998

(r.o. n. 501 del 1998) emessa quale giudice di gravame nella causa

fra gli appellanti ENICHEM S.p.A., INPS e INAIL e gli appellati Billi

Giacomo ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 81,

quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.

257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come

modificato dall'art. 1, comma 1, del d.-l. 5 giugno 1993, n. 169

(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271. La

disposizione prevede, "per i lavoratori che siano stati esposti

all'amianto per un periodo superiore a dieci anni", che "l'intero

periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le

malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,

gestita dall'INAIL", sia "moltiplicato, ai fini delle prestazioni

pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". Il giudice a quo muove

dalla premessa che "l'unica interpretazione tecnicamente corretta"

della disposizione denunciata sia quella "che attribuisce il

beneficio a tutti i lavoratori dei quali sia stata provata una

qualunque esposizione ultradecennale all'amianto, a prescindere dal

grado di essa". Interpretazione ricostruibile, ad avviso del

rimettente, oltre che dal tenore letterale della norma e dal contesto

nel quale essa si inserisce (sistema misto di assicurazione delle

malattie professionali), anche in virtù di quanto è dato desumere,

da un lato, dai lavori preparatori della legge n. 271 del 1993, che,

nel convertire il d.-l. n. 169 del 1993, individuò, per l'appunto, i

beneficiari semplicemente nei "lavoratori che siano stati esposti

all'amianto per un periodo superiore a dieci anni", in tal modo

escludendo "che il beneficio potesse accordarsi a speciali categorie

di lavoratori"; dall'altro, in forza dei "tentativi", posti in atto

da un successivo disegno di legge (n. 2553 del 25 giugno 1997), "di

apportare modifiche alla norma per introdurre delle limitazioni nella

platea dei potenziali destinatari". Sicché, la censurata

disposizione è da reputarsi "svincolata nei suoi presupposti

applicativi da qualunque parametro predeterminato", potendo essere

"applicata o disapplicata sulla base di un solo dato - l'esposizione

ultradecennale all'amianto - che senza alcun'altra specificazione

tecnica può essere, in sede giudiziaria, affidata a valutazioni,

sensibilità, risultati probatori, del tutto liberi da standards di

riferimento, tali da consentire uguali decisioni per casi di diversa

pericolosità, o decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali";

donde il suo contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Nel

rilevare, altresì, che la denunciata norma affida la sua esecuzione,

in sede amministrativa, "alla mera discrezionalità della pubblica

amministrazione, con potenziale lesione del principio di

imparzialità", il rimettente osserva che l'assenza di ogni

riferimento a categorie di lavorazioni e di ogni specificazione circa

il tipo di contatto con le fibre (per inalazione o per ingestione)

allarga a dismisura la platea degli interessati, secondo una

casistica che può divenire infinita. Pertanto, "a causa

dell'indeterminabilità di tutti i possibili destinatari del

beneficio", verrebbe meno, ad avviso del giudice a quo il quale

richiama in proposito le valutazioni ed i calcoli dell'INPS e

dell'INAIL riportati nella relazione al già menzionato disegno di

legge, "la possibilità stessa di indicare la copertura finanziaria

della legge", con conseguente violazione anche dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione.

1.1. - Si è costituita in giudizio

l'ENICHEM S.p.a. - appellante nel giudizio a quo - la quale,

all'esito di ampie e circostanziate argomentazioni, ha concluso per

sentir dichiarare l'incostituzionalità della disposizione

denunciata, "ove la norma stessa non possa essere interpretata" nel

senso che "per titolari del beneficio contributivo devono intendersi

... i lavoratori per i quali l'azienda ha versato all'INAIL il premio

supplementare per asbestosi, o per i quali sussistono comunque i

presupposti per il versamento", valendo al riguardo il "principio

razionalizzatore" della "graduazione del rischio effettivo, che ha

ispirato l'intera vicenda normativa". Sicché, in assenza del

requisito del "rischio" (con riferimento "ad un periodo decennale

continuativo ... e collocato in immediata connessione temporale con

la domanda di riconoscimento" del beneficio), la parte privata

sostiene che il censurato art. 13, comma 8, arreca un vulnus agli

artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione, in virtù della sua

irrazionalità e della grave incidenza "sullo svolgimento della

privata iniziativa economica ... e sulla finanza pubblica". Quanto

poi alla violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

la memoria osserva che "la norma, irrazionalmente formulata in

termini assolutamente generici e totalmente priva di criteri per il

governo del suo processo interpretativo/applicativo", non consente

"di determinare la provvista dei mezzi finanziari per far fronte agli

enormemente rilevanti oneri a carico dello Stato".

1.2. - Si è

costituito in giudizio anche l'INAIL, appellante nel giudizio

principale, il quale - pur affermando la propria assoluta estraneità

ai giudizi promossi dai lavoratori interessati (stante il rivestito

ruolo che "è unicamente quello certificatorio") - ha, in ogni caso,

concluso per la "declaratoria di fondatezza della questione". Al

riguardo, l'Istituto - eccependo, in via preliminare, il difetto di

rilevanza della questione poiché "tutti gli interessati

risulterebbero ancora lavoratori dipendenti e quindi non in posizione

tale da poter far valere diritti pensionistici" - osserva che

l'interpretazione data alla norma dal rimettente (interpretazione che

l'Istituto, peraltro, contesta) verrebbe, come tale, "palesemente a

confliggere con i parametri di cui agli artt. 3 e 81, quarto comma,

della Costituzione".

1.3. - L'INPS ha depositato, fuori termine (in

data 15 dicembre 1998), una memoria di costituzione.

1.4. - Si sono

costituiti, altresì, Billi Giacomo ed altri, appellati nel giudizio

principale e già ricorrenti in primo grado, per sentir dichiarare

l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della questione. Le

parti private sostengono, in primo luogo, che i profili di

incostituzionalità prospettati dal giudice a quo risultano

contraddittori fra loro e "finiscono per eliminarsi a vicenda". E

ciò in quanto, il rimettente, muovendo dalla denunciata

"indeterminatezza" della norma, da un lato, desume "una possibilità

di selezione eccessiva", che creerebbe il rischio di "esclusioni di

casi di pericolosità non inferiore ad altri ammessi" (donde la

dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione) e, dall'altro,

"ipotizza tutto il contrario e cioè che mancherebbe la selezione e

tutti potrebbero conseguire i benefici, con la conseguenza di rendere

impossibile una previsione di spesa e la copertura finanziaria". Ad

avviso delle medesime parti private, l'indicazione da parte della

legge "di un unico requisito preciso e rigoroso, qual'è

l'esposizione ultradecennale all'amianto, garantisce, non solo la

"determinatezza" della norma, ma anche una grande selezione", nonché

una uniformità di trattamento, tanto da far cadere le prospettate

violazioni degli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. In

realtà - argomentano ancora le parti costituite - "il Tribunale di

Ravenna cade nell'errore di confondere la genericità con la

determinabilità della norma", che rappresenta il portato di una

tecnica legislativa molto diffusa, sia in ambito penale che di

lavoro. Oltretutto, si osserva ancora nella memoria, "per i benefici

dell'amianto, la legge non si limita a dettare criteri di

determinabilità, ma indica direttamente requisiti immodificabili

(esposizione ultradecennale)". Quanto, infine, all'ipotizzata

violazione dell'art. 81 della Costituzione, la difesa delle parti

private eccepisce il difetto di rilevanza della questione, in quanto

non risulterebbe dimostrata la carenza di copertura finanziaria "per

il caso sottoposto" al giudizio del rimettente; elemento, questo, che

potrebbe emergere "solo in una fase di esecuzione della sentenza di

condanna, se a quel punto l'Istituto previdenziale avesse dimostrato

di non avere la copertura di bilancio". E questo a tacer del fatto

che, ad avviso delle medesime parti costituite, in sede di vaglio di

costituzionalità, l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, può

venire in rilievo unicamente "per la copertura delle spese dello

Stato".

1.5. - È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale, "riservando ogni più ampia difesa", ha chiesto che

la sollevata questione "venga dichiarata inammissibile e comunque

manifestamente infondata".

1.6. - In prossimità dell'udienza, le

parti private costituite hanno depositato memorie illustrative. 1.7.

- L'ENICHEM S.p.A., nel ribadire le conclusioni rassegnate nell'atto

di costituzione, rileva che le istanze presentate ai fini del

riconoscimento dei benefici di cui trattasi sono, nel frattempo,

ulteriormente lievitate, risultando così confermata la mancanza di

una seria copertura degli oneri finanziari. Quanto, poi, alla

violazione dell'art. 3 della Costituzione, si sostiene che la

dedotta irrazionalità dell'art. 13, comma 8, trova ulteriore

argomento rafforzativo "con riferimento all'intervento legislativo in

punto di "lavori usuranti" ", previsto dall'art. 1, comma 35, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale non solo richiede il requisito

della "maggiore penosità nel lavoro, in termini di rilevante

esposizione al rischio e diminuzione delle aspettative di vita", ma

è anche "rigorosamente parametrato sull'arco temporale di effettivo

svolgimento dell'attività lavorativa particolarmente usurante".

Detto ultimo requisito emerge ancor più chiaramente dall'art. 2 del

decreto ministeriale 19 maggio 1999, "in cui sono considerate

"particolarmente usuranti" non tutte le attività di asportazione

dell'amianto, ma solo quelle svolte continuativamente, e con

carattere di prevalenza nei confronti di altre mansioni".

1.8. - Le

altre parti private costituite (e cioè gli appellati nel giudizio

principale) insistono, invece, perché la sollevata questione venga

dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. Sotto il profilo

dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 della Costituzione, si

sostiene l'inammissibilità della questione, attenendo essa "non al

contenuto della legge ordinaria in discussione, ma alla sua eventuale

e futura applicazione". Peraltro, non essendo espressamente

denunciata dal rimettente alcuna ingiustificata disparità di

trattamento, ovvero una ingiustificata parificazione di situazioni

diverse, l'ordinanza "si espone altresì alla censura di assoluta

genericità". Invero, conclude al riguardo la memoria, più che alla

violazione dell'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo sembra

"alludere ad una pretesa di rigorosi obblighi di tassatività e di

necessaria determinatezza", i quali assumono rilievo in riferimento

alle sole norme penali (art. 25 della Costituzione). In ogni caso,

le parti private - nel ribadire le ragioni già illustrate nell'atto

di costituzione - escludono "che il legislatore fosse vincolato sul

piano della razionalità normativa a fare riferimento ad una

ristretta "categoria di lavorazioni" o di lavoratori", con una

delimitazione che, peraltro, avrebbe significato "ignorare il

problema dell'impiego dell'amianto su larga scala ed in molteplici

attività lavorative". Le medesime parti sostengono, inoltre, che

"non esistono limiti al di sotto dei quali possono escludersi

patologie da asbesto", sicché è da negare, anche, che "il

legislatore fosse vincolato sul piano della legittimità

costituzionale a delimitare l'area dei destinatari in funzione di

valori limite". Pertanto, aver ancorato l'erogazione del beneficio

al solo fatto dell'esposizione ultradecennale all'amianto "risulta

essere stata una chiara e meditata scelta discrezionale del

legislatore", non sindacabile se non viene indicato "quale sia il

parametro logico, tecnico, scientifico, normativo (di coerenza

interna o esterna) che il legislatore avrebbe violato andando oltre i

limiti della sua discrezionalità". Quanto all'asserita violazione

dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la memoria insiste

sulla "carenza di rilevanza ed inammissibilita ' per genericità e

contraddittorietà della questione prospettata", avanzando "molte

perplessità" in ordine alle previsioni di spesa formulate

dall'ordinanza di rimessione, sulla base di dati "sprovvisti di

qualsiasi riscontro" e di contraddittorie valutazioni dell'onere

finanziario medio pro capite. Le parti private rammentano, infine,

sia la procedura da attivarsi allorché si verifichino "scostamenti

rispetto alle previsioni di spesa", anche nel caso di "sentenze

definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale

recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di

determinare maggiori oneri", sia l'orientamento della giurisprudenza

costituzionale (sentenze n. 384 del 1991, n. 12 del 1987 e n. 1 del

1966) in punto di copertura di una spesa "futura", secondo cui non è

richiesta una rigorosa puntualità di indicazione, tanto più se la

spesa, per sua natura, "a priori è solo determinabile e solo a

posteriori determinata nella sua esatta entità".

2. - Con ordinanza in data 24 settembre 1998 (r.o. n. 873 del

1998), anche il pretore di Vicenza, in funzione di giudice del

lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 13,

comma 8, "nella parte in cui non indicando un limite quantitativo o

qualitativo della esposizione all'amianto consente l'applicazione del

beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari".

Quanto alla rilevanza della sollevata questione, il rimettente

osserva che i ricorrenti nel giudizio principale "sono dipendenti di

datore di lavoro privato assicurato presso l'INAIL; che l'INAIL e

l'INPS hanno riconosciuto l'esposizione a rischio sino al 1985",

mentre gli interessati ne chiedono l'accertamento sino al 1998. In

punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che

l'interpretazione letterale della disposizione censurata "può

portare a ritenere che qualsiasi esposizione all'amianto,

prescindendo da limiti quantitativi e qualitativi, e dunque da

qualsiasi parametro di potenziale rischio di malattia (possibile,

probabile o effettivo), sia in sé e per sé sufficiente per godere

del beneficio previdenziale, purché ultradecennale". Ma una

siffatta esegesi della norma - osserva l'ordinanza di rimessione -

"in sostanza equipara, sotto il profilo del godimento dei benefici

previdenziali, situazioni di fatto assolutamente non omogenee ...,

atteso che consente il godimento del pensionamento anticipato in

presenza tanto di situazioni di possibile rischio da esposizione

all'amianto, quanto di situazioni di probabile o di sicuro rischio

dall'esposizione alle stesse sostanze morbigene, purché

ultradecennale". Donde la prospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione, "in forza del quale, se da un lato non possono essere

trattate diversamente situazioni identiche, non possono nemmeno

essere trattate ugualmente situazioni obiettivamente diverse". 2.1.

- Si è costituito in giudizio l'INPS rilevando, preliminarmente, che

non può essere ritenuta sufficiente, per il godimento

dell'eccezionale beneficio previsto dalla norma, una teorica, o

presunta, o pura e semplice esposizione all'amianto, risultando

necessaria una esposizione tale da comportare effettivo rischio e

pericolo per la salute del singolo lavoratore. Tuttavia, nel

richiamare la diversa interpretazione accolta dal rimettente,

l'Istituto ha concluso "per la fondatezza della questione".

2.2. -

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

sentir dichiarare "inammissibile" la proposta questione di

costituzionalità. In proposito la difesa erariale ha eccepito,

anzitutto, "il difetto di congrua motivazione sulla rilevanza della

questione", assumendo che, prima di sollevarla, "il pretore avrebbe

dovuto verificare se la domanda dei ricorrenti fosse o meno coperta

da giudicato che stabiliva il loro diritto solo nei periodi in cui

era stata superata la soglia minima determinata a norma del decreto

legislativo n. 277 del 1991". Evidenzia, inoltre, l'Avvocatura dello

Stato, relativamente alla situazione creatasi a seguito della legge

n. 271 del 1993, che "l'onere globale dell'applicazione del comma 8

in questione, non è evidentemente sorretto da adeguata copertura

finanziaria", tanto che l'impossibilità di contenere il numero dei

beneficiari in sede amministrativa ha determinato la predisposizione,

"fin dal 23 maggio 1996", di una norma di interpretazione dell'art.

13, comma 8. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.

257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come

modificato dall'art. 1, comma 1, del d.-l. 5 giugno 1993, n. 169

(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.

La disposizione denunciata concede, ai "lavoratori che siano stati

esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni", il

beneficio, da far valere "ai fini delle prestazioni pensionistiche",

di una rivalutazione dei periodi assicurativi e ciò attraverso il

meccanismo della moltiplicazione, "per il coefficiente di 1,5",

dell'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione

obbligatoria contro le malattie professionali derivanti

dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL".

1.1. - Il Tribunale di Ravenna (r.o. n. 501 del 1998), reputando

che "l'unica interpretazione tecnicamente corretta" del censurato

art. 13, comma 8, sia quella che "attribuisce il beneficio a tutti i

lavoratori dei quali sia stata provata una qualunque esposizione

ultradecennale all'amianto, a prescindere dal grado di essa",

denuncia, anzitutto, il contrasto della disposizione in parola con

l'art. 3 della Costituzione, giacché, in assenza di "qualunque

parametro predeterminato", di "specificazioni tecniche" e di

"standards di riferimento", la stessa risulterebbe applicabile, in

sede giudiziaria, in termini "tali da consentire uguali decisioni per

casi di diversa pericolosità o decisioni diverse per casi

sostanzialmente uguali". Ciò, peraltro, non senza rilevare la

"potenziale lesione del principio di imparzialità" derivante dalla

circostanza che l'esecuzione della menzionata norma in sede

amministrativa è affidata "alla mera discrezionalità della pubblica

amministrazione".

Inoltre, secondo il giudice a quo, il censurato art. 13, comma 8,

pretermettendo ogni riferimento "a categorie di lavorazioni" e "al

tipo di contatto con le fibre", allarga "a dismisura la possibile

platea degli interessati": sicché, proprio "a causa

dell'indeterminabilità" di tutti i potenziali destinatari del

beneficio, verrebbe meno "la possibilità stessa di indicare la

copertura finanziaria della legge", con conseguente violazione anche

dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

1.2. - Dal suo canto, il pretore di Vicenza (r.o. n. 873 del 1998),

muovendo dall'"interpretazione letterale della disposizione

denunciata", reputa che sia sufficiente, per l'accesso al beneficio

della rivalutazione dei periodi assicurativi, "qualsiasi esposizione

all'amianto", a prescindere da ogni "parametro di potenziale rischio

di malattia"; in tal modo, l'art. 13, comma 8, "nella parte in cui

non indicando un limite quantitativo o qualitativo della esposizione

all'amianto consente l'applicazione del predetto beneficio

previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari", verrebbe a

provocare - ad avviso del rimettente - un possibile vulnus all'art. 3

della Costituzione, a causa dell'irragionevole equiparazione di

"situazioni di fatto assolutamente non omogenee" e cioè quelle "di

possibile rischio da esposizione all'amianto" e quelle "di probabile

o di sicuro rischio" di esposizione alla stessa sostanza morbigena,

purché ultradecennale.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto la medesima disposizione,

rispetto alla quale vengono formulate censure in parte analoghe o

comunque connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

3. - Preliminarmente deve essere rilevata la tardività della

costituzione dell'INPS nel giudizio di cui all'ordinanza di

rimessione del Tribunale di Ravenna (r.o. n. 501 del 1998, pubblicata

in Gazzetta Ufficiale n. 28, prima serie speciale, del 15 luglio

1998), effettuata con memoria depositata oltre il termine stabilito

dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 3 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

onde l'inammissibilità della costituzione stessa.

4. - Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di

inammissibilità che l'INAIL ha formulato avverso la questione

proposta dal menzionato Tribunale, evidenziando, in particolare, che

"tutti gli interessati risulterebbero ancora lavoratori dipendenti e

quindi non in posizione tale da poter far valere diritti

pensionistici", con conseguente difetto di rilevanza della questione

nel processo pendente dinanzi al rimettente.

Tale eccezione non può essere accolta, essendo sufficiente

rilevare che - come emerge dall'ordinanza di rimessione - il giudizio

a quo ha per oggetto una domanda di accertamento del diritto al

beneficio previdenziale contemplato dalla denunciata disposizione, il

cui eventuale riconoscimento verrebbe ad incidere attualmente sulla

posizione pensionistica degli interessati, in guisa di incremento

della contribuzione utile ai fini di un futuro trattamento

pensionistico.

5. - Occorre, infine, delibare, sempre preliminarmente, l'eccezione

di inammissibilità avanzata dall'intervenuto Presidente del

Consiglio dei Ministri avverso l'ordinanza di rimessione del pretore

di Vicenza (r.o. n. 873 del 1998), in ordine alla quale si assume la

carenza di congrua motivazione sulla rilevanza della proposta

questione, per non aver il giudice a quo verificato "se la domanda

dei ricorrenti fosse o meno coperta da giudicato che stabiliva il

loro diritto solo nei periodi in cui era stata superata la soglia

minima determinata a norma del decreto legislativo n. 277 del 1991".

Anche a prescindere dal fatto che la difesa erariale non chiarisce

quale sia il giudicato che, nel pendente giudizio di primo grado,

ostacola l'eventuale riconoscimento del diritto vantato dai

ricorrenti, l'eccezione non può trovare, in ogni caso, accoglimento,

dovendosi a tal fine rilevare, in modo assorbente, che il giudice a

quo - alla stregua di quanto è dato evincere dalla stessa ordinanza

di rimessione - ha adeguatamente esplicitato i fatti e le ragioni del

contendere, che fanno leva sulla necessaria applicazione della

disposizione censurata, e ciò tramite una plausibile motivazione che

consente di apprezzare la sussistenza del requisito della

pregiudizialità tra incidente di costituzionalità e giudizio

principale.

6. - Nel merito le questioni non sono fondate.

Onde valutarne compiutamente la portata, conviene muovere dal

contesto normativo in cui esse si collocano, e cioè dalla legge 27

marzo 1992, n. 257, la quale, preceduta da una disciplina

comunitaria, già da tempo, consapevole della necessità di

protezione contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto sul

luogo di lavoro (direttiva del Consiglio n. 477 del 1983, modificata

dalla direttiva n. 382 del 1991), ha dettato "norme relative alla

cessazione dell'impiego" di tale sostanza, esplicitando, tra le

proprie finalità, quelle della dismissione dalla produzione e dal

commercio dell'amianto medesimo e dei relativi prodotti, nonché

della decontaminazione e della bonifica (art. 1).

Il medesimo provvedimento legislativo ha individuato, altresì, i

"valori limite" di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei

luoghi di lavoro, rinviando a tal fine a quelli fissati dall'art. 31

del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che ha provveduto

essa stessa a modificare tramite l'art. 3, comma 4, a sua volta

recentemente sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998, n.

128.

Nella stessa legge n. 257 del 1992 si rinvengono, inoltre, talune

"misure di sostegno per i lavoratori" (capo IV, art. 13), costituite

da una diversificata gamma di benefici previdenziali, tra i quali

sono da rammentare, segnatamente, quelli:

1) dell'accesso, per i lavoratori occupati in imprese che

utilizzano o estraggono amianto, impegnate in processi di

ristrutturazione e riconversione produttiva, al pensionamento

anticipato in costanza di determinati requisiti contributivi,

beneficiando di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e

contributiva (comma 2);

2) della rivalutazione, ai fini del conseguimento delle

prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori delle miniere e

cave di amianto, del numero di settimane coperto da contribuzione

obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa (comma 6);

3) di analoga rivalutazione per il periodo di provata esposizione

all'amianto in favore dei lavoratori che abbiano contratto, a causa

di detta esposizione, malattie professionali documentate dall'INAIL

(comma 7);

4) della rivalutazione, altresì, dei periodi assicurativi in

favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un

periodo superiore a 10 anni (comma 8).

Proprio in riferimento a quest'ultimo beneficio va, peraltro,

segnalato che la norma che lo contemplava - prevedendo che "ai fini

del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di

lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie

professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita

dall'INAIL", quando superavano i 10 anni, fossero "moltiplicati per

il coefficiente di 1,5" - aveva dato luogo ad incertezze

interpretative in ordine all'entità delle agevolazioni accordate dal

legislatore; incertezze risolte attraverso una disposizione,

contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.-l. 5 giugno 1993, n. 169, la

quale, in sostituzione del comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo

1992, n. 257, stabiliva che "per i lavoratori dipendenti dalle

imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia

prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure

fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti

all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo

lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie

professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita

dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni

pensionistiche, per il coefficiente 1,5".

In sede di conversione del predetto provvedimento d'urgenza, la

legge 4 agosto 1993, n. 271, ha soppresso la locuzione "dipendenti

dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come

materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a

procedure fallimentari o fallite o dismesse", così intendendo

soddisfare - secondo quanto si evince dai lavori preparatori -

l'esigenza di attribuire centralità, ai fini dell'applicazione del

beneficio previdenziale, all'assoggettamento dei lavoratori

all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali

derivanti dall'amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione

che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività

produttiva del datore di lavoro.

Ne è derivata la disposizione oggetto del presente scrutinio di

costituzionalità, alla quale fa riscontro, sotto il profilo

finanziario (comma 2 del già menzionato art. 1 del d.-l. n. 169 del

1993, nel testo risultante dalle modifiche adottate in sede di

conversione), uno specifico stanziamento di lire 35 miliardi per il

1994 e di lire 37 miliardi per il 1995, aggiuntivo di quello a suo

tempo previsto dal comma 12 dell'originario art. 13 della legge n.

257 del 1992 (6 miliardi di lire per il 1992, 60 miliardi di lire per

il 1993 e 44 miliardi di lire per il 1994).

7. - Così ricostruite le vicende legislative che sono alla base

della denunciata disposizione, va rilevato che i rimettenti muovono

entrambi dall'assunto che il censurato art. 13, comma 8, delinei una

fattispecie legale attributiva di un beneficio previdenziale, la

quale, concentrandosi sull'unico dato dell'esposizione ultradecennale

all'amianto, sarebbe di per sé insufficiente per una congrua

selezione degli aventi diritto. Donde il denunciato contrasto della

disposizione stessa con l'art. 3 della Costituzione.

Secondo il Tribunale di Ravenna, a causa della indeterminabilità

di tutti i potenziali destinatari della norma, risulterebbe,

altresì, violato l'art. 81, quarto comma, della Costituzione,

mancando "la possibilità stessa di indicare la copertura finanziaria

della legge".

8. - In relazione al primo degli accennati profili di censura,

occorre rilevare che, trattandosi di stabilire se la disposizione sia

tale da determinare la irragionevole equiparazione di situazioni non

tutte meritevoli di eguale tutela, il giudizio richiesto alla Corte

si incentra, così come altra volta rilevato (vedi, in particolare,

sentenza n. 89 del 1996), sul "perché" una determinata disciplina

operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella

specifica equiparazione (oppure, a seconda dei casi, quella specifica

distinzione), traendone, quindi, le debite conclusioni in punto di

corretto uso del potere normativo. Solo nel caso in cui una siffatta

verifica dovesse evidenziare una carenza di causa o ragione della

disciplina introdotta potrà dirsi realizzato un vizio di

legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato

sulla irragionevole omologazione di situazioni diverse. Va da sé, al

tempo stesso, che, non essendo consentito al controllo di

costituzionalità di travalicare in apprezzamenti che sconfinino nel

merito delle opzioni legislative, non può ovviamente venire in

considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone

dell'eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o

contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa,

sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire.

9. - Ciò posto, è da escludere che la disposizione denunciata si

configuri, contrariamente a quanto ritengono i giudici a quibus, in

guisa tale da inibire, in virtù della latitudine del suo dettato,

ogni possibilità di sua ragionevole interpretazione ed applicazione,

sì da risultare portatrice di una ingiustificata omologazione di

situazioni tra loro diverse.

È da ritenere infatti che il censurato art. 13, comma 8, possa

trovare, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici

(letterale, sistematico e teleologico), congrua definizione nella sua

portata, in vista della sua piana e puntuale applicazione.

Lo scopo della disposizione censurata, secondo quanto si evince

dalla accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va

rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti

all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un

beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di

lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene.

Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di

riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il

suo collegamento, contemplato dallo stesso art. 13, comma 8, al

sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie

professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL.

Nell'ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione

ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di

attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela

previdenziale (artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad

implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente,

di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che

l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di

lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il

legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore

massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che

segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto

legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche).

La disposizione denunciata poggia, quindi, su un sicuro fondamento,

rappresentato sia dal dato di riferimento temporale sia da quella

nozione di rischio che, come è noto, caratterizza il sistema delle

assicurazioni sociali.

Ne consegue che la norma censurata, esprimendo, nella sua effettiva

portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi

costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente

correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso, non vulnera,

in conclusione, il parametro dell'art. 3 della Costituzione evocato

da entrambi i rimettenti.

10. - Anche l'ulteriore doglianza, avanzata dal Tribunale di

Ravenna, facendo leva sulla pretesa violazione dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, non merita accoglimento.

Una volta accertata l'infondatezza della prima censura esaminata,

non possono non cadere automaticamente anche le ulteriori

implicazioni che detto Tribunale tende a trarne, sul piano della

supposta indeterminabilità dei destinatari e della conseguente

impossibilità di stabilire l'entità degli oneri finanziari connessi

alla norma denunciata. E questo a tacer del fatto che la censura di

mancato rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, si

richiama a dati privi di adeguato riscontro (in quanto desunti dalla

relazione ad un disegno di legge di gran lunga successivo all'epoca

di emanazione della disposizione censurata, il quale, a sua volta,

attinge ad ulteriori fonti). Si tratta perciò di elementi non utili

per quel giudizio di attendibilità che, in tema di copertura degli

oneri finanziari pluriennali, questa Corte è chiamata qui a svolgere

(vedi, tra le altre, sentenze n. 25 del 1993 e n. 384 del 1991);

giudizio in vista del quale, stando ai termini in cui la censura

viene prospettata, si è portati piuttosto a considerare, a smentita

dell'assunto del rimettente, sia il fatto che non manca nella legge

una specifica disposizione di copertura finanziaria delle spese

derivanti dal denunciato art. 13, comma 8, sia, infine, che la

copertura stessa è stata a suo tempo ritenuta adeguata anche dalla

Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di referto

quadrimestrale al Parlamento sulle leggi di spesa (vedi delibera n.

6/REF/1993, del 5 novembre 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27

marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego

dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i

lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,

nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 81, quarto comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, e, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal pretore di Vicenza, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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